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Articolo 58
(Provvedimenti rivolti a favorire lo sviluppo industriale )
Larticolo in esame - introdotto dalla Camera dei
deputati - reca provvedimenti finalizzati allo sviluppo industriale attraverso il
riacquisto da parte dei consorzi industriali di aree destinate ad insediamenti produttivi
non realizzati e di stabilimenti industriali inattivi, nonché attraverso la concessione
di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti agli stessi consorzi.
Per quanto riguarda i consorzi di sviluppo industriale si ricorda brevemente che essi,
previsti in origine dall'art. 21 della L. 634/1957, recante interventi per il Mezzogiorno,
sono stati poi ridefiniti dallarticolo 36, co. 4, della legge n. 317/1991 ("Interventi
per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese") che ha attribuito loro la
qualifica di "enti pubblici economici". Il comma 5 del medesimo articolo
ha previsto inoltre che detti consorzi, essenzialmente costituiti nelle aree industriali
del Mezzogiorno, promuovano, nellambito degli agglomerati industriali attrezzati dai
consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività
produttive nei settori dellindustria e dei servizi. A tale fine, in collaborazione
con le associazioni imprenditoriali e le camere di commercio, realizzano e gestiscono
infrastrutture, servizi reali, iniziative per la formazione professionale e ogni altro
servizio sociale connesso alla produzione industriale.
Successivamente altre norme hanno attribuito ai consorzi industriali nuovi compiti. Tra
queste si segnala l'art. 11 del DL 244/95, convertito con modificazioni, dalla L. 341/95,
che estende alla redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati da parte dei
consorzi per le aree di sviluppo industriale, le procedure di cui all'art. 2, co.11, 11-bis
e 11-ter, del DL n. 149/93 (convertito con modificazioni dalla legge 237/93)
dirette all'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per
gli insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione. Il medesimo
articolo prevede poi l'autonoma determinazione e riscossione da parte dei consorzi
di sviluppo industriale dei corrispettivi a questi dovuti dalle imprese in relazione ai
servizi di manutenzione delle opere e alla gestione degli impianti ed infine esclude,
mediante l'abrogazione dell'articolo 2, co. 12, del citato DL n. 149/93, l'applicazione ai
consorzi di sviluppo industriale della vigente normativa in materia di società per
azioni, confermando, peraltro, con un'integrazione all'art. 36, co. 4, della legge n.
317/91, che il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi spetta
esclusivamente alle regioni.
Si segnalano, inoltre l'art. 5 del DL 32/95, convertito nella L. 7 aprile 1995, n. 104,
che a partire dal 1° novembre 1994 affida ai consorzi di sviluppo industriale la gestione
delle aree industriali di cui all'art. 32 della L. 219/81 (di conversione del DL 75/81)
recante ulteriori interventi a favore delle popolazioni colpite di terremoti del 1980 e
1981, nonché l'art. 10, co. 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (legge Bersani), che
dispone il trasferimento a favore dei consorzi di sviluppo industriale degli impianti e
delle opere infrastrutturali realizzate ai sensi del citato art. 32 della L. 219/81. Ai
consorzi, che in dipendenza delle nuove attribuzioni sono sottoposti alla vigilanza delle
regioni competenti, viene altresì attribuito l'esercizio delle funzioni amministrative
relative al completamento degli insediamenti produttivi. Da ultimo, a favore dei consorzi
è intervenuta la legge n. 449/97 ("Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica"). Lart. 54, co. 8, della legge ha infatti esteso ai consorzi
industriali fino al 31 dicembre 1999 - le agevolazioni fiscali di cui godono le
società che gestiscono servizi pubblici locali ai sensi dellart. 66, comma 14, del
decreto-legge n. 331 del 1993.
Larticolo in esame, al comma 1, riconosce ai consorzi
industriali di cui all'articolo 36 della legge n. 317 del 1991, nonché a quelli
costituiti ai sensi della vigente normativa delle regioni a statuto speciale (inciso
quest'ultimo introdotto dalla Commissione Bilancio del Senato), la facoltà di
riacquistare la proprietà delle aree cedute per la realizzazione di imprese industriali o
artigianali, in caso di mancata realizzazione degli insediamenti da parte dei
concessionari entro il termine di cinque anni dalla cessione dellarea. Ai consorzi
è riconosciuta, altresì, la facoltà di riacquistare, oltre alle aree, anche gli
stabilimenti industriali o artigianali qualora la loro attività risulti cessata da più
di tre anni (comma 2).
Per il riacquisto delle aree i consorzi dovranno corrispondere al cessionario una somma
pari al prezzo attualizzato di acquisto delle medesime. In caso di riacquisto di
stabilimenti, invece, la somma da corrispondere ai concessionari dovrà essere pari al
relativo valore stabilito da un perito nominato dal presidente del tribunale competente
per territorio. La somma sarà decurtata dellimporto dei contributi pubblici -
ricondotto al valore attuale - assegnati al concessionario per la realizzazione degli
stabilimenti stessi (comma 3).
Il riacquisto delle aree e degli stabilimenti da parte dei consorzi industriali viene
consentito anche in presenza di procedure concorsuali (comma 4).
Il comma 5, infine, autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui a
favore dei consorzi industriali, senza tuttavia fissare condizioni di specifico favore. I
mutui devono appunto essere finalizzati alla realizzazione di infrastrutture industriali e
allacquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi.
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1999
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