i-p168
Articolo 68
(Trattamenti previdenziali e assistenziali obbligatori)
Commi 1 e 2
Riordino dei procedimenti di erogazione
dei trattamenti assistenziali e previdenziali obbligatori
I commi 1 e 2 sono intesi al riordino dei procedimenti di erogazione dei
trattamenti assistenziali e previdenziali obbligatori, con un effetto di risparmio
quantificato nella integrazione alla relazione tecnica presentata dal governo in 55
miliardi di lire per il 1999, 100 per il 2000 e 125 per il 2001.
A questo fine si dispone che gli enti attualmente gestori delle prestazioni analiticamente
indicate nelle lettere da a) ad i) del comma 1 mantengano ciascuno le proprie
competenze in ordine ai profili relativi:
all'accertamento del diritto alla prestazione;
alla determinazione della misura dei trattamenti;
ai rapporti con i soggetti titolari dei trattamenti.
Per quanto riguarda invece le procedure di pagamento delle prestazioni, un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza (di concerto
con i Ministri del tesoro, bilancio e programmazione e della funzione pubblica)
provvederà a definire "i rapporti tra gli enti interessati", al fine di
pervenire, appunto, all'unificazione dei pagamenti.
Tale unificazione sembra debba riguardare, stanti le finalità di razionalizzazione
assegnate alla norma ed il fatto che la stessa fa salve le competenze dei singoli enti
previdenziali in ordine a tutte le fasi precedenti il pagamento, solamente le situazioni
nelle quali uno stesso soggetto è contemporaneamente beneficiario di prestazioni
previdenziali o assistenziali erogate da enti diversi; l'integrazione alla relazione
tecnica presentata dal governo afferma al riguardo che la norma si applicherà "con
particolare riferimento ai soggetti plurititolari di trattamenti". Questa
delimitazione rimane però del tutto implicita nel testo della norma, e sembrerebbe
pertanto richiedere una opportuna integrazione della stessa.
L'effetto sostanziale delle disposizioni in commento sembra comunque essere quello di una
parziale delegificazione (condotta, peraltro, in forme non riconducibili allo schema
tipico delineato nell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988) delle norme che
attribuiscono ai diversi enti previdenziali la competenza in ordine ai trattamenti
previdenziali ed assistenziali obbligatori; tali norme restano infatti in vigore per tutto
quanto attiene ai profili diversi da quelli relativi al pagamento delle prestazioni, per i
quali l'emanando decreto del Presidente del consiglio dei ministri potrà, nei limiti
sopra indicati, diversamente disporre. Ciò sembra comportare una sorta di scomposizione
interna alle norme attributive delle competenze agli enti previdenziali, le quali
riferiscono normalmente ad un unico ente la competenza per tutte le diverse fasi del
procedimento di erogazione della spesa (impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento:
artt. 269 e seguenti del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato, approvato con il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ); d'altra
parte tali fasi non sono sempre facilmente distinguibili tra loro, dandosi anche
situazioni nelle quali le attività di accertamento del diritto alla prestazione e di
quantificazione della stessa non danno luogo ad autonomi atti formali, "rimanendo
impliciti nell'attività attraverso la quale l'ente eroga le prestazioni".
Per una più agevole comprensione della portata della norma, si riporta di seguito
l'indicazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali individuate nelle lettere
da a) ad i) del comma 1 dell'articolo in esame e degli enti
attualmente competenti per ciascuna delle prestazioni stesse.
Si tenga peraltro presente che il successivo comma 2 da un lato esclude
dall'applicazione delle disposizioni sull'unificazione dei pagamenti le Casse
professionali privatizzate ai sensi dei decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103 (il riferimento contenuto nel testo - D.Lgs. 10 febbraio 1996, n.
104-, sembra infatti errato: si veda infra in nota), dall'altro prevede invece che
tali norme possano essere estese, con il DPCM di cui al comma 1, ad ulteriori trattamenti
previdenziali obbligatori (disposizione quest'ultima che suscita perplessità per la sua
indeterminatezza, alla luce della ipotizzata valenza di sostanziale delegificazione, sia
pure parziale, attribuibile alla norma).
Prestazioni previdenziali ed assistenziali individuate nelle lettere da a) ad i) del
co. 1:
trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, erogati dal Fondo
lavoratori dipendenti presso l'INPS;
trattamenti pensionistici a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi:
si tratta di gestioni interne all'INPS:
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani,
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività
commerciali;
trattamenti pensionistici erogati dai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi
operanti presso l'INPS:
Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia,
Fondo di previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo,
Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private,
Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni
religiose diverse dalla cattolica,
Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende di navigazione aerea,
Gestione separata per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e
di altre posizioni di lavoro autonomo, costituita ai sensi dell'art. 26, co. 2, della
legge 8 agosto 1995, n. 335;
- trattamenti pensionistici erogati dai regimi obbligatori di previdenza esclusivi
che riguardano sia i dipendenti dello Stato e delle aziende autonome iscritti all'INPDAP,
sia i regimi pensionistici sostitutivi operanti presso l'INPDAP stesso:
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL),
Cassa per le pensioni ai sanitari,
Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari,
Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate,
nonché i dipendenti delle Poste Italiane Spa iscritti presso l'Istituto Postelegrafonici
(IPOST);
- i trattamenti pensionistici erogati dai regimi obbligatori di previdenza esonerativi;
d) trattamenti a carico delle seguenti gestioni, facenti capo all'INPS:
Gestione speciale di previdenza per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e
torbiere,
Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per IVS a favore del personale
dipendente dalle aziende private del gas,
Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di
riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici;
e) trattamenti agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti erogati dal
Ministero dell'interno;
f) trattamenti pensionistici di guerra erogati dal Ministero del tesoro;
g) rendite per invalidità permanente o a favore dei superstiti per infortuni sul lavoro o
malattie professionali erogate dall'INAIL;
h) pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva,
di competenza del Ministero della difesa (Legge 3 giugno 1981, n. 308);
i) trattamenti pensionistici gestiti dall'ENPALS al quale fanno capo:
la Gestione lavoratori dello spettacolo,
la Gestione calciatori ed allenatori di calcio e sportivi professionisti.
