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Articolo 74
(Disposizioni in materia di Agenzie per l'impiego e di competenze in materia di
contenzioso previdenziale nel settore agricolo)
Comma 1, primo periodo
Proroga contratti del personale assunto presso le Agenzie regionali per limpiego
Le Agenzie regionali per l'impiego sono state istituite nelle regioni, ai sensi
dell'art. 24 della L. n. 28 febbraio 1987, n. 56, con decreto del Ministro del lavoro,
sentita la commissione centrale per l'impiego, le commissioni regionali e gli organi di
governo delle regioni interessate. La loro funzione, esclusivamente di tipo
programmatorio, è di svolgere "ogni attività utile al fine di: a) incentivare
l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro; b) promuovere iniziative volte ad
incrementare l'occupazione; c) favorire l'impiego dei soggetti più deboli nel mercato del
lavoro; d) sottoporre alla commissione regionale per l'impiego ed ai competenti organi
della regione proposte e programmi di politica attiva del lavoro (...)".
La legge non precisa la composizione interna delle Agenzie, demandando al Ministro del
lavoro la determinazione della struttura e delle modalità di funzionamento delle stesse:
spetta al Ministro nominare il direttore (assunto con contratto di diritto privato a
termine, rinnovabile, e proveniente dalla pubblica amministrazione oppure ad essa esterno,
purché con elevata professionalità e comprovata esperienza nel campo delle politiche del
lavoro), fissare il contingente e il trattamento economico del personale (assunto con
contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale). Su indicazione del
direttore, è permesso ricorrere anche a personale comandato da amministrazioni dello
Stato, da enti locali, università, enti pubblici anche economici, con oneri a carico
delle amministrazioni di provenienza. A proposito del personale assunto con contratto, si
ricorda che l'art. 9. co. 19, del D.L. n. 510/1996 (L. n. 608/1996) prevede che i
contratti con i direttori delle agenzie regionali per l'impiego e con il relativo
personale siano rinnovati, ovvero prorogati, fino alla riforma del Ministero del lavoro e,
in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1997.
Il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, "Conferimento alle regioni e agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dellart. 1 della legge
15 marzo 1997, n. 59" ha quindi disposto (art. 7, comma 1, lettera a) il
trasferimento alle regioni di tutto il personale in servizio presso le Agenzie per
limpiego assunto con contratto di diritto privato, sino alla scadenza del relativo
contratto di lavoro. Il trasferimento diverrà operativo per effetto di decreti del
presidente del consiglio dei ministri da emanarsi, per ciascuna regione, entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine assegnato alle regioni dallart. 4, comma 1, del
D.Lgs. n. 469/1997 per disciplinare con legge lorganizzazione e le modalità di
esercizio delle funzioni loro trasferite.
Il comma 1 dellarticolo in esame proroga sino alleffettivo
trasferimento alle regioni delle risorse relative alle funzioni in materia di mercato del
lavoro i contratti stipulati con i direttori ed il personale delle agenzie regionali per
limpiego. In ogni caso, il differimento opera fino al 31 dicembre 1999, come
specifica la riformulazione operata dalla V Commissione del Senato.
Si ricorda che il trasferimento delle risorse alle regioni è condizionato alla
approvazione da parte delle regioni medesime delle leggi sulla organizzazione delle
funzioni conferite. Il termine per lemanazione delle leggi regionali (sei mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo: art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 469) è
scaduto il 9 luglio 1998; al momento sono state approvate sette leggi (Abruzzo,
Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Toscana). Conseguentemente, con
riferimento alle altre regioni (a statuto ordinario), ai sensi dell'art. 4, comma 5, della
L. n. 59 del 1997, il Governo ha emanato il D.lgs. 6 ottobre 1998, n. 379, ai fini della
ripartizione provvisoria delle funzioni tra regione ed enti locali, che trova applicazione
fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.
Comma 1, secondo periodo
Differimento del termine della soppressione
degli uffici periferici del Ministero del lavoro
Il secondo periodo - introdotto dalla V Commissione del Senato differisce il
termine della soppressione delle strutture e degli uffici periferici del Ministero del
lavoro i cui compiti e funzioni siano stati conferiti, ai sensi del D.lgs. 23 dicembre
1997, n. 469, e successive modificazioni e integrazioni, alle regioni (o, tramite esse,
agli enti locali). La soppressione concerne esplicitamente anche le strutture e gli uffici
relativi al settore agricolo.
Al riguardo, lart. 8 del D.lgs. n. 469 fissa la decorrenza della soppressione dalla
data di costituzione dei centri per limpiego; tale termine non può, in ogni caso,
superare il 1° gennaio 1999.
Questultima data viene differita al 30 giugno 1999, ai sensi del presente comma 1,
secondo periodo.
Si ricorda che i suddetti centri per l'impiego sono istituiti con legge regionale e
gestiti da parte delle province (art. 4 del D.lgs. n. 469); essi dovrebbero essere
organizzati entro il 31 dicembre 1998.
Riguardo allo stato di attuazione da parte delle regioni, cfr. la scheda relativa al
precedente comma 1.
Comma 2
Trasferimento di competenze in materia
di contenzioso previdenziale nel settore agricolo
Le Commissioni provinciali per la manodopera agricola, istituite presso lufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione con larticolo 4 del D.L. 3
febbraio 1970, n. 7, "Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori
agricoli", convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno
competenza in materia di collocamento agricolo e sono al tempo stesso organi di prima
istanza in materia di contenzioso previdenziale (si veda lart. 17 del medesimo D.L.
n. 7/1970).
Larticolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 469/1997 "Conferimento alle regioni e agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dellart.
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ha previsto la soppressione delle Commissioni
provinciali per la manodopera agricola, a decorrere dalla costituzione in ciascuna
provincia delle nuove commissioni provinciali per le politiche del lavoro che dovranno
essere istituite entro sei mesi dalla entrata in vigore delle leggi regionali
sullorganizzazione delle funzioni in materia di mercato del lavoro (V. supra).
Poiché le istituende Commissioni provinciali per le politiche del lavoro potranno
subentrare solo nelle funzioni già svolte dalle Commissioni per la manodopera agricola in
materia di collocamento e politiche attive del lavoro, ma non in quelle relative al
contenzioso previdenziale (la materia della previdenza sociale è esclusa dal conferimento
alle regioni ai sensi dellart. 1, comma 3, della legge n. 59/1997), il comma 2 dellarticolo
in esame provvede a conferire queste ultime competenze alle Commissioni istituite presso
le sedi INPS, con lart. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per la corresponsione
del trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli; tali commissioni sono
presiedute dal direttore della direzione provinciale del lavoro e composte inoltre da un
funzionario del ministero per le risorse agricole, dal direttore della sede
dellINPS, da tre rappresentanti dei lavoratori e tre rappresentanti dei datori di
lavoro.
Comma 3
Nuova finalizzazione del Fondo per l'occupazione
Il comma 3 - introdotto dalla Camera - dispone che, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la somma di 15 miliardi sia destinata al finanziamento degli interventi di cui alla L. 14 febbraio 1987, n. 40. Quest'ultima legge concede contributi, in favore degli enti privati gestori di attività formative, per le spese generali di amministrazione, relative al coordinamento a livello nazionale dei medesimi; il beneficio è subordinato alla condizione che non vi sia un analogo finanziamento regionale.
NOTE
1
L'art. 2 del D.lgs. n. 469 dispone il trasferimento delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro.
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