i-p160

Articolo 60
(Assegno di maternità)

L’articolo in esame - inserito dalla Camera - prevede l’introduzione di un assegno di maternità a favore delle madri che non godono della tutela riconosciuta alle lavoratrici dipendenti e autonome.
La V Commissione del Senato ha operato una riformulazione del comma 1 esclusivamente formale.
L’assegno, ai sensi del comma 1 in esame, è riconosciuto alle madri cittadine italiane residenti che sono in possesso dei requisiti dettati dal successivo comma 2; l’importo dell’assegno è pari a 200.000 lire mensili, con riferimento ai figli nati successivamente alla data del 1° luglio 1999 e a 300.000 lire mensili, con riferimento ai parti successivi al 1° luglio 200, e può avere una durata massima di 5 mensilità.
Il comma stabilisce, inoltre, che l’assegno è erogato dai comuni con decorrenza dalla data del parto e che i comuni provvedano ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all’atto dell’iscrizione dei nuovi nati all’anagrafe comunale.
Il comma 2 prevede che l’assegno, o l’integrazione per le lavoratrici madri che ricevano un’indennità inferiore all’importo dell’assegno di nuova istituzione (vedi successivo comma 3) spetti qualora il nucleo di appartenenza delle madri sia in possesso di risorse economiche non superiori a valori di ISE pari a 50 milioni annui con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione tale importo va ricalcolato sulla base della scala di equivalenza prevista dal D.Lgs. 109/98 medesimo.
Il comma 3 prevede che nei casi in cui l’indennità corrisposta alle lavoratrici madri da parte degli enti previdenziali sia inferiore all’importo fissato dal comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare al Comune la richiesta per la concessione della quota differenziale.
Il comma 4 stabilisce che gli importi e i requisiti reddituali previsti dall’articolo in commento siano rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Al riguardo si rileva la necessità di chiarire se la rivalutazione sia da intendersi riferita anche all’importo dell’assegno previsto per i nati successivamente al 1à luglio 2000 il cui incremento è già stabilito dal comma 1.
Per ottemperare alle finalità di cui all’articolo in commento il comma 5 istituisce un apposito Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita nella misura di 25 miliardi per l’anno 1999, 125 miliardi per l’anno 2000 e 150 miliardi per gli anni successivi.
Il comma prevede, inoltre, che lo Stato rimborsi all’ente locale le somme da questo anticipate entro 3 mesi dalla richiesta documentata di rimborso.
Il comma 6 rimanda ad uno o più decreti del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro, bilancio e programmazione, l’emanazione delle norme regolamentari per l’attuazione dell’articolo.
Al riguardo si rileva che non è precisata la nature delle norme regolamentari e non è fissato alcun termine per la loro adozione.
La normativa per la tutela delle lavoratrici madri è contenuta principalmente nella Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e nel relativo regolamento di attuazione DPR 25 novembre 1976, n. 1026.
Vengono fondamentalmente riconosciuti tre diritti:
1) diritto alla conservazione del posto di lavoro: le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno del bambino (art. 2, L. 1204/71) o fino a tre mesi dall'interruzione della gravidanza, qualora questa avvenga successivamente al 180° giorno dall'inizio della gestazione (art. 12, co. 2, DPR 1026/76);
2) diritto di assentarsi dal lavoro: viene riconosciuto un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (art. 4, L. 1204/71) che decorre dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi la data effettiva del parto ed un successivo periodo di astensione facoltativa (art. 7, co. 1, L. 1204/71) consistente nella possibilità di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di sei mesi, anche non consecutivi, entro il primo anno di vita del bambino. Sempre durante il primo anno, la lavoratrice, che abbia ripreso a lavorare, ha diritto ad assentarsi dal lavoro per due ore, anche non consecutive, al giorno (un'ora se l'orario giornaliero di lavoro è inferiore alle sei ore) (art. 10, L. 1204/71). In alcuni casi espressamente previsti (tutti riconducibili a problemi per la salute della madre o del bambino) l'ispettorato del lavoro può disporre l'astensione dal lavoro prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria (art. 5, L. 1204/71). Viene infine riconosciuto il diritto ad assentarsi durante le malattie del bambino di età inferiore ai tre anni (art. 7, co. 2, L. 1204/71);
3) diritto all'indennità di maternità: indipendentemente dal possesso di requisiti o di anzianità assicurativa, alla lavoratrice viene riconosciuta un'indennità sostitutiva della retribuzione per i periodi di assenza dal lavoro di cui al precedente punto 2). Durante l'astensione obbligatoria la lavoratrice del settore privato ha diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione (art. 15, co. 1, L. 1204/71), oltre al rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità eventualmente spettanti (art. 16, co. 2, L. 1204/71), mentre la lavoratrice del settore pubblico (comparto Ministeri) ha diritto all'intero trattamento economico goduto (art. 18, co. 8, CCNL). Per il periodo di astensione facoltativa per le lavoratrici del settore privato l'indennità corrisponde al 30% della retribuzione (art. 15, co. 2, L. 1204/71) nella quale non sono però compresi i ratei delle mensilità aggiuntive (art. 16, co. 2, L. 1204/71); per le lavoratrici del settore pubblico è previsto, per il primo mese, il trattamento economico pieno, mentre, per i mesi successivi, la retribuzione viene ridotta al 30% (art. 18, co. 7, CCNL e art. 15 L. 1204/71). Le due ore giornaliere di permesso sono interamente retribuite (art. 10, co. 2, L. 1204/71). Per l'assenza per malattia del bambino nel settore privato non è stabilito alcun corrispettivo economico, nel settore pubblico invece sono retribuiti i primi 30 giorni (art. 18, co. 7, CCNL).
Si ricorda inoltre che le Leggi 29 dicembre 1987, n. 546, e 11 dicembre 1990, n. 379, hanno introdotto una indennità di maternità in favore rispettivamente delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste. Da ultimo, una forma di tutela in materia è stata disposta anche per i soggetti iscritti alla Gestione INPS di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.
L'art. 17 della L. 1204/71 prevede espressamente che la donna ha diritto integralmente all'indennità di maternità anche nei seguenti casi:
- cessazione dell'attività dell'azienda o ultimazione della prestazione di lavoro per la quale era stata assunta, qualora detti eventi si verifichino durante il periodo di astensione obbligatoria (comma 1);
- sospensione, assenza del lavoro senza retribuzione o disoccupazione quando tra l'inizio del verificarsi di detti eventi e l'inizio del periodo di astensione obbligatoria non siano decorsi più di 60 giorni (comma 2);
- disoccupazione iniziata oltre 60 giorni prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria con godimento dell'indennità di disoccupazione (l'indennità di maternità si sostituisce all'indennità di disoccupazione) (comma 3);
- disoccupazione iniziata prima di 60 giorni, ma non oltre 180, dall'inizio del periodo di astensione obbligatoria senza godimento dell'indennità di disoccupazione, qualora la lavoratrice abbia prestato la sua opera per datori non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione e nell'ultimo biennio risultino versati a suo favore 26 contributi settimanali per l'assicurazione contro le malattie (comma 4);
- sospensione iniziata prima di 60 giorni dall'inizio del periodo di astensione obbligatoria con godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni (l'indennità di maternità si sostituisce la trattamento di integrazione salariale) (comma 5).

