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Articolo 75
(Modifiche all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 78 del 1998
e altri interventi in materia occupazionale e previdenziale)
Comma 1
Mobilità lunga
Il comma 1 in esame è stato introdotto dalla Camera.
Esso modifica l'articolo 1-septies, comma 1, del D.L. 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 -, che costituisce
l'ultima di una serie di previsioni di collocamento in mobilità lunga. Tale istituto
tutela i lavoratori fino al conseguimento dei requisiti per il conseguimento del
trattamento pensionistico.
Le modifiche consistono:
1) nella proroga dal 31 dicembre 1999 al 31 dicembre 2002 del termine entro il quale i
lavoratori possono essere collocati in mobilità lunga;
2) nell'elevamento del limite massimo di lavoratori beneficiari da 1.000 a 3.000 unità.
Si ricorda che la possibilità di collocamento in mobilità lunga in esame è concessa a
favore delle aziende operanti nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1993, n. 236, e successive
modificazioni e integrazioni.
Possono rientrare nell'ambito di applicazione di tale contingente i lavoratori che, alla
data della cessazione del rapporto di lavoro, abbiano compiuto un'età inferiore di non
oltre 10 anni a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia (pari - per il periodo
1° gennaio 1997-30 giugno 1998 - a 63 anni per gli uomini e a 58 anni per le donne) e
possano far valere almeno 28 anni di anzianità contributiva. Essi, anche in caso di
ammissione al benefico in esame, conseguono il trattamento pensionistico di anzianità
secondo i requisiti generali.
Gli oneri derivanti dal prolungamento della mobilità ordinaria - ivi compresi quelli
relativi alla contribuzione figurativa - sono a carico delle imprese.
Queste ultime, ai fini dell'accesso al beneficio, devono presentare domanda al Ministero
del lavoro entro il 30 settembre 1998.
Ai fini della concessione del beneficio, si fa riferimento alla presenza di piani di
gestione delle eccedenze che presentino rilevanti conseguenze sul piano occupazionale,
avuto riguardo alla dimensione dell'impresa in rapporto con il territorio in cui è
ubicata. Quest'ultimo riferimento è introdotto - almeno in maniera esplicita - dal presente articolo 75, che - modificando l'art. 1-septies
- estende il richiamo al comma 1 (oltreché al comma 2) dell'art. 3 del D.L. 19 maggio
1997, n. 129, convertito, con modificazioni, nella L. 18 luglio 1997, n. 229 (come
modificato dall'art. 1, comma 7, del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, nella L. 20 marzo 1998, n. 52). Queste ultime norme hanno disciplinato il
precedente intervento di concessione di collocamento in mobilità lunga - attuato con i
D.M. 25 marzo 1998, 5 giugno 1998 e 16 ottobre 1998 -.
Comma 2
Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilità dei dipendenti di piccole imprese
Il comma 2 - introdotto dalla V Commissione del Senato -
proroga la disciplina relativa all'iscrizione nelle liste di mobilità dei dipendenti
delle piccole imprese.
Tale possibilità è, da ultimo, consentita, fino al 31 dicembre 1998 ai sensi
dell'art. 1, comma 1, del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, nella
L. 20 marzo 1998, n. 52, per i lavoratori licenziati da imprese che occupino fino a 15
dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o
cessazione di attività o di lavoro.
Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici conseguenti
all'eventuale rioccupazione - con esclusione, cioè, dell'indennità di mobilità -.
Si ricorda che listituto della mobilità - disciplinato dalla L. 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni e integrazioni - concerne in via ordinaria: 1) le
imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale che non risultino
in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi né di ricorrere a misure
alternative (art. 4 della citata L. n. 223); 2) le imprese che occupino più di 15
dipendenti e che intendano procedere ad almeno 5 licenziamenti nellarco di 120
giorni per riduzioni del personale in ciascuna unità produttiva o in più unità
produttive ubicate nel territorio della stessa provincia (art. 24 della stessa L. n. 223).
In tale ambito è riconosciuta lindennità di mobilità ai dipendenti (assunti a
tempo indeterminato e con unanzianità aziendale di almeno 12 mesi), licenziati da
imprese che rientrano nel campo di applicazione dellintervento straordinario di
integrazione salariale (art. 16 della L. n. 223), mentre gli altri hanno diritto soltanto
alliscrizione nelle liste di mobilità.
Riguardo alla disciplina sulla mobilità e ai benefici relativi all'assunzione di soggetti
iscritti nelle relative liste, cfr. la precedente nota 3.
Il comma 2 in esame proroga il termine dal 31 dicembre 1998 fino alla riforma degli
ammortizzatori sociali e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1999. Si ricorda che
l'art. 24, comma 1, dell'A.S. n. 3593-A - disegno di legge cosiddetto ordinamentale,
all'esame del Senato in prima lettura - delega il Governo al riordino della materia degli
ammortizzatori sociali. L'onere derivante dalla proroga pari a 9 miliardi per il
1999 - è coperto mediante utilizzo del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma
7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio
1993, n. 236, e successive modificazioni e integrazioni. La disposizione di cui alla lett.
a) del presente comma 2 - relativa ai summenzionati presupposti per il diritto
alliscrizione dei dipendenti di piccole imprese - sembra infine superflua, essendo
già vigente ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 148 del 1993 (convertito nella L.
n. 236 del 1993) (a cui rinviano le successive norme di proroga).
Comma 3
Trattamento CIGS e di mobilità per le imprese
commerciali, turistiche, di spedizione e trasporto, di vigilanza
Il comma 3 - introdotto dalla V Commissione del Senato -
proroga dal 31 dicembre 1998 al 31 dicembre 1999 l'accesso ai trattamenti straordinari di
integrazione salariale e di mobilità a favore delle imprese esercenti attività
commerciali, delle agenzie di viaggio e di turismo, degli operatori turistici e delle
imprese di spedizione e trasporto, aventi più di 50 addetti, nonché delle imprese di
vigilanza (in quest'ultimo caso, senza limiti di dipendenti).
