i-p168

Articolo 68
(Trattamenti previdenziali e assistenziali obbligatori)

Commi 1 e 2
Riordino dei procedimenti di erogazione
dei trattamenti assistenziali e previdenziali obbligatori

I commi 1 e 2 sono intesi al riordino dei procedimenti di erogazione dei trattamenti assistenziali e previdenziali obbligatori, con un effetto di risparmio quantificato nella integrazione alla relazione tecnica presentata dal governo in 55 miliardi di lire per il 1999, 100 per il 2000 e 125 per il 2001.
A questo fine si dispone che gli enti attualmente gestori delle prestazioni analiticamente indicate nelle lettere da a) ad i) del comma 1 mantengano ciascuno le proprie competenze in ordine ai profili relativi:
all'accertamento del diritto alla prestazione;
alla determinazione della misura dei trattamenti;
ai rapporti con i soggetti titolari dei trattamenti.
Per quanto riguarda invece le procedure di pagamento delle prestazioni, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza (di concerto con i Ministri del tesoro, bilancio e programmazione e della funzione pubblica) provvederà a definire "i rapporti tra gli enti interessati", al fine di pervenire, appunto, all'unificazione dei pagamenti.
Tale unificazione sembra debba riguardare, stanti le finalità di razionalizzazione assegnate alla norma ed il fatto che la stessa fa salve le competenze dei singoli enti previdenziali in ordine a tutte le fasi precedenti il pagamento, solamente le situazioni nelle quali uno stesso soggetto è contemporaneamente beneficiario di prestazioni previdenziali o assistenziali erogate da enti diversi; l'integrazione alla relazione tecnica presentata dal governo afferma al riguardo che la norma si applicherà "con particolare riferimento ai soggetti plurititolari di trattamenti". Questa delimitazione rimane però del tutto implicita nel testo della norma, e sembrerebbe pertanto richiedere una opportuna integrazione della stessa.
L'effetto sostanziale delle disposizioni in commento sembra comunque essere quello di una parziale delegificazione (condotta, peraltro, in forme non riconducibili allo schema tipico delineato nell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988) delle norme che attribuiscono ai diversi enti previdenziali la competenza in ordine ai trattamenti previdenziali ed assistenziali obbligatori; tali norme restano infatti in vigore per tutto quanto attiene ai profili diversi da quelli relativi al pagamento delle prestazioni, per i quali l'emanando decreto del Presidente del consiglio dei ministri potrà, nei limiti sopra indicati, diversamente disporre. Ciò sembra comportare una sorta di scomposizione interna alle norme attributive delle competenze agli enti previdenziali, le quali riferiscono normalmente ad un unico ente la competenza per tutte le diverse fasi del procedimento di erogazione della spesa (impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento: artt. 269 e seguenti del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ); d'altra parte tali fasi non sono sempre facilmente distinguibili tra loro, dandosi anche situazioni nelle quali le attività di accertamento del diritto alla prestazione e di quantificazione della stessa non danno luogo ad autonomi atti formali, "rimanendo impliciti nell'attività attraverso la quale l'ente eroga le prestazioni".

Per una più agevole comprensione della portata della norma, si riporta di seguito l'indicazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali individuate nelle lettere da a) ad i) del comma 1 dell'articolo in esame e degli enti attualmente competenti per ciascuna delle prestazioni stesse.
Si tenga peraltro presente che il successivo comma 2 da un lato esclude dall'applicazione delle disposizioni sull'unificazione dei pagamenti le Casse professionali privatizzate ai sensi dei decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 (il riferimento contenuto nel testo - D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 104-, sembra infatti errato: si veda infra in nota), dall'altro prevede invece che tali norme possano essere estese, con il DPCM di cui al comma 1, ad ulteriori trattamenti previdenziali obbligatori (disposizione quest'ultima che suscita perplessità per la sua indeterminatezza, alla luce della ipotizzata valenza di sostanziale delegificazione, sia pure parziale, attribuibile alla norma).

