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Articolo 60
(Assegno di maternità)
Larticolo in esame - inserito dalla Camera - prevede
lintroduzione di un assegno di maternità a favore delle madri che non godono della
tutela riconosciuta alle lavoratrici dipendenti e autonome.
La V Commissione del Senato ha operato una
riformulazione del comma 1 esclusivamente formale.
Lassegno, ai sensi del comma 1 in esame, è
riconosciuto alle madri cittadine italiane residenti che sono in possesso dei requisiti
dettati dal successivo comma 2; limporto dellassegno è pari a 200.000 lire
mensili, con riferimento ai figli nati successivamente alla data del 1° luglio 1999 e a
300.000 lire mensili, con riferimento ai parti successivi al 1° luglio 200, e può avere
una durata massima di 5 mensilità.
Il comma stabilisce, inoltre, che lassegno è
erogato dai comuni con decorrenza dalla data del parto e che i comuni provvedano ad
informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti
allatto delliscrizione dei nuovi nati allanagrafe comunale.
Il comma 2 prevede che lassegno, o
lintegrazione per le lavoratrici madri che ricevano unindennità inferiore
allimporto dellassegno di nuova istituzione (vedi successivo comma 3) spetti
qualora il nucleo di appartenenza delle madri sia in possesso di risorse economiche non
superiori a valori di ISE pari a 50 milioni annui con riferimento a nuclei familiari con
tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione tale importo va ricalcolato
sulla base della scala di equivalenza prevista dal D.Lgs. 109/98 medesimo.
Il comma 3 prevede che nei casi in cui
lindennità corrisposta alle lavoratrici madri da parte degli enti previdenziali sia
inferiore allimporto fissato dal comma 1, le lavoratrici interessate possono
avanzare al Comune la richiesta per la concessione della quota differenziale.
Il comma 4 stabilisce che gli importi e i requisiti
reddituali previsti dallarticolo in commento siano rivalutati annualmente sulla base
della variazione dellindice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati.
Al riguardo si rileva la necessità di chiarire se la
rivalutazione sia da intendersi riferita anche allimporto dellassegno previsto
per i nati successivamente al 1à luglio 2000 il cui incremento è già stabilito dal
comma 1.
Per ottemperare alle finalità di cui allarticolo
in commento il comma 5 istituisce un apposito Fondo presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita nella misura di 25 miliardi per
lanno 1999, 125 miliardi per lanno 2000 e 150 miliardi per gli anni
successivi.
Il comma prevede, inoltre, che lo Stato rimborsi
allente locale le somme da questo anticipate entro 3 mesi dalla richiesta
documentata di rimborso.
Il comma 6 rimanda ad uno o più decreti del
Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e previdenza
sociale e del tesoro, bilancio e programmazione, lemanazione delle norme
regolamentari per lattuazione dellarticolo.
Al riguardo si rileva che non è precisata la nature
delle norme regolamentari e non è fissato alcun termine per la loro adozione.
La normativa per la tutela delle lavoratrici
madri è contenuta principalmente nella Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e
nel relativo regolamento di attuazione DPR 25 novembre 1976, n. 1026.
Vengono fondamentalmente riconosciuti tre diritti:
1) diritto alla conservazione del posto di lavoro: le
lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio della gestazione fino al compimento
di un anno del bambino (art. 2, L. 1204/71) o fino a tre mesi dall'interruzione della
gravidanza, qualora questa avvenga successivamente al 180° giorno dall'inizio della
gestazione (art. 12, co. 2, DPR 1026/76);
2) diritto di assentarsi dal lavoro: viene riconosciuto un periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro (art. 4, L. 1204/71) che decorre dai due mesi
precedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi la data effettiva del parto
ed un successivo periodo di astensione facoltativa (art. 7, co. 1, L. 1204/71)
consistente nella possibilità di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di sei
mesi, anche non consecutivi, entro il primo anno di vita del bambino. Sempre durante il
primo anno, la lavoratrice, che abbia ripreso a lavorare, ha diritto ad assentarsi dal
lavoro per due ore, anche non consecutive, al giorno (un'ora se l'orario giornaliero di
lavoro è inferiore alle sei ore) (art. 10, L. 1204/71). In alcuni casi espressamente
previsti (tutti riconducibili a problemi per la salute della madre o del bambino)
l'ispettorato del lavoro può disporre l'astensione dal lavoro prima dell'inizio del
periodo di astensione obbligatoria (art. 5, L. 1204/71). Viene infine riconosciuto il
diritto ad assentarsi durante le malattie del bambino di età inferiore ai tre anni (art.
7, co. 2, L. 1204/71);
3) diritto all'indennità di maternità: indipendentemente dal
possesso di requisiti o di anzianità assicurativa, alla lavoratrice viene riconosciuta
un'indennità sostitutiva della retribuzione per i periodi di assenza dal lavoro di cui al
precedente punto 2). Durante l'astensione obbligatoria la lavoratrice del settore
privato ha diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione (art. 15,
co. 1, L. 1204/71), oltre al rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla
tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità eventualmente spettanti (art. 16,
co. 2, L. 1204/71), mentre la lavoratrice del settore pubblico (comparto Ministeri) ha
diritto all'intero trattamento economico goduto (art. 18, co. 8, CCNL). Per il periodo di astensione
facoltativa per le lavoratrici del settore privato l'indennità corrisponde al 30%
della retribuzione (art. 15, co. 2, L. 1204/71) nella quale non sono però compresi i
ratei delle mensilità aggiuntive (art. 16, co. 2, L. 1204/71); per le lavoratrici del
settore pubblico è previsto, per il primo mese, il trattamento economico pieno, mentre,
per i mesi successivi, la retribuzione viene ridotta al 30% (art. 18, co. 7, CCNL e art.