La proroga in esame - come già quella precedente, disposta dall'art. 59, comma 59, della
L. 27 dicembre 1997, n. 449 - è subordinata alle disponibilità del gettito contributivo
derivante dall'applicazione (alle suddette categorie di imprese) dei medesimi istituti;
nel computo dell'onere derivante dalla proroga si deve tener conto anche della
contribuzione figurativa relativa ai periodi di godimento dei trattamenti in esame.
Si ricorda che in applicazione della precedente disposizione di proroga di cui al citato
art. 59, comma 59, della L. n. 449 è stato emanato il D.M. 10 giugno 1998.
Comma 4
Contratti di solidarietà
Il comma 4 - introdotto dalla V Commissione del Senato -
proroga dal 31 dicembre 1998 al 31 dicembre 1999 il termine, per le imprese
non ricomprese nell'ambito di applicazione dei contratti di solidarietà, entro il quale
possono stipulare i medesimi, beneficiando di analoghe agevolazioni.
La precedente proroga è stata disposta dall'art. 1, comma 2, del D.L. 20 gennaio 1998, n.
4, convertito, con modificazioni, nella L. 20 marzo 1998, n. 52.
Si osserva che la nuova norma di proroga non prevede un relativo rifinanziamento. Resta
dunque fermo il limite di spesa di cui al summenzionato art. 1, comma 2, del D.L. n. 4.
Esso è pari a 30 miliardi, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma
7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio
1993, n. 236, e successive modificazioni e integrazioni.
Com'è noto, per "contratti di solidarietà" si intendono i contratti collettivi
aziendali stipulati tra imprese industriali e le rappresentanze sindacali, che, a norma
dell'art. 1 del D.L. n. 726/1984, conv. in L. n. 863/1984, stabiliscano una riduzione
dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la
dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia
stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro
del lavoro concede il trattamento d'integrazione salariale; il suo ammontare è
determinato nella misura del 60% del trattamento retributivo perso a seguito della
riduzione d'orario (art. 6, comma 3, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella L. 28 novembre 1996, n. 608).
Il comma 5 dell'art. 5 del D.L. n. 148/1993, conv. dalla L. n. 236/1993, ha previsto un
analogo beneficio per le imprese, aventi più di 15 dipendenti e non rientranti tra quelle
(imprese industriali, appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dell'editoria) cui
si applica il D.L. n. 726/1984, qualora stipulino, entro il 31 dicembre 1995, contratti di
solidarietà, che evitino o riducano le eccedenze di personale, nel corso della procedura
di cui all'art. 24 della L. n. 223 del 1991. In tal caso, viene riconosciuto per un
periodo massimo di due anni un contributo pari alla metà del monte retributivo non
erogato a seguito della riduzione di orario; tale misura, erogata in rate trimestrali,
viene ripartita in parti uguali tra l'impresa e lavoratori interessati - per questi
ultimi, il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e
di legge (tuttavia, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, si tiene
conto dell'intera retribuzione di riferimento) -. La suddetta data del 31 dicembre 1995
costituiva esclusivamente il termine per la stipulazione del contratto di solidarietà e
non della cessazione del beneficio, come stabilito, con norma di interpretazione
autentica, dall'art. 6, co. 5, lett. d) del D.L. n. 510/1996 (L. n. 608/1996).
Il comma 8 dell'art. 5 - come modificato dall'art. 4, co. 2, del D.L. n. 299/1994 (L. n.
451/1994) - ha disposto, inoltre, che il predetto contributo possa concedersi,
limitatamente allo stesso periodo, anche alle imprese artigiane non rientranti nel campo
di applicazione del trattamento CIGS (cfr., al riguardo, la
precedente nota 6), anche ove occupino meno di 16 dipendenti. Tale estensione è
disposta a condizione che i lavoratori di tali imprese, interessati dal contratto di
solidarietà, percepiscano (a carico di fondi bilaterali istituiti dalla contrattazione
collettiva) una prestazione "di entità non inferiore alla metà della quota del
contributo pubblico destinata ai lavoratori".
Comma 5
Proroga dei trattamenti di integrazione salariale
Il comma 5 - introdotto dalla V Commissione del Senato -
prevede che il Ministro del lavoro possa prorogare per un periodo massimo di 6 mesi i
trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 9, comma 25, lett. c),
del D.L. n. 510 del 1996 (convertito nella L. n. 608 del 1996). Quest'ultima
disposizione consentiva, a sua volta, la proroga fino a 3 mesi, sempre con decreto del
Ministro del lavoro, dei trattamenti relativi ai lavoratori sospesi a seguito di
cessazione dell'attività, dismissioni anche parziali di rami di attività ovvero di
procedure concorsuali e in attesa di reimpiego in iniziative industriali o di servizio
concernenti le medesime aree.
Una disposizione di proroga dei suddetti trattamenti - sempre per un periodo massimo di 6
mesi - è stata già stabilita dall'art. 1, comma 3-bis, del D.L. 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 20 marzo 1998, n. 52.
L'onere relativo alla nuova ipotesi di proroga di cui al comma 5 in esame - così
come quella precedente di cui al summenzionato art. 1, comma 3-bis, del D.L. n. 4 -
è quantificato in lire 3 miliardi ed è posto a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella L. 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni e integrazioni.
Comma 6
Concessione di trattamenti di integrazione salariale straordinaria
in deroga alla disciplina ordinaria
Il comma 6 - introdotto dalla V Commissione del Senato -
prevede che il Ministro del lavoro possa attribuire, per la durata massima di 12 mesi, il
trattamento straordinario di integrazione salariale anche in deroga alla disciplina
ordinaria in favore di un contingente massimo di 500 lavoratori, dipendenti da imprese
interessate da contratti d'area stipulati entro il 31 marzo 1998. La concessione è
subordinata alla conclusione di accordi presso il Ministero del lavoro, dai quali risulti
la possibile rioccupazione nelle iniziative industriali previste dai programmi di
reindustrializzazione.
