i-p163

Articolo 63
(Dispensazione gratuita di farmaci)

A norma dell’articolo 63, introdotto dalla Camera dei deputati, la Commissione unica del farmaco adotta, entro il 15 gennaio 1999, un provvedimento diretto ad assicurare :
- che per i soggetti affetti da patologie neoplastiche siano dispensati, con onere a carico del Servizio sanitario nazionale e in aggiunta a quelli già disponibili, ulteriori farmaci in grado di alleviare le sintomatologie dolorose;
- che per i soggetti dimessi da ospedali psichiatrici, o in cura presso i servizi di salute mentale, siano dispensati, con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, farmaci con effetto ansiolitico.
La Commissione bilancio ha modificato l’articolo in esame nel senso di inserire il comma 2 , diretto ad introdurre dopo il comma 8 dell’articolo 36 della legge n.449 del 1997 un nuovo comma, in base al quale il Ministro della sanità può stabilire che le regioni e le province autonome possono provvedere all’acquisto all’estero, nell’ambito dell’Unione europea e anche attraverso una struttura di coordinamento nazionale, di medicinali destinati al trattamento delle malattie invalidanti o delle malattie rare di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998,n. 124, medicinali aventi le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 8 , comma 10, della legge n.537 del 1993, e che siano trasferiti nella classe prevista dalla lettera c) del medesimo comma 10 in conseguenza di decisioni o comportamenti dell’azienda titolare.
L’articolo 8, comma 10, della legge n. 537 del 1993 (" Interventi correttivi di finanza pubblica ") prevede la riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici in tre classi:
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico;
c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b).
L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124, stabilisce che con distinti regolamenti del Ministro della sanità sono individuate, rispettivamente: a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti; b) le malattie rare. Lo stesso comma dispone che le condizioni e malattie di cui alle lettere a) e b) danno diritto all’esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti.


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15/12/1998
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