i-p171
Articolo 71
(Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro)
Il presente articolo - introdotto dalla Camera - modifica
la normativa sul cumulo con redditi da lavoro dei trattamenti previdenziali di anzianità
liquidati in presenza di una contribuzione pari o superiore a 40 anni. Si prevede infatti
che a tali prestazioni si applichi la disciplina valida per la pensione di vecchiaia - in
luogo di quella più restrittiva posta per il trattamento di anzianità -.
Si ricorda che le discipline in materia relative ai due tipi suddetti di pensione
presentano attualmente una notevole articolazione, a causa delle successive modifiche che
hanno fatto salvi, entro alcuni limiti temporali e a determinate condizioni, i regimi
previgenti se più favorevoli. Da ultimo, l'art. 59, comma 4, della L. 27 dicembre 1997,
n. 449, ha stabilito che, con effetto sulle prestazioni liquidate a decorrere dal 1°
gennaio 1998, in tutti gli ordinamenti pensionistici obbligatori relativi a lavoratori
dipendenti (nonché ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS) si applichino le normative
(articolate per le ragioni appena ricordate) vigenti nell'assicurazione generale INPS.
Si dà qui un breve quadro sulle discipline attuali relative ai due tipi di trattamenti,
prescindendo dai regimi previgenti ancora applicabili in via transitoria.
Per la pensione di vecchiaia (art. 10 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e successive
modificazioni e integrazioni) il cumulo con i redditi da lavoro sia autonomo che
subordinato è ammesso in misura piena fino allimporto minimo del trattamento
previdenziale e nella misura del 50% per quanto riguarda leventuale quota eccedente;
la misura dell'importo così trattenuto non può superare, tuttavia, l'ammontare del
reddito medesimo (oltre tale limite, dunque, il cumulo è totale).
Riguardo alla pensione di anzianità, occorre distinguere tra reddito da lavoro dipendente
e da lavoro autonomo.
Per la prima fattispecie vige un divieto totale di cumulo (art. 10, comma 6, del D.lgs. n.
502 del 1993), con talune eccezioni.
Alla seconda ipotesi si applica una disciplina identica a quella posta per la pensione di
vecchiaia (art. 59, comma 14, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).
Ai fini in esame, il trattamento di anzianità è equiparata a quello di vecchiaia dopo il
compimento dell'età pensionabile (art. 10, comma 7, del D.lgs. n. 502 del 1993).
Si ricorda che nel sistema contributivo integrale - dove, ai sensi dellart.
1, comma 19, della L. 8 agosto 1995, n. 335, scompare listituto della pensione di
anzianità - il trattamento previdenziale è cumulabile, rispettivamente per i
soggetti di età pari ad almeno 63 anni o inferiore, secondo una disciplina identica a
quella attualmente in vigore per la pensione di vecchiaia ovvero per il trattamento di
anzianità (art. 1, commi 21-22, della L. n. 335).
NOTE
1
Limporto minimo per il 1998 è pari a 697.700 lire mensili nel regime generale INPS, al quale, di solito, le altre normative previdenziali fanno rinvio.13/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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