Prestazioni previdenziali ed assistenziali individuate nelle lettere da a) ad i) del co. 1:
trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, erogati dal Fondo lavoratori dipendenti presso l'INPS;
trattamenti pensionistici a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi: si tratta di gestioni interne all'INPS:
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani,
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
trattamenti pensionistici erogati dai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi operanti presso l'INPS:
Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia,
Fondo di previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo,
Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private,
Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica,
Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende di navigazione aerea,
Gestione separata per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di altre posizioni di lavoro autonomo, costituita ai sensi dell'art. 26, co. 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- trattamenti pensionistici erogati dai regimi obbligatori di previdenza esclusivi che riguardano sia i dipendenti dello Stato e delle aziende autonome iscritti all'INPDAP, sia i regimi pensionistici sostitutivi operanti presso l'INPDAP stesso:
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL),
Cassa per le pensioni ai sanitari,
Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari,
Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, nonché i dipendenti delle Poste Italiane Spa iscritti presso l'Istituto Postelegrafonici (IPOST);
- i trattamenti pensionistici erogati dai regimi obbligatori di previdenza esonerativi;
d) trattamenti a carico delle seguenti gestioni, facenti capo all'INPS:
Gestione speciale di previdenza per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere,
Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per IVS a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas,
Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici;
e) trattamenti agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti erogati dal Ministero dell'interno;
f) trattamenti pensionistici di guerra erogati dal Ministero del tesoro;
g) rendite per invalidità permanente o a favore dei superstiti per infortuni sul lavoro o malattie professionali erogate dall'INAIL;
h) pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva, di competenza del Ministero della difesa (Legge 3 giugno 1981, n. 308);
i) trattamenti pensionistici gestiti dall'ENPALS al quale fanno capo:
la Gestione lavoratori dello spettacolo,
la Gestione calciatori ed allenatori di calcio e sportivi professionisti.

Come già segnalato, le disposizioni che verranno emanate ai sensi del precedente comma 1 non si applicheranno ai trattamenti erogati dagli enti privati di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ed al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 (comma 2).
Il citato D.Lgs. n. 509/1994, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, co. 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza" ha disposto la trasformazione in associazione o fondazione, a decorrere dal 1° gennaio 1995, dei seguenti enti:
Cassa Nazionale del Notariato,
Cassa Nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali;
Cassa di previdenza tra dottori commercialisti,
Cassa Nazionale di previdenza e assistenza geometri,
Cassa Nazionale di previdenza e assistenza architetti e ingegneri (INARCASSA),
Cassa Nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali,
Ente Nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO),
Ente Nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL),
Ente Nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM),
Ente Nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF),
Ente Nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV),
Ente Nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA),
Ente Nazionale di previdenza e assistenza fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime,
Istituto Nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI),
Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI),
Opera Nazionale di assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

Il D.Lgs. n. 103/1996, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, co. 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione", ha introdotto, per i soggetti che svolgono attività professionale senza vincolo di subordinazione, iscritti in albi o in elenchi professionali e privi di tutela previdenziale di natura obbligatoria, l'obbligo di iscriversi ad una Cassa professionale optando per una delle seguenti quattro alternative:
partecipare ad un ente professionale nel quale confluiscano più categorie professionali,
costituire una nuova Cassa specifica di categoria,
essere inclusi in una forma di previdenza obbligatoria già esistente, previo assenso della Cassa includente,
essere inseriti nella gestione INPS di cui all'art. 26, co. 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Comma 3
Benefici contributivi per assunzione di giornalisti

