i-p170
Articolo 70
(Modifiche alle disposizioni
in materia di contratti di riallineamento retributivo)
Gli articoli 70, 72 e 73 contengono un pacchetto di
disposizioni volte a promuovere lemersione del lavoro sommerso, in attuazione di una
specifico punto della risoluzione con la quale è stato approvato il DPEF 1999-2001. La
risoluzione, al punto B-3, impegna infatti tra laltro il Governo "a favorire
lemersione delleconomia sommersa con un complesso di azioni dirette a
determinare il rispetto della legalità e perché nella legalità le aziende emerse
possano sviluppare sul mercato e a costi sostenibili le proprie attività".
Le misure proposte si ricollegano daltra parte anche agli esiti della indagine
conoscitiva svolta sulle questioni relative al lavoro nero e minorile dalla Commissione
lavoro della Camera, il cui documento conclusivo è stato approvato nella seduta del 28
aprile 1998.
Mentre larticolo 70 modifica profondamente la normativa che disciplina lo strumento
già da tempo apprestato per favorire lemersione del lavoro sommerso, cioè i
contratti di riallineamento retributivo, allo scopo tra laltro, come afferma la
relazione, di fare chiarezza sulle conseguenze fiscali e contributive dellemersione
in relazione ai periodi precedenti la stipula del contratto di riallineamento, e riapre
nel contempo i termini per la conclusione dei contratti stessi, limitandone peraltro
lambito di applicabilità territoriale e settoriale, i successivi articoli 72 e 73
prevedono nuove misure di carattere organizzativo, istituendo a livello centrale e
periferico organi con funzioni di analisi e coordinamento delle iniziative volte a
favorire i processi di emersione, e prescrivendo il coordinamento delle attività
ispettive per la repressione del lavoro non regolare.
La relazione tecnica afferma che le norme in commento "comportano effetti positivi
non solo in termini di sviluppo e di occupazione, ma anche sulla finanza pubblica in
quanto generano maggior gettito contributivo e fiscale. Maggior gettito per la
quantificazione del quale al momento non sono disponibili sufficienti elementi".
Al fine di illustrare il contenuto delle nuove disposizioni recate dall'articolo 70 in
materia di contratti di riallineamento retributivo, occorre ricordare che l'articolo
6 del D.L. n. 338/1989, nel disporre alcune misure di fiscalizzazione degli oneri
sociali in favore dei datori di lavoro, aveva disposto, al co. 9, lett. c), che la
fiscalizzazione medesima non spettasse per tutti quei lavoratori retribuiti con paghe
inferiori ai livelli legislativi o contrattuali vigenti per il settore. Il successivo comma
11 del medesimo articolo 6 aveva però reso inoperante tale sanzione per le imprese
operanti nel Mezzogiorno che attuassero, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali,
un "programma graduale di riallineamento" ai predetti livelli contrattuali.
Successivamente l'articolo 2-bis del D.L. 4 giugno 1990. n. 129, convertito nella
L. 3 agosto 1990, n. 210, aveva fissato il termine di inizio della sospensione (della
sanzione) in oggetto a far data dal 1° gennaio 1988, ma alla condizione che gli accordi
provinciali ed aziendali finalizzati all'attuazione dei programmi di riallineamento
retributivo venissero depositati presso gli Uffici del lavoro e le sedi dell'INPS entro il
31 maggio 1991.
Lart. 5 del D.L. 1° ottobre 1996, n.510, convertito con modificazioni dalla
legge n. 608/1996, ha quindi riaperto sino al 1° dicembre 1997 i termini per la stipula
ed il recepimento a livello aziendale degli accordi provinciali di riallineamento
retributivo, cioè dei contratti mediante i quali le imprese che erogano
retribuzioni (e conseguenti contribuzioni) inferiori a quelle previste dai contratti
collettivi di settore, stabiliscono un piano di graduale elevazione delle retribuzioni da
esse erogate fino al raggiungimento dei livelli stipendiali legali o contrattuali vigenti;
contestualmente, la disciplina dei predetti contratti è stata ampiamente riformulata, con
linserimento tra laltro di disposizioni in base alle quali la regolare
ottemperanza al programma di riallineamento comporta la sanatoria, anche per i periodi
pregressi, per le pendenze contributive, mentre la retribuzione stabilita nei contratti di
riallineamento (anziché quella legale o contrattuale vigente per il settore, come
previsto dal D.L. n. 338/1989) viene presa come base anche per i versamenti contributivi.
