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Articolo 18, comma 8
(Differimento di termini in materia di agevolazioni tariffarie postali)

8. I termini di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1° luglio 2000 e al 1° aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 41, comma 3 della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalità di cui alle lettere a) e b) e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla lettera c); per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 195 miliardi per le finalità di cui alle lettere a) e b) e in lire 45 miliardi per le finalità di cui alla lettera c). Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2, della predetta legge n. 448, del 1998 nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonché i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definirsi nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998.

Il comma 8 differisce alcuni termini previsti dall'articolo 41 della legge n. 448 del 1998 (provvedimento collegato di "sessione" alla legge finanziaria per il 1999) in materia di tariffe postali agevolate.
In particolare, il citato articolo 41 della legge n. 448 del 1998, al comma 1, sopprime a decorrere dal 1° gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie disposte dagli articoli 17 e 20 della L. 515/1993 per l’invio di materiale elettorale da parte di candidati alle elezioni politiche, nonché a quelle amministrative e per il Parlamento europeo.
Il citato articolo 17 prevede che ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati usufruiscano, nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni, di una tariffa postale agevolata di lire 70 per ciascun plico di peso non superiore a grammi 70, per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti, rispettivamente, nel collegio e nella circoscrizione. Tale agevolazione è estesa dall’articolo 20 della legge n. 515/1993 alle elezioni europee, regionali, provinciali e comunali.
Il comma 8 in esame differisce al 1° luglio 2000 il termine, attualmente fissato al 1° gennaio 2000, per la soppressione delle agevolazioni tariffarie sopra ricordate.
Il medesimo comma 1 dell'articolo 41 della legge n. 448 del 1998 modifica inoltre radicalmente il vigente meccanismo di agevolazione delle spedizioni postali aventi ad oggetto libri, giornali e altre stampe periodiche, regolato da ultimo dalla legge collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1997 (L. 662/1996, art 2, co. 20), sostituendo le tariffe agevolate determinate dal ministro delle comunicazioni e oggetto di successivi rimborsi a favore dell’Ente Poste italiane (oggi società per azioni) con un contributo direttamente destinato agli operatori del settore, ivi comprese le organizzazioni e associazioni senza fine di lucro che diffondano a mezzo posta proprie pubblicazioni.
Il comma 2 dello stesso articolo 41 prevede che i requisiti dei soggetti che possono beneficiare dei contributi siano stabiliti entro il 1° ottobre 1999 con uno o più decreti interministeriali, privilegiando le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e l’editoria minore. Tali decreti dovranno altresì prevedere le modalità per eventuali anticipi dei contributi a favore delle imprese che editano i prodotti di cui al comma 1 e che hanno un fatturato non superiore a 5 miliardi di lire annui.
Il termine del 1° ottobre 1999 viene ora differito, dal presente comma 8, al 1° aprile 2000.
Lo stesso comma 8 in esame dispone che nei decreti interministeriali previsti dal comma 2 dell'articolo 41 vengano indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonché i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definirsi nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998.
Va poi ricordato che il comma 3 dell'articolo 41 della legge n. 448 del 1998 pone un limite massimo alla relativa spesa e, nel contempo ne dispone una graduale riduzione: un tetto per il 2000 pari a 400 miliardi di lire quanto agli editori di libri (riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 41) o giornali e periodici (riferimento alla lettera b) del comma 1), a 100 mld. quanto alle associazioni senza scopo di lucro (riferimento alla lettera c) del comma 1) e ne prevede la riduzione rispettivamente a 350 miliardi e ad 80 miliardi per l’anno successivo.
Il comma 8 in esame, nel rimodulare tali riduzioni, mantiene fermi i limiti, rispettivamente, di 350 miliardi a decorrere dal 2001 quanto agli editori di libri o giornali e periodici e di lire 80 miliardi quanto alle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro, e prevede per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2000 le seguenti autorizzazioni di spesa:

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9 ottobre1998
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