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Articolo 59
(Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori)

L’articolo in esame istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico, che si trovino in determinate situazioni reddituali.
Tale intervento attua uno specifico punto della risoluzione con cui è stato approvato il DPEF 1999-2001, che, per quanto riguarda le riforme nel campo sociale, impegna il Governo ad intensificare la politica a sostegno della famiglia con particolare riguardo alla cura e alla crescita dei bambini e dei giovani.

Il comma 1 determina i requisiti soggettivi richiesti per la concessione del beneficio: deve trattarsi di nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli aventi età inferiore ai 18 anni e con una situazione economica pari a 36 milioni di lire annui, come determinata in base ai valori del cosiddetto "Indicatore della situazione economica" (ISE) per i nuclei familiari con 5 componenti.
In caso di nuclei familiari con diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dall’ISE e tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

Con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51 della legge 449/97" (c.d. riccometro), sono stati dettati i criteri attraverso i quali verificare la situazione economica di coloro che chiedono servizi non destinati alla generalità dei soggetti e comunque collegati ad una situazione economica svantaggiata; il decreto ha inoltre previsto un metodo di calcolo della situazione economica, che deve essere dichiarata dai soggetti richiedenti le prestazioni agevolate e controllata dagli enti erogatori anche attraverso convenzioni con il Ministero delle finanze. A tal fine l’articolo 2 dispone, al comma 1, che la valutazione della situazione economica del soggetto che richieda prestazioni o servizi "agevolati" sia determinata con riferimento al nucleo familiare, intendendosi, a tal fine, che i suoi componenti siano, oltre al richiedente medesimo, i soggetti con i quali convive e quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.
Il comma 2 stabilisce poi che l'indicatore della situazione economica (ISE) è definito dalla somma dei redditi, rinviandosi a questo proposito alle indicazioni contenute nella Tabella 1 allegata al provvedimento. Si prevede inoltre che, ove previsto dai singoli enti erogatori, tale indicatore "è combinato" con l'indicatore della situazione economica patrimoniale, sulla base dei valori indicati nella tabella cui si è fatto riferimento in precedenza. In sostanza, mentre l'indicatore reddituale rappresenta un elemento imprescindibile, l'utilizzo di quello patrimoniale è affidato alla scelta discrezionale di ciascun ente erogatore. Il comma 3 definisce poi l'indicatore della situazione economica equivalente, risultante dal "rapporto tra l'indicatore di cui al comma 2 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2".
La situazione economica reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 2, comma 1, secondo quanto previsto dalla Tabella 1, si ottiene sommando:
il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un'apposita circolare ministeriale.
il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.
Dalla predetta somma si detraggono £ 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione. Tale importo è elevato a £ 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza.
Per quanto concerne la definizione del patrimonio occorre distinguere tra:
patrimonio immobiliare: nel quale rientrano i fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese secondo il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.
patrimoniale mobiliare: l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tal fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare determinati come sopra si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a £. 50 milioni. Tale franchigia è elevata a £. 70 milioni, qualora il nucleo familiare risieda in un’abitazione di proprietà.
Nella Tabella 2 viene definita la scala di equivalenza ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente che risulta del seguente tenore:

Numero di componenti

Parametro

1

1,00

2

1,57

3

2,04

4

2,46

5

2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il comma 2 dell'articolo in esame stabilisce che l’assegno è erogato dai comuni - che, in base alla norma aggiuntiva introdotta dalla Camera, ne devono rendere nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nel territorio comunale - ed è corrisposto a seguito di apposita domanda.

Il comma 3 definisce l’importo dell’assegno che viene corrisposto nelle seguenti misure:

lire 200.000 mensili per 13 mensilità, per valori dell’ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell’ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo dell’assegno su base annua (36.000.000 - 5.200.000 = 30.800.000);

in misura pari alla metà della differenza tra l’ISE di cui al comma 1 e l’ISE del beneficiario, per valori dell’ISE del beneficiario compresi tra 30.800.000 e 36.000.000.

Gli importi dell’assegno e quelli dei requisiti economici sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e degli impiegati (comma 4).

Viene quindi istituito un apposito fondo (comma 5) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in 390 miliardi per il 1999, 400 miliardi per il 2000 e 405 miliardi per il 2001.

Ai sensi del comma 6, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (tale termine è stato introdotto dalla Camera), sono emanate le necessarie norme regolamentari per l’attuazione delle disposizioni relative all’assegno e per la determinazione dell’integrazione dell’ISE con l’indicatore della situazione patrimoniale.