Viene posto un limite temporale al 31 dicembre 1999. Non è chiaro, tuttavia, se tale
termine si riferisca all'emanazione dei decreti ministeriali di concessione dei
trattamenti ovvero alla scadenza di questi ultimi.
I contratti d'area - di cui all'art. 2, comma 203, lett. f), della L. 23 dicembre
1996, n. 662, e alla delibera CIPE 21 marzo 1997, e successive modificazioni e
integrazioni - costituiscono uno strumento operativo per accelerare lo sviluppo e la
creazione di nuova occupazione in territori circoscritti.
L'onere derivante dal presente comma 6 è valutato in lire 12 miliardi e posto a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1993, n. 236, e successive
modificazioni e integrazioni.
Comma 7
Piani per l'inserimento professionale dei giovani
Il comma 7 - introdotto dalla V Commissione del Senato -
modifica la disciplina sull'erogazione dell'indennità spettante ai soggetti utilizzati
nei piani per l'inserimento professionale dei giovani.
La disciplina relativa a tali piani è posta dall'art. 15 del D.L. n. 299/1994 (L. n.
451/1994), dall'art. 9-octies del D.L. n. 510/1996 (L. n. 608/1996) nonché
dall'art. 1, comma 6, del D.L. n. 4/1998 (L. n. 52/1998).
I piani in esame sono predisposti dal Ministero del lavoro, sentite le commissioni
regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate, per l'inserimento
professionale di giovani, residenti nelle aree degli obiettivi nn. 1 e 2 del Reg.
2081/93/CEE ovvero nelle altre zone di cui all'art. 1 del D.L. n. 148 del 1993 (convertito
nella L. n. 236 del 1993) , di età compresa tra i 19 e i 32 anni, privi di
occupazione; il limite massimo anagrafico è elevato a 35 anni per i "disoccupati di
lunga durata", iscritti nelle liste di collocamento.
I progetti devono essere in ogni caso avviati entro il 1998 e realizzati entro il 1999.
Essi si distinguono in:
a) progetti che prevedono sia la realizzazione di lavori socialmente utili, sia la
partecipazione ad iniziative formative, al recupero dell'istruzione di base e alla
qualificazione professionale di primo e di secondo livello (concernente i soggetti
rispettivamente in possesso del solo diploma di scuola media inferiore ovvero del diploma
di scuola secondaria superiore);
b) progetti che prevedono sia periodi di formazione che di esperienza lavorativa per
figure professionalmente qualificate.
La partecipazione dei giovani ai progetti non può essere superiore alle 80 ore mensili e
ad un periodo complessivo di 12 mesi. L'indennità oraria è pari a lire 7.500 ed è
corrisposta mensilmente dalla direzione provinciale del lavoro, anche mediante convenzione
con sportelli bancari o uffici postali. Per quanto riguarda la seconda categoria di
progetti, la metà dell'onere dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di
formazione, è posta a carico del soggetto che utilizza la prestazione di lavoro secondo
modalità stabilite dalla summenzionata convenzione. L'utilizzazione dei giovani nei
progetti appartenenti alla seconda categoria, come pure alla prima, non comporta
l'instaurazione di un rapporto di lavoro e la cancellazione dalle liste di collocamento.
Il datore di lavoro può, al termine dell'esperienza lavorativa, assumere il giovane, con
contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale. I progetti
appartenenti alla seconda categoria sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro,
ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte
di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per
l'impiego. Per l'assegnazione dei giovani il Ministro del lavoro, in considerazione della
specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, può disporre modalità
straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori, ivi compresa l'adozione di criteri quali
il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza.
I piani per i giovani residenti nelle aree degli obiettivi nn. 1 e 2 del Reg. 2081/93/CEE
(riguardo ai quali, cfr. la precedente nota 13) possano essere svolte anche presso imprese
operanti in ambiti territoriali diversi, a condizione che le imprese utilizzatrici abbiano
concordato, mediante un accordo di programmazione negoziata, ovvero tramite le loro
associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o
con gli enti locali delle aree territoriali di provenienza dei giovani, intesi allo
sviluppo economico di tali aree. Non è chiaro se anche l'ipotesi di accordo
da parte dell'associazione - anziché della singola impresa - debba necessariamente
rientrare in una delle suddette figure di programmazione negoziata.
Nelle ipotesi suddette ai giovani viene corrisposta un'indennità aggiuntiva di L. 800.000
mensili a titolo di rimborso delle spese di vitto e alloggio (a carico della direzione
provinciale del lavoro) nonché un'indennità pari a L. 200.000 mensili a carico
dell'impresa, ad integrazione dell'indennità ordinaria (pari, come detto, a lire 7.500
per ora). Per i giovani residenti nel citato obiettivo n. 2 le indennità aggiuntive sono
corrisposte a condizione che le attività formative siano svolte in regioni diverse da
quelle di residenza (condizione che è implicita per i giovani residenti nei territori di
cui all'obiettivo n. 1); al riguardo, sembra farsi riferimento soltanto alle
attività formative e non anche a quelle lavorative.
Gli oneri finanziari relativi ai piani in esame sono a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella L. 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni e integrazioni.
Il comma 7 in esame prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, i soggetti
utilizzatori anticipino il pagamento dell'indennità o della quota di indennità a carico
della direzione provinciale del lavoro. Non è chiaro se la disposizione si
riferisca soltanto allindennità base o anche a quella aggiuntiva spettante in
alcuni casi, come detto, per le spese di vitto e alloggio.
Il rimborso in favore del soggetto utilizzatore avviene mediante conguaglio in sede di
versamento dei contributi relativi a lavoratori dipendenti e dovuti all'INPS.
Quest'ultimo, previa rendicontazione, corrisponde trimestralmente al Ministero del lavoro
le somme in esame.
Comma 8
Ripetizione delle somme pagate in base a condoni previdenziali
Il comma 8 - introdotto dalla V Commissione del Senato -
specifica che le clausole di riserva di ripetizione apposte alle domande di condono
previdenziale (presentate ai sensi dei vari provvedimenti intervenuti in materia) sono
valide. Conseguentemente, qualora dallesito del contenzioso - a cui era relativa la
clausola di riserva - il debito risulti insussistente, si ha diritto al rimborso delle
somme pagate in sede di condono. E esclusa, per tale fattispecie,
lapplicazione di ogni forma di interessi.
