i-p167
Articolo 67
(Regime contributivo delle prestazioni assistenziali socio-sanitarie)
Il presente articolo - introdotto dalla Camera - riguarda il regime contributivo
dei rapporti di opera o di prestazione professionale a carattere individuale relativi allo
svolgimento di attivitā socio-assistenziale stipulati dalle province, dai comuni, dalle
comunitā montane, dai loro consorzi, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) e dagli enti non commerciali senza scopo di lucro.
Il comma 1 specifica che tali rapporti non sono di lavoro subordinato e di conseguenza non
sono assoggettati ai relativi obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale. Si
dovrebbe intendere che resta salva l'applicazione degli obblighi relativi ai rapporti
di lavoro autonomo, secondo la disciplina vigente.
Alla fattispecie in esame - specifica il medesimo comma 1 - non si applica il
divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro subordinato
(art. 1 della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, e successive modificazioni e integrazioni).
Le norme di cui al presente comma 1 hanno natura di interpetrazione autentica e si
applicano anche ai contratti giā stipulati dal 29 dicembre 1993 al 31 dicembre 1998 (comma
2). I giudizi pendenti al 1° gennaio 1999 (data di entrata in vigore della presente
legge) sono dichiarati estinti di ufficio con compensazione della spese tra le parti. I
provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
Il disposto dell'articolo in esame - in particolare, il carattere retroattivo,
l'estinzione di ufficio dei giudizi e l'annullamento degli effetti dei provvedimenti
giudiziari non ancora passati in giudicato - sembra porre alcuni problemi sotto il profilo
della legittimitā costituzionale.
Si ricorda che il comma 35 dellarticolo 28 del presente disegno di legge (comma
introdotto dalla V Commissione del Senato) - relativamente ai medesimi soggetti qui
summenzionati e ai loro amministratori, con linserimento delle istituzioni operanti
nel Servizio sanitario nazionale - esclude dalla responsabilitā per sanzioni
amministrative e civili inerenti allassunzione, alle assicurazioni obbligatorie e ad
ulteriori adempimenti, nel caso di prestazioni lavorative stipulate nella forma del
contratto dopera che siano state successivamente riconosciute come rapporti di
lavoro subordinato. Lesclusione della responsabilitā č subordinata alla condizione
che le prestazioni siano cessate entro la data del 31 dicembre 1997.
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14/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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