i-p162
Articolo 62
(Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza farmaceutica)
I commi 1 e 2 dellarticolo in esame prevedono
leliminazione della quota fissa per ricetta pagata dai cittadini esenti dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, per le sole ricette relative alle prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio e per altre prestazioni specialistiche erogate
ambulatorialmente.
A tal fine il comma 1 prevede un regime transitorio - a decorrere dal 1°
gennaio 1999 fino allapplicazione delle norme contenute nellarticolo 3, comma
9 del D.Lgs 29 aprile 1998, n. 124 (cosiddetto "sanitometro") durante il
quale gli assistiti esenti non sono tenuti al pagamento di tale quota fissa. Lultimo
periodo del comma 1, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che non è
dovuta dagli assistiti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni diagnostiche e
specialistiche inerenti la certificazione di idoneità per servizio civile presso ente
convenzionato con il Ministero della difesa.
Il comma 2 apporta invece una modifica al regime generale della
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (dettato da ultimo con il citato
D.Lgs. 124/98) prevedendo in via definitiva lesenzione dal pagamento di tale quota
fissa per gli assistiti esenti. Il comma conferma infine che per le restanti tipologie di
prestazioni (prestazioni erogate in regime di day-hospital; prestazioni di
assistenza termale, di assistenza riabilitativa extraospedaliera in regime residenziale,
semiresidenziale domiciliare e ambulatoriale, di pronto soccorso non seguito da ricovero)
la partecipazione dovuta dagli assistiti totalmente esenti è fissata nella misura di
6.000 lire per ricetta.
La normativa relativa alla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria è distinta a
seconda che si tratti di partecipazione allassistenza:
farmaceutica;
specialistica, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
ospedaliera.
La partecipazione alla spesa farmaceutica è uguale per tutti i cittadini e
si basa sulla tipologia di farmaci che vengono prescritti. La normativa prevede infatti
che si paghino:
3000 £ di ticket sulle prescrizioni di una singola confezione di un farmaco in classe a)
6000 £ di ticket sulle prescrizioni di due confezioni di farmaci in classe a)
50% del prezzo dei farmaci in classe b)
prezzo intero per i farmaci in classe c)
Per quanto riguarda la partecipazione alla spesa specialistica, di diagnostica e di
laboratorio (come anche per lassistenza ospedaliera) i cittadini sono distinti in
tre classi:
assistiti totalmente esenti tenuti al pagamento del solo ticket;
assistiti parzialmente esenti tenuti al pagamento di una percentuale del costo
della prestazione, fino ad un importo massimo stabilito;
assistiti non esenti con regime uguale a quello dei cittadini parzialmente esenti,
ma con percentuali di partecipazione e importi massimi stabiliti più alti.
In particolare per lassistenza specialistica, diagnostica e di laboratorio,
sono previste le seguenti modalità di pagamento:
1 totalmente esenti | Quota fissa per ricetta pari a 6.000 lire |
2 parzialmente esenti | · 70% del costo della
prestazione fino ad un importo massimo di 60.000 £ · 60.000 £ per prestazioni di prezzo superiore a 60.000 £ |
3 non esenti | · 85% del costo della
prestazione, ma con un minimo di 6.000 £ per ricetta · 100.000 £ per prestazioni di prezzo superiore a 100.000 £, |
In quanto infine allassistenza ospedaliera, la tabella di seguito riportata indica le modalità di partecipazione per ogni singola tipologia di prestazione erogabile.