Comma 9
Termini per la domanda di proroga
del trattamento straordinario di integrazione salariale
Il comma 9 - introdotto dalla V Commissione del Senato -
ridefinisce - con una norma interpetrativa - la disciplina sui termini per la domanda di
proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale.
Si ricorda che, ai sensi dellart. 1 della L. 23 luglio 1991, n. 223, come modificato
dallart. 1, comma 4, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299 (convertito, con modificazioni,
nella L. 19 luglio 1994, n. 451), i limiti di durata del trattamento di integrazione
salariale straordinaria sono pari a 2 anni (se concessa per ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale) o a 1 anno (se riconosciuta per crisi aziendale;
in questo caso, un nuovo intervento, per la medesima causale, non può essere disposto
prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente
concessione).
Nellambito di tali limiti, il trattamento viene concesso per singoli semestri
prorogabili. Inoltre, il Ministero del lavoro può concedere due ulteriori proroghe
oltre i limiti in esame -, ciascuna di durata non superiore a 12 mesi, per quei programmi
che presentino una particolare complessità (in ragione della rilevanza delle loro
conseguenze occupazionali ovvero delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi
dellazienda).
Il comma 9 in esame chiarisce che la disciplina relativa ai termini per la presentazione
delle domande concerne non solo le proroghe oltre i limiti di durata, ma anche quelle
ordinarie semestrali.
Tale disciplina - che è identica a quella relativa alle domande di concessione
iniziale - è posta dallart. 2, comma 4, della L. 23 luglio 1991, n. 223, nel
testo sostituito dallart. 7 del D.L. 20 maggio 1993, convertito, con modificazioni,
nella L. 19 luglio 1993, n. 236. Essa, disponendo che la domanda deve esser presentata
alla direzione provinciale del lavoro, rinvia per i termini e per le conseguenze in caso
di ritardo od omissione, alla normativa relativa ai trattamenti ordinari di integrazione
salariale, stabilita dallart. 7 della L. 20 maggio 1975, n. 164.
Questultimo prevede un termine di 25 giorni decorrenti dalla fine del periodo di
paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la
riduzione dellorario di lavoro. Qualora la scadenza non sia rispettata,
leventuale trattamento non può avere luogo per periodi anteriori di una settimana
rispetto alla data di presentazione. Inoltre nel caso in cui dallomessa o tardiva
domanda derivi a danno dei dipendenti la perdita totale o parziale del diritto
allintegrazione, il datore è tenuto a corrispondere una somma dimporto
equivalente a quella non percepita.
Non è chiaro se la norma di cui al comma 9 in esame sia di interpetrazione
autentica ed abbia quindi effetto retroattivo.
NOTE
1 L'art. 1-septies fa riferimento
all'art. 4, comma 21, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella L. 28 novembre 1996, n. 608, il quale a sua volta rinvia al citato art. 1, comma 1,
del D.L. n. 148 del 1993.
Tali aree sono:
1) i territori di cui allobiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2081/1993. Quest'ultimo
concerne le regioni che presentano, nell'ultimo triennio, un PIL pro-capite inferiore al
75% di quello della media comunitaria. Le regioni italiane interessate sono: la
Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia
(l'Abruzzo ne ha fatto parte fino al 31 dicembre 1996).
2) i territori di cui allobiettivo 2 del suddetto Regolamento CEE. Esso riguarda
le zone in declino industriale - non ricadenti nelle aree interessate dall'obiettivo 1 -
che presentano un tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria
registrata negli ultimi tre anni, un tasso di occupazione nel settore industriale,
rispetto all'occupazione complessiva, uguale o superiore alla media comunitaria per
ciascun anno di riferimento a decorrere dal 1975, nonché un regresso del livello
occupazionale nel settore industriale rispetto al 1975. Inoltre, l'intervento comunitario
può estendersi anche a comunità urbane caratterizzate da un tasso di disoccupazione
superiore di almeno il 50% alla media comunitaria e che hanno registrato un regresso
notevole nell'occupazione nel settore industriale, alle altre aree che nel corso degli
ultimi tre anni hanno subìto o rischiano di subire perdite occupazionali di rilievo in
settori industriali determinanti per il loro sviluppo economico, a zone che presentano
gravi problemi a causa della bonifica di aree industriali degradate o della
ristrutturazione nel settore della pesca. Per l'Italia sono state individuate - con la
decisione della Commissione UE del 26 luglio 1996, n. 472, relativa al triennio 1997-1999
(che rinvia, in larga misura, alla decisione del 20 gennaio 1994, n. 169, relativa al
triennio 1994-1996) - numerose aree del Centro-Nord appartenenti alle seguenti province:
Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli-Piceno, Ferrara, Firenze, Frosinone, Genova, Gorizia,
Grosseto, La Spezia, Latina, Livorno, Macerata, Massa-Carrara, Milano, Modena, Padova,
Perugia, Pisa, Pistoia, Prato, Reggio nell'Emilia, Rieti, Roma, Rovigo, Savona, Terni,
Torino, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Verona.
3) le zone industriali (di riconversione siderurgica) di Genova, Napoli, Taranto e Terni;
4) le aree dove sussistono accertati squilibri tra domanda e offerta di lavoro,
individuate dai D.M. 14 marzo 1995, 23 dicembre 1997, 14 maggio 1998, 14 luglio 1998 e 29
luglio 1998, in alcune zone delle province di Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno,
Cremona, Ferrara, Firenze, Frosinone, Genova, Grosseto, Latina, Lucca, Macerata, Milano,
Padova, Perugia, Pesaro, Piacenza, Pistoia, Rieti, Rimini, Roma, Savona, Varese, Venezia,
Vercelli, Verona, Viterbo, nonché nell'intera area territoriale
Sebino-Valcamonica-Valcavallina.