In relazione all'introduzione del nuovo beneficio previsto dall'articolo in esame a favore del nucleo familiare, si richiama sinteticamente la disciplina vigente sull'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare ordinario, a cui il nuovo assegno proposto, nei casi sopra indicati, andrebbe ad aggiungersi.

La disciplina dell'assegno per il nucleo familiare è contenuta nell'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini dell'erogazione del beneficio il criterio individuato è quello delle esigenze del nucleo familiare derivanti dall'insufficienza del reddito. Soggetti protetti sono: i lavoratori subordinati, i soggetti iscritti alla Gestione INPS di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, il personale statale (in attività di servizio e in quiescenza), i dipendenti ed i pensionati degli enti pubblici anche non territoriali. Sono esclusi i lavoratori autonomi, che vedono riconosciuto il diritto agli assegni da specifiche normative. L'assegno non viene erogato qualora la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale, sempre derivante da lavoro subordinato, risulti essere inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. La tutela è estesa a condizione di reciprocità ai lavoratori stranieri occupati in Italia. Il nucleo familiare considerato è composto dal richiedente l'assegno, dal coniuge non legalmente separato, dai figli di età inferiore ai diciotto anni (maggiorenni se inabili), fratelli, sorelle, nonché, in presenza di determinate condizioni, anche i nipoti. Il nucleo familiare può essere composto da un'unica persona, nel caso in cui questa sia titolare di pensione ai superstiti liquidata su posizione assicurativa derivante da lavoro dipendente e abbia un'età inferiore ai diciotto anni, ovvero senza limiti di età se si trovi in una situazione d'infermità fisica o mentale che pregiudichi la possibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.
L'importo delle prestazioni - a carico, per il settore privato, della Cassa unica assegni familiari dell'INPS - si differenzia a seconda dei componenti del nucleo familiare e del reddito del nucleo stesso (cfr. il successivo prospetto). I livelli di reddito sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Nell'ambito delle ultime manovre finanziarie sono stati disposti alcuni incrementi. In particolare, l'art. 3, comma 2, della legge finanziaria per il 1997 (L. 23/12/1996, n. 663), ha previsto, nei limiti della spesa di 1.200 miliardi per il 1997 e di 1.300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999:
1) un aumento fino al 20% dell'importo degli assegni;
2) "aumenti fino al 20% dei beneficiari degli assegni";
3) un aumento fino al 25% dell'importo dell'assegno per i nuclei familiari comprendenti figli ed equiparati, senza limiti di età, nonché fratelli, sorelle e nipoti, che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nelle condizioni di inabilità di cui all'art. 2, comma 6, della L. n. 153/1988, cioè nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

L'art. 3, comma 2, della Legge finanziaria per il 1998, L. n. 450/1997 - attuato con il D.M. 13 maggio 1998 - inoltre, ha destinato parte delle somme stanziate in applicazione della normativa vigente in materia di restituzione del drenaggio fiscale all'incremento dei limiti di reddito e degli importi dell'assegno per il nucleo familiare, indicati nelle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro 19 marzo 1997, nei limiti di spesa di 595 miliardi per il 1998 e di 618 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, con particolare riguardo per i nuclei familiari monoparentali, quelli con un portatore di handicap e quelli con più di un figlio.
A decorrere dal 1° luglio 1998 e fino al 30 giugno 1999, gli assegni al nucleo familiare vengono riconosciuti secondo i seguenti limiti di reddito annuali ed importi mensili:

 

Numero dei componenti del nucleo familiare

Reddito annuo del nucleo familiare
fino a:

1*

2

3

4

5

6

7 o più

 

Importi

(in migliaia di lire)

20.293

--

--

253 485 695 953 1.200

25.111

--

--

222 427 658 932 1.163

29.929

    179 369 606 916 1.131

34.744

--

--

127 306 548 879 1.094

39.563

--

--

85 216 468 789 983

44.381

--

--

50 158 421 757 946

49.199

--

--

30 111 342 705 904

54.015

--

--

30 75 263 957 851

58.832

--

--

25 50 199 615 825

63.649

--

--

25 50 178 436 772

68.468

--

--

25 45 178 299 567

73.286

--

--

--

45 152 299 424

78.104

--

--

--

45 152 256 424

82.922

--

--

--

--

152 256 366

87.740

--

--

--

--

--

256 366

92.599

--

--

--

--

--

--

366

* Come detto, l'ipotesi di unico componente il nucleo familiare riguarda il figlio minore od inabile titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente.

