i-p166
Articolo 66
Commi 1-16
(Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria)
Larticolo 66 è stato interamente riformulato dalla Camera dei deputati e detta
una diversa disciplina delle modalità per assicurare lesclusività del rapporto di
lavoro del personale della dirigenza sanitaria.
A tal fine i commi 1 ,2 e 3, attraverso una razionalizzazione della spesa, dovrebbero
consentire di recuperare risorse per lincentivazione delle attività libero
professionali intramurarie.
In particolare il comma 1, come riformulato dalla Commissione bilancio, prevede
lattribuzione alle regioni di uno stanziamento pari a lire 928,5 miliardi per gli
anni 1999-2001 (189,5 per il 1999, 379,5 per lanno 2000 e 359,5 per lanno
2001.
Il comma 2, introdotto dalla Commissione bilancio, prevede che le disponibilità
destinate al finanziamento dei programmi di cui allarticolo 1,comma 34-bis, della
legge n.662 del 1996, e successive modificazioni , sono ridotte di 190 miliardi per il
1999, di 380 miliardi per il 2000 e di 400 miliardi per il 2001.
Il comma 3, richiamando lapplicazione dellarticolo 32, comma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, - il quale prevede misure di controllo e di
vigilanza sulluso appropriato delle risorse, sia durante lerogazione dei
servizi, soprattutto in ambito ospedaliero, sia durante la fase prescrittoria da parte dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta - obbliga le regioni e le
province autonome ad assicurare leffettiva vigilanza e il controllo sulluso
corretto ed efficace delle risorse in modo da realizzare, a decorrere dal 1999 e per gli
anni 2000 e 2001, una riduzione dellassistenza ospedaliera erogata in regime di
ricovero ordinario, anche attraverso il potenziamento di forme alternative alla degenza
ordinaria, in misura annuale non inferiore all1 per cento dei ricoveri e della spesa
complessiva a tal fine registrata nellanno precedente.
Le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese che si determineranno
in base a tali previsioni affluiranno, sulla base di quanto stabilito al comma 12, sul
fondo previsto al successivo comma 6.
Il comma 4 dispone un rinvio alla sede contrattuale della disciplina degli aspetti
anche economici del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario che ai sensi
dellarticolo 1, commi 10 e 11 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che abbiano
optato per lesercizio della libera professione. Dovrà in ogni caso essere prevista
la riduzione, nel periodo di validità del contratto stipulato successivamente alla data
di entrata in vigore della legge, del trattamento economico accessorio ed il conferimento
o la conferma degli incarichi di struttura a i dirigenti che abbiano optato per
lesercizio della libera professione intramuraria.
NOTE
1
Ai sensi di tale disposizione, si affida alle regioni il compito di elaborare, per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel piano sanitario nazionale, dei progetti specifici, sulla scorta di criteri e parametri fissati dal piano stesso.
Larticolo 66, comma 17, è stato introdotto ex-novo dalla Commissione Bilancio. La norma esonera due categorie di soggetti, dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per gli apparati installati sui mezzi adibiti a servizi socio-sanitari e di protezione civile. I soggetti in questione sono:
13/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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il
collegio senatoriale di Tino Bedin |