5) le aree (del Nord-Italia) colpite dai gravi eventi alluvionali del novembre 1994 (ai
sensi dellart. 9-bis del D.L. 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con
modificazioni, nella L. 22 novembre 1994, n. 644); tali aree fanno parte delle seguenti
province: Alessandria, Asti, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Imperia, La Spezia, Mantova,
Massa-Carrara, Milano, Parma, Pavia, Reggio Emilia, Rovigo, Savona, Torino, Varese,
Vercelli;
6) lintero territorio nazionale, limitatamente alle iniziative riguardanti
loccupazione di persone svantaggiate promosse dalle cooperative sociali di cui
allart. 1, comma 1, lett. b), della L. 8 novembre 1991, n. 381.
2 Si ricorda che gli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1, e lallegata tabella
A (come sostituita dalla tabella A allegata allart. 11 della L. 23 dicembre 1994, n.
724) del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, hanno disposto, in linea generale, un
progressivo elevamento del requisito anagrafico, fino a 65 anni per gli uomini e a 60 anni
per le donne, in ragione di un anno ogni 18 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1993.
Listituto della mobilità - disciplinato dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni e integrazioni - concerne in via ordinaria: 1) le imprese ammesse
al trattamento straordinario di integrazione salariale che non risultino in grado di
garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi né di ricorrere a misure alternative
(art. 4 della citata L. n. 223); 2) le imprese che occupino più di 15 dipendenti e che
intendano procedere ad almeno 5 licenziamenti nellarco di 120 giorni per riduzioni
del personale in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive ubicate nel
territorio della stessa provincia (art. 24 della stessa L. n. 223). In tale ambito è
riconosciuta lindennità di mobilità ai dipendenti (assunti a tempo indeterminato e
con unanzianità aziendale di almeno 12 mesi), licenziati da imprese che rientrano
nel campo di applicazione dellintervento straordinario di integrazione salariale
(art. 16 della L. n. 223), mentre gli altri hanno diritto soltanto alliscrizione
nelle liste di mobilità.
L'art. 4, comma 1, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (convertito, con modificazioni, nella
L. 19 luglio 1993, n. 236), e successive modificazioni e integrazioni consente in via
temporanea (il termine è da ultimo prorogato dal successivo comma 2 del presente articolo 75) l'iscrizione alle liste di mobilità - senza corresponsione della relativa
indennità - anche di lavoratori licenziati da imprese che occupino meno di 15
dipendenti, a condizione che il provvedimento di recesso sia stato adottato per
giustificato motivo, effettivamente connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di
attività o di lavoro, secondo quanto indicato dall'art. 2, comma 2, della L. n. 604/1966
sui licenziamenti individuali, come modificato dall'art. 2 della L. n. 108/1990.
La durata di iscrizione nelle liste di mobilità, nonché delleventuale relativo
trattamento, è pari, ai sensi dellart. 7 della L. 223 e dellart. 4 del D.L.
148, a 12 mesi, elevati a 24 e a 36 mesi per i lavoratori che abbiano superato
rispettivamente i 40 e i 50 anni; tali periodi sono, tuttavia, aumentati nel territorio
del Mezzogiorno rispettivamente a 24, 36 e 48 mesi. Un regime particolare, cosiddetto di
"mobilità lunga", valido fino al conseguimento del diritto alla pensione, è
stabilito per i lavoratori aventi determinati requisiti contributivi e anagrafici, ed
appartenenti ad alcuni settori produttivi ed aree territoriali, dallo stesso art. 7 della
L. n. 223 del 1991, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'indennità di mobilità è pari, per i primi 12 mesi, al 100% e per i successivi mesi
all80% del trattamento di integrazione salariale straordinaria che è stato
percepito, ovvero che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente la
risoluzione del rapporto (art. 7, comma 1, della L. n. 223). L'importo del trattamento di
integrazione salariale straordinaria è a sua volta eguale all80% della retribuzione
che sarebbe spettata, fino ad un limite massimo pari, nel 1998, a 1.403.503 lire mensili,
ovvero a l. 1.686.875 nel caso in cui la retribuzione di riferimento sia superiore a
3.036.374 lire mensili (per la determinazione di questultimo importo
lammontare della retribuzione annua viene diviso per 12 mensilità) (art. 2, comma
16, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, che rinvia indirettamente all'art. unico della L.
13 agosto 1980, n. 427, come modificato dallart. 1, comma 5, del D.L. 16 maggio
1994, n. 299 convertito, con modificazioni, nella l. 19 luglio 1994, n. 451). Sull'importo
dell'indennità di mobilità si applica l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori
apprendisti (attualmente pari a 5,54 punti percentuali, interamente relativi al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti INPS).
Gli incentivi per lassunzione di lavoratori in mobilità (ivi compresa quella
"lunga") sono i seguenti:
a) in caso di stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, è
attribuito al datore di lavoro un contributo mensile pari al 50% dellindennità di
mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, contributo erogato per un numero di mesi non
superiore a 12 ovvero a 24 e 36 mesi, rispettivamente per i lavoratori di età superiore a
50 anni e per quelli appartenenti alle aree suddette del Mezzogiorno o in quelle in cui il
rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e la popolazione
residente in età di lavoro è superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, della
citata L. n. 223);
b) in caso di conclusione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (mentre la
fattispecie precedente pone anche il requisito del tempo pieno), viene concesso al datore
di lavoro il beneficio della riduzione della relativa contribuzione a suo carico, che
viene equiparata, per i primi 18 mesi, a quella dovuta per gli apprendisti (pari, nel
1998, a 5.030 o a 4.850 lire settimanali a seconda che sia previsto o meno lobbligo
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) (art. 25,
comma 9, della L. n. 223);
c) in caso di stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non
superiore a 12 mesi, viene riconosciuto, per lintero periodo, il medesimo beneficio
di cui alla precedente lett. b), beneficio che è concesso per ulteriori 12 mesi qualora,
nel corso del suo svolgimento, tale contratto venga trasformato a tempo indeterminato (nel
qual caso viene anche attribuito il contributo di cui alla precedente lett. a)) (art. 8,
comma 2, della L. n. 223); si ricorda che la sentenza della Corte di Cassazione n. 2202
del 27 febbraio 1998 ha affermato che anche il beneficio di cui alla presente lett. c)
assorbe i premi INAIL - mentre quest'ultimo istituto - seguendo peraltro una nota del
Ministero del lavoro del marzo 1992 - ha finora seguito l'interpetrazione contraria.