I termini di cui sopra sono poi stati ulteriormente prorogati con lart. 23,
comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, "Norme in materia di promozione
delloccupazione"(c.d. pacchetto Treu) sino al 19 luglio 1998 (dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge).
Lart. 23 della legge n. 196/1997 ha inoltre innovato la disciplina dei contratti di
riallineamento, per i seguenti profili:
lambito di applicazione è stato esteso a tutte le imprese operanti nei territori
del Mezzogiorno, anziché alle sole "imprese industriali ed artigiane" operanti
nei medesimi territori, rimuovendo così la limitazione introdotta dal D.L. n. 510/1996 ;
le disposizioni relative alla sanatoria contributiva (estesa ai periodi pregressi)
per le imprese che ottemperano al programma di riallineamento retributivo (art. 5, co. 3,
del D.L. 510/1996) sono state integrate, precisandosi che la sanatoria riguarda anche le
sanzioni e disponendo inoltre: la sospensione, fino alla data di riallineamento, dei
provvedimenti di esecuzione in corso; l'estinzione, ad opera dell'intervenuto
riallineamento, dei reati e delle sanzioni amministrative in materia contributiva; la
salvezza dei giudizi pendenti promossi dai lavoratori ai fini del riconoscimento della
parità di trattamento retributivo ;
per quanto riguarda gli aspetti fiscali, l'impresa aderente al contratto di
riallineamento è stata ammessa a versare, senza applicazione di interessi o sanzioni,
entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la stipulazione del contratto,
le maggiori ritenute fiscali, dovute in qualità di sostituto d'imposta, relative alle
retribuzioni effettivamente corrisposte fino all'entrata in vigore della legge e
risultanti dal contratto di riallineamento. Conseguentemente, entro il medesimo termine
previsto per il versamento, l'impresa è ammessa a presentare , senza applicazione di
sanzioni, per ciascun periodo di imposta a cui si riferiscono le maggiori ritenute,
dichiarazioni integrative, utilizzando i modelli ordinari approvati per i medesimi periodi
con decreto del Ministro delle finanze. Per le ritenute indicate nella dichiarazione
integrativa non può essere esercitata la rivalsa sui percettori dei relativi compensi,
né esse possono essere dedotte dalla base di calcolo delle imposte sui redditi. Le
suddette disposizioni di sanatoria si applicano anche qualora le violazioni siano già
state rilevate, ferme restando le somme già pagate alla data di entrata in vigore della
legge, a titolo di soprattasse, pene pecuniarie e interessi. Le controversie pendenti,
nonché quelle che si instaurano entro il limite finale per la presentazione delle
dichiarazioni integrative, concernenti i maggiori compensi corrisposti fino all'entrata in
vigore della legge, sono estinte mediante ordinanza, subordinatamente alla certificazione
dell'avvenuta dichiarazione e del relativo versamento ;
sono stati modificati i criteri per la determinazione della retribuzione da
prendere a riferimento per i versamenti contributivi (che già a norma del comma 4
dell'art. 5 del D.L. 510/1996 doveva essere quella stabilita dagli accordi di
riallineamento e non più, come invece stabiliva il D.L. 338/1989, quella legale o
contrattuale del settore); tale retribuzione non deve comunque essere inferiore - comma 1,
lett. d) al 25% del minimale di retribuzione introdotto dall'art. 1, 1° e 2°
comma, del D.L. 29 luglio 1981, n. 402 (conv. dalla L. 537/1981); detta percentuale è poi
elevata al 50% per il periodo successivo (non meglio individuato nella norma) fino
all'elevamento, da completare entro 36 mesi, al 100%;
è stato riconosciuto alle imprese interessate, all'atto del definitivo
riallineamento retributivo ai livelli contrattuali previsti nei contratti nazionali di
categoria sottoscritti dalle organizzazioni sindacali "comparativamente più
rappresentative", il diritto agli incentivi previsti dalla vigente normativa per le
eventuali nuove assunzioni, per i lavoratori oggetto degli accordi di recepimento ;
i soggetti che si avvalgono degli accordi oggetto dell'articolo in esame sono stati
esclusi, fino al completo riallineamento, dalle gare di appalto, indette da enti pubblici,
per interventi da realizzare in territori diversi da quelli del Mezzogiorno.