Day hospital
1 totalmente esenti | Quota fissa per ricetta pari a 6.000 £ per ricetta |
2 parzialmente esenti | Quota forfetaria di 75.000 £ |
3 non esenti | Quota forfetaria di 150.000 £ |
Assistenza termale
1 totalmente esenti | Quota fissa per ricetta pari a 6.000 £ |
2 parzialmente esenti | 75% del costo della prestazione con un tetto massimo di spesa di 100.000 £ |
3 non esenti | 75% del costo della prestazione con un tetto massimo di spesa di 200.000 £ |
Assistenza riabilitativa extraospedaliera in regime residenziale e semiresidenziale
1 totalmente esenti | Quota fissa per ricetta pari a 6.000 £ |
2 parzialmente esenti | Quota di partecipazione forfetaria variabile tra un tetto minimo di 20.000£ a settimana e uno massimo di 40.000£ a settimana |
3 non esenti | Quota di partecipazione forfetaria variabile in base a parametri regionali tra un tetto minimo di spesa pari a 20.000 £ a settimana e uno massimo pari a 80.000 £ a settimana |
Assistenza riabilitativa extraospedaliera in regime domiciliare e ambulatoriale
1 totalmente esenti | Quota fissa per ricetta pari a 6.000 £ |
2 parzialmente esenti | Quota di partecipazione forfetaria variabile tra un tetto minimo di spesa pari a 6.000 £ al giorno e uno massimo pari a 10.000 £ al giorno, comunque non oltre 60.000 £ al mese |
3 non esenti | Quota di partecipazione forfettaria variabile in base a parametri regionali, ma con un tetto massimo di spesa pari a 20.000 £ al giorno, comunque non oltre 100.000 £ al mese |
Prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero
1 totalmente esenti | Ticket di 6.000 £ |
2 parzialmente esenti | Quota di partecipazione forfetaria con un tetto massimo di spesa pari a 60.000 £ per l'accesso |
3 non esenti | Quota di partecipazione forfetaria con un tetto massimo di spesa pari a 100.000 £ per l'accesso |
Da segnalare infine che alcune categorie di invalidi sono esentati anche dal pagamento della quota fissa per ricetta. Per tali categorie sia lerogazione dei farmaci sia lerogazione di prestazioni sanitarie è assolutamente gratuita.
Il comma 3 del presente articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, aggiunge al comma 16 dellarticolo 36 della legge 449/97 ( collegato per il 98 ), dopo il secondo periodo, un nuovo periodo, con il quale si stabilisce che il calcolo delleccedenza è effettuato, regione per regione, tenuto conto della quota dellonere di cui al comma 15 dello stesso articolo attribuibile a ciascuna regione, in base alla popolazione residente, ponderata secondo criteri da fissare con decreto del Ministro della sanità previa intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni.
Il comma 4 del presente articolo aggiunge allarticolo 36 della legge 449/97 (collegato per il 1998) il comma 16-bis, con il quale vengono stabilite delle modalità di pagamento al Servizio sanitario nazionale - da parte delle imprese farmaceutiche, delle imprese distributrici e delle farmacie - del 60% delleccedenza di spesa farmaceutica registrata a fine anno.
Il comma 16 dellarticolo 36 citato è intervenuto sulla materia della spesa farmaceutica. Il primo periodo ha previsto listituzione da parte del Ministro della sanità di unapposita commissione al fine di valutare le eccedenze di spesa per ciascuna classe terapeutica omogenea.
Il secondo e terzo periodo hanno stabilito rispettivamente:
che qualora alla fine dellanno si fosse registrata una spesa farmaceutica superiore al limite stabilito per quellanno, le imprese titolari dellautorizzazione al commercio, le imprese distributrici e le farmacie dovessero versare un contributo pari al 60% delleccedenza;
che tale contributo fosse ripartito sulla base delle quote di spettanza sui prezzi dei medicinali.
