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Articolo 61
(Incremento delle pensioni sociali)

A norma del comma 1 del presente articolo, gli importi mensili della pensione sociale e dell'assegno sociale sono elevati, a decorrere dal 1° gennaio 1999, di L. 100.000 mensili (l'originario disegno di legge, così modificato dalla Camera, prevedeva un aumento pari a L. 80.000 mensili).
Il comma 2 - introdotto dalla Camera - prevede che per le pensioni sociali erogate dall'INPS, in favore dei soggetti che hanno superato i 65 anni di età, in sostituzione della pensione o dell'assegno di invalidità civile (a norma dell'art. 19 della L. 30 marzo 1971, n. 118) oppure dell'assegno mensile di assistenza per sordomuti (a norma dell'art. 10 della L. 26 maggio 1970, n. 381), gli aumenti vengano corrisposti nella misura che consente all’avente diritto di raggiungere un reddito pari all’importo della pensione sociale, di cui al comma precedente, tenendo conto dei criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo della pensione sociale medesima. Il testo originario dell'articolo escludeva invece in modo assoluto tali trattamenti dagli aumenti di cui al precedente comma.
L'importo mensile della pensione sociale per il 1998 è pari a L. 397.650 (per un importo annuo pari a L. 5.169.450), a cui si aggiunge, in presenza di determinati requisiti reddituali e individuali, una maggiorazione sociale di £. 1.625.000 annue, da ripartire in tredici mensilità di £ 125.000 ciascuna; l’importo dell'assegno sociale è pari a L. 507.200 (per un importo annuo di L. 6.593.600).
L'assegno sociale, che ha sostituito la pensione sociale a partire dal 1° gennaio 1996 a norma della L. 8 agosto 1995, n. 335, se ne differenzia essenzialmente per i diversi requisiti reddituali. Attualmente è comunque vigente una duplice normativa: la prima con riferimento alle pensioni liquidate prima del 1996 e l'altra per gli assegni concessi successivamente. In ambedue i casi si tratta di prestazioni strettamente assistenziali, per le quali non sono richiesti requisiti di assicurazione e contribuzione e che non sono reversibili ai superstiti.
La pensione sociale è stata istituita dall'art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, modificato dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30 (L. 16 aprile 1974, n. 114). Hanno diritto alla pensione sociale i cittadini italiani che abbiano compiuto il 65° anno di età, che risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e siano sprovvisti di reddito ovvero posseggano redditi di importo inferiore ai limiti di legge. La residenza in Italia e la cittadinanza italiana sono condizioni per la concessione del diritto.
I requisiti reddituali, in rapporto ai quali la pensione sociale è liquidata o meno e, nel caso, in misura intera o ridotta, comportano che l'interessato non possegga redditi propri, ovvero possegga redditi di importo inferiore a quello della pensione sociale; che il reddito dell'interessato, cumulato con quello del coniuge, non sia superiore ai limiti stabiliti dalla legge, fermo restando il limite del reddito personale (non si provvede al cumulo in caso di separazione legale o di comprovato abbandono).
Rientrano nel reddito personale: i proventi di qualunque natura assoggettabili all'IRPEF, con esclusione del reddito derivante dalla proprietà od usufrutto della casa di abitazione e inclusione dell'eventuale assegno di mantenimento percepito per effetto di separazione legale o di divorzio; i proventi derivanti da pensioni di guerra (dirette e indirette) ed altre prestazioni assistenziali o previdenziali corrisposte, in denaro, con carattere di continuità dallo Stato, da enti pubblici o da Stati esteri. Sono esclusi i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento di ogni tipo, le pensioni e gli assegni connessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia, i soprassoldi connessi alle Medaglie al Valor militare.
Il reddito cumulativo è calcolato sommando all'eventuale reddito personale del richiedente i redditi del coniuge assoggettabili all'IRPEF, con esclusione del reddito derivante dalla proprietà o usufrutto della casa di abitazione ed altre particolari esclusioni.
I limiti di reddito vengono elevati annualmente con gli stessi criteri con i quali sono aumentati gli importi della pensione sociale, sulla base del meccanismo di perequazione automatica delle pensioni, da ultimo stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. 503/1992 sulla base del solo adeguamento al costo della vita e con effetto dal 1° gennaio successivo di ogni anno.
Per il 1998 i limiti di reddito da non superare sono pari a lire 5.169.450 (reddito personale) e lire 21.490.800 (reddito personale più reddito del coniuge).
Con effetto dal 1° luglio 1988, ai titolari di pensione sociale in possesso dei prescritti requisiti reddituali individuali e cumulati, spetta, a norma dell'art. 2 della L. 29 dicembre 1988, n. 544, una maggiorazione della pensione di £. 1.625.000 annue, da ripartire in tredici mensilità di £ 125.000 ciascuna.
L'assegno sociale - che, come si è detto, a norma dell'art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995, viene concesso, in luogo della pensione sociale, a decorrere dal 1° gennaio 1996 - è stato corrisposto nel primo anno per un importo pari alla somma tra quello della pensione sociale in vigore per il 1995 e la sua maggiorazione.
Quanto ai requisiti reddituali stabiliti per l'assegno sociale, rispetto a quelli vigenti per la pensione sociale, tendono a favorire i richiedenti non coniugati:
- per il soggetto non coniugato con redditi propri, l'assegno è attribuito in forma ridotta fino a concorrenza dell'importo annuale dell'assegno;
- per il soggetto coniugato, l'assegno è attribuito in forma ridotta fino a concorrenza del doppio dell'importo sopra indicato, computando nel reddito anche il reddito del coniuge, comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui questi sia titolare.
In presenza di redditi superiori ai due limiti sopra indicati (per il 1998 pari £. 6.593.600 per il richiedente non coniugato e a £. 13.187.200 per il richiedente coniugato) si dà luogo alla sospensione dell'assegno.
Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno di riferimento, a cui concorrono i redditi di qualsiasi natura, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari per effetto di separazione legale o di divorzio. Non sono computabili, invece, i trattamenti di fine rapporto, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, l'assegno sociale del soggetto interessato, il reddito della casa d'abitazione.
Come già detto, nel computo dei redditi va incluso l'eventuale assegno sociale goduto dal coniuge del richiedente. Nel caso, invece, nel reddito rientri un trattamento pensionistico liquidato secondo il sistema contributivo da enti previdenziali privati e pubblici che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie, va sottratto dal computo complessivo un importo pari ad un terzo della pensione in godimento, comunque non superiore ad un terzo dell'assegno sociale.

NOTE

1 Sono anche inclusi tra gli aventi diritto i cittadini della Repubblica di S. Marino residenti in Italia; i cittadini dei paesi CEE che abbiano svolto in Italia attività lavorativa e che risiedano in Italia, nonché i loro coniugi e figli a carico; i detenuti; i rifugiati politici.
2 L'aumento spetta anche a coloro che non hanno diritto alla pensione sociale per mancanza dei requisiti reddituali, a condizione che non posseggano redditi superiori a quelli previsti per l'attribuzione dell'aumento. L'aumento è corrisposto su domanda, a condizione che a) il richiedente non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento da concedere; b) in caso di soggetto coniugato, redditi cumulati per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dell'aumento da concedere e del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo lavoratori dipendenti. L'aumento è comunque concesso in misura tale da non comportare il superamento dei limiti sopra indicati.

 
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14/12/1998
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