i-p166

Articolo 66
Commi 1-16
(Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria)

L’articolo 66 è stato interamente riformulato dalla Camera dei deputati e detta una diversa disciplina delle modalità per assicurare l’esclusività del rapporto di lavoro del personale della dirigenza sanitaria.
A tal fine i commi 1 ,2 e 3, attraverso una razionalizzazione della spesa, dovrebbero consentire di recuperare risorse per l’incentivazione delle attività libero professionali intramurarie.

In particolare il comma 1, come riformulato dalla Commissione bilancio, prevede l’attribuzione alle regioni di uno stanziamento pari a lire 928,5 miliardi per gli anni 1999-2001 (189,5 per il 1999, 379,5 per l’anno 2000 e 359,5 per l’anno 2001.

Il comma 2, introdotto dalla Commissione bilancio,
prevede che le disponibilità destinate al finanziamento dei programmi di cui all’articolo 1,comma 34-bis, della legge n.662 del 1996, e successive modificazioni , sono ridotte di 190 miliardi per il 1999, di 380 miliardi per il 2000 e di 400 miliardi per il 2001.

Il comma 3, richiamando l’applicazione dell’articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, - il quale prevede misure di controllo e di vigilanza sull’uso appropriato delle risorse, sia durante l’erogazione dei servizi, soprattutto in ambito ospedaliero, sia durante la fase prescrittoria da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta - obbliga le regioni e le province autonome ad assicurare l’effettiva vigilanza e il controllo sull’uso corretto ed efficace delle risorse in modo da realizzare, a decorrere dal 1999 e per gli anni 2000 e 2001, una riduzione dell’assistenza ospedaliera erogata in regime di ricovero ordinario, anche attraverso il potenziamento di forme alternative alla degenza ordinaria, in misura annuale non inferiore all’1 per cento dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine registrata nell’anno precedente.
Le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese che si determineranno in base a tali previsioni affluiranno, sulla base di quanto stabilito al comma 12, sul fondo previsto al successivo comma 6.

Il comma 4 dispone un rinvio alla sede contrattuale della disciplina degli aspetti anche economici del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario che ai sensi dell’articolo 1, commi 10 e 11 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che abbiano optato per l’esercizio della libera professione. Dovrà in ogni caso essere prevista la riduzione, nel periodo di validità del contratto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge, del trattamento economico accessorio ed il conferimento o la conferma degli incarichi di struttura a i dirigenti che abbiano optato per l’esercizio della libera professione intramuraria.

Si dispone infine che l’opzione effettuata per l’esercizio della libera professione extra muraria possa essere revocata entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il comma 5 dispone che, in attesa della nuova disciplina contrattuale, si debba procedere, a decorrere dal 1° luglio 1999, nei confronti dei dirigenti che abbiano optato per l’esercizio della attività professionale extramuraria, alla riduzione del 50% della retribuzione variabile di posizione e alla non attribuzione della retribuzione di risultato. A partire dalla stessa data gli incarichi dirigenziali di struttura possono essere conferiti o confermati per i soli dirigenti che abbiano optato per la libera professione intramuraria.

Il comma 6 prevede, in coerenza con le finalità di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 662, e in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, l’istituzione di un fondo per l’esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per l’esercizio della libera professione intramuraria. Ai benefici del fondo sono ammessi i dirigenti che abbiano rinunciato alla facoltà di svolgere la libera professione extramuraria e qualsiasi altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 9 dello stesso articolo e comunque ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell’azienda sanitaria di appartenenza ( eccezione questa introdotta dalla Commissione bilancio).

I dirigenti che abbiano optato per la libera professione intramuraria non possono esercitare, ai sensi del comma 7, alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito.
Alla violazione di tale divieto, all'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comportino forme di concorrenza sleale conseguono la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 6, in misura non inferiore ad una annualità e non superiore a cinque annualità. Al direttore generale è affidato il compito di comunicare alla regione o alla provincia autonoma, all'Ordine professionale e al Ministero della sanità l'eventuale violazione di quanto disposto dal comma in commento. Si applica l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che l'accertamento dell'incompatibilità compete al direttore generale della struttura sanitaria, anche su iniziativa di chiunque abbia interesse.