Larticolo in commento, al comma 1, lett. a), ridefinisce innanzitutto,
a seguito degli accordi intervenuti con lUnione Europea, lambito di
applicazione della normativa sui contratti di riallineamento retributivo, modificando
lart. 5 del D.L. n. 510/1996 nel senso di sostituire alla dizione "per le
imprese operanti nei territori individuati dallarticolo 1 della legge 1° marzo
1986, n. 64" laltra "per le imprese operanti nei territori di cui alle
zone 92, 3a del Trattato istitutivo dellUnione europea, ad eccezione di quelle
appartenenti ai settori disciplinati dal trattato CECA, delle costruzioni navali, delle
fibre sintetiche, automobilistico ed edile (quest'ultimo settore è stato
aggiunto dalla Camera)".
Per effetto di tale riformulazione vengono escluse dallambito
territoriale di applicazione della norma, adesso circoscritta alle sole regioni del
Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia) le regioni Abruzzo
e Molise, le province di Frosinone e Latina, i comuni della provincia di Rieti già
compresi nell'ex circondario di Cittaducale, i comuni compresi nella zona del comprensorio
di bonifica del fiume Tronto, i comuni della provincia di Roma compresi nella zona della
bonifica di Latina, l'Isola d'Elba, i comuni dell'isola del Giglio e dell'isola di
Capraia. Anche per le regioni del Mezzogiorno opera daltra parte lesclusione
delle imprese operanti nei settori del carbone e dellacciaio, delle costruzioni
navali, delle fibre sintetiche, dellautomobile e dell'edilizia.
La formulazione della suddetta modifica, la quale opera in termini di novella
allart. 5 del D.L. n. 510/1996, potrebbe creare problemi interpretativi in ordine
alla decorrenza della modifica stessa, in particolare per quanto riguarda la disciplina
dei contratti già stipulati in aree e settori adesso esclusi. Si tenga inoltre presente,
a questo riguardo, che lultimo punto del comma in esame sopprime il comma 6-bis del
medesimo art. 5 del D.L. n. 510/1996, che riconosce alle imprese che abbiano realizzato il
riallineamento gli incentivi previsti per i casi di nuova occupazione.
Il comma 1, lett. b), introduce poi, dopo il comma 2 dellart. 5 del D.L. n.
510/1996, i commi aggiuntivi 2-bis, 2-ter e 2-quater, con i quali si dettano
specifiche disposizioni per consentire alle imprese aderenti agli accordi di
riallineamento un graduale adeguamento, senza alcuna penalizzazione, alla normativa in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Il comma 2-bis consente infatti al datore di lavoro che abbia recepito un accordo
di riallineamento e si trovi nella situazione di non aver integralmente assolto agli
obblighi in materia di sicurezza del lavoro, di richiedere allorgano di vigilanza
competente (per la cui individuazione si veda lart. 23 del D.Lgs. n. 626/1994) la
fissazione di un termine (non superiore a dodici mesi; la riformulazione operata dalla
Camera ha soppresso la previsione di un limite minimo, pari a quattro mesi) per la
relativa regolarizzazione. Lorgano di vigilanza, tenendo conto dei tempi
tecnicamente necessari per eliminare le violazioni e della gravità del rischio,
stabilisce con apposita prescrizione tale termine. La Camera ha soppresso un'originaria
ipotesi di proroga, che poteva essere richiesta dallinteressato, per una sola volta
e per una durata non superiore a sei mesi, ove ricorressero specifiche condizioni
(particolare complessità od obiettiva difficoltà delladempimento, ritardo nella
regolarizzazione conseguente a circostanze non imputabili al richiedente).
Entro i sessanta giorni dalla scadenza del termine per la regolarizzazione, lorgano
di vigilanza verifica i risultati della stessa, dandone comunicazione al datore di lavoro
e, nel caso vi siano procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti, allautorità
procedente.
Il comma 2-ter definisce gli effetti dellavvenuta (purché tempestiva)
regolarizzazione, la quale "estingue i reati contravvenzionali e le sanzioni
amministrative e civili connessi alla violazione degli obblighi"; dalla data di
emanazione della prescrizione sino a quella della verifica della regolarizzazione non
possono comunque essere iniziati o proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi
relativi ai reati ed alle sanzioni di cui sopra.
