i-p169

Articolo 69
(Estensione degli incentivi pubblici alle imprese sociali)

L'articolo in esame - nella riformulazione operata dalla Camera - concerne l'ambito di applicazione degli incentivi vigenti per le imprese operanti in determinati settori sociali, prevedendone l'estensione alle imprese che operino nei medesimi settori senza fine di lucro.
Nel testo originario si prevedeva invece l'estensione a queste ultime delle misure di incentivi valide per l'industria (secondo la relativa definizione posta dall'art. 17 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
I settori sociali interessati sono i seguenti: assistenza, educazione, inserimento educativo delle persone svantaggiate, tutela dell'ambiente (quest'ultimo ambito è stato aggiunto dalla Camera).
La determinazione dei criteri, delle condizioni, dei limiti e dei termini temporali per l'estensione in esame è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio (la Camera ha così modificato il testo originario, che faceva riferimento - in relazione al suo diverso oggetto - a un decreto del Ministro dell'industria, adottato di concerto con il Ministro della solidarietà sociale).
L'estensione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del titolo II del D.Lgs. n. 112/1998 (cfr., al riguardo, la nota 1) ed entro i limiti ammessi dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Per quanto riguarda la definizione delle imprese senza fini di lucro, occorre richiamare il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 che riforma, rendendolo più favorevole, il regime fiscale degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (le c.d. ONLUS). Queste ultime, alle quali possono essere assimilate le imprese senza fini di lucro oggetto dell'articolo in esame, trovano una definizione nell'articolo 10 del decreto legislativo citato: le ONLUS, per essere definite tali devono, tra l'altro, perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e operare in alcuni settori come l'assistenza sociale e socio-sanitaria, la beneficenza e l'istruzione.
Per quanto riguarda la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, si ricorda che il Trattato vieta in linea generale gli aiuti statali.
L'articolo 92 del Trattato enuncia il principio in base al quale non sono compatibili con il mercato comune gli aiuti statali alle imprese se questi possono:
arrecare pregiudizio al commercio tra Paesi membri;
falsare il gioco della concorrenza all'interno dell'Unione.
Sono previste alcune deroghe a tale principio, sono infatti ammessi gli aiuti:
a carattere sociale a favore di determinati consumatori;
erogati a seguito di catastrofi naturali;
destinati alla ex Germania orientale;
a favore dello sviluppo di regioni con un tenore di vita basso od a elevata disoccupazione;
destinati a progetti di comune interesse europeo;
utilizzati per porre rimedio a gravi turbative dell'economia;
che agevolano lo sviluppo di alcuni settori di attività o di alcune regioni purché non in contrasto con gli interessi del mercato comune;
per la promozione della cultura.
Sono ovviamente ammessi anche gli aiuti predisposti dalla Commissione per singoli casi. Un altro caso di ammissibilità degli aiuti riguarda quelli di minima intensità, i cosiddetti aiuti de minimis di comunicazione della Commissione UE n. 96/C/68/06, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 6 marzo 1996. Si tratta delle misure che non superano complessivamente la soglia di 100.000 ECU nell'arco di tre anni, si computano, a tale fine, tutte le forme di aiuto, ad eccezione di quelle all'esportazione che non godono del beneficio de minimis. Da quest'ultimo sono inoltre esclusi i settori carbosiderurgico, della costruzione navale, dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca.

NOTE

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha provveduto a trasferire numerosi compiti e funzioni dallo Stato alle regioni e agli enti locali. Per quanto riguarda il settore industriale, oggetto del Capo III del Titolo II del D.Lgs n. 112/98, esso comprende, secondo la definizione operata dall'articolo 17 del citato decreto, le attività imprenditoriali dirette alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle attività artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza regionale in base all'articolo 117, comma primo, della Costituzione (come per esempio le cave e torbiere). L'articolo 18 provvede poi a delimitare il campo di attività proprio dello Stato e, per quanto riguarda gli incentivi alle imprese, tale delimitazione opera su due profili: da un lato lo Stato conserva i compiti di carattere generale, come la definizione dei criteri generali di concessione dei benefici, dall'altro mantiene il controllo sugli strumenti di incentivazione di rilevanza nazionale. Alle regioni compete la gestione degli strumenti agevolativi, compresa l'erogazione e la concessione dei contributi, nel quadro, come si è appena detto, dei criteri generali stabiliti dello Stato.


RITORNA ALL’INDICE DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 1999


7/12/1998
webmaster@euganeo.it
home page
il collegio senatoriale di
Tino Bedin