i-p173
Articolo 73
(Misure organizzative intese alla repressione
del lavoro non regolare e sommerso)
Il comma 1 del presente articolo contiene misure organizzative volte ad
assicurare il coordinamento delle attività ispettive e di controllo per la repressione
del lavoro non regolare.
Le amministrazioni interessate (Ministero del lavoro, Ministero delle finanze, INPS, INAIL
ed Aziende sanitarie locali) dovrebbero quindi tra laltro, su iniziativa del
Ministero del lavoro a livello nazionale e della regione a livello locale - in raccordo
con le direzioni regionali e provinciali del lavoro, come specificato dalla V Commissione
del Senato -:
predisporre appositi programmi mirati;
adottare iniziative formative comuni del personale;
istituire unità operative integrate.
Le attività di controllo dovrebbero poi essere concentrate nelle aree territoriali e nei
settori economici che risultino (anche a seguito delle analisi svolte dagli organi
istituiti con il precedente articolo 72) a maggiore rischio.
La riformulazione operata dalla V Commissione del Senato ha escluso dallambito di
applicazione delle norme in esame la materia della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
e ha previsto, correlativamente, che le attività predette siano svolte in raccordo con i
comitati di coordinamento nel predetto settore della sicurezza e salute dei lavoratori
(istituiti dalle regioni ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997).
Il comma 2 istituisce poi una specifica fonte di finanziamento per le attività di
formazione ed aggiornamento del personale delle Direzioni provinciali del lavoro-Servizio
ispezione del lavoro nonché, secondo la norma aggiuntiva introdotta dalla V Commissione
del Senato, per lacquisto dei dispositivi di protezione individuali, delle
attrezzature, degli strumenti ed apparecchi indispensabili per lo svolgimento
dellattività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse.
A tali destinazioni è infatti assegnata (secondo modalità da stabilire con decreto del
Ministro del lavoro) una quota pari all10% (1% nel testo originario, così
modificato dalla V Commissione del Senato) dellimporto delle sanzioni amministrative
relative alle omissioni contributive accertate e riscosse (come specificato dalla V
Commissione del Senato) dalle direzioni stesse.
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15/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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