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Articolo 57
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 7,
della legge 7 agosto 1997, n. 270,
investimenti per il Mezzogiorno e compiti sociali dell'INAIL)
Commi 1 e 2
Mobilità dei lavoratori delle discariche
I commi 1 e 2 modificano la disciplina speciale sulla mobilità dei lavoratori delle discariche, di cui all'art. 4, commi 31-33, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella L. 28 novembre 1996, n. 608, come modificati dall'art. 1, comma 5, del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 20 marzo 1998, n. 52. Tale normativa concerne il problema degli esuberi dovuti alla chiusura delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nelle regioni dove è stato dichiarato lo stato di emergenza.
NOTE
Ex-Comma 1 Interpetrazione autentica dellarticolo 1, comma 7, della
legge 7 agosto 1997, n. 270
La V Commissione del Senato ha soppresso il comma 1 del presente articolo.
Esso recava una interpretazione autentica in merito al disposto dellart. 1,
comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270 "Piano degli interventi di interesse
nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del
Lazio", il quale stabilisce che le risorse disponibili degli enti previdenziali
relative allanno 1996, ancora disponibili al netto delle quote impegnate ai sensi
dellart. 2, comma 6 della legge n. 549/1995 e dellart. 11, comma 4 del D.Lgs.
n. 104/1996, devono essere destinate a:
- investimenti per residenze di accoglienza;
- recupero di edifici di valore storico-artistico;
- realizzazione di strutture sanitarie;
- realizzazione di altre strutture di interesse pubblico che resteranno di proprietà
degli enti previdenziali e, terminate le esigenze connesse con lo svolgimento del
Giubileo, saranno utilizzate per fini istituzionali ovvero saranno posti a reddito.
La disposizione recata dallex-comma 1 in esame stabiliva che le
risorse finanziarie dovevano intendersi riferite allimporto complessivo dei
fondi disponibili e che potevano anche essere utilizzate per quote negli anni successivi,
secondo le disponibilità di tesoreria.
La precisazione introdotta rendeva quindi possibile lutilizzo dellintero
importo disponibile alla data del 31 dicembre 1996, con la possibilità di usufruire - per
temporanee esigenze di cassa - di altre somme a copertura delle quote nel frattempo
impegnate per altre destinazioni.
Si ricorda che il comma 6 dellart. 2 della legge n. 549/1995 (provvedimento
collegato alla manovra di finanza pubblica per lanno 1996) ha previsto la
possibilità per l'INAIL di destinare una quota fino al 15% dei suoi fondi alla
realizzazione o all'acquisto di immobili da destinare in locazione al servizio sanitario
nazionale, ovvero a centri di riabilitazione, con finalità prioritaria alla cura degli
infortuni sul lavoro, nei limiti degli standard prima fissati (5,5 posti-letto per
mille abitanti; 1 per mille riservato alla riabilitazione).
Lart. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 104/1996, concernente le dismissioni del
patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti di tali enti
in campo immobiliare, stabilisce che, fatti salvi gli investimenti relativi ai beni
strumentali degli enti o gli impegni contrattuali in corso, una quota fino al 15% dei
fondi può essere finalizzata all'acquisto di immobili tramite (ma l'indicazione non ha
carattere esaustivo) società immobiliari da destinare a finalità di pubblico interesse,
con particolare riguardo ai settori sanitario, dellistruzione e della ricerca.
L'articolo 1 della legge n. 270/1997 ha disposto che la realizzazione degli
interventi e l'individuazione delle mete storiche e religiose connesse con le celebrazione
del Giubileo del 2000 debba avvenire attraverso la definizione di uno specifico piano, da
emanarsi con apposito decreto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
medesima legge n. 270/1997.
A tale adempimento si è provveduto in primo luogo con lemanazione da parte del
Ministero dei lavori pubblici incaricato per le aree urbane, previo concerto del Ministro
per i beni culturali e ambientali e sentite le regioni interessate, oltre all'acquisizione
del parere della Conferenza Stato-Regioni del D.M. 17 settembre 1997, con il quale
sono stati definiti i criteri per la scelta delle località il cui patrimonio storico e
religioso potrà essere oggetto di visite e pellegrinaggi nel corso delle predette
celebrazioni.. Quanto agli interventi necessari, si osserva che essi devono riguardare
esclusivamente i settori dell'accoglienza, della ricettività povera, dei relativi
servizi, della mobilità accessoria.
