i-p163
Articolo 63
(Dispensazione gratuita di farmaci)
A norma dell’articolo 63, introdotto dalla Camera dei deputati, la
Commissione unica del farmaco adotta, entro il 15 gennaio 1999, un provvedimento diretto
ad assicurare :
- che per i soggetti affetti da patologie neoplastiche siano dispensati, con onere a
carico del Servizio sanitario nazionale e in aggiunta a quelli già disponibili, ulteriori
farmaci in grado di alleviare le sintomatologie dolorose;
- che per i soggetti dimessi da ospedali psichiatrici, o in cura presso i servizi di
salute mentale, siano dispensati, con onere a carico del Servizio sanitario nazionale,
farmaci con effetto ansiolitico.
La Commissione bilancio ha modificato l’articolo in esame nel senso di
inserire il comma 2 , diretto ad introdurre dopo il comma 8 dell’articolo 36
della legge n.449 del 1997 un nuovo comma, in base al quale il Ministro della sanità può
stabilire che le regioni e le province autonome possono provvedere all’acquisto
all’estero, nell’ambito dell’Unione europea e anche attraverso una
struttura di coordinamento nazionale, di medicinali destinati al trattamento delle
malattie invalidanti o delle malattie rare di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 29 aprile 1998,n. 124, medicinali aventi le caratteristiche di cui
alle lettere a) e b) dell’articolo 8 , comma 10, della legge n.537 del 1993, e che
siano trasferiti nella classe prevista dalla lettera c) del medesimo comma 10 in
conseguenza di decisioni o comportamenti dell’azienda titolare.
L’articolo 8, comma 10, della legge n. 537 del 1993 (" Interventi correttivi di
finanza pubblica ") prevede la riclassificazione delle specialità medicinali e dei
preparati galenici in tre classi:
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico;
c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b).
L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124, stabilisce che
con distinti regolamenti del Ministro della sanità sono individuate, rispettivamente: a)
le condizioni di malattia croniche o invalidanti; b) le malattie rare. Lo stesso comma
dispone che le condizioni e malattie di cui alle lettere a) e b) danno diritto
all’esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria
indicate dai medesimi regolamenti.
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15/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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