NOTE

1 Per la normativa vigente in materia di tutela della maternità delle lavoratrici dipendenti e autonome, si veda l’appendice alla presente scheda.
2 Il D.Lgs. 109/98, recante Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 5, comma 51, della legge 449/97 (cosiddetto "riccometro") individua in via sperimentale criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali collegati a determinate situazioni economiche. La condizione economica che dà diritto alla fruizione delle prestazioni sociali è ottenuta attraverso il calcolo di uno specifico parametro ("indicatore della situazione economica equivalente").
3 I benefici illustrati si applicano anche, ai sensi dell'art. 6 della Legge 9 dicembre 1977, n. 903, alle lavoratrici che abbiano adottato un bambino o lo abbiano ottenuto in affidamento preadottivo. Costoro possono assentarsi dal lavoro, con diritto al trattamento economico previsto per l'astensione obbligatoria, nei primi tre mesi dall'ingresso del bambino in famiglia, se quest'ultimo non ha più di sei anni; possono inoltre usufruire dell'astensione facoltativa per ulteriori sei mesi, anche frazionabili, se il bambino non ha superato i tre anni di età. Viene infine riconosciuto il diritto ad assentarsi per le malattie del bambino sino al compimento dei tre anni di età di quest'ultimo.
4 Quest’ultima tutela è disciplinata dall'art. 59, comma 16, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e dal D.M. di attuazione 27 maggio 1998. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della medesima i lavoratori iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie ed i titolari di trattamenti liquidati da queste ultime
Si ricorda che alla suddetta Gestione sono iscritti i soggetti che svolgono, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico sulle imposte dei redditi), i titolari di rapporti di collaborazione continuativa (di cui al comma 2, lett. a), del citato art. 49), nonché gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all’art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. L'obbligo di iscrizione sussiste ancorché i lavoratori siano soggetti - in ragione di altra attività - a una diversa forma di previdenza. Sono esclusi dall’obbligo i beneficiari di borse di studio (tuttavia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 3 agosto 1998, n. 315, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sono tenuti all'iscrizione i percettori delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, previa emanazione di un decreto del Ministro che incrementi, anche a tal fine, l'importo delle medesime) nonché i soggetti che in ragione delle attività in esame già rientrano in altre forme di previdenza obbligatoria (come i lavoratori autonomi che svolgono attività rientranti nel settore terziario - ad eccezione di quelle professionali ed artistiche -, i quali rientrano nella Gestione INPS per gli esercenti attività commerciali).
5 In questi 60 giorni non vanno computate le assenze dovute a malattia ed infortunio sul lavoro e quelle per l'astensione facoltativa dal lavoro per una precedente maternità.
6 180 giorni è il periodo in cui si ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione.


RITORNA ALL’INDICE DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 1999


15/12/1998
webmaster@euganeo.it
home page
il collegio senatoriale di
Tino Bedin