Per quanto riguarda in particolare laspetto penale, la norma prende dunque in
considerazione solo i reati di natura contravvenzionale, sanzionati cioè con
larresto o lammenda. Si segnala al riguardo che la recente normativa in
materia di sicurezza del lavoro introdotta in recepimento delle direttive comunitarie
prevede esclusivamente reati di natura contravvenzionale; esistono tuttavia fattispecie
delittuose previste nel codice penale (art. 437, Rimozione od omissione dolosa di cautele
contro infortuni sul lavoro; art. 451, Omissione colposa di cautele o difese contro
disastri o infortuni sul lavoro) che la dottrina ritiene non abrogate dalla normativa
successiva, anche se diversi sono gli orientamenti sui rapporti tra i delitti medesimi e
le fattispecie contravvenzionali più recenti.
Il comma 2-quater detta poi norme di coordinamento tra le nuove disposizioni
introdotte con i due commi precedenti e la vigente disciplina di carattere generale in
materia di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro,
contenuta nel capo II del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, che ha modificato, in base alla
delega conferita con la legge 6 dicembre 1993, n. 499, la disciplina sanzionatoria in
materia di lavoro. Gli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758/1994 già prevedono,
infatti, una procedura agevolata per la estinzione delle contravvenzioni in materia di
sicurezza del lavoro: tale procedura prevede che lorgano di vigilanza, accertata la
contravvenzione, fissi con apposita prescrizione un termine per la regolarizzazione;
ladempimento tempestivo della prescrizione consente al contravventore di ottenere,
con il pagamento di una somma pari al quarto del massimo dellammenda stabilita per
la contravvenzione commessa, lestinzione della contravvenzione stessa.
Ai sensi del comma 2-quater in esame, le disposizioni del D.Lgs. n. 758/1994
restano applicabili anche nella fattispecie disciplinata dai precedenti commi 2-bis
e 2-ter, per quanto non espressamente previsto dalle nuove disposizioni (e in
quanto compatibili con esse): è però espressamente escluso lobbligo di pagamento
della somma di cui allart. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 758/1994, sicché le imprese
aderenti ai contratti di riallineamento hanno la possibilità di una regolarizzare la
propria posizione antinfortunistica a titolo totalmente gratuito.
Lultimo periodo del comma disciplina infine lipotesi in cui il datore di
lavoro effettui la regolarizzazione oltre il termine previsto nella prescrizione, ma
comunque in un lasso di tempo valutabile come congruo in base ai criteri indicati nel
comma 2-bis (non è peraltro chiaro a chi spetti questa ultima valutazione di
congruità). In questo caso la pena e le sanzioni amministrative e civili sono
senzaltro ridotte alla metà: nellanaloga fattispecie di applicabilità
generale (art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 758/1994) ladempimento tardivo è invece
valutato dal giudice ai fini della ammissione al beneficio delloblazione pari alla
metà del massimo dellammenda (art. 162-bis del codice penale).
Il comma 1, lett. c), introduce nellart. 5, comma 3, del D.L. n. 510/1996, un
periodo aggiuntivo, collocato dopo il quarto periodo, con il quale si intende, come
afferma la relazione, evitare possibili abusi dellistituto del contratto di
riallineamento, richiedendosi perciò, quale requisito per la concessione dei relativi
benefici, il mantenimento dei livelli occupazionali dichiarati allatto
delladesione allaccordo.
Quindi, ove al termine del periodo fissato per il completamento del riallineamento il
numero dei lavoratori risulti inferiore a quello dichiarato nel verbale aziendale di
recepimento dellaccordo provinciale, a meno che la riduzione di organico non sia
stata concordata con le associazioni sindacali firmatarie dellaccordo stesso, il
datore di lavoro potrà beneficiare della sanatoria solo pagando una somma pari alla
differenza (alla metà della differenza nel testo originario, così modificato, dalla
Camera) tra il minimale retributivo e la retribuzione corrisposta - ovvero, è da
intendersi, che doveva corrispondersi - per tutto il periodo considerato dal programma
di riallineamento (come precisa la riformulazione operata dalla Camera) ai
lavoratori cessati. Lespressione virgolettata non appare per la verità del tutto
chiara: sembra tuttavia che il calcolo debba farsi computando il minimale retributivo
per lintero periodo coperto dal programma di riallineamento e la retribuzione
effettiva per il solo periodo in cui questa è stata di fatto corrisposta nellarco
del programma stesso (come impone la lettera della norma); se infatti si limitasse il
raffronto, anche per il minimale, al solo periodo di effettiva utilizzazione dei
lavoratori, si ridurrebbe la base di calcolo della differenza da corrispondere e
risulterebbe quindi favorita limpresa che abbia ridotto prima il personale.