Con il comma 8, come riformulato dalla Commissione bilancio, si precisa che la violazione delle disposizioni previste dal comma 7 implica anche la responsabilità del direttore generale e costituisce causa impeditiva per il rinnovo e , nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell’incarico, salvo che il direttore generale dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenire e reprimere le predette violazioni.
Viene infine attribuito al Ministro della sanità il potere sostitutivo, in caso di mancato rispetto da parte della regione e della provincia autonoma, di quanto disposto dal comma in commento.

In base al comma 9,come riformulato dalla Commissione bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro della sanità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria interessata, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto disposto dai commi 7 e 8, anche al fine di:
- evitare conflitti di interesse e attività contrarie ai principi di tutela della concorrenza;
- prevedere il divieto per i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per l’esercizio della libera professione extramuraria di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale e periodica, a favore o all’interno di strutture pubbliche o private accreditate.

Il comma 10 prevede che l'estensione al personale docente universitario, disciplinato dall'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 4 e dal comma 5 dell’articolo in commento, debba essere disciplinata con un decreto adottato di concerto fra i Ministri della Sanità e dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si dispone inoltre che il 90 per cento delle risorse derivanti dall'applicazione delle suddette misure debba essere destinato ai fondi istituiti presso gli atenei per l'incentivazione dell'impegno didattico, di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni

Ai sensi del comma 11, come riformulato dalla Commissione bilancio, per il personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia scelto la libera professione extramuraria si ribadisce il divieto di esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera professione intramuraria. L'inosservanza di tale divieto - o la mancata assunzione da parte del direttore generale di tutte le iniziative previste per consentire al personale della dirigenza del ruolo sanitario, che abbia manifestato la relativa opzione, il pieno esercizio della libera professione intramuraria - costituiscono causa impeditiva per il rinnovo dell’incarico e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell’incarico di direttore generale.
Il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall’azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate, nonché ad autorizzare l’utilizzazione di studi professionali privati e altresì ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste di attesa per le attività istituzionali, sulla base di quanto previsto da un atto di indirizzo e coordinamento a tal fine adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 59 del 1997. Sino all’emanazione di tale atto di indirizzo e coordinamento, si applicano le linee guida adottate con il decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997.

Con il comma 12 si dispone che il 90 per cento delle complessive risorse che si renderanno disponibili per effetto dell'applicazione delle disposizioni in esame debbano essere destinate (sulla base di criteri stabiliti dalle regioni e dalle province autonome e d'intesa con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria) al finanziamento di contratti a tempo determinato con soggetti in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria o in altra professionalità del ruolo sanitario per progetti finalizzati all'assistenza sanitaria, anche ai fini di cui all'art. 3, comma 12, lett. a), del D. Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, (c. d. sanitometro) .
Di detta quota, una parte non inferiore al 50 per cento deve essere destinata ad alimentare il fondo istituito dal comma 6.
Il comma 13, introdotto dalla Commissione bilancio, prevede che agli specialisti ambulatoriali che transitano al rapporto di dipendenza ai sensi dell’articolo 34 della legge n. 449 del 1997 si applicano le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici. A tali soggetti viene riconosciuta la facoltà di optare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l’ENPAM. Con successivo decreto del Ministro della sanità saranno stabiliti i criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l’accesso al secondo livello dirigenziale del personale del SSN.
Con l’articolo 34 della legge n.449 del 1997 si stabilì che, entro il 31 marzo 1998, le regioni avrebbero dovuto individuare aree di attività specialistica, con riferimento alle quali inquadrare, ai fini del miglioramento del servizio e con decorrenza dal 1 luglio 1998, a domanda e anche in soprannumero , nel primo livello dirigenziale, con il trattamento giuridico e economico previsto dal contratto collettivo nazionale, gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgessero esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a 29 ore settimanali nell’ambito del SSN e che a quella data non avessero superato i 55 anni di età.

