i-p167

Articolo 67
(Regime contributivo delle prestazioni assistenziali socio-sanitarie)

Il presente articolo - introdotto dalla Camera - riguarda il regime contributivo dei rapporti di opera o di prestazione professionale a carattere individuale relativi allo svolgimento di attivitā socio-assistenziale stipulati dalle province, dai comuni, dalle comunitā montane, dai loro consorzi, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e dagli enti non commerciali senza scopo di lucro.
Il comma 1 specifica che tali rapporti non sono di lavoro subordinato e di conseguenza non sono assoggettati ai relativi obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale. Si dovrebbe intendere che resta salva l'applicazione degli obblighi relativi ai rapporti di lavoro autonomo, secondo la disciplina vigente.
Alla fattispecie in esame - specifica il medesimo comma 1 - non si applica il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro subordinato (art. 1 della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, e successive modificazioni e integrazioni).
Le norme di cui al presente comma 1 hanno natura di interpetrazione autentica e si applicano anche ai contratti giā stipulati dal 29 dicembre 1993 al 31 dicembre 1998 (comma 2). I giudizi pendenti al 1° gennaio 1999 (data di entrata in vigore della presente legge) sono dichiarati estinti di ufficio con compensazione della spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
Il disposto dell'articolo in esame - in particolare, il carattere retroattivo, l'estinzione di ufficio dei giudizi e l'annullamento degli effetti dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato - sembra porre alcuni problemi sotto il profilo della legittimitā costituzionale.
Si ricorda che il comma 35 dell’articolo 28 del presente disegno di legge (comma introdotto dalla V Commissione del Senato) - relativamente ai medesimi soggetti qui summenzionati e ai loro amministratori, con l’inserimento delle istituzioni operanti nel Servizio sanitario nazionale - esclude dalla responsabilitā per sanzioni amministrative e civili inerenti all’assunzione, alle assicurazioni obbligatorie e ad ulteriori adempimenti, nel caso di prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d’opera che siano state successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato. L’esclusione della responsabilitā č subordinata alla condizione che le prestazioni siano cessate entro la data del 31 dicembre 1997.


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14/12/1998
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