Il comma 15 del medesimo articolo ha infatti provveduto a fissare il nuovo tetto di spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1998, 1999 e 2000 e il relativo incremento che tale importo può registrare per ognuno degli anni, secondo la tabella che segue:
1998 | 1999 | 2000 | |
Tetto di spesa farmaceutica | 11.091 |
11.451 |
11.811 |
Incremento previsto | 10% | 10% | 10% |
Limite di spesa farmaceutica | 12.200,1 | 12.596,1 | 12.992,1 |
Il comma 16-bis aggiunto prevede che leccedenza di spesa farmaceutica
registrata alla fine dellanno, al netto dellIVA, sia calcolata sulla base di
dati che le regioni e le province autonome devono trasmettere al Dipartimento per la
valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità tramite
lAgenzia per i servizi sanitari regionali entro il mese di febbraio dellanno
successivo a quello in cui si è verificata leccedenza, relativi alla vendita, da
parte delle farmacie aperte al pubblico, dei medicinali erogati con oneri a carico del
Servizio sanitario nazionale, ad eccezione dellossigeno terapeutico.
Il contributo deve essere versato - da parte delle imprese farmaceutiche, delle imprese
distributrici e delle farmacie entro il 30 giugno dellanno successivo per ciascuno
degli anni 1999 e 2000, e - secondo una modifica introdotta dalla Camera dei
deputati - entro il 31 dicembre 1999 per leccedenza di spesa registrata
nellanno 1998. Le modalità sono da definirsi con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
Il contributo deve essere calcolato nel modo seguente:
per le imprese titolari dellautorizzazione allimmissione in commercio il
contributo è calcolato:
per il 50% in ragione del rapporto tra fatturato di ciascuna impresa relativo ai
medicinali di classe a) e b) e fatturato nazionale dellanno in cui si è verificata
leccedenza;
per il restante 50% in ragione delleccedenza di spesa calcolata per classe
terapeutica omogenea.
per le imprese distributrici il contributo è calcolato in ragione del fatturato di
ciascuna impresa rapportato al fatturato nazionale,
per le farmacie il calcolo è fatto sulla base del fatturato di ciascuna farmacia
rapportato al fatturato regionale.
Entro il 30 aprile di ciascun anno le associazioni di categoria devono presentare al
Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza un prospetto
contenente le quote di contributo spettanti ad ogni impresa o farmacia; il Dipartimento
provvederà a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale tale prospetto di riparto dopo
aver fatto le opportune verifiche. In caso di mancata presentazione da parte delle
associazioni di categoria del prospetto, le quote di contributo saranno stabilite dal
Ministero della sanità sulla base dei dati disponibili.
Il comma 5 - interamente riformulato dalla Camera dei deputati - prevede che per
lanno 1999, la commissione sopracitata prevista dallarticolo 36 della L.
449/97, proponga al Ministero della sanità idonee misure affinché sia rispettato il
limite di spesa farmaceutica fissato in 12.596 miliardi dal medesimo articolo 36 e sia
realizzato un risparmio pari al 60% delleccedenza di spesa registrata per
lanno 1998. La proposta deve essere fatta entro il 30 aprile 1999, tenuto conto
della proiezione sullintero anno dei dati di spesa farmaceutica del primo trimestre.
Entro il successivo 30 novembre la commissione è tenuta a verificare, sulla base dei dati
relativi ai primi 10 mesi dellanno, la possibilità che a fine anno siano raggiunti
gli obiettivi previsti (rispetto del limite di spesa fissato e risparmio del 60% rispetto
alleccedenza registrata nellanno precedente); nel caso in cui la valutazione
sia negativa la commissione informa immediatamente il Ministero della sanità che rende
noto alle imprese titolari dellautorizzazione al commercio, alle imprese
distributrici e alle farmacie lammontare del contributo che deve essere da loro
versato, ai sensi dellarticolo 36, comma 16 della L. 449/97 (vedi sopra).
Il comma 6 pone a carico del Servizio sanitario nazionale i farmaci antiblastici
iniettabili, la cui erogazione deve avvenire esclusivamente - attraverso le strutture
ospedaliere o le strutture accreditate - in regime di ricovero, ricovero diurno (day
hospital) o assistenza domiciliare.
