i-p159
Articolo 59
(Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori)
Larticolo in esame istituisce, con decorrenza dal 1°
gennaio 1999, un assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori a
carico, che si trovino in determinate situazioni reddituali.
Tale intervento attua uno specifico punto della risoluzione con cui è stato approvato
il DPEF 1999-2001, che, per quanto riguarda le riforme nel campo sociale, impegna il
Governo ad intensificare la politica a sostegno della famiglia con particolare riguardo
alla cura e alla crescita dei bambini e dei giovani.
Il comma 1 determina i requisiti soggettivi richiesti per la concessione del
beneficio: deve trattarsi di nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti,
con tre o più figli aventi età inferiore ai 18 anni e con una situazione economica pari
a 36 milioni di lire annui, come determinata in base ai valori del cosiddetto
"Indicatore della situazione economica" (ISE) per i nuclei familiari con 5
componenti.
In caso di nuclei familiari con diversa composizione il requisito economico è
riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dallISE e tenendo anche
conto delle maggiorazioni ivi previste.
Con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, "Definizioni di criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate, a norma dellarticolo 59, comma 51 della legge 449/97" (c.d. riccometro),
sono stati dettati i criteri attraverso i quali verificare la situazione economica di
coloro che chiedono servizi non destinati alla generalità dei soggetti e comunque
collegati ad una situazione economica svantaggiata; il decreto ha inoltre previsto un
metodo di calcolo della situazione economica, che deve essere dichiarata dai soggetti
richiedenti le prestazioni agevolate e controllata dagli enti erogatori anche attraverso
convenzioni con il Ministero delle finanze. A tal fine larticolo 2 dispone, al comma
1, che la valutazione della situazione economica del soggetto che richieda prestazioni o
servizi "agevolati" sia determinata con riferimento al nucleo familiare,
intendendosi, a tal fine, che i suoi componenti siano, oltre al richiedente medesimo, i
soggetti con i quali convive e quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.
Il comma 2 stabilisce poi che l'indicatore della situazione economica (ISE) è
definito dalla somma dei redditi, rinviandosi a questo proposito alle indicazioni
contenute nella Tabella 1 allegata al provvedimento. Si prevede inoltre che, ove previsto
dai singoli enti erogatori, tale indicatore "è combinato" con l'indicatore
della situazione economica patrimoniale, sulla base dei valori indicati nella tabella cui
si è fatto riferimento in precedenza. In sostanza, mentre l'indicatore reddituale
rappresenta un elemento imprescindibile, l'utilizzo di quello patrimoniale è affidato
alla scelta discrezionale di ciascun ente erogatore. Il comma 3 definisce poi l'indicatore
della situazione economica equivalente, risultante dal "rapporto tra l'indicatore
di cui al comma 2 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella
2".
La situazione economica reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art.
2, comma 1, secondo quanto previsto dalla Tabella 1, si ottiene sommando:
il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o,
in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo
certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per
quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un'apposita
circolare ministeriale.
il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo
dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di
seguito elencati.
Dalla predetta somma si detraggono £ 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in
abitazioni in locazione. Tale importo è elevato a £ 3.500.000 qualora i membri del
nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel
comune di residenza.
Per quanto concerne la definizione del patrimonio occorre distinguere tra:
patrimonio immobiliare: nel quale rientrano i fabbricati e terreni edificabili ed agricoli
intestati a persone fisiche diverse da imprese secondo il valore dell'imponibile definito
ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda,
indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dalla somma
dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre
dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.
patrimoniale mobiliare: l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando
in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli
appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tal fine la valutazione dell'intero
patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le
partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali,
secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare determinati come sopra si
detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo
familiare, pari a £. 50 milioni. Tale franchigia è elevata a £. 70 milioni, qualora il
nucleo familiare risieda in unabitazione di proprietà.