Il Piano degli interventi è stato approvato con D.M. 21 aprile 1998.
Lultimo periodo del ex-comma 1 in esame differiva al 31
dicembre 1999 (31 marzo 2000, nel testo originario, così modificato dalla Camera)
il termine entro il quale le opere devono essere ultimate ed in grado di funzionare.
Si ricorda che il comma 4, lettera d), del medesimo art. 1 della Legge
270/97 precisa che la scadenza per ciascun intervento non può essere successiva al 31
ottobre 1999.
Il citato art. 1, comma 5, del D.L. n. 4 ripropone, in maniera sostanzialmente identica,
le norme dell'art. 4 del D.L. 13 novembre 1997, n. 393. Quest'ultimo D.L. è stato
abrogato dall'art. 63 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, che ha tuttavia fatto salvi gli
atti e gli effetti giuridici prodottisi sulla base del medesimo.
1 Il citato art. 1, comma 5, del D.L. n. 4, con una norma di interpetrazione autentica, ha
chiarito che il diritto a percepire l'indennità di mobilità dei lavoratori in esame (con
esclusione, dunque, di quelli iscritti nelle relative liste prima del 1° gennaio 1996)
non è subordinato ai requisiti stabiliti dalla normativa generale in materia di
mobilità.
Listituto della mobilità - disciplinato dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni e integrazioni - concerne in via ordinaria: 1) le imprese ammesse
al trattamento straordinario di integrazione salariale che non risultino in grado di
garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi né di ricorrere a misure alternative
(art. 4 della citata L. n. 223); 2) le imprese che occupino più di 15 dipendenti e che
intendano procedere ad almeno 5 licenziamenti nellarco di 120 giorni per riduzioni
del personale in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive ubicate nel
territorio della stessa provincia (art. 24 della stessa L. n. 223). In tale ambito è
riconosciuta lindennità di mobilità ai dipendenti (assunti a tempo indeterminato e
con unanzianità aziendale di almeno 12 mesi), licenziati da imprese che rientrano
nel campo di applicazione dellintervento straordinario di integrazione salariale
(art. 16 della L. n. 223), mentre gli altri hanno diritto soltanto alliscrizione
nelle liste di mobilità.
L'art. 4, comma 1, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (convertito, con modificazioni, nella
L. 19 luglio 1993, n. 236) consente in via temporanea (il termine è da ultimo prorogato
al 31 dicembre 1998 dall'art. 1, comma 1, del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, nella L. 20 marzo 1998, n. 52) l'iscrizione alle liste di mobilità - senza
corresponsione della relativa indennità - anche di lavoratori licenziati da
imprese che occupino meno di 15 dipendenti, a condizione che il provvedimento di recesso
sia stato adottato per giustificato motivo, effettivamente connesso a riduzione,
trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, secondo quanto indicato dall'art. 2,
comma 2, della L. n. 604/1966 sui licenziamenti individuali, come modificato dall'art. 2
della L. n. 108/1990.
La durata di iscrizione nelle liste di mobilità, nonché delleventuale relativo
trattamento, è pari, ai sensi dellart. 7 della L. 223 e dellart. 4 del D.L.
148, a 12 mesi, elevati a 24 e a 36 mesi per i lavoratori che abbiano superato
rispettivamente i 40 e i 50 anni; tali periodi sono, tuttavia, aumentati nel territorio
del Mezzogiorno rispettivamente a 24, 36 e 48 mesi. Un regime particolare, cosiddetto di
"mobilità lunga", valido fino al conseguimento del diritto alla pensione, è
stabilito per i lavoratori aventi determinati requisiti contributivi e anagrafici, ed
appartenenti ad alcuni settori produttivi ed aree territoriali, dallo stesso art. 7 della
L. n. 223 del 1991, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'indennità di mobilità è pari, per i primi 12 mesi, al 100% e per i successivi mesi
all80% del trattamento di integrazione salariale straordinaria che è stato
percepito, ovvero che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente la
risoluzione del rapporto (art. 7, comma 1, della L. n. 223). L'importo del trattamento di
integrazione salariale straordinaria è a sua volta eguale all80% della retribuzione
che sarebbe spettata, fino ad un limite massimo pari, nel 1998, a 1.403.503 lire mensili,
ovvero a l. 1.686.875 nel caso in cui la retribuzione di riferimento sia superiore a
3.036.374 lire mensili (per la determinazione di questultimo importo
lammontare della retribuzione annua viene diviso per 12 mensilità) (art. 2, comma
16, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, che rinvia indirettamente all'art. unico della L.