Il comma 14,
come riformulato dalla Commissione bilancio, prevede che , in ragione dell’autofinanziamento del settore sanitario, le norme dettate dall’articolo in esame non si applicano alla provincie autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d’Aosta e alla regione Friuli - Venezia Giulia. In tali regioni e provincie, i principi di cui all’articolo in esame sono attuati secondo quanto disposto dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Il comma 15 dispone che al fondo per l'esclusività delle prestazioni assicurate dai dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per l'esercizio della professione intramuraria affluiscano, nella misura di lire 188 miliardi per l'anno 1999, di lire 376 miliardi per l'anno 2000 e di lire 470 miliardi per l'anno 2001, le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3, oltre a quanto disposto dal comma 12.
I criteri per l'utilizzo delle risorse del fondo devono essere individuati (entro sessanta giorni dalla data di approvazione della legge) con specifico atto di indirizzo all'ARAN, da parte del competente comitato di settore, per il rinnovo del CCNL della dirigenza del S.S.N.

Il comma 16 fa salve le norme della legge recante delega al Governo per la razionalizzazione del SSN e dispone l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale assimilava, ai fini fiscali, l'attività intramuraria al lavoro dipendente: in questo modo si assimila, al contrario, tale attività al lavoro autonomo con conseguente possibilità per i dirigenti sanitari di apertura della partita IVA e fatturazione separata delle prestazioni.
Si segnala che le disposizioni modificative del D.Lgs. 502/1992 relative alla materia dell'articolo in esame sono contenute nella lettera q) del disegno di legge C. 4230-B, approvato in via definitiva da entrambi i rami del Parlamento lo scorso 10 novembre. E' pertanto utile ricordare che la lettera q) stabilisce disposizioni per giungere, a regime, all’esclusività del rapporto di impiego con il Servizio sanitario nazionale. Tale previsione riguarderà, quanto al profilo soggettivo, tutto il personale assunto a decorrere dal 1° gennaio 1999, mentre per il personale della dirigenza sanitaria in ruolo alla data del 31 dicembre 1998, l’esclusività potrà essere fatta valere solo a seguito di una scelta individuale da parte del suddetto personale. Per quanto attiene alle modalità per pervenire al regime di esclusività del rapporto di lavoro dovranno essere individuate, in primo luogo, aree, funzioni ed obiettivi nell’ambito dei quali esercitare tale forma di esclusività e, in secondo luogo, dovranno essere reperite idonee risorse per incentivare il processo con il trattamento economico aggiuntivo secondo modalità applicative definite in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