Si ricorda inoltre che la contribuzione relativa all'istituto della mobilità - a carico
delle imprese rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale
straordinaria - è pari allo 0,3% della retribuzione assoggettata al contributo
integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (art.
16, comma 2, lett. a), della L. n. 223 del 1991). Inoltre, per ciascun lavoratore posto in
mobilità, l'impresa è tenuta a versare, in 30 rate mensili, una somma pari a 6 volte il
trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore (tale importo è ridotto
della metà qualora la dichiarazione di eccedenza del personale abbia formato oggetto di
accordo sindacale) (art. 5, comma 4, della L. n. 223). In alcune fattispecie, disciplinate
dall'art. 5, comma 6, della L. n. 223, sono posti ulteriori oneri a carico del datore.
3 L'intervento di integrazione salariale straordinaria è riservato, ai sensi
degli artt. 1 e 2 della L. 23 luglio 1991, n. 223, alle imprese industriali che abbiano
occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la domanda nonché alle
imprese commerciali con più di 200 dipendenti (secondo lo stesso criterio di computo);
fino al 31 dicembre 1998 - il termine è ora prorogato al 31 dicembre 1999 dal successivo comma 3 dell'articolo 75 in esame -,
l'istituto è applicabile anche alle imprese commerciali con un numero di dipendenti
superiore a 50 (art. 59, comma 59, della 27 dicembre 1997, n. 449). Inoltre le imprese
artigiane, ai fini dell'applicazione dell'istituto in esame, sono equiparate a quelle
industriali nel caso in cui un'altra impresa, che eserciti un "influsso gestionale
prevalente (determinato secondo i termini posti dall'art. 12 della L. n. 223) si avvalga a
sua volta dell'intervento di integrazione straordinaria; anche per le imprese artigiane
valgono i requisiti dimensionali stabiliti per le imprese industriali.
Si ricorda che gli interventi di integrazione salariale straordinaria sono stati estesi -
spesso con provvedimenti a termine - ad altri settori imprenditoriali.
4 Si ricorda che il Fondo per loccupazione è stato istituito per
iniziative di sostegno per loccupazione, tra cui: lerogazione di contributi ai
datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno aggiuntiva rispetto
alle unità occupate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 148 del 1993;
il finanziamento dei lavori socialmente utili in esame e dei piani per linserimento
professionale dei giovani privi di occupazione (di cui allart. 15 del D.L. 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1994, n. 451, e successive
modificazioni e integrazioni).
5 L'intervento di integrazione salariale straordinaria è riservato, ai sensi
degli artt. 1 e 2 della L. 23 luglio 1991, n. 223, alle imprese industriali che abbiano
occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la domanda nonché alle
imprese commerciali con più di 200 dipendenti (secondo lo stesso criterio di computo).
Inoltre le imprese artigiane, ai fini dell'applicazione dell'istituto in esame, sono
equiparate a quelle industriali nel caso in cui un'altra impresa, che eserciti un
"influsso gestionale prevalente (determinato secondo i termini posti dall'art. 12
della L. n. 223) si avvalga a sua volta dell'intervento di integrazione straordinaria;
anche per le imprese artigiane valgono i requisiti dimensionali stabiliti per le imprese
industriali.
Listituto della mobilità - disciplinato dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni e integrazioni - concerne: 1) le imprese ammesse al sopra
ricordato trattamento straordinario di integrazione salariale che non risultino in grado
di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi né di ricorrere a misure
alternative (art. 4 della citata L. n. 223); 2) le imprese che occupino più di 15
dipendenti e che intendano procedere ad almeno 5 licenziamenti nellarco di 120
giorni per riduzioni del personale in ciascuna unità produttiva o in più unità
produttive ubicate nel territorio della stessa provincia (art. 24 della stessa L. n. 223).
In tale ambito è riconosciuta lindennità di mobilità ai dipendenti (assunti a
tempo indeterminato e con unanzianità aziendale di almeno 12 mesi), licenziati da
imprese che rientrano nel campo di applicazione dellintervento straordinario di
integrazione salariale (art. 16 della L. n. 223), mentre gli altri hanno diritto soltanto
alliscrizione nelle liste di mobilità.
6 Si ricorda che il Fondo per loccupazione è stato istituito per
iniziative di sostegno per loccupazione, tra cui: lerogazione di contributi ai
datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno aggiuntiva rispetto
alle unità occupate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 148 del 1993;
il finanziamento dei lavori socialmente utili in esame e dei piani per linserimento
professionale dei giovani privi di occupazione (di cui allart. 15 del D.L. 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1994, n. 451, e successive
modificazioni e integrazioni).
7 Riguardo all'art. 24 della L. n. 223, che disciplina una delle fattispecie
che dànno diritto al collocamento in mobilità, cfr. sub il comma 2 del presente articolo 75.
8 Si ricorda che il Fondo per loccupazione è stato istituito per
iniziative di sostegno per loccupazione, tra cui: lerogazione di contributi ai
datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno aggiuntiva rispetto
alle unità occupate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 148 del 1993;
il finanziamento dei lavori socialmente utili in esame e dei piani per linserimento
professionale dei giovani privi di occupazione (di cui allart. 15 del D.L. 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1994, n. 451, e successive
modificazioni e integrazioni).
