i-p173

Articolo 73
(Misure organizzative intese alla repressione
del lavoro non regolare e sommerso)

Il comma 1 del presente articolo contiene misure organizzative volte ad assicurare il coordinamento delle attività ispettive e di controllo per la repressione del lavoro non regolare.
Le amministrazioni interessate (Ministero del lavoro, Ministero delle finanze, INPS, INAIL ed Aziende sanitarie locali) dovrebbero quindi tra l’altro, su iniziativa del Ministero del lavoro a livello nazionale e della regione a livello locale - in raccordo con le direzioni regionali e provinciali del lavoro, come specificato dalla V Commissione del Senato -:
predisporre appositi programmi mirati;
adottare iniziative formative comuni del personale;
istituire unità operative integrate.
Le attività di controllo dovrebbero poi essere concentrate nelle aree territoriali e nei settori economici che risultino (anche a seguito delle analisi svolte dagli organi istituiti con il precedente articolo 72) a maggiore rischio.
La riformulazione operata dalla V Commissione del Senato ha escluso dall’ambito di applicazione delle norme in esame la materia della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e ha previsto, correlativamente, che le attività predette siano svolte in raccordo con i comitati di coordinamento nel predetto settore della sicurezza e salute dei lavoratori (istituiti dalle regioni ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997).

Il comma 2 istituisce poi una specifica fonte di finanziamento per le attività di formazione ed aggiornamento del personale delle Direzioni provinciali del lavoro-Servizio ispezione del lavoro nonché, secondo la norma aggiuntiva introdotta dalla V Commissione del Senato, per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali, delle attrezzature, degli strumenti ed apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell’attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse.
A tali destinazioni è infatti assegnata (secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro del lavoro) una quota pari all’10% (1% nel testo originario, così modificato dalla V Commissione del Senato) dell’importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni contributive accertate e riscosse (come specificato dalla V Commissione del Senato) dalle direzioni stesse.


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15/12/1998
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