Il comma 1, capoverso 4 (lettera d), sostituisce gli attuali commi da 3-bis
a 3-quinquies dellart. 5 del D.L. n. 510/1996 con cinque nuovi commi,
numerati dal 3-bis al 3-sexies.
I commi da 3-bis a 3-quinquies riscrivono le corrispondenti parti
dellart. 5 del D.L. n. 510/1996 che disciplinano gli effetti fiscali
dellemersione per i periodi precedenti alla stipula degli accordi provinciali di
riallineamento cui le imprese interessate abbiano aderito.
In particolare, il nuovo comma 3-bis riproduce le disposizioni
dellattuale testo del corrispondente comma in ordine alla possibilità per le
imprese aderenti ai contratti di riallineamento di presentare apposite dichiarazioni
integrative per i periodi dimposta precedenti la stipula dei contratti e di versare,
senza applicazione di sanzioni e interessi, le ritenute o le maggiori ritenute non
effettuate; il nuovo testo, oltre ad eliminare ogni riferimento alla qualità di sostituto
dimposta dellimpresa in riallineamento, è però molto più dettagliato nel
determinare la base di calcolo delle ritenute da effettuare. Mentre infatti il testo
vigente fa riferimento alle ritenute "relative ai compensi, risultanti dai suddetti
accordi, effettivamente corrisposti sino alla data di entrata in vigore della presente
legge", il testo in esame precisa che le ritenute sono calcolate "sulla medesima
quota percentuale della base imponibile contributiva di cui al comma 4, risultante dagli
accordi medesimi. Le somme dovute devono essere versate negli stessi termini e nelle
stesse modalità stabilite dal comma 3-sexies per i versamenti da effettuare ai
fini contributivi".
Il comma 3-ter riproduce invece alla lettera (salvo lomissione della
qualificazione di "integrative" per le dichiarazioni di cui al comma 3-bis) il
comma vigente, garantendo a chi presenti le dichiarazioni ed effettui i versamenti di cui
al comma 3-bis la non punibilità per i reati previsti dalla legge n. 516/1982.
Il comma 3-quater, nel testo vigente, stabilisce che il datore di lavoro non
può rivalersi sui percettori dei compensi (non assoggettati originariamente a ritenuta)
per le ritenute indicate nella dichiarazione integrative, e che tali dichiarazioni non
danno titolo a deduzioni ai fini delle imposte sui redditi; il nuovo testo riproduce
queste disposizioni, precisando inoltre che:
i percettori dei compensi sono esonerati da qualsiasi adempimento tributario e nei loro
confronti lamministrazione finanziaria non può esercitare lattività di
accertamento (naturalmente solo per quanto riguarda i compensi risultanti dalle
dichiarazioni integrative);
ogni eventuale maggior costo derivante dalle dichiarazioni integrative non assume
rilevanza agli effetti tributari.
Il comma 3-quinquies disciplina lapplicabilità della sanatoria
tributaria alle violazioni che siano già state rilevate prima delladesione al
riallineamento, escludendo tuttavia la ripetibilità delle somme già pagate al riguardo e
disciplinando le modalità di estinzione delle controversie pendenti. Il nuovo testo
conferma i principi del testo vigente, con alcune differenze di formulazione. In
particolare:
sono non ripetibili le somme pagate "anteriormente alla presentazione delle
dichiarazioni" anche a titolo di "sanzioni ed interessi" (il testo vigente
fa riferimento alle somme dovute a titolo di "soprattasse, pene pecuniarie ed
interessi");
il datore di lavoro può ottenere lestinzione delle controversie pendenti
presentando agli organi del contenzioso tributario copia, anche fotostatica, della
documentazione comprovante lavvenuta regolarizzazione; il testo vigente prescrive,
più analiticamente, linvio di copia della dichiarazione integrativa, della ricevuta
comprovante la consegna allufficio postale della raccomandata di trasmissione della
dichiarazione, della ricevuta ed attestato di versamento delle ritenute.