Nella Tabella 2 viene definita la scala di equivalenza ai fini del calcolo
dellindicatore della situazione economica equivalente che risulta del seguente
tenore:
Numero di componenti |
Parametro |
1 |
1,00 |
2 |
1,57 |
3 |
2,04 |
4 |
2,46 |
5 |
2,85 |
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente
Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66%.
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.
Il comma 2 dell'articolo in esame stabilisce che lassegno è erogato dai comuni - che, in base alla norma aggiuntiva introdotta dalla Camera, ne devono rendere nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nel territorio comunale - ed è corrisposto a seguito di apposita domanda.
Il comma 3 definisce limporto dellassegno che viene corrisposto nelle seguenti misure:
lire 200.000 mensili per 13 mensilità, per valori dellISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dellISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo dellassegno su base annua (36.000.000 - 5.200.000 = 30.800.000);
in misura pari alla metà della differenza tra lISE di cui al comma 1 e lISE del beneficiario, per valori dellISE del beneficiario compresi tra 30.800.000 e 36.000.000.
Gli importi dellassegno e quelli dei requisiti economici sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dellindice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e degli impiegati (comma 4).
Viene quindi istituito un apposito fondo (comma 5) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in 390 miliardi per il 1999, 400 miliardi per il 2000 e 405 miliardi per il 2001.
Ai sensi del comma 6, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (tale termine è stato introdotto dalla Camera), sono emanate le necessarie norme regolamentari per lattuazione delle disposizioni relative allassegno e per la determinazione dellintegrazione dellISE con lindicatore della situazione patrimoniale.
In relazione all'introduzione del nuovo beneficio previsto dall'articolo in esame a favore del nucleo familiare, si richiama sinteticamente la disciplina vigente sull'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare ordinario, a cui il nuovo assegno proposto, nei casi sopra indicati, andrebbe ad aggiungersi.
La disciplina dell'assegno per il nucleo familiare
è contenuta nell'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni. Ai fini dell'erogazione del beneficio il criterio individuato è quello
delle esigenze del nucleo familiare derivanti dall'insufficienza del reddito. Soggetti
protetti sono: i lavoratori subordinati, i soggetti iscritti alla Gestione INPS di cui
all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, i titolari delle pensioni e delle
prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, il personale statale
(in attività di servizio e in quiescenza), i dipendenti ed i pensionati degli enti
pubblici anche non territoriali. Sono esclusi i lavoratori autonomi, che vedono
riconosciuto il diritto agli assegni da specifiche normative. L'assegno non viene erogato qualora
la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione
previdenziale, sempre derivante da lavoro subordinato, risulti essere inferiore al 70% del
reddito complessivo del nucleo familiare. La tutela è estesa a condizione di
reciprocità ai lavoratori stranieri occupati in Italia. Il nucleo familiare considerato
è composto dal richiedente l'assegno, dal coniuge non legalmente separato, dai figli di
età inferiore ai diciotto anni (maggiorenni se inabili), fratelli, sorelle, nonché, in
presenza di determinate condizioni, anche i nipoti. Il nucleo familiare può essere
composto da un'unica persona, nel caso in cui questa sia titolare di pensione ai
superstiti liquidata su posizione assicurativa derivante da lavoro dipendente e abbia
un'età inferiore ai diciotto anni, ovvero senza limiti di età se si trovi in una
situazione d'infermità fisica o mentale che pregiudichi la possibilità di dedicarsi a
proficuo lavoro.
