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Articolo 57
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 7,
della legge 7 agosto 1997, n. 270,
investimenti per il Mezzogiorno e compiti sociali dell'INAIL)

Commi 1 e 2
Mobilità dei lavoratori delle discariche

I commi 1 e 2 modificano la disciplina speciale sulla mobilità dei lavoratori delle discariche, di cui all'art. 4, commi 31-33, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella L. 28 novembre 1996, n. 608, come modificati dall'art. 1, comma 5, del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 20 marzo 1998, n. 52. Tale normativa concerne il problema degli esuberi dovuti alla chiusura delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nelle regioni dove è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Il comma 31 dell'art. 4 del D.L. n. 510 del 1996 (come modificato dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 4 del 1998) dispone che, a partire dal 1° gennaio 1996 e fino al 31 dicembre 1998, i lavoratori, al momento del licenziamento, sono iscritti alle liste di mobilità, con fruizione della relativa indennità per la durata prescritta dalla L. n. 223/1991. L'iscrizione avviene sulla base delle liste dei lavoratori da licenziare, approvate dal Ministero del lavoro, entro un limite di spesa di 20 miliardi, la quale è a carico del Fondo per l'occupazione (di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1993, n. 236).
Il successivo comma 32 dell'art. 4 del D.L. n. 510 demanda a un decreto del Ministro del lavoro la definizione dei criteri per la riassunzione - in via prioritaria - dei lavoratori licenziati negli impianti in esercizio provvisorio nonché in quelli definitivi di nuova costituzione, gestiti sia direttamente sia in regime di concessione, appalto o subappalto.
Il comma 33 del medesimo art. 4 prevede invece che il Ministero dell'ambiente, le regioni e i comuni presentino, entro il 30 giugno 1996, alla commissione regionale per l'impiego progetti per lavori socialmente utili. Le regioni possono altresì organizzare corsi di formazione professionale sulle nuove tecnologie di raccolta e trattamento dei rifiuti.

Il comma 1 differisce il termine per l'iscrizione nelle liste di mobilità (con godimento della relativa indennità) dal 31 dicembre 1998 al 31 dicembre 2000, limitatamente ai lavoratori dipendenti o già dipendenti in data anteriore al 31 ottobre 1998. Il limite massimo di spesa, sempre a carico del Fondo per l'occupazione, è aumentato da 20 a 30 miliardi.
Si dispone inoltre, in modo poco perspicuo, che il beneficio di priorità nell'assunzione di cui al comma 32 summenzionato dell'art. 4 valga anche per i rami aziendali che svolgono le attività e i servizi collegati alla gestione delle discariche. Tali attività e servizi - viene chiarito - sono quelli individuati dal D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni. In base alla formulazione letterale, si deve forse intendere che venga posto un criterio di priorità ulteriore per i soggetti già assunti dalla stessa impresa ai sensi del comma 32 per lo svolgimento delle attività principali e successivamente licenziati o in posizione di esubero.
In ogni caso si specifica che i lavoratori assunti in base ai criteri di priorità in esame, se licenziati, hanno diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità - sempre fino al 31 dicembre 2000 - e alla corresponsione della relativa indennità. Anche in tale fattispecie - dovrebbe intendersi - si prescinde dai requisiti ordinari stabiliti dalla disciplina sulla mobilità (cfr. la precedente nota 2 nonché sub il successivo comma 2).
Il comma 2 ripete la norma di interpretazione autentica del summenzionato comma 31 dell'art. 4 del D.L. n. 510, già posta dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 4 del 1998. Sul contenuto di tale norma, cfr. l'inizio della nota 2. Non è chiaro per quale ragione la norma di interpetrazione sia qui riprodotta.
Si specifica inoltre che i corsi di formazione professionale organizzati dalle regioni, anche con il contributo del Fondo sociale europeo, ai sensi del citato comma 33 dell'art. 4 del D.L. n. 510, devono essere intesi in particolare alla rioccupazione dei soggetti beneficiari dei criteri di priorità di cui al comma 32 del medesimo art. 4 (come modificato dal precedente comma 1 del presente articolo).