NOTE

1 Ai sensi di tale disposizione, si affida alle regioni il compito di elaborare, per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel piano sanitario nazionale, dei progetti specifici, sulla scorta di criteri e parametri fissati dal piano stesso.
2 La normativa che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale è basata sui principi generali del rapporto di pubblico impiego, così come definiti in origine dall'articolo 47 della legge n. 833/78. Importanti innovazioni in materia sono state apportate dal D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, che è intervenuto dettando nuove norme su alcuni settori relativi al personale del SSN, concernenti in particolare la disciplina della dirigenza del ruolo sanitario e quella dei rapporti convenzionali. Per quanto non espressamente previsto si applicano per il comparto sanitario le norme sul pubblico impiego dettate dal D.Lgs. n. 29/1993, e successive modificazioni.
Per quanto concerne il regime di incompatibilità, il comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 412/91 ha stabilito che il rapporto di lavoro con il SSN è unico, incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato e incompatibile, inoltre, con altri rapporti anche di tipo convenzionale, con il SSN. L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del SSN è compatibile con il rapporto unico di impiego, purché espletato fuori dall'orario di lavoro, all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con l'esclusione di strutture private convenzionate con il SSN. Per il personale medico del comparto sanitario che eserciti attività libero-professionale all'esterno delle strutture pubbliche, è sospesa, a decorrere dal 1.1.1996, limitatamente al 15% del suo importo, l'indennità di tempo pieno (articolo 4, co. 3 della legge n. 724/94).
Un’ulteriore tappa di tale processo è stata segnata dai commi 1-15 dell’articolo 1 della legge n. 662/96 (legge collegata per il 1997) con i quali è stato disciplinato il regime di incompatibilità dei dipendenti del SSN e sono state introdotte misure per promuovere l’esercizio della libera professione intramuraria. Il comma 5 stabilisce che, ferme restando le incompatibilità già previste dall'articolo 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991 - che vanno riferite anche alle strutture sanitarie private accreditate o in via di accreditamento (v. articolo 6, comma 6, legge n. 724/1994) - l'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente dal SSN (da svolgersi comunque al di fuori dell'orario di lavoro) è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale extramuraria. Allo stesso modo, l'attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può essere svolta presso strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso strutture sanitarie private, anche solo parzialmente accreditate. L'accertamento dell'incompatibilità compete al direttore generale della struttura sanitaria, anche su iniziativa di chiunque abbia interesse.
Tali disposizioni si applicano anche al personale docente universitario e ai ricercatori (disciplinati dall'articolo 102 del D.P.R. 11.7.1980, Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica, che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con il SSN (comma 6).
Ai sensi del comma 10 i dipendenti del SSN che operano in strutture dove l'attività intramuraria risulti organizzata ed attivata ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del D.Lgs. n. 502/92 (cioè entro la quota variabile dal 5% al 10% dei posti letto disponibili), devono comunicare al direttore generale la loro opzione entro il 31 marzo 1997; per coloro i quali non risulti attivata l'attività libero professionale all'interno delle strutture pubbliche, il termine per la comunicazione dell'opzione è stabilito in 30 giorni dalla comunicazione dei direttori generali alla regione dell'effettiva organizzazione dei posti letto a ciò destinati (comma 11). L'opzione per la libera professione extramuraria non può essere revocata prima che siano trascorsi tre anni. I direttori generali provvedono a comunicare alle regioni il quantitativo e la tipologia delle strutture attivate nonché il numero di operatori sanitari che possono potenzialmente operare in tali strutture (comma 8).
L’applicazione della normativa relativa alla libera professione intramuraria e all’incompatibilità ha avuto una successiva tappa nel D.L. 175/97, convertito in legge n. 272/97, che ha provveduto a ridisegnare termini e modalità relative all’adeguamento delle strutture al fine di poter esercitare l’attività intramuraria e al conseguente obbligo di opzione da parte del personale sanitario. Si ricorda infine l’emanazione dei decreti del Ministro della sanità 31 luglio 1997, recanti, rispettivamente:
- Attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del SSN;
- Linee-guida dell’organizzazione dell’attività libero-professionale intramuraria e della dirigenza sanitaria del SSN;
- Linee-guida dell’organizzazione dell’attività libero-professionale intramuraria per lgi aspetti riguardanti il personale universitario.

3 E' opportuno sintetizzare alcune delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza medica e veterinaria per il quadriennio 1994-1997 (Provvedimento del presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1996). Si ricorda, infatti che l'articolo 40 illustra la struttura della retribuzione dei dirigenti medici e veterinari di I e di II livello che si compone delle seguenti voci:
stipendio tabellare;
indennità integrativa speciale;
retribuzione individuale di anzianità;
indennità di specificità medica;
retribuzione di posizione;
specifico trattamento economico per i dirigenti di II livello;
retribuzione di risultato;
retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante,;
assegno per il nucleo familiare
Si ricorda inoltre che l'articolo 56 del medesimo contratto definisce gli incarichi di struttura e stabilisce che le aziende e gli enti definiscano la retribuzione di posizione per i dirigenti ai quali sia affidata la direzione di struttura. Detta retribuzione viene definita con l'articolo 55 ove si precisa che la retribuzione di posizione è una componente del trattamento economico dei dirigenti che, in relazione alla graduazione delle funzioni effettuata dalle aziende o dagli enti deve essere collegata all'incarico conferito ai dirigenti. La retribuzione di posizione si compone di due parti, una fissa ed una variabile la cui somma complessiva corrisponde al valore economico degli incarichi attribuiti. Essa compete per tredici mensilità.