9 L'intervento di integrazione salariale straordinaria è riservato, ai sensi
degli artt. 1 e 2 della L. 23 luglio 1991, n. 223, alle imprese industriali che abbiano
occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la domanda nonché alle
imprese commerciali con più di 200 dipendenti (secondo lo stesso criterio di computo);
fino al 31 dicembre 1998 - il termine è ora prorogato al 31 dicembre 1999 dal comma 3 del presente articolo 75 -,
l'istituto è applicabile anche alle imprese commerciali con un numero di dipendenti
superiore a 50 (art. 59, comma 59, della 27 dicembre 1997, n. 449). Inoltre le imprese
artigiane, ai fini dell'applicazione dell'istituto in esame, sono equiparate a quelle
industriali nel caso in cui un'altra impresa, che eserciti un "influsso gestionale
prevalente (determinato secondo i termini posti dall'art. 12 della L. n. 223) si avvalga a
sua volta dell'intervento di integrazione straordinaria; anche per le imprese artigiane
valgono i requisiti dimensionali stabiliti per le imprese industriali.
Si ricorda che gli interventi di integrazione salariale straordinaria sono stati estesi -
spesso con provvedimenti a termine - ad altri settori imprenditoriali.
In base alla disciplina posta dagli artt. 1 e 2 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e
dall'art. 2 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, e successive modificazioni e integrazioni,
ai fini della concessione del trattamento, è richiesta l'approvazione da parte del
Ministro del lavoro, di un programma presentato dall'impresa. Tale programma può
riguardare una delle seguenti fattispecie: 1) ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale (per un periodo massimo pari, in linea ordinaria, a 24 mesi); 2)
crisi aziendale (per un periodo massimo, pari, in linea ordinaria, a 12 mesi). Il
trattamento in esame viene altresì concesso (in base all'art. 3 della L. n. 223, e
successive modificazioni integrazioni) nei casi di fallimento, di liquidazione coatta
amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato
preventivo con cessione dei beni, qualora la continuazione dell'attività non sia stata
disposta o sia cessata. L'attribuzione del trattamento deve essere richiesta, a seconda
dei casi, dal curatore, dal liquidatore o dal commissario.
L'importo del trattamento è eguale all80% della retribuzione che sarebbe spettata,
fino ad un limite massimo pari, nel 1998, a 1.403.503 lire mensili, ovvero a l. 1.686.875
nel caso in cui la retribuzione di riferimento sia superiore a 3.036.374 lire mensili (per
la determinazione di questultimo importo lammontare della retribuzione annua
viene diviso per 12 mensilità) (art. unico della L. 13 agosto 1980, n. 427, come
modificato dallart. 1, comma 5, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, nella L. 19 luglio 1994, n. 451). Sull'importo si applica l'aliquota
contributiva a carico dei lavoratori apprendisti (attualmente pari a 5,54 punti
percentuali, interamente relativi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS).
In linea di massima, ai sensi dellart. 1 della L. 23 luglio 1991, n. 223, come
modificato dallart. 1, comma 4, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299 (convertito, con
modificazioni, nella L. 19 luglio 1994, n. 451), i limiti di durata del trattamento di
integrazione salariale straordinaria sono pari a 2 anni (se concessa per ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale) o a 1 anno (se riconosciuta per crisi aziendale;
in questo caso, un nuovo intervento, per la medesima causale, non può essere disposto
prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente
concessione).
Inoltre i trattamenti relativi alla medesima unità produttiva non possono avere una
durata superiore a 36 mesi nellarco di un quinquennio (il quale decorre dal mese
iniziale del primo dei trattamenti in considerazione); nel computo sono inclusi anche i
periodi di integrazione salariale ordinaria relativa a situazioni temporanee di mercato
(art. 1, comma 9, della L. n. 223, come modificato dallart. 4, comma 35, del D.L.
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n.
608).
Il relativo finanziamento degli interventi straordinari in esame è ripartito tra: 1)
contributi a carico delle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto
e a carico dei relativi lavoratori; tali contributi, previsti dall'art. 9 della L. 29
dicembre 1990, n. 407, sono pari rispettivamente allo 0,6% e allo 0,3% della retribuzione;
2) contributi addizionali a carico delle imprese quando si avvalgano dell'intervento
straordinario, pari al 4,5% dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti,
ridotti al 3% per le imprese fino a 50 dipendenti (art. 8 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, nella L. 20 maggio 1988, n. 160); il contributo, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, della L. n. 223 del 1991, è dovuto in misura doppia a partire dal
primo giorno del venticinquesimo mese successivo alla data di decorrenza del trattamento;
3) contributi a carico dello Stato.
10 Si ricorda che il Fondo per loccupazione è stato istituito per
iniziative di sostegno per loccupazione, tra cui: lerogazione di contributi ai
datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno aggiuntiva rispetto
alle unità occupate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 148 del 1993;
il finanziamento dei lavori socialmente utili in esame e dei piani per linserimento
professionale dei giovani privi di occupazione (di cui allart. 15 del D.L. 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1994, n. 451, e successive
modificazioni e integrazioni).
11 Si ricordano altresì in materia le circolari INPS n. 115 del 1997, n. 74
del 1998 e n. 120 del 1998.
12 L'obiettivo n. 1 concerne le regioni che presentano, nell'ultimo triennio,
un PIL pro-capite inferiore al 75% di quello della media comunitaria. Le regioni italiane
interessate sono (per il periodo 1994-1999): la Basilicata, la Calabria, la Campania, il
Molise, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia (l'Abruzzo ne ha fatto parte fino al 31
dicembre 1996).
Con la decisione C(97) 836 dell'11 aprile 1997 sono stati prorogati i termini relativi a
impegni (31 dicembre 1998) e pagamenti (31 dicembre 2000) relativi agli interventi
previsti in Abruzzo nellambito del Quadro comunitario di sostegno obiettivo 1
autorizzato per il triennio 1994-1996.
