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Articolo 64
(Misure per la razionalizzazione e il contenimento
della spesa farmaceutica)

L’articolo 60 - introdotto dalla Camera dei deputati - modifica il regime dei ticket dovuti al SSN da parte di una fascia di cittadini esenti dalla partecipazione alla spesa farmaceutica, detta nuove regole per i medici prescrittori e stabilisce nuove misure sui prezzi dei farmaci.

In particolare il comma 1 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1999 la quota di partecipazione alla spesa farmaceutica nel caso in cui sia ammessa la prescrizione in un’unica ricetta di più di due confezioni fino ad un massimo di sei (si tratta sostanzialmente dei casi di prescrizioni per i soggetti con patologie croniche) sia fissata in 1.000 lire a confezione rispetto alle 3.000 e 6.000 lire previste dalla normativa vigente, rispettivamente, per ricette con un’unica confezione e con più confezioni.

Il comma 2 pone a carico dei medici prescrittori l’obbligo di indicare sul retro della ricetta la "nota" di riferimento, apponendo timbro e firma sotto l’annotazione pena la non rimborsabilità del farmaco. Si prevede infatti che nei casi in cui i provvedimenti della Commissione unica del farmaco (CUF) stabiliscano che determinati medicinali sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale alle condizioni indicate nelle "note" di riferimento a tal fine approvate dalla CUF medesima, i medicinali ai quali si applicano le "note" non sono erogabili a carico del SSN se il medico prescrittore non indica sul retro della ricetta la nota di riferimento.
Il medico è responsabile a tutti gli effetti di apposizioni di "note" fatte senza che ricorrano le condizioni previste dalla nota apposta.
L’ultimo periodo del comma 2 dispone che resta ferma la disciplina dettata dall’articolo 1 comma 4 del D.L. 323/96, convertito dalla legge 425/96, che ha previsto che ci siano dei controlli obbligatori, basati su appositi registri o sui altri idonei strumenti, necessari ad assicurare che la prescrizione dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco e che gli appositi moduli del SSN non siano utilizzati per farmaci non ammessi al rimborso. Il comma prevede inoltre che qualora risulti dal controllo che un medico abbia prescritto un medicinale senza osservare le limitazioni e le condizioni poste dalla CUF, l’azienda sanitaria, nel caso in cui le giustificazioni apportate non siano ritenute valide, informi l’ordine cui appartiene il sanitario e il Ministero della sanità per i provvedimenti di rispettiva competenza; il medico è inoltre tenuto al rimborso del farmaco indebitamente prescritto al SSN.

Il comma 3 stabilisce che la Commissione unica del farmaco, al momento di sottoporre a particolari condizioni o limitazioni l’erogazione di un medicinale a carico del SSN, può prevedere, anche nel caso di prodotti disciplinati dall’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.539, che la diagnosi e il piano terapeutico vengano stabiliti da centri o medici specializzati e che la prescrizione delle singole confezioni possa essere affidata, secondo il suddetto piano, anche al medico di medicina generale. L’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.539, riguarda i medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti e dispone che tali sono i medicinali che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari, richiedono o che la diagnosi sia effettuata in ambienti ospedalieri ( o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati ) o che la diagnosi stessa, ed eventualmente il controllo in corso di trattamento, siano riservati allo specialista. Questi medicinali devono recare sull’imballaggio esterno, o in mancanza di questo sul condizionamento primario, anche la specificazione del tipo di struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione.

Il comma 4 stabilisce che anche per i prodotti di nuova autorizzazione, diversi dai medicinali sottoposti al regime della contrattazione, si applichi l’adeguamento automatico al prezzo medio europeo previsto dall’articolo 36, comma 5 della legge 449/97 per i medicinali già in commercio; l’adeguamento, secondo il disposto dell’articolo 36, deve avvenire immediatamente qualora il prezzo del farmaco risulti superiore al prezzo medio europeo ovvero in sei fasi di cadenza annuale di pari importo qualora il prezzo del farmaco sia minore del prezzo medio europeo. Il prezzo del medicinale di nuova autorizzazione è individuato utilizzando il costo unitario del principio attivo della confezione già autorizzata avente la stessa composizione, analoga forma farmaceutica ed unità posologiche più prossime; l’adeguamento al prezzo medio europeo nelle successive fasi deve essere effettuato in base alla differenza tra il prezzo medio europeo e il prezzo del farmaco individuato come sopra.

Il comma 5, come modificato dalla Commissione bilancio, disciplina i casi di farmaci di nuova autorizzazione, non sottoposti alla disciplina del prezzo medio europeo, per i quali però, a differenza del caso di cui al comma precedente, non ci sia un riferimento tra i medicinali già autorizzati ovvero i casi di farmaci già classificati fra farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità: per queste due tipologie il comma prevede che il prezzo sia pari al prezzo medio europeo ridotto del 15%, con un successivo adeguamento in sei fasi di cadenza annuale di pari importo.
L’adeguamento del prezzo dei farmaci alla media dei prezzi europei è stabilita dall'articolo 8 della legge n. 537/1993 (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1994) il quale dispone, al comma 12, che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo modalità indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi europei relativi a prodotti similari; se inferiori, tali prezzi dovranno essere adeguati alla media europea in misura non superiore al 20% annuo della differenza. In tal modo la disposizione ha implicitamente previsto che l'eventuale adeguamento dovesse avvenire in 5 distinte fasi, ognuna della durata di un anno, durante le quali adeguare progressivamente i prezzi dei farmaci in misura pari al 20% annuo della differenza con il prezzo medio europeo, fino a coprire, allo scadere dei cinque anni, la differenza.
Il comma 4 dell’art. 36 della legge n. 449/97 ha inoltre disposto per i medicinali già in commercio che l'adeguamento del prezzo alla media europea possa avere effetto immediato nel caso in cui la media risulti inferiore al prezzo in vigore; nel caso contrario, l'adeguamento è attuato in sei fasi con cadenza annuale di eguale importo.

Il comma 6 modifica il comma 4 dell’articolo 36 della legge n.449 del 1997 nel senso di aggiungere, in fine, un nuovo periodo, diretto a stabilire che, se l’azienda farmaceutica interessata non autocertifica, nei casi previsti dalla deliberazione CIPE di cui allo stesso comma 4, il prezzo o il fatturato o le quantità di un medicinale venduto all’estero, il corrispondente medicinale non può essere venduto in Italia ad un prezzo superiore all’80 per cento del prezzo in vigore. Qualora manchi il prezzo vigente, perché il medicinale non è ancora in commercio o per altro motivo, il medicinale non può essere venduto ad un prezzo superiore al prezzo più basso fra quello dei farmaci aventi la stessa indicazione terapeutica principale. Viene comunque precisato che queste disposizioni non si applicano nel caso in cui la mancata autocertificazione sia dovuta a cause non imputabili all’azienda interessata.

NOTE

1 Si ricorda che la prescrivibilità di sei pezzi per ricetta per i farmaci necessari alla cura di particolari patologie e a favore dei soli assistiti che ne sono affetti è stata disposta dall’articolo 9 della legge n. 724/94.
2 Tale disposizione è stata modificata da ultimo dall’art. 36, comma 1, della legge n. 449/97. Viene in particolare stabilito che le disposizioni del comma 12 dell'art. 8 della legge n. 537/93 debbano essere intese nel senso che spetta al CIPE stabilire anche quali e quanti paesi della Comunità europea debbano essere posti a riferimento per il confronto tra i prezzi dei farmaci e che il confronto tra i prezzi debba avvenire sulla base della parità dei poteri di acquisto delle valute così come determinata dallo stesso CIPE.


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16/12/1998
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