4 La retribuzione di risultato costituisce una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti e finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione dei dirigenti (articolo 63 del contratto).
5 Al fine di favorire l’esercizio dell’attività intramuraria, tale disposizione prevede la definizione di un trattamento economico aggiuntivo i cui criteri devono essere indicati nelle direttive impartite dal Presidente del Consiglio all’ARAN e la preferenza per il conferimento di incarichi comportanti direzioni di struttura, ovvero per il conferimento di incarichi dirigenziali di secondo livello.
6 Ai sensi di tale disposizione, i fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati ai professori e ai ricercatori universitari devono essere assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, con particolare riferimento alla innovazione didattica, alle attività di orientamento ed alla diversificazione dell'offerta formativa.
7 In base a tale disposizioni le regioni devono garantire all'assistito l'erogazione della prestazione presso le strutture pubbliche attraverso interventi di razionalizzazione della domanda, interventi tesi ad aumentare i tempi di effettivo utilizzo delle apparecchiature e delle strutture e ad incrementare la capacità di offerta delle aziende eventualmente attraverso il ricorso all'attività libero professionale intramuraria, ovvero a forme di remunerazione legate al risultato.
8 L’articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede un trattamento economico aggiuntivo, i cui criteri devono essere indicati nelle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, a favore dei medici che optano per l’attività intramuraria.


Comma 17
Esonero dal pagamento del canone radio
per le associazioni di volontariato e ONLUS

L’articolo 66, comma 17, è stato introdotto ex-novo dalla Commissione Bilancio. La norma esonera due categorie di soggetti, dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per gli apparati installati sui mezzi adibiti a servizi socio-sanitari e di protezione civile. I soggetti in questione sono:
le associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato";
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) disciplinate dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"

L’attività di telecomunicazioni oggetto del comma in esame sembra essere quella disciplinata dal Libro quarto, titolo IV, capo II, del codice postale (decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni"). Gli articoli 322 e seguenti del codice disciplinano la concessione di stazioni radioelettriche ad uso privato, prevedendo il pagamento di un canone (articolo 323) che è ridotto del 25% nel caso di servizi connessi con la sicurezza delle persone (terzo comma). All’articolo 334, invece, sono previste le concessioni di stazioni radioelettriche di debole potenza, che utilizzano determinate frequenze o bande di frequenza riservate all'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di tipo portatile, omologati dal Ministero delle comunicazioni, per i seguenti scopi:
1) in ausilio agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, anche dei trasporti a fune, delle foreste, della disciplina della caccia, della pesca e della sicurezza notturna;
2) in ausilio a servizi di imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie;
3) per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni di base collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche, nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;
4) in ausilio ad attività sportive ed agonistiche;
5) per telecomandi dilettantistici;
6) per ricerca persone con segnali acustici;
7) in ausilio delle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;
8) per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), sempreché risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le conversazioni scambiate e con il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e la trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori.
L’articolo 336 prevede un canone anche per le concessioni di stazioni radioelettriche di debole potenza.

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" che contiene la disciplina delle telecomunicazioni in conseguenza della liberalizzazione di tale settore economico prevede, all’articolo 21, comma 3, che i servizi sopra menzionati siano subordinati al rilascio di autorizzazione generale o di licenza individuale, in luogo della concessione.

La legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", affida all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’elaborazione dei piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino. Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 225/1992 le altre strutture operative sono il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze di polizia, il Corpo forestale dello Stato, i Servizi tecnici nazionali, gli organismi di ricerca indicati, la Croce rossa italiana e le strutture del Servizio sanitario nazionale.

L’articolo 24, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" dispone, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l’esonero dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto, per il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi sede nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.


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13/12/1998
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