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Articolo 74
(Disposizioni in materia di Agenzie per l'impiego e di competenze in materia di contenzioso previdenziale nel settore agricolo)

Comma 1, primo periodo
Proroga contratti del personale assunto presso le Agenzie regionali per l’impiego

Le Agenzie regionali per l'impiego sono state istituite nelle regioni, ai sensi dell'art. 24 della L. n. 28 febbraio 1987, n. 56, con decreto del Ministro del lavoro, sentita la commissione centrale per l'impiego, le commissioni regionali e gli organi di governo delle regioni interessate. La loro funzione, esclusivamente di tipo programmatorio, è di svolgere "ogni attività utile al fine di: a) incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro; b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione; c) favorire l'impiego dei soggetti più deboli nel mercato del lavoro; d) sottoporre alla commissione regionale per l'impiego ed ai competenti organi della regione proposte e programmi di politica attiva del lavoro (...)".
La legge non precisa la composizione interna delle Agenzie, demandando al Ministro del lavoro la determinazione della struttura e delle modalità di funzionamento delle stesse: spetta al Ministro nominare il direttore (assunto con contratto di diritto privato a termine, rinnovabile, e proveniente dalla pubblica amministrazione oppure ad essa esterno, purché con elevata professionalità e comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro), fissare il contingente e il trattamento economico del personale (assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale). Su indicazione del direttore, è permesso ricorrere anche a personale comandato da amministrazioni dello Stato, da enti locali, università, enti pubblici anche economici, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. A proposito del personale assunto con contratto, si ricorda che l'art. 9. co. 19, del D.L. n. 510/1996 (L. n. 608/1996) prevede che i contratti con i direttori delle agenzie regionali per l'impiego e con il relativo personale siano rinnovati, ovvero prorogati, fino alla riforma del Ministero del lavoro e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1997.
Il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ha quindi disposto (art. 7, comma 1, lettera a) il trasferimento alle regioni di tutto il personale in servizio presso le Agenzie per l’impiego assunto con contratto di diritto privato, sino alla scadenza del relativo contratto di lavoro. Il trasferimento diverrà operativo per effetto di decreti del presidente del consiglio dei ministri da emanarsi, per ciascuna regione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato alle regioni dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 469/1997 per disciplinare con legge l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni loro trasferite.
Il comma 1 dell’articolo in esame proroga sino all’effettivo trasferimento alle regioni delle risorse relative alle funzioni in materia di mercato del lavoro i contratti stipulati con i direttori ed il personale delle agenzie regionali per l’impiego. In ogni caso, il differimento opera fino al 31 dicembre 1999, come specifica la riformulazione operata dalla V Commissione del Senato.
Si ricorda che il trasferimento delle risorse alle regioni è condizionato alla approvazione da parte delle regioni medesime delle leggi sulla organizzazione delle funzioni conferite. Il termine per l’emanazione delle leggi regionali (sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo: art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 469) è scaduto il 9 luglio 1998; al momento sono state approvate sette leggi (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Toscana). Conseguentemente, con riferimento alle altre regioni (a statuto ordinario), ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L. n. 59 del 1997, il Governo ha emanato il D.lgs. 6 ottobre 1998, n. 379, ai fini della ripartizione provvisoria delle funzioni tra regione ed enti locali, che trova applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

Comma 1, secondo periodo
Differimento del termine della soppressione
degli uffici periferici del Ministero del lavoro

Il secondo periodo - introdotto dalla V Commissione del Senato – differisce il termine della soppressione delle strutture e degli uffici periferici del Ministero del lavoro i cui compiti e funzioni siano stati conferiti, ai sensi del D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni e integrazioni, alle regioni (o, tramite esse, agli enti locali). La soppressione concerne esplicitamente anche le strutture e gli uffici relativi al settore agricolo.
Al riguardo, l’art. 8 del D.lgs. n. 469 fissa la decorrenza della soppressione dalla data di costituzione dei centri per l’impiego; tale termine non può, in ogni caso, superare il 1° gennaio 1999.
Quest’ultima data viene differita al 30 giugno 1999, ai sensi del presente comma 1, secondo periodo.
Si ricorda che i suddetti centri per l'impiego sono istituiti con legge regionale e gestiti da parte delle province (art. 4 del D.lgs. n. 469); essi dovrebbero essere organizzati entro il 31 dicembre 1998.
Riguardo allo stato di attuazione da parte delle regioni, cfr. la scheda relativa al precedente comma 1.

Comma 2
Trasferimento di competenze in materia
di contenzioso previdenziale nel settore agricolo

Le Commissioni provinciali per la manodopera agricola, istituite presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione con l’articolo 4 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, "Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli", convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno competenza in materia di collocamento agricolo e sono al tempo stesso organi di prima istanza in materia di contenzioso previdenziale (si veda l’art. 17 del medesimo D.L. n. 7/1970).
L’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 469/1997 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ha previsto la soppressione delle Commissioni provinciali per la manodopera agricola, a decorrere dalla costituzione in ciascuna provincia delle nuove commissioni provinciali per le politiche del lavoro che dovranno essere istituite entro sei mesi dalla entrata in vigore delle leggi regionali sull’organizzazione delle funzioni in materia di mercato del lavoro (V. supra).
Poiché le istituende Commissioni provinciali per le politiche del lavoro potranno subentrare solo nelle funzioni già svolte dalle Commissioni per la manodopera agricola in materia di collocamento e politiche attive del lavoro, ma non in quelle relative al contenzioso previdenziale (la materia della previdenza sociale è esclusa dal conferimento alle regioni ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 59/1997), il comma 2 dell’articolo in esame provvede a conferire queste ultime competenze alle Commissioni istituite presso le sedi INPS, con l’art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli; tali commissioni sono presiedute dal direttore della direzione provinciale del lavoro e composte inoltre da un funzionario del ministero per le risorse agricole, dal direttore della sede dell’INPS, da tre rappresentanti dei lavoratori e tre rappresentanti dei datori di lavoro.

Comma 3
Nuova finalizzazione del Fondo per l'occupazione

Il comma 3 - introdotto dalla Camera - dispone che, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la somma di 15 miliardi sia destinata al finanziamento degli interventi di cui alla L. 14 febbraio 1987, n. 40. Quest'ultima legge concede contributi, in favore degli enti privati gestori di attività formative, per le spese generali di amministrazione, relative al coordinamento a livello nazionale dei medesimi; il beneficio è subordinato alla condizione che non vi sia un analogo finanziamento regionale.

NOTE

1 L'art. 2 del D.lgs. n. 469 dispone il trasferimento delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro.
2 Si ricorda che il Fondo per l'occupazione è stato istituito per iniziative quali l'erogazione di contributi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno aggiuntiva rispetto a quelle occupate alla data di entrata in vigore del DL 148/93, il finanziamento dei lavori socialmente utili e dei piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, la promozione dell'imprenditorialità giovanile, il finanziamento dei contratti di solidarietà, nonché ulteriori finalità aggiunte da provvedimenti successivi (proroga di trattamenti di sostegno al reddito, rimodulazione dell'orario di lavoro, tirocini formativi…).


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15/12/1998
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