i-p171

Articolo 71
(Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro)

Il presente articolo - introdotto dalla Camera - modifica la normativa sul cumulo con redditi da lavoro dei trattamenti previdenziali di anzianità liquidati in presenza di una contribuzione pari o superiore a 40 anni. Si prevede infatti che a tali prestazioni si applichi la disciplina valida per la pensione di vecchiaia - in luogo di quella più restrittiva posta per il trattamento di anzianità -.
Si ricorda che le discipline in materia relative ai due tipi suddetti di pensione presentano attualmente una notevole articolazione, a causa delle successive modifiche che hanno fatto salvi, entro alcuni limiti temporali e a determinate condizioni, i regimi previgenti se più favorevoli. Da ultimo, l'art. 59, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha stabilito che, con effetto sulle prestazioni liquidate a decorrere dal 1° gennaio 1998, in tutti gli ordinamenti pensionistici obbligatori relativi a lavoratori dipendenti (nonché ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS) si applichino le normative (articolate per le ragioni appena ricordate) vigenti nell'assicurazione generale INPS.
Si dà qui un breve quadro sulle discipline attuali relative ai due tipi di trattamenti, prescindendo dai regimi previgenti ancora applicabili in via transitoria.
Per la pensione di vecchiaia (art. 10 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni e integrazioni) il cumulo con i redditi da lavoro sia autonomo che subordinato è ammesso in misura piena fino all’importo minimo del trattamento previdenziale e nella misura del 50% per quanto riguarda l’eventuale quota eccedente; la misura dell'importo così trattenuto non può superare, tuttavia, l'ammontare del reddito medesimo (oltre tale limite, dunque, il cumulo è totale).
Riguardo alla pensione di anzianità, occorre distinguere tra reddito da lavoro dipendente e da lavoro autonomo.
Per la prima fattispecie vige un divieto totale di cumulo (art. 10, comma 6, del D.lgs. n. 502 del 1993), con talune eccezioni.
Alla seconda ipotesi si applica una disciplina identica a quella posta per la pensione di vecchiaia (art. 59, comma 14, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).
Ai fini in esame, il trattamento di anzianità è equiparata a quello di vecchiaia dopo il compimento dell'età pensionabile (art. 10, comma 7, del D.lgs. n. 502 del 1993).
Si ricorda che nel sistema contributivo integrale - dove, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L. 8 agosto 1995, n. 335, scompare l’istituto della pensione di anzianità - il trattamento previdenziale è cumulabile, rispettivamente per i soggetti di età pari ad almeno 63 anni o inferiore, secondo una disciplina identica a quella attualmente in vigore per la pensione di vecchiaia ovvero per il trattamento di anzianità (art. 1, commi 21-22, della L. n. 335).

NOTE

1 L’importo minimo per il 1998 è pari a 697.700 lire mensili nel regime generale INPS, al quale, di solito, le altre normative previdenziali fanno rinvio.
2 Si ricorda che ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e integrazioni per carichi di famiglia e dai redditi devono essere detratte anche le quote dovute per imposte e contributi previdenziali e assistenziali.
3 Si ricorda che il sistema contributivo si applica in maniera integrale ai soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996 (art. 1, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335) nonché ai soggetti, già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie alla suddetta data, che in base all'art. 1, comma 23, della stessa L. n. 335 e del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 180, abbiano optato in tal senso. L'esercizio dell'opzione è subordinato al conseguimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 maturati successivamente al 31 dicembre 1995.


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13/12/1998
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