 

Numero dei componenti del nucleo familiare

Reddito annuo del nucleo familiare con almeno un componente inabile

fino a:

1*

2

3

4

5

6

7 o più

 

Importi

(in migliaia di lire)

36.352

--

--

270 523 752 1.026 1.295

41.168

--

--

237 462 714 1.010 1.256

45.986

--

--

193 396 653 988 1.218

50.804

--

--

143 330 593 949 1.179

55.622

--

--

94 231 505 850 1.058

60.440

--

--

55 171 455 817 1.020

65.256

--

--

30 121 367 762 970

70.074

--

--

30 77 285 713 921

74.890

--

--

25 55 219 663 888

79.709

--

--

25 55 191 471 833

84.526

--

--

25 45 191 322 607

89.345

--

--

--

45 158 322 459

94.162

--

--

--

45 158 267 459

98.981

--

--

--

--

158 267 382

103.800

--

--

--

--

--

267 382

108.618

--

--

--

--

--

--

382

L'ipotesi di unico componente il nucleo familiare riguarda il figlio o il coniuge minore od inabile titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente. L'applicazione di tale fattispecie al coniuge superstite (minore o maggiorenne inabile) è stata specificata dalla sentenza della Corte di cassazione n. 7768 del 1996, recepita dall'INPS.

 

NOTE

1) A questo proposito va ricordato che nel TUIR, all'articolo 12, che stabilisce la misura delle detrazioni per carichi di famiglia, si fa riferimento ai soggetti indicati all'articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente; si tratta di coloro i quali sono tenuti a corrispondere gli alimenti, vale dire: il coniuge; i figli e in loro mancanza i discendenti prossimi; i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi; i generi e le nuore; i suoceri; i fratelli e le sorelle. Va peraltro ricordato che ai sensi del medesimo articolo 12, le detrazioni non spettano qualora i soggetti a cui si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
Il D.P.R. n. 223/89, recante il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, all'articolo 4 definisce invece la famiglia, agli effetti anagrafici, come "un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela a da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune". Ai sensi dell'articolo 5 del medesimo D.P.R., per convivenza si intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.

2) L'estensione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare a tali soggetti è stata prevista dall'art. 59, comma 16, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e dal D.M. di attuazione 27 maggio 1998. Sono esclusi da tale estensione i lavoratori iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie ed i titolari di trattamenti liquidati da queste ultime (naturalmente, essi sono ricompresi nell'ambito di applicazione dell'assegno per il nucleo familiare se rientrano, come è in linea di massima, nelle altre fattispecie enumerate nella scheda).
Si ricorda che alla suddetta Gestione sono iscritti i soggetti che svolgono, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico sulle imposte dei redditi), i titolari di rapporti di collaborazione continuativa (di cui al comma 2, lett. a), del citato art. 49), nonché gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all’art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. L'obbligo di iscrizione sussiste ancorché i lavoratori siano soggetti - in ragione di altra attività - a una diversa forma di previdenza. Sono esclusi dall’obbligo i beneficiari di borse di studio (tuttavia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 3 agosto 1998, n. 315, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sono tenuti all'iscrizione i percettori delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, previa emanazione di un decreto del Ministro che incrementi, anche a tal fine, l'importo delle medesime) nonché i soggetti che in ragione delle attività in esame già rientrano in altre forme di previdenza obbligatoria (come i lavoratori autonomi che svolgono attività rientranti nel settore terziario - ad eccezione di quelle professionali ed artistiche -, i quali rientrano nella Gestione INPS per gli esercenti attività commerciali).

3) Speciali limiti di reddito e criteri di calcolo dell'importo sono previsti per i nuclei familiari che comprendono soggetti appartenenti a determinate categorie - vedovi, separati legalmente, divorziati, nipoti, inabili eccetera - di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 69 del 1988. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno è maggiorato di L. 104.000 per ogni componente oltre il settimo.
In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno è maggiorato di L. 104.000 per ogni componente oltre il settimo.
Soggetti che si trovano, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, abbiano difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni della loro età.
In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno è maggiorato di L. 104.000 per ogni componente oltre il settimo.


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6/12/1998
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