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 1998 al 31 dicembre 1999 l'applicazione delle agevolazioni contributive relative alle assunzioni con contratto di lavoro giornalistico a termine, di durata non superiore a dodici mesi, per giornalisti professionisti e praticanti iscritti all'INPGI, disoccupati o in cassa integrazione guadagni.
Le agevolazioni in esame sono quelle poste dall'art. 8, comma 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223, (con riferimento alla fattispecie di stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con un soggetto iscritto nelle liste di mobilità per una durata non superiore a 12 mesi), a cui fa rinvio - limitatamente ai contributi di natura previdenziale - l'art. 2, comma 4, del D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, nella L. 29 luglio 1996, n. 402, come modificato dall'art. 59, comma 28, della L. 27 dicembre 1997, n. 449. Esse consistono nella riduzione della contribuzione a carico del datore, che viene equiparata, per i primi 18 mesi, a quella dovuta per gli apprendisti (pari, nel 1998, a 5.030 o a 4.850 lire settimanali a seconda che sia previsto o meno l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). Il beneficio è concesso per ulteriori 12 mesi qualora, nel corso del suo svolgimento, tale contratto venga trasformato a tempo indeterminato.
Gli oneri relativi alla proroga del beneficio contributivo derivante dall'eventuale trasformazione a tempo indeterminato del rapporto sono posti, nei limiti di lire 4 miliardi, a carico del Fondo per l'occupazione (di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1993, n. 236). Si dovrebbe intendere, di conseguenza, che l'onere relativo alla proroga del beneficio base sia a carico dell'INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani).
Ai fini del rimborso, da parte del Fondo per l'occupazione, dei contributi non riscossi in seguito al suddetto beneficio relativo all'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto, l'INPGI deve presentare, al termine di ogni anno finanziario, apposita documentazione al Ministero del lavoro.

NOTE

1 Il risparmio è quantificato stimando in 3.000.000 i trattamenti interessati dalla unificazione dei pagamenti ed in 3.500 lire il costo medio di ogni operazione mensile di pagamento.
2 A questo proposito si rileva tuttavia che la norma in commento fa salve le attuali competenze dei diversi enti in ordine ai "rapporti con i soggetti titolari dei trattamenti", formula questa che per l'ampiezza del suo tenore letterale potrebbe ricomprendere anche la fase del pagamento delle prestazioni.
3 Le procedure di spesa sono state recentemente semplificate con un apposito regolamento, approvato con il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.
4 Così Mattia Persiani, "Diritto della previdenza sociale", 1989 , pag. 85.
5 Le gestioni pensionistiche esonerative rappresentano forme previdenziali alternative al regime generale. L'esonero determina un distacco temporaneo e provvisorio dall'A.G.O., potendo i fondi-pensione esonerati trasformarsi in un secondo momento (come per molti è avvenuto) in fondi integrativi della pensione di base, previo trasferimento dei propri assicurati nel regime obbligatorio gestito dall'INPS. Tali gestioni, presenti soprattutto nel settore creditizio, hanno natura privata, e si pongono in alternativa rispetto al regime generale gestito dall'INPS.
6 La soppressione dell'ENPALS, con il trasferimento all'INPS delle relative gestioni, è peraltro prevista dall'art. 20 del c.d. collegato ordinamentale presentato al Senato ( A.S. 3593, "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale").
7 Il numero d'ordine del decreto legislativo, indicato nel testo in 104, sembrerebbe errato. Infatti il D.Lgs. n. 104/1996 è stato emanato il 16 e non il 10 febbraio 1996 e reca disposizioni relative alla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali. Si ritiene pertanto che il corretto numero del D.Lgs. sia, come indicato nel testo del commento, il 103.
8 Si evidenzia che la privatizzazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) è stata bloccata a seguito di rilievi formulati dal Consiglio di Stato, relativi al fatto che l’Ente, percependo contributi pubblici, non rientrerebbe tra quelli per i quali la legge consente la privatizzazione.
9 Si fa presente che l'INPDAI dopo aver approvato la propria delibera di privatizzazione l'ha poi revocata, permanendo così a caratterizzarsi come ente previdenziale pubblico.
10 Si ricorda che il Fondo per l’occupazione è stato istituito per iniziative di sostegno per l’occupazione, tra cui: l’erogazione di contributi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno aggiuntiva rispetto alle unità occupate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 148 del 1993; il finanziamento dei lavori socialmente utili (disciplinati, da ultimo, dal suddetto D.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni) e dei piani per l’inserimento professionale dei giovani privi di occupazione (di cui all’art. 15 del D.L. n. 299 del 1994, convertito nella L. n. 451 del 1994, e successive modificazioni e integrazioni).


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16/12/1998
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