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Articolo 17
(Acquisto di beni e servizi)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente,
stipula, anche avvalendosi di societą specializzate, convenzioni con le quali l'impresa
prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantitą massima complessiva
stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di
fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con
l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruitą economica.
2. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto
dall'articolo 18, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltą di aderire
alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualitą e di prezzo per
l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
3. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di
gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 2, richiedendo eventualmente al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicitą dei prodotti acquisiti.
Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione
politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa,
conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase
di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.
Il comma 1 dell'articolo 17 in esame prevede la
stipula di particolari convenzioni da parte del , il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica con le quali, sempre nel rispetto della vigente normativa
in materia di scelta del contraente, l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a
concorrenza della quantitą massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e
condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello
Stato. Le convenzioni possono essere stipulate anche avvalendosi di societą
specializzate. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono
sottoposti al parere di congruitą economica.
Nella sostanza, come evidenzia la stessa relazione che accompagna il provvedimento
in esame, larticolo 17 consente al Provveditorato generale dello Stato la stipula di
specifiche convenzioni mediante le quali un fornitore, individuato mediante gara, si
impegna a tenere disponibili per le pubbliche amministrazioni ordinanti, un determinato
quantitativo di prodotto, ad un prezzo convenuto, per un periodo di tempo prefissato.
La misura tende a conseguire gli obiettivi di "gestione economica, efficiente e
coordinata degli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni" stabiliti dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante
larticolazione organizzativa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
In particolare, come precisa la relazione di accompagnamento, "le convenzioni del
tipo suindicato tendono al raggiungimento dei seguenti obiettivi: risparmio derivante
dagli sconti-quantitą spuntati; tempestivitą dellapprovvigionamento; riduzione dei
costi delle procedure per la selezione del contraente; trasparenza delle procedure;
incentivazione della concorrenza; qualitą dei prodotti oggetto di convenzione; libera
adesione alla convenzione da parte delle pubbliche amministrazioni".
Il comma 2 stabilisce che lAl fine della riduzione della spesa
pubblica e dello snellimento delle procedure nel rispetto degli obiettivi di
"gestione economica, efficiente e coordinata degli acquisti da parte delle pubbliche
amministrazioni" stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
1998, n. 154, recante larticolazione organizzativa del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, la norma proposta con larticolo 17
consente al Provveditorato generale dello Stato la stipula di specifiche convenzioni
mediante le quali un fornitore, individuato mediante gara, si impegna a tenere disponibili
per le pubbliche amministrazioni ordinanti, un determinato quantitativo di prodotto, ad un
prezzo convenuto, per un periodo di tempo prefissato.
LAl fine della riduzione della spesa pubblica e dello snellimento delle procedure nel
rispetto degli obiettivi di "gestione economica, efficiente e coordinata degli
acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni" stabiliti dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante larticolazione
organizzativa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la
norma proposta con larticolo 17 consente al Provveditorato generale dello Stato la
stipula di specifiche convenzioni mediante le quali un fornitore, individuato mediante
gara, si impegna a tenere disponibili per le pubbliche amministrazioni ordinanti, un
determinato quantitativo di prodotto, ad un prezzo convenuto, per un periodo di tempo
prefissato.fine della riduzione della spesa pubblica e dello snellimento delle procedure
nel rispetto degli obiettivi di "gestione economica, efficiente e coordinata degli
acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni" stabiliti dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante larticolazione
organizzativa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la
norma proposta con larticolo 17 consente al Provveditorato generale dello Stato la
stipula di specifiche convenzioni mediante le quali un fornitore, individuato mediante
gara, si impegna a tenere disponibili per le pubbliche amministrazioni ordinanti, un
determinato quantitativo di prodotto, ad un prezzo convenuto, per un periodo di tempo
prefissato.e amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto
previsto dall'articolo 18, comma 6, del provvedimento in esame. Tale norma prevede,
infatti, la possibilitą di rinnovare, per un periodo non superiore a due anni, i
contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle Amministrazioni statali
stipulati a seguito di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002, a condizione che il
fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento.
Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltą di aderire alle convenzioni stesse,
ovvero devono utilizzarne i parametri di qualitą e di prezzo per l'acquisto di beni
comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
La verifica in merito all'osservanza dei parametri previsti dal comma
2, nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione, viene affidata agli uffici preposti
al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, che, eventualmente, possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche
tecnico-funzionali e l'economicitą dei prodotti acquisiti (comma 3).
Va ricordato che, in attuazione della delega contenuta nella la legge n. 59/97, il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ha operato un riordino e un potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivitą svolta dalle amministrazioni pubbliche.
Nel decreto si prevede una distinzione tra i diversi tipi di controllo e valutazione,
riportando alla competenza delle amministrazioni e dei loro vertici sia la valutazione del
personale sia l'istituzione di sistemi di controllo di gestione; per rafforzare gli uffici
di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo politico č previsto, almeno per i
ministeri e gli enti di maggiore dimensione, l'istituzione di un ufficio di controllo (o
nucleo di valutazione) che abbia esclusivamente compiti di supporto all'emanazione delle
direttive politiche, di controllo strategico e di valutazione del personale amministrativo
di vertice.
L'articolo 1 del D.Lgs. n. 286 del 1999 obbliga le pubbliche amministrazioni a dotarsi di
strumenti adeguati a:
garantire la legittimitą, regolaritą e correttezza dellazione amministrativa
(controllo di regolaritą amministrativa e contabile);
In particolare, l'articolo 4 del D.Lgs, n. 286 del 1999 stabilisce che, ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica č tenuta ha definire:
Occorre osservare che nelle amministrazioni dello Stato il sistema dei
controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale e non direttamente quella propria
di direzione politica.
Il comma 3 dell'articolo 17 in esame dispone che annualmente i responsabili dei predetti
uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i
risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto
previsto dal presente articolo 17. Tali relazioni devono essere rese disponibili sui siti
Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici
preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto
sono svolti dai servizi di controllo interno
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