13 agosto 1980, n. 427, come modificato dallart. 1, comma 5, del D.L. 16 maggio
1994, n. 299 convertito, con modificazioni, nella l. 19 luglio 1994, n. 451). Sull'importo
dell'indennità di mobilità si applica l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori
apprendisti (attualmente pari a 5,54 punti percentuali, interamente relativi al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti INPS).
Gli incentivi per lassunzione di lavoratori in mobilità (ivi compresa quella
"lunga") sono i seguenti:
a) in caso di stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, è
attribuito al datore di lavoro un contributo mensile pari al 50% dellindennità di
mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, contributo erogato per un numero di mesi non
superiore a 12 ovvero a 24 e 36 mesi, rispettivamente per i lavoratori di età superiore a
50 anni e per quelli appartenenti alle aree suddette del Mezzogiorno o in quelle in cui il
rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e la popolazione
residente in età di lavoro è superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, della
citata L. n. 223);
b) in caso di conclusione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (mentre la
fattispecie precedente pone anche il requisito del tempo pieno), viene concesso al datore
di lavoro il beneficio della riduzione della relativa contribuzione a suo carico, che
viene equiparata, per i primi 18 mesi, a quella dovuta per gli apprendisti (pari, nel
1998, a 5.030 o a 4.850 lire settimanali a seconda che sia previsto o meno lobbligo
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) (art. 25,
comma 9, della L. n. 223);
c) in caso di stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non
superiore a 12 mesi, viene riconosciuto, per lintero periodo, il medesimo beneficio
di cui alla precedente lett. b), beneficio che è concesso per ulteriori 12 mesi qualora,
nel corso del suo svolgimento, tale contratto venga trasformato a tempo indeterminato (nel
qual caso viene anche attribuito il contributo di cui alla precedente lett. a)) (art. 8,
comma 2, della L. n. 223); si ricorda che la sentenza della Corte di Cassazione n. 2202
del 27 febbraio 1998 ha affermato che anche il beneficio di cui alla presente lett. c)
assorbe i premi INAIL - mentre quest'ultimo istituto - seguendo peraltro una nota del
Ministero del lavoro del marzo 1992 - ha finora seguito l'interpetrazione contraria.
Si ricorda inoltre che la contribuzione relativa all'istituto della mobilità - a carico
delle imprese rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale
straordinaria - è pari allo 0,3% della retribuzione assoggettata al contributo
integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (art.
16, comma 2, lett. a), della L. n. 223 del 1991). Inoltre, per ciascun lavoratore posto in
mobilità, l'impresa è tenuta a versare, in 30 rate mensili, una somma pari a 6 volte il
trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore (tale importo è ridotto
della metà qualora la dichiarazione di eccedenza del personale abbia formato oggetto di
accordo sindacale) (art. 5, comma 4, della L. n. 223). In alcune fattispecie, disciplinate
dall'art. 5, comma 6, della L. n. 223, sono posti ulteriori oneri a carico del datore.
2 Si ricorda che il Fondo per loccupazione è stato istituito per iniziative di
sostegno per loccupazione, tra cui: lerogazione di contributi ai datori di
lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno aggiuntiva rispetto alle unità
occupate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 148 del 1993; il
finanziamento dei lavori socialmente utili (disciplinati, da ultimo, dal suddetto D.lgs.
1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni) e dei piani per
linserimento professionale dei giovani privi di occupazione (di cui allart. 15
del D.L. n. 299 del 1994, convertito nella L. n. 451 del 1994, e successive modificazioni
e integrazioni).
3 Tale D.lgs. attua le direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi
e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
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17/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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il
collegio senatoriale di Tino Bedin |