Il comma 3-sexies, che non trova alcun riscontro nel testo vigente,
disciplina analiticamente gli aspetti contributivi connessi alla regolarizzazione del
periodo antecedente la stipula del contratto di riallineamento, integrando la generica
previsione di "sanatoria per i periodi pregressi" contenuta allart. 5,
comma 3, del D.L. n. 510/1996, previsione la cui genericità, per lappunto, ha
operato da freno rispetto alla diffusione dei contratti di riallineamento.
Si prevede quindi che, allatto della sottoscrizione del verbale aziendale di
recepimento dellaccordo di riallineamento, le imprese possano individuare,
dintesa con le parti che hanno sottoscritto laccordo provinciale e previa
adesione in forma scritta dei lavoratori interessati - in quel momento in forza
allazienda, come specifica la riformulazione operata dalla V Commissione del Senato
-, i periodi di attività precedenti al recepimento dellaccordo per i quali
richiedere la sanatoria, indicando contestualmente i lavoratori cui si riferisce la
sanatoria stessa. Per questi periodi gli obblighi contributivi saranno assolti nella
misura derivante dalla retribuzione fissata nel contratto di riallineamento e comunque non
inferiore al 25% del minimale contributivo. Il pagamento potrà avvenire in unica
soluzione ovvero in 40 rate trimestrali di pari importo, a decorrere dalla fine del
secondo trimestre solare successivo al recepimento dellaccordo, con applicazione
degli interessi nella misura del 7% annuo; il pagamento comporta lestinzione della
relativa contravvenzione, ovvero di ogni altra sanzione amministrativa e civile.
Si precisa altresì che le prestazioni previdenziali spettanti ai lavoratori interessati
saranno commisurate allentità dei contributi versati.
La riformulazione del presente comma 3-sexies operata dalla Camera specifica
che le imprese del settore agricolo che percepiscono l'accordo provinciale di
riallineamento possono utilizzare per gli adempimenti contributivi in esame, anche
mediante dichiarazioni sostitutive, i dati delle dichiarazioni trimestrali presentate
all'INPS.
Il comma 1, capoverso 5 (lettera e), inserisce nellart. 5 del D.L. n.
510/1996 un comma 5-bis, con un intervento meramente formale, volto a ricondurre
allinterno di detto articolo, destinato a costituire, come già segnalato, la fonte
unitaria di disciplina dei contratti di riallineamento retributivo, le disposizioni
attualmente contenute nellart. 23, comma 3, della legge n. 196/1997, comma che
infatti viene abrogato dal successivo comma 2 dellarticolo in esame. Le
disposizioni in questione sono quelle che escludono i soggetti che si avvalgono degli
accordi, fino al completo riallineamento, dalle gare di appalto, indette da enti pubblici,
per interventi da realizzare in territori diversi da quelli nei quali possono essere
stipulati gli accordi stessi.
La Camera ha soppresso il capoverso 6 (lettera f) del comma 1. Tale lettera
abrogava il comma 6-bis dellart. 5 del D.L. n. 510/1996, che riconosce alle
imprese che abbiano realizzato il riallineamento gli incentivi previsti per i casi di
nuova occupazione. Anche questa modifica, che poneva peraltro problemi di diritto
transitorio in relazione ai contratti già in essere, appariva riconducibile ai vincoli
imposti dallU.E.
Il comma 3 dellarticolo in esame riapre infine (per dodici mesi, a decorrere
dal 1° gennaio 1999, data di entrata in vigore della presente legge) i termini per la
stipula degli accordi provinciali ed aziendali di riallineamento retributivo; tali termini
sono scaduti il 19 luglio 1998. Nel periodo di tempo intercorrente tra quest'ultima data e
quella del 1° gennaio 1999 suddetta - come specifica la riformulazione operata dalla
Camera - sono, in ogni caso, fatti salvi i verbali aziendali di recepimento
sottoscritti tra le parti.
NOTE
1 La modifica alla disciplina dei contratti di riallineamento retributivo è operata con linserimento di una serie di novelle allinterno dellart. 5 del D.L. n. 510/1996, destinato a costituire la fonte unitaria di disciplina della materia.13/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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