15 L. 1204/71). Le due ore giornaliere di permesso sono interamente retribuite (art. 10,
co. 2, L. 1204/71). Per l'assenza per malattia del bambino nel settore privato non è
stabilito alcun corrispettivo economico, nel settore pubblico invece sono retribuiti i
primi 30 giorni (art. 18, co. 7, CCNL).
Si ricorda inoltre che le Leggi 29 dicembre 1987, n. 546, e 11 dicembre 1990, n. 379,
hanno introdotto una indennità di maternità in favore rispettivamente delle lavoratrici
autonome e delle libere professioniste. Da ultimo, una forma di tutela in materia è stata
disposta anche per i soggetti iscritti alla Gestione INPS di cui all'art. 2, comma 26,
della L. 8 agosto 1995, n. 335.
L'art. 17 della L. 1204/71 prevede espressamente che la donna ha diritto integralmente
all'indennità di maternità anche nei seguenti casi:
- cessazione dell'attività dell'azienda o ultimazione della prestazione di lavoro per la
quale era stata assunta, qualora detti eventi si verifichino durante il periodo di
astensione obbligatoria (comma 1);
- sospensione, assenza del lavoro senza retribuzione o disoccupazione quando tra l'inizio
del verificarsi di detti eventi e l'inizio del periodo di astensione obbligatoria non
siano decorsi più di 60 giorni (comma 2);
- disoccupazione iniziata oltre 60 giorni prima dell'inizio del periodo di astensione
obbligatoria con godimento dell'indennità di disoccupazione (l'indennità di maternità
si sostituisce all'indennità di disoccupazione) (comma 3);
- disoccupazione iniziata prima di 60 giorni, ma non oltre 180, dall'inizio del periodo di
astensione obbligatoria senza godimento dell'indennità di disoccupazione, qualora la
lavoratrice abbia prestato la sua opera per datori non soggetti all'obbligo
dell'assicurazione contro la disoccupazione e nell'ultimo biennio risultino versati a suo
favore 26 contributi settimanali per l'assicurazione contro le malattie (comma 4);
- sospensione iniziata prima di 60 giorni dall'inizio del periodo di astensione
obbligatoria con godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa
integrazione guadagni (l'indennità di maternità si sostituisce la trattamento di
integrazione salariale) (comma 5).
NOTE
1
Per la normativa vigente in materia di tutela della maternità delle
lavoratrici dipendenti e autonome, si veda lappendice alla presente scheda.
2 Il D.Lgs. 109/98, recante Definizioni di criteri unificati di valutazione
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a
norma dell'art. 5, comma 51, della legge 449/97 (cosiddetto "riccometro")
individua in via sperimentale criteri unificati di valutazione della situazione economica
di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali collegati a
determinate situazioni economiche. La condizione economica che dà diritto alla fruizione
delle prestazioni sociali è ottenuta attraverso il calcolo di uno specifico parametro
("indicatore della situazione economica equivalente").
3 I benefici illustrati si applicano anche, ai sensi dell'art. 6 della Legge
9 dicembre 1977, n. 903, alle lavoratrici che abbiano adottato un bambino o lo abbiano
ottenuto in affidamento preadottivo. Costoro possono assentarsi dal lavoro, con diritto al
trattamento economico previsto per l'astensione obbligatoria, nei primi tre mesi
dall'ingresso del bambino in famiglia, se quest'ultimo non ha più di sei anni; possono
inoltre usufruire dell'astensione facoltativa per ulteriori sei mesi, anche frazionabili,
se il bambino non ha superato i tre anni di età. Viene infine riconosciuto il diritto ad
assentarsi per le malattie del bambino sino al compimento dei tre anni di età di
quest'ultimo.
4 Questultima tutela è disciplinata dall'art. 59, comma 16, della L. 27
dicembre 1997, n. 449, e dal D.M. di attuazione 27 maggio 1998. Sono esclusi
dallambito di applicazione della medesima i lavoratori iscritti ad altre forme
pensionistiche obbligatorie ed i titolari di trattamenti liquidati da queste ultime
Si ricorda che alla suddetta Gestione sono iscritti i soggetti che svolgono, per
professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (ai sensi
dellart. 49, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico sulle imposte
dei redditi), i titolari di rapporti di collaborazione continuativa (di cui al comma 2,
lett. a), del citato art. 49), nonché gli incaricati alla vendita a domicilio di cui
allart. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. L'obbligo di iscrizione sussiste
ancorché i lavoratori siano soggetti - in ragione di altra attività - a una diversa
forma di previdenza. Sono esclusi dallobbligo i beneficiari di borse di studio
(tuttavia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 3 agosto 1998, n. 315, a decorrere dal
1° gennaio 1999, sono tenuti all'iscrizione i percettori delle borse concesse per la
frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, previa emanazione di un decreto del Ministro
che incrementi, anche a tal fine, l'importo delle medesime) nonché i soggetti che in
ragione delle attività in esame già rientrano in altre forme di previdenza obbligatoria
(come i lavoratori autonomi che svolgono attività rientranti nel settore terziario - ad
eccezione di quelle professionali ed artistiche -, i quali rientrano nella Gestione INPS
per gli esercenti attività commerciali).
5 In questi 60 giorni non vanno computate le assenze dovute a malattia ed
infortunio sul lavoro e quelle per l'astensione facoltativa dal lavoro per una precedente
maternità.
6 180 giorni è il periodo in cui si ha diritto a percepire l'indennità di
disoccupazione.
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ALLINDICE DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 1999