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Articolo 58
(Provvedimenti rivolti a favorire lo sviluppo industriale )

L’articolo in esame - introdotto dalla Camera dei deputati - reca provvedimenti finalizzati allo sviluppo industriale attraverso il riacquisto da parte dei consorzi industriali di aree destinate ad insediamenti produttivi non realizzati e di stabilimenti industriali inattivi, nonché attraverso la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti agli stessi consorzi.
Per quanto riguarda i consorzi di sviluppo industriale si ricorda brevemente che essi, previsti in origine dall'art. 21 della L. 634/1957, recante interventi per il Mezzogiorno, sono stati poi ridefiniti dall’articolo 36, co. 4, della legge n. 317/1991 ("Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese") che ha attribuito loro la qualifica di "enti pubblici economici". Il comma 5 del medesimo articolo ha previsto inoltre che detti consorzi, essenzialmente costituiti nelle aree industriali del Mezzogiorno, promuovano, nell’ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell’industria e dei servizi. A tale fine, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e le camere di commercio, realizzano e gestiscono infrastrutture, servizi reali, iniziative per la formazione professionale e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.
Successivamente altre norme hanno attribuito ai consorzi industriali nuovi compiti. Tra queste si segnala l'art. 11 del DL 244/95, convertito con modificazioni, dalla L. 341/95, che estende alla redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati da parte dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, le procedure di cui all'art. 2, co.11, 11-bis e 11-ter, del DL n. 149/93 (convertito con modificazioni dalla legge 237/93) dirette all'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per gli insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione. Il medesimo articolo prevede poi l'autonoma determinazione e riscossione da parte dei consorzi di sviluppo industriale dei corrispettivi a questi dovuti dalle imprese in relazione ai servizi di manutenzione delle opere e alla gestione degli impianti ed infine esclude, mediante l'abrogazione dell'articolo 2, co. 12, del citato DL n. 149/93, l'applicazione ai consorzi di sviluppo industriale della vigente normativa in materia di società per azioni, confermando, peraltro, con un'integrazione all'art. 36, co. 4, della legge n. 317/91, che il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi spetta esclusivamente alle regioni.
Si segnalano, inoltre l'art. 5 del DL 32/95, convertito nella L. 7 aprile 1995, n. 104, che a partire dal 1° novembre 1994 affida ai consorzi di sviluppo industriale la gestione delle aree industriali di cui all'art. 32 della L. 219/81 (di conversione del DL 75/81) recante ulteriori interventi a favore delle popolazioni colpite di terremoti del 1980 e 1981, nonché l'art. 10, co. 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (legge Bersani), che dispone il trasferimento a favore dei consorzi di sviluppo industriale degli impianti e delle opere infrastrutturali realizzate ai sensi del citato art. 32 della L. 219/81. Ai consorzi, che in dipendenza delle nuove attribuzioni sono sottoposti alla vigilanza delle regioni competenti, viene altresì attribuito l'esercizio delle funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi. Da ultimo, a favore dei consorzi è intervenuta la legge n. 449/97 ("Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"). L’art. 54, co. 8, della legge ha infatti esteso ai consorzi industriali – fino al 31 dicembre 1999 - le agevolazioni fiscali di cui godono le società che gestiscono servizi pubblici locali ai sensi dell’art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 331 del 1993.

L’articolo in esame, al comma 1, riconosce ai consorzi industriali di cui all'articolo 36 della legge n. 317 del 1991, nonché a quelli costituiti ai sensi della vigente normativa delle regioni a statuto speciale (inciso quest'ultimo introdotto dalla Commissione Bilancio del Senato), la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per la realizzazione di imprese industriali o artigianali, in caso di mancata realizzazione degli insediamenti da parte dei concessionari entro il termine di cinque anni dalla cessione dell’area. Ai consorzi è riconosciuta, altresì, la facoltà di riacquistare, oltre alle aree, anche gli stabilimenti industriali o artigianali qualora la loro attività risulti cessata da più di tre anni (comma 2).
Per il riacquisto delle aree i consorzi dovranno corrispondere al cessionario una somma pari al prezzo attualizzato di acquisto delle medesime. In caso di riacquisto di stabilimenti, invece, la somma da corrispondere ai concessionari dovrà essere pari al relativo valore stabilito da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio. La somma sarà decurtata dell’importo dei contributi pubblici - ricondotto al valore attuale - assegnati al concessionario per la realizzazione degli stabilimenti stessi (comma 3).
Il riacquisto delle aree e degli stabilimenti da parte dei consorzi industriali viene consentito anche in presenza di procedure concorsuali (comma 4).
Il comma 5, infine, autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui a favore dei consorzi industriali, senza tuttavia fissare condizioni di specifico favore. I mutui devono appunto essere finalizzati alla realizzazione di infrastrutture industriali e all’acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi.


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13/12/1998
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