i-p165

Articolo 65
(Piano straordinario per la riqualificazione
dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani)

L’articolo 65 prevede misure volte a riqualificare e riorganizzare l’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. A tal fine il comma 1 prevede lo stanziamento di 1.500 miliardi per il triennio 1999-2001, ripartiti in 100 miliardi per il 1999, e 700 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, a favore dei grandi centri urbani, con particolare riguardo a quelli situati nelle aree centro-meridionali, individuati dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città, su proposta del Ministro della sanità.
Gli interventi devono essere attuati in modo tale da assicurare a tutti i cittadini:
gli standard di salute, di qualità e di efficienza dei servizi indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000;
la riqualificazione, la riorganizzazione e il miglioramento degli strumenti di coordinamento della rete dei servizi, anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli gestionali;
il potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni strutturali e tecnologiche, con particolare attenzione all’accessibilità, alla sicurezza e all'umanizzazione delle prestazioni assistenziali;
la riqualificazione delle strutture sanitarie;
la territorializzazione di servizi (lettera aggiunta a seguito di un emendamento approvato dalla Camera).

Il comma 2, relativo alle modalità di erogazione dei finanziamenti, prevede, a seguito di un emendamento approvato dalla Camera, che le regioni, sentiti i comuni interessati, elaborino dei progetti finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di cui al precedente comma, sulla base di termini, criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città.
Il finanziamento di tali progetti dovrà essere assicurato per una misura non inferiore al 30% da altre risorse pubbliche o private e il decreto dovrà definire la misura del concorso effettuabile con le risorse di cui al precedente comma 1.
All’istruttoria dei progetti pervenuti provvede una commissione istituita presso la Conferenza Stato-regioni (si rileva al riguardo l’asimmetria tra le disposizioni che coinvolgono la conferenza unificata e quelle che riguardano la sola Conferenza Stato-regioni), nominata dal Ministro della sanità d’intesa con la Conferenza stessa, in modo tale che venga assicurata la rappresentanza paritetica del Ministero della sanità, delle regioni e dell’ANCI. Sulla base dell’istruttoria effettuata dalla commissione il Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza unificata, individua i progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse individuate dal comma 1, e procede alla ripartizione dei fondi tra le regioni interessate.
Decorso inutilmente il termine fissato dal decreto del Ministro della sanità, è data facoltà ai comuni scelti di presentare propri progetti direttamente al Ministero della sanità, fornendone copia anche alla regione. Qualora non fosse stato presentato almeno un progetto per ogni comune individuato, l’Agenzia per i servizi sanitari regionali deve assicurare il supporto necessario alle regioni e ai comuni per l’elaborazione dei progetti. La Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al precedente comma 1.
E’ previsto inoltre che al termine del triennio di validità del piano straordinario si svolga una verifica e che il Governo e le regioni, sulla base dei risultati conseguiti, saranno chiamati ad adottare i provvedimenti conseguenti, secondo quanto previsto in via generale per le sperimentazioni gestionali dall’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 9-bis del D.Lgs. n. 502/92, e successive modificazioni.

 
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14/12/1998
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