L'obiettivo n. 2 riguarda le zone in declino industriale - non ricadenti nelle aree
interessate dall'obiettivo 1 - che presentano un tasso medio di disoccupazione superiore
alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni, un tasso di occupazione nel
settore industriale, rispetto all'occupazione complessiva, uguale o superiore alla media
comunitaria per ciascun anno di riferimento a decorrere dal 1975, nonché un regresso del
livello occupazionale nel settore industriale rispetto al 1975. Inoltre, l'intervento
comunitario può estendersi anche a comunità urbane caratterizzate da un tasso di
disoccupazione superiore di almeno il 50% alla media comunitaria e che hanno registrato un
regresso notevole nell'occupazione nel settore industriale, alle altre aree che nel corso
degli ultimi tre anni hanno subìto o rischiano di subire perdite occupazionali di rilievo
in settori industriali determinanti per il loro sviluppo economico, a zone che presentano
gravi problemi a causa della bonifica di aree industriali degradate o della
ristrutturazione nel settore della pesca. Per l'Italia sono state individuate - con la
decisione della Commissione UE del 26 luglio 1996, n. 472, relativa al triennio 1997-1999
(che rinvia, in larga misura, alla decisione del 20 gennaio 1994, n. 169, relativa al
triennio 1994-1996) - numerose aree del Centro-Nord appartenenti alle seguenti province:
Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli-Piceno, Ferrara, Firenze, Frosinone, Genova, Gorizia,
Grosseto, La Spezia, Latina, Livorno, Macerata, Massa-Carrara, Milano, Modena, Padova,
Perugia, Pisa, Pistoia, Prato, Reggio nell'Emilia, Rieti, Roma, Rovigo, Savona, Terni,
Torino, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Verona.
L'obiettivo n. 5b concerne le zone rurali, situate al di fuori delle regioni di cui
all'obiettivo 1, che sono caratterizzate da uno scarso livello di sviluppo
socio-economico, valutato in base al PIL pro-capite, e che soddisfano inoltre almeno 2 dei
3 seguenti criteri: 1) tasso elevato dell'occupazione agricola su quella totale; 2) basso
livello di reddito agricolo, espresso in particolare in valore aggiunto agricolo per
unità di lavoro agricolo; 3) scarsa densità di popolazione o tendenza a consistente
spopolamento. L'intervento comunitario può estendersi a ulteriori zone rurali, sempre
poste al di fuori delle regioni di cui all'obiettivo 1, che soddisfino altri criteri posti
dalla disciplina comunitaria. Per l'Italia sono state individuate - con la decisione della
Commissione UE del 26 gennaio 1994, n. 197, relativa al periodo 1994-1999 - numerose aree
del Centro-Nord appartenenti alle seguenti province: Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo,
Ascoli-Piceno, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cuneo,
Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Latina,
Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Massa-Carrara, Modena, Padova, Parma, Pavia, Perugia,
Pesaro e Urbino, Piacenza, Pistoia, Pordenone, Prato, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Rieti,
Rimini, Roma, Rovigo, Savona, Siena, Trento, Treviso, Udine, Venezia,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo.
13 Esse sono - oltre a quelle di cui alla
precedente nota 12 -:
1) le zone industriali (di riconversione siderurgica) di Genova, Napoli, Taranto e Terni;
2) le aree dove sussistono accertati squilibri tra domanda e offerta di lavoro,
individuate dai D.M. 14 marzo 1995, 23 dicembre 1997, 14 maggio 1998, 14 luglio 1998 e 29
luglio 1998, in alcune zone delle province di Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno,
Cremona, Ferrara, Firenze, Frosinone, Genova, Grosseto, Latina, Lucca, Macerata, Milano,
Padova, Perugia, Pesaro, Piacenza, Pistoia, Rieti, Rimini, Roma, Savona, Varese, Venezia,
Vercelli, Verona, Viterbo, nonché nell'intera area territoriale
Sebino-Valcamonica-Valcavallina.
3) le aree (del Nord-Italia) colpite dai gravi eventi alluvionali del novembre 1994 (ai
sensi dellart. 9-bis del D.L. 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con
modificazioni, nella L. 22 novembre 1994, n. 644); tali aree fanno parte delle seguenti
province: Alessandria, Asti, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Imperia, La Spezia, Mantova,
Massa-Carrara, Milano, Parma, Pavia, Reggio Emilia, Rovigo, Savona, Torino, Varese,
Vercelli;
4) lintero territorio nazionale, limitatamente alle iniziative riguardanti
loccupazione di persone svantaggiate promosse dalle cooperative sociali di cui
allart. 1, comma 1, lett. b), della L. 8 novembre 1991, n. 381.
14 I soggetti utilizzati, tuttavia, sono ricompresi nell'ambito
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. Al riguardo, il D.M. 12 febbraio 1998 dispone, a decorrere, dal 1° gennaio
1998, per la durata di un triennio e a titolo di sperimentazione, una riduzione del 50%
del relativo premio INAIL - premio determinato sulla base della retribuzione minima annua
fissata ai fini della rivalutazione delle rendite e del tasso di tariffa valido per la
voce corrispondente alle lavorazioni effetivamente svolte -.
15 Tali tipologie sono definite dall'art. 2, comma 203, della L. 23 dicembre
1996, n. 662. Nella fattispecie in esame, potrebbero trovare applicazione: gli accordi di
programma quadro, i patti territoriali, i contratti d'area, i contratti di programma. In
generale, tali strumenti definiscono il quadro degli interventi in determinati ambiti
territoriali da parte di una pluralità di soggetti, pubblici e privati.
16 Si ricorda che il Fondo per loccupazione è stato istituito per
iniziative di sostegno per loccupazione, tra cui: lerogazione di contributi ai
datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno aggiuntiva rispetto
alle unità occupate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 148 del 1993;
il finanziamento dei lavori socialmente utili in esame e dei piani in esame.
17 Inoltre i trattamenti relativi alla medesima unità produttiva non possono
avere una durata superiore a 36 mesi nellarco di un quinquennio (il quale decorre
dal mese iniziale del primo dei trattamenti in considerazione); nel computo sono inclusi
anche i periodi di integrazione salariale ordinaria relativa a situazioni temporanee di
mercato (art. 1, comma 9, della L. n. 223, come modificato dallart. 4, comma 35, del
D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996,
n. 608).
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1999