L'importo delle prestazioni - a carico, per il settore privato,
della Cassa unica assegni familiari dell'INPS - si differenzia a seconda dei componenti
del nucleo familiare e del reddito del nucleo stesso (cfr. il successivo prospetto). I
livelli di reddito sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ogni anno,
in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolato
dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione
dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
Nell'ambito delle ultime manovre finanziarie sono stati
disposti alcuni incrementi. In particolare, l'art. 3, comma 2, della legge finanziaria per
il 1997 (L. 23/12/1996, n. 663), ha previsto, nei limiti della spesa di 1.200 miliardi per
il 1997 e di 1.300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999:
1) un aumento fino al 20% dell'importo degli assegni;
2) "aumenti fino al 20% dei beneficiari degli assegni";
3) un aumento fino al 25% dell'importo dell'assegno per i nuclei familiari comprendenti
figli ed equiparati, senza limiti di età, nonché fratelli, sorelle e nipoti, che si
trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nelle condizioni di inabilità
di cui all'art. 2, comma 6, della L. n. 153/1988, cioè nell'assoluta e permanente
impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
L'art. 3, comma 2, della Legge finanziaria per il 1998, L. n.
450/1997 - attuato con il D.M. 13 maggio 1998 - inoltre, ha destinato parte delle somme
stanziate in applicazione della normativa vigente in materia di restituzione del drenaggio
fiscale all'incremento dei limiti di reddito e degli importi dell'assegno per il nucleo
familiare, indicati nelle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro 19 marzo
1997, nei limiti di spesa di 595 miliardi per il 1998 e di 618 miliardi per ciascuno degli
anni 1999 e 2000, con particolare riguardo per i nuclei familiari monoparentali, quelli
con un portatore di handicap e quelli con più di un figlio.
A decorrere dal 1° luglio 1998 e fino al 30 giugno 1999, gli assegni al nucleo familiare
vengono riconosciuti secondo i seguenti limiti di reddito annuali ed importi mensili:
Numero dei componenti del nucleo familiare |
|||||||
Reddito annuo del nucleo familiare |
1* |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 o più |
Importi (in migliaia di lire) |
|||||||
|
-- |
-- |
253 | 485 | 695 | 953 | 1.200 |
|
-- |
-- |
222 | 427 | 658 | 932 | 1.163 |
|
179 | 369 | 606 | 916 | 1.131 | ||
|
-- |
-- |
127 | 306 | 548 | 879 | 1.094 |
|
-- |
-- |
85 | 216 | 468 | 789 | 983 |
|
-- |
-- |
50 | 158 | 421 | 757 | 946 |
|
-- |
-- |
30 | 111 | 342 | 705 | 904 |
|
-- |
-- |
30 | 75 | 263 | 957 | 851 |
|
-- |
-- |
25 | 50 | 199 | 615 | 825 |
|
-- |
-- |
25 | 50 | 178 | 436 | 772 |
|
-- |
-- |
25 | 45 | 178 | 299 | 567 |
|
-- |
-- |
-- |
45 | 152 | 299 | 424 |
|
-- |
-- |
-- |
45 | 152 | 256 | 424 |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
152 | 256 | 366 |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
256 | 366 |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
366 |
* Come detto, l'ipotesi di unico componente il nucleo familiare riguarda il figlio minore od inabile titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente.
Numero dei componenti del nucleo familiare |
|||||||
Reddito annuo del nucleo familiare con almeno un
componente inabile fino a: |
1* |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 o più |
Importi (in migliaia di lire) |
|||||||
|
-- |
-- |
270 | 523 | 752 | 1.026 | 1.295 |
|
-- |
-- |
237 | 462 | 714 | 1.010 | 1.256 |
|
-- |
-- |
193 | 396 | 653 | 988 | 1.218 |
|
-- |
-- |
143 | 330 | 593 | 949 | 1.179 |
|
-- |
-- |
94 | 231 | 505 | 850 | 1.058 |
|
-- |
-- |
55 | 171 | 455 | 817 | 1.020 |
|
-- |
-- |
30 | 121 | 367 | 762 | 970 |
|
-- |
-- |
30 | 77 | 285 | 713 | 921 |
|
-- |
-- |
25 | 55 | 219 | 663 | 888 |
|
-- |
-- |
25 | 55 | 191 | 471 | 833 |
|
-- |
-- |
25 | 45 | 191 | 322 | 607 |
|
-- |
-- |
-- |
45 | 158 | 322 | 459 |
|
-- |
-- |
-- |
45 | 158 | 267 | 459 |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
158 | 267 | 382 |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
267 | 382 |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
382 |
L'ipotesi di unico componente il nucleo familiare riguarda il figlio o il coniuge minore od inabile titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente. L'applicazione di tale fattispecie al coniuge superstite (minore o maggiorenne inabile) è stata specificata dalla sentenza della Corte di cassazione n. 7768 del 1996, recepita dall'INPS.
