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Articolo 17
(Acquisto di beni e servizi)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di societą specializzate, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantitą massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruitą economica.
2. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltą di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualitą e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
3. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 2, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicitą dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

Il comma 1 dell'articolo 17 in esame prevede la stipula di particolari convenzioni da parte del , il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con le quali, sempre nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantitą massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. Le convenzioni possono essere stipulate anche avvalendosi di societą specializzate. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruitą economica.
Nella sostanza, come evidenzia la stessa relazione che accompagna il provvedimento in esame, l’articolo 17 consente al Provveditorato generale dello Stato la stipula di specifiche convenzioni mediante le quali un fornitore, individuato mediante gara, si impegna a tenere disponibili per le pubbliche amministrazioni ordinanti, un determinato quantitativo di prodotto, ad un prezzo convenuto, per un periodo di tempo prefissato.
La misura tende a conseguire gli obiettivi di "gestione economica, efficiente e coordinata degli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni" stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante l’articolazione organizzativa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
In particolare, come precisa la relazione di accompagnamento, "le convenzioni del tipo suindicato tendono al raggiungimento dei seguenti obiettivi: risparmio derivante dagli sconti-quantitą spuntati; tempestivitą dell’approvvigionamento; riduzione dei costi delle procedure per la selezione del contraente; trasparenza delle procedure; incentivazione della concorrenza; qualitą dei prodotti oggetto di convenzione; libera adesione alla convenzione da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il comma 2 stabilisce che lAl fine della riduzione della spesa pubblica e dello snellimento delle procedure nel rispetto degli obiettivi di "gestione economica, efficiente e coordinata degli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni" stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante l’articolazione organizzativa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la norma proposta con l’articolo 17 consente al Provveditorato generale dello Stato la stipula di specifiche convenzioni mediante le quali un fornitore, individuato mediante gara, si impegna a tenere disponibili per le pubbliche amministrazioni ordinanti, un determinato quantitativo di prodotto, ad un prezzo convenuto, per un periodo di tempo prefissato.
LAl fine della riduzione della spesa pubblica e dello snellimento delle procedure nel rispetto degli obiettivi di "gestione economica, efficiente e coordinata degli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni" stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante l’articolazione organizzativa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la norma proposta con l’articolo 17 consente al Provveditorato generale dello Stato la stipula di specifiche convenzioni mediante le quali un fornitore, individuato mediante gara, si impegna a tenere disponibili per le pubbliche amministrazioni ordinanti, un determinato quantitativo di prodotto, ad un prezzo convenuto, per un periodo di tempo prefissato.fine della riduzione della spesa pubblica e dello snellimento delle procedure nel rispetto degli obiettivi di "gestione economica, efficiente e coordinata degli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni" stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante l’articolazione organizzativa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la norma proposta con l’articolo 17 consente al Provveditorato generale dello Stato la stipula di specifiche convenzioni mediante le quali un fornitore, individuato mediante gara, si impegna a tenere disponibili per le pubbliche amministrazioni ordinanti, un determinato quantitativo di prodotto, ad un prezzo convenuto, per un periodo di tempo prefissato.e amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 6, del provvedimento in esame. Tale norma prevede, infatti, la possibilitą di rinnovare, per un periodo non superiore a due anni, i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle Amministrazioni statali stipulati a seguito di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento.
Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltą di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualitą e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

La verifica in merito all'osservanza dei parametri previsti dal comma 2, nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione, viene affidata agli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che, eventualmente, possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicitą dei prodotti acquisiti (comma 3).
Va ricordato che, in attuazione della delega contenuta nella la legge n. 59/97, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ha operato un riordino e un potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivitą svolta dalle amministrazioni pubbliche.
Nel decreto si prevede una distinzione tra i diversi tipi di controllo e valutazione, riportando alla competenza delle amministrazioni e dei loro vertici sia la valutazione del personale sia l'istituzione di sistemi di controllo di gestione; per rafforzare gli uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo politico č previsto, almeno per i ministeri e gli enti di maggiore dimensione, l'istituzione di un ufficio di controllo (o nucleo di valutazione) che abbia esclusivamente compiti di supporto all'emanazione delle direttive politiche, di controllo strategico e di valutazione del personale amministrativo di vertice.
L'articolo 1 del D.Lgs. n. 286 del 1999 obbliga le pubbliche amministrazioni a dotarsi di strumenti adeguati a:
garantire la legittimitą, regolaritą e correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolaritą amministrativa e contabile);

  1. verificare l'efficacia, efficienza ed economicitą dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
  2. valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
  3. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

In particolare, l'articolo 4 del D.Lgs, n. 286 del 1999 stabilisce che, ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica č tenuta ha definire:

  1. l'unitą o le unitą responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;
  2. le unitą organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicitą dell'azione amministrativa;
  3. le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
  4. l'insieme dei prodotti e delle finalitą dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unitą organizzative;
  5. le modalitą di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unitą organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
  6. gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicitą;
  7. la frequenza di rilevazione delle informazioni.

Occorre osservare che nelle amministrazioni dello Stato il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale e non direttamente quella propria di direzione politica.
Il comma 3 dell'articolo 17 in esame dispone che annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo 17. Tali relazioni devono essere rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno

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9 ottobre1998
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