i-p177

Articolo 77
(Entrata in vigore)

L’articolo 77 dispone la decorrenza dal 1° gennaio 1999 delle disposizioni della presente legge, con riferimento a quelle norme per le quali non viene prevista nel testo una diversa decorrenza.


RITORNA ALL’INDICE DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 1999


13/12/1998
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Tino Bedin