NOTE
1) A questo proposito va ricordato che nel TUIR, all'articolo
12, che stabilisce la misura delle detrazioni per carichi di famiglia, si fa riferimento
ai soggetti indicati all'articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente;
si tratta di coloro i quali sono tenuti a corrispondere gli alimenti, vale dire: il
coniuge; i figli e in loro mancanza i discendenti prossimi; i genitori e in loro mancanza
gli ascendenti prossimi; i generi e le nuore; i suoceri; i fratelli e le sorelle. Va
peraltro ricordato che ai sensi del medesimo articolo 12, le detrazioni non spettano
qualora i soggetti a cui si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a
lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
Il D.P.R. n. 223/89, recante il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente,
all'articolo 4 definisce invece la famiglia, agli effetti anagrafici, come "un
insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela
a da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune". Ai
sensi dell'articolo 5 del medesimo D.P.R., per convivenza si intende un insieme di persone
normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e
simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.
2) L'estensione dell'istituto dell'assegno per il nucleo
familiare a tali soggetti è stata prevista dall'art. 59, comma 16, della L. 27 dicembre
1997, n. 449, e dal D.M. di attuazione 27 maggio 1998. Sono esclusi da tale estensione i
lavoratori iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie ed i titolari di
trattamenti liquidati da queste ultime (naturalmente, essi sono ricompresi nell'ambito di
applicazione dell'assegno per il nucleo familiare se rientrano, come è in linea di
massima, nelle altre fattispecie enumerate nella scheda).
Si ricorda che alla suddetta Gestione sono iscritti i soggetti che svolgono, per
professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (ai sensi
dellart. 49, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico sulle imposte
dei redditi), i titolari di rapporti di collaborazione continuativa (di cui al comma 2,
lett. a), del citato art. 49), nonché gli incaricati alla vendita a domicilio di cui
allart. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. L'obbligo di iscrizione sussiste
ancorché i lavoratori siano soggetti - in ragione di altra attività - a una diversa
forma di previdenza. Sono esclusi dallobbligo i beneficiari di borse di studio
(tuttavia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 3 agosto 1998, n. 315, a decorrere dal
1° gennaio 1999, sono tenuti all'iscrizione i percettori delle borse concesse per la
frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, previa emanazione di un decreto del Ministro
che incrementi, anche a tal fine, l'importo delle medesime) nonché i soggetti che in
ragione delle attività in esame già rientrano in altre forme di previdenza obbligatoria
(come i lavoratori autonomi che svolgono attività rientranti nel settore terziario - ad
eccezione di quelle professionali ed artistiche -, i quali rientrano nella Gestione INPS
per gli esercenti attività commerciali).
3) Speciali limiti di reddito e criteri di calcolo
dell'importo sono previsti per i nuclei familiari che comprendono soggetti appartenenti a
determinate categorie - vedovi, separati legalmente, divorziati, nipoti, inabili eccetera
- di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 69 del 1988. In caso di nuclei composti da più
di 7 componenti, l'importo dell'assegno è maggiorato di L. 104.000 per ogni componente
oltre il settimo.
In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno è maggiorato
di L. 104.000 per ogni componente oltre il settimo.
Soggetti che si trovano, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e
permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, abbiano
difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni della loro età.
In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno è maggiorato
di L. 104.000 per ogni componente oltre il settimo.
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ALLINDICE DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 1999
6/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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il
collegio senatoriale di Tino Bedin |