Come già segnalato, le disposizioni che verranno emanate ai sensi del precedente comma 1
non si applicheranno ai trattamenti erogati dagli enti privati di cui al D.Lgs. 30
giugno 1994, n. 509, ed al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 (comma 2).
Il citato D.Lgs. n. 509/1994, recante "Attuazione della delega conferita dall'art.
1, co. 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone
giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza"
ha disposto la trasformazione in associazione o fondazione, a decorrere dal 1° gennaio
1995, dei seguenti enti:
Cassa Nazionale del Notariato,
Cassa Nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali;
Cassa di previdenza tra dottori commercialisti,
Cassa Nazionale di previdenza e assistenza geometri,
Cassa Nazionale di previdenza e assistenza architetti e ingegneri (INARCASSA),
Cassa Nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali,
Ente Nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO),
Ente Nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL),
Ente Nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM),
Ente Nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF),
Ente Nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV),
Ente Nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA),
Ente Nazionale di previdenza e assistenza fondo di previdenza per gli impiegati delle
imprese di spedizione e agenzie marittime,
Istituto Nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI),
Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI),
Opera Nazionale di assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).
Il D.Lgs. n. 103/1996, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, co.
25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale dei soggetti che
svolgono attività autonoma di libera professione", ha introdotto, per i soggetti
che svolgono attività professionale senza vincolo di subordinazione, iscritti in albi o
in elenchi professionali e privi di tutela previdenziale di natura obbligatoria, l'obbligo
di iscriversi ad una Cassa professionale optando per una delle seguenti quattro
alternative:
partecipare ad un ente professionale nel quale confluiscano più categorie professionali,
costituire una nuova Cassa specifica di categoria,
essere inclusi in una forma di previdenza obbligatoria già esistente, previo assenso
della Cassa includente,
essere inseriti nella gestione INPS di cui all'art. 26, co. 2, della legge 8 agosto 1995,
n. 335.
Comma 3
Benefici contributivi per assunzione di giornalisti
Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 1998 al 31 dicembre 1999 l'applicazione delle
agevolazioni contributive relative alle assunzioni con contratto di lavoro giornalistico a
termine, di durata non superiore a dodici mesi, per giornalisti professionisti e
praticanti iscritti all'INPGI, disoccupati o in cassa integrazione guadagni.
Le agevolazioni in esame sono quelle poste dall'art. 8, comma 2, della L. 23 luglio
1991, n. 223, (con riferimento alla fattispecie di stipulazione di un rapporto di lavoro a
tempo determinato con un soggetto iscritto nelle liste di mobilità per una durata non
superiore a 12 mesi), a cui fa rinvio - limitatamente ai contributi di natura
previdenziale - l'art. 2, comma 4, del D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con
modificazioni, nella L. 29 luglio 1996, n. 402, come modificato dall'art. 59, comma 28,
della L. 27 dicembre 1997, n. 449. Esse consistono nella riduzione della contribuzione a
carico del datore, che viene equiparata, per i primi 18 mesi, a quella dovuta per gli
apprendisti (pari, nel 1998, a 5.030 o a 4.850 lire settimanali a seconda che sia previsto
o meno lobbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali). Il beneficio è concesso per ulteriori 12 mesi qualora, nel corso del suo
svolgimento, tale contratto venga trasformato a tempo indeterminato.
Gli oneri relativi alla proroga del beneficio contributivo derivante dall'eventuale
trasformazione a tempo indeterminato del rapporto sono posti, nei limiti di lire 4
miliardi, a carico del Fondo per l'occupazione (di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 20
maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1993, n. 236). Si
dovrebbe intendere, di conseguenza, che l'onere relativo alla proroga del beneficio
base sia a carico dell'INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani).
Ai fini del rimborso, da parte del Fondo per l'occupazione, dei contributi non riscossi in
seguito al suddetto beneficio relativo all'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato
del rapporto, l'INPGI deve presentare, al termine di ogni anno finanziario, apposita
documentazione al Ministero del lavoro.
NOTE
1
Il risparmio è quantificato stimando in 3.000.000 i trattamenti interessati dalla unificazione dei pagamenti ed in 3.500 lire il costo medio di ogni operazione mensile di pagamento.
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16/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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il
collegio senatoriale di Tino Bedin |