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Articolo 72
(Misure organizzative a favore dei processi di emersione)

L’articolo in esame istituisce a livello centrale e periferico organi con funzioni di analisi e coordinamento delle iniziative volte a favorire i processi di emersione del lavoro non regolare, raccogliendo alcune delle indicazioni fornite al riguardo nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva condotta dalla Commissione lavoro della Camera (si veda, per questo, anche la scheda relativa al precedente articolo 70).
Il comma 1 prevede l’istituzione presso la Presidenza del consiglio dei ministri di un "Comitato per l’emersione del lavoro non regolare". Il Comitato è composto (comma 3) da nove membri (otto nel testo originario, così modificato dalla Camera), nominati con D.P.C.M. e designati rispettivamente:
dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal ministro delle finanze;
dal ministro per le politiche agricole;
dal presidente dell’INPS;
dal presidente dell’INAIL;
dal presidente dell'Unioncamere (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), secondo la previsione inserita dalla Camera;
dalla Conferenza unificata Stato- regioni e Stato-città.
Il comitato può utilizzare, per il proprio funzionamento, personale della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici distaccato o comandato, nel numero massimo di 20 unità; tale personale mantiene il trattamento economico delle amministrazioni di appartenenza. Il comitato ha altresì diritto di ottenere dalle amministrazioni pubbliche aderenti al Sistema statistico nazionale informazioni statistiche, nel rispetto degli obblighi di riservatezza (comma 3).
I compiti del Comitato sono elencati al comma 1. Oltre ad attuare tutte le iniziative, anche di carattere informativo, ritenute utili per favorire l’emersione, ed a valutare i risultati degli organismi locali di cui al successivo comma 4, il comitato dovrebbe esaminare le proposte contrattuali di emersione istruite dalle commissioni locali per la successiva trasmissione al CIPE "per le deliberazioni del caso". Quest’ultima previsione appare ricca di possibili implicazioni, peraltro non chiaramente esplicitate dalla norma.
Il già menzionato comma 4 istituisce a livello regionale e provinciale, presso le Camere di commercio, commissioni miste composte da rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con compiti di :
analisi del lavoro irregolare a livello territoriale;
promozione di collaborazione ed intese istituzionali;
assistenza, anche attraverso la presenza di un tutore, alle imprese che stipulano contratti di riallineamento, in particolare per quanto riguarda l’accesso al credito agevolato, la formazione, la predisposizione di aree attrezzate: quest’ultima parte della norma è per la verità formulata in maniera assai contorta.
Le Commissioni sono composte di quindici membri: sette designati dalle amministrazioni pubbliche e otto designati in materia paritetica dalle parti sociali. Al riguardo si rileva che l’indicazione delle amministrazioni pubbliche che dovranno designare i loro rappresentanti è espressa in forma assolutamente indeterminata (si fa infatti riferimento alle amministrazioni pubbliche "aventi competenza in materia") e tale quindi da poter costituire ostacolo all’effettiva costituzione delle commissioni stesse; per quanto riguarda invece l’altra componente, si fa ancora riferimento alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (maggiormente rappresentative, nel testo originario, così modificato dalla V Commissione del Senato. Più in generale, l’organismo così formato sembra cumulare in sé diverse funzioni previste anche nel più volte citato documento conclusivo dell’indagine conoscitiva svolta dalla Commissione lavoro della Camera, ma ivi riferite a soggetti distinti.
Le Commissioni possono avvalersi di esperti. Inoltre, secondo la versione approvata dalla V Commissione del Senato, esse si coordinano con le direzioni provinciali del lavoro. Vengono richiamate, al riguardo, le disposizioni (di cui all’art. 5 della L. 22 luglio 1961, n. 628, e dell’art. 3 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638) relative alle competenze dei funzionari degli enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria e ai relativi rapporti con la direzione provinciale del lavoro-servizio ispezione del lavoro. A quest’ultima spettano il coordinamento e il controllo sull’attività di vigilanza svolta dai summenzionati soggetti, che hanno i medesimi poteri (in materia di previdenza ed assistenza sociale) attributi agli ispettori del lavoro, ad esclusione di quello di contestare contravvenzioni.
Il comma 5, infine, fa obbligo alle Camere di commercio di mettere a disposizione delle Commissioni una sede, e consente il comando presso la Commissione di personale della pubblica amministrazione, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

NOTE

1 Ad esempio per quanto riguarda il collegamento con gli strumenti della programmazione negoziata, auspicato anche nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva della Commissione lavoro della Camera.


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15/12/1998
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