i-p165
Articolo 65
(Piano straordinario per la riqualificazione
dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani)
Larticolo 65 prevede misure volte a riqualificare e riorganizzare
lassistenza sanitaria nei grandi centri urbani. A tal fine il comma 1 prevede
lo stanziamento di 1.500 miliardi per il triennio 1999-2001, ripartiti in 100 miliardi per
il 1999, e 700 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, a favore dei grandi centri
urbani, con particolare riguardo a quelli situati nelle aree centro-meridionali,
individuati dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città, su proposta del
Ministro della sanità.
Gli interventi devono essere attuati in modo tale da assicurare a tutti i cittadini:
gli standard di salute, di qualità e di efficienza dei servizi indicati nel Piano
sanitario nazionale 1998-2000;
la riqualificazione, la riorganizzazione e il miglioramento degli strumenti di
coordinamento della rete dei servizi, anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli
gestionali;
il potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni strutturali e tecnologiche,
con particolare attenzione allaccessibilità, alla sicurezza e all'umanizzazione
delle prestazioni assistenziali;
la riqualificazione delle strutture sanitarie;
la territorializzazione di servizi (lettera aggiunta a seguito di un emendamento
approvato dalla Camera).
Il comma 2, relativo alle modalità di erogazione dei finanziamenti, prevede, a
seguito di un emendamento approvato dalla Camera, che le regioni, sentiti i comuni
interessati, elaborino dei progetti finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di cui
al precedente comma, sulla base di termini, criteri e modalità stabiliti con decreto del
Ministro della sanità, dintesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e
Stato-città.
Il finanziamento di tali progetti dovrà essere assicurato per una misura non inferiore al
30% da altre risorse pubbliche o private e il decreto dovrà definire la misura del
concorso effettuabile con le risorse di cui al precedente comma 1.
Allistruttoria dei progetti pervenuti provvede una commissione istituita presso la
Conferenza Stato-regioni (si rileva al riguardo lasimmetria tra le disposizioni
che coinvolgono la conferenza unificata e quelle che riguardano la sola Conferenza
Stato-regioni), nominata dal Ministro della sanità dintesa con la Conferenza
stessa, in modo tale che venga assicurata la rappresentanza paritetica del Ministero della
sanità, delle regioni e dellANCI. Sulla base dellistruttoria effettuata dalla
commissione il Ministro della sanità, dintesa con la Conferenza unificata,
individua i progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse individuate dal
comma 1, e procede alla ripartizione dei fondi tra le regioni interessate.
Decorso inutilmente il termine fissato dal decreto del Ministro della sanità, è data
facoltà ai comuni scelti di presentare propri progetti direttamente al Ministero della
sanità, fornendone copia anche alla regione. Qualora non fosse stato presentato almeno un
progetto per ogni comune individuato, lAgenzia per i servizi sanitari regionali deve
assicurare il supporto necessario alle regioni e ai comuni per lelaborazione dei
progetti. La Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro della sanità, individua i
progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al
precedente comma 1.
E previsto inoltre che al termine del triennio di validità del piano straordinario
si svolga una verifica e che il Governo e le regioni, sulla base dei risultati conseguiti,
saranno chiamati ad adottare i provvedimenti conseguenti, secondo quanto previsto in via
generale per le sperimentazioni gestionali dallultimo periodo del comma 1
dellart. 9-bis del D.Lgs. n. 502/92, e successive modificazioni.
14/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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il
collegio senatoriale di Tino Bedin |