La Camera dei deputati ha aggiunto infine il periodo secondo il quale, nel caso in cui
lazienda sanitaria locale non abbia reso operativa lassistenza domiciliare ai
pazienti oncologici, i medicinali antiblastici iniettabili possono essere dispensati dalle
farmacie ospedaliere per il tramite delle farmacie territoriali, secondo modalità
predisposte con decreto del Ministro della sanità dintesa con la Conferenza
Stato-regioni sentite le organizzazioni più rappresentative dellefarmacie pubbliche e
private. La Commissione bilancio ha modificato questa previsione finale nel
senso di prevedere che vengano sentite anche le organizzazioni delle imprese
distributrici.
Il comma 7 istituisce nellambito del Dipartimento per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato, lOsservatorio nazionale sullimpiego dei medicinali.
I compiti dellosservatorio, con cui collabora il Dipartimento per le politiche di
sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione e
lAgenzia per i servizi sanitari regionali, sono i seguenti:
raccogliere, monitorare ed elaborare i dati di consumo, le modalità di impiego e di spesa
relativamente ai medicinali , sia quelli erogati o impiegati dal Servizio sanitario
nazionale, sia quelli a totale carico dellassistito;
svolgere, nel settore dei farmaci, i compiti già attribuiti dallosservatorio
centrale degli acquisiti e dei prezzi;
redigere un rapporto annuale al Ministero della sanità, finalizzato principalmente a
rilevare e confrontare, anche attraverso analisi su base regionale, landamento della
spesa farmaceutica sostenuta dal Servizio sanitario nazionale relativa ai farmaci erogati
dalle farmacie con quello della spesa dei medicinali erogati con sistemi alternativi o
direttamente impiegati in ambito ospedaliero, per poter conseguentemente formulare
proposte in merito ad un impiego più razionale e appropriato delle risorse nel settore.
Il comma 8 stabilisce che losservatorio di cui al comma precedente si avvale
, per lespletamento dei propri compiti, anche della commissione di cui al comma 16
dellarticolo 36 della legge 449/97, cioè della commissione, della quale fanno parte
una rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese quelle della distribuzione
intermedia e finale, e della CUF, incaricata di valutare l'entità delle eccedenze di
spesa farmaceutica per ciascuna classe terapeutica omogenea e identificare le misure
necessarie.
Il comma 9, riformulato dalla Camera dei deputati, detta le modalità secondo le
quali le farmacie devono trasmettere i dati al Ministero della sanità; in particolare si
prevede che le farmacie pubbliche e private, in coerenza con quanto previsto
dallaccordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, trasmettano i
dati relativi alla vendita dei medicinali, dispensati con onere a carico del Servizio
sanitario nazionale, secondo procedure informatiche concordate con il Dipartimento per la
valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza. Le strutture del Servizio sanitario
nazionale e le strutture accreditate devono fornire al Dipartimento citato, su richiesta,
i dati in proprio possesso utili ai fini delle elaborazioni dellosservatorio
nazionale sullimpiego dei medicinali.
Il comma 10 stabilisce che il Dipartimento possa avvalersi della collaborazione,
anche tramite specifiche convenzioni, di istituti di ricerca, società scientifiche e
strutture, anche non nazionali, operanti nel settore farmaceutico, per lespletamento
dei compiti dellosservatorio istituito dal precedente comma 6.
Ai sensi del comma 11 il Dipartimento può avvalersi per
lattività e il funzionamento dellosservatorio delle disponibilità di
cui allarticolo 36, comma 14 della legge 449/97, in misura non superiore a 10
miliardi, con conseguente riduzione, in misura pari allo stesso importo, delle somme
disponibili per altre iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori
sanitari.
NOTE
1
Le quote di spettanza sono state da ultimo fissate dallarticolo 1, comma 40, della legge 662/96 (collegato per il 1997), come segue:
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ALLINDICE DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 1999
15/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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il
collegio senatoriale di Tino Bedin |