NOTE

Ex-Comma 1 – Interpetrazione autentica dell’articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270
La V Commissione del Senato ha soppresso il comma 1 del presente articolo.
Esso recava una interpretazione autentica in merito al disposto dell’art. 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270 "Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio", il quale stabilisce che le risorse disponibili degli enti previdenziali relative all’anno 1996, ancora disponibili al netto delle quote impegnate ai sensi dell’art. 2, comma 6 della legge n. 549/1995 e dell’art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 104/1996, devono essere destinate a:
- investimenti per residenze di accoglienza;
- recupero di edifici di valore storico-artistico;
- realizzazione di strutture sanitarie;
- realizzazione di altre strutture di interesse pubblico che resteranno di proprietà degli enti previdenziali e, terminate le esigenze connesse con lo svolgimento del Giubileo, saranno utilizzate per fini istituzionali ovvero saranno posti a reddito.
La disposizione recata dall’ex-comma 1 in esame stabiliva che le risorse finanziarie dovevano intendersi riferite all’importo complessivo dei fondi disponibili e che potevano anche essere utilizzate per quote negli anni successivi, secondo le disponibilità di tesoreria.
La precisazione introdotta rendeva quindi possibile l’utilizzo dell’intero importo disponibile alla data del 31 dicembre 1996, con la possibilità di usufruire - per temporanee esigenze di cassa - di altre somme a copertura delle quote nel frattempo impegnate per altre destinazioni.
Si ricorda che il comma 6 dell’art. 2 della legge n. 549/1995 (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per l’anno 1996) ha previsto la possibilità per l'INAIL di destinare una quota fino al 15% dei suoi fondi alla realizzazione o all'acquisto di immobili da destinare in locazione al servizio sanitario nazionale, ovvero a centri di riabilitazione, con finalità prioritaria alla cura degli infortuni sul lavoro, nei limiti degli standard prima fissati (5,5 posti-letto per mille abitanti; 1 per mille riservato alla riabilitazione).
L’art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 104/1996, concernente le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti di tali enti in campo immobiliare, stabilisce che, fatti salvi gli investimenti relativi ai beni strumentali degli enti o gli impegni contrattuali in corso, una quota fino al 15% dei fondi può essere finalizzata all'acquisto di immobili tramite (ma l'indicazione non ha carattere esaustivo) società immobiliari da destinare a finalità di pubblico interesse, con particolare riguardo ai settori sanitario, dell’istruzione e della ricerca.
L'articolo 1 della legge n. 270/1997 ha disposto che la realizzazione degli interventi e l'individuazione delle mete storiche e religiose connesse con le celebrazione del Giubileo del 2000 debba avvenire attraverso la definizione di uno specifico piano, da emanarsi con apposito decreto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 270/1997.
A tale adempimento si è provveduto in primo luogo con l’emanazione da parte del Ministero dei lavori pubblici incaricato per le aree urbane, previo concerto del Ministro per i beni culturali e ambientali e sentite le regioni interessate, oltre all'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni del D.M. 17 settembre 1997, con il quale sono stati definiti i criteri per la scelta delle località il cui patrimonio storico e religioso potrà essere oggetto di visite e pellegrinaggi nel corso delle predette celebrazioni.. Quanto agli interventi necessari, si osserva che essi devono riguardare esclusivamente i settori dell'accoglienza, della ricettività povera, dei relativi servizi, della mobilità accessoria.
Il Piano degli interventi è stato approvato con D.M. 21 aprile 1998.
L’ultimo periodo del ex-comma 1 in esame differiva al 31 dicembre 1999 (31 marzo 2000, nel testo originario, così modificato dalla Camera) il termine entro il quale le opere devono essere ultimate ed in grado di funzionare.
Si ricorda che il comma 4, lettera d), del medesimo art. 1 della Legge 270/97 precisa che la scadenza per ciascun intervento non può essere successiva al 31 ottobre 1999.
Il citato art. 1, comma 5, del D.L. n. 4 ripropone, in maniera sostanzialmente identica, le norme dell'art. 4 del D.L. 13 novembre 1997, n. 393. Quest'ultimo D.L. è stato abrogato dall'art. 63 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, che ha tuttavia fatto salvi gli atti e gli effetti giuridici prodottisi sulla base del medesimo.

1 Il citato art. 1, comma 5, del D.L. n. 4, con una norma di interpetrazione autentica, ha chiarito che il diritto a percepire l'indennità di mobilità dei lavoratori in esame (con esclusione, dunque, di quelli iscritti nelle relative liste prima del 1° gennaio 1996) non è subordinato ai requisiti stabiliti dalla normativa generale in materia di mobilità.
L’istituto della mobilità - disciplinato dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni - concerne in via ordinaria: 1) le imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale che non risultino in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi né di ricorrere a misure alternative (art. 4 della citata L. n. 223); 2) le imprese che occupino più di 15 dipendenti e che intendano procedere ad almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni per riduzioni del personale in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia (art. 24 della stessa L. n. 223). In tale ambito è riconosciuta l’indennità di mobilità ai dipendenti (assunti a tempo indeterminato e con un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi), licenziati da imprese che rientrano nel campo di applicazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale (art. 16 della L. n. 223), mentre gli altri hanno diritto soltanto all’iscrizione nelle liste di mobilità.
L'art. 4, comma 1, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1993, n. 236) consente in via temporanea (il termine è da ultimo prorogato al 31 dicembre 1998 dall'art. 1, comma 1, del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 20 marzo 1998, n. 52) l'iscrizione alle liste di mobilità - senza corresponsione della relativa indennità - anche di lavoratori licenziati da imprese che occupino meno di 15 dipendenti, a condizione che il provvedimento di recesso sia stato adottato per giustificato motivo, effettivamente connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, secondo quanto indicato dall'art. 2, comma 2, della L. n. 604/1966 sui licenziamenti individuali, come modificato dall'art. 2 della L. n. 108/1990.
La durata di iscrizione nelle liste di mobilità, nonché dell’eventuale relativo trattamento, è pari, ai sensi dell’art. 7 della L. 223 e dell’art. 4 del D.L. 148, a 12 mesi, elevati a 24 e a 36 mesi per i lavoratori che abbiano superato rispettivamente i 40 e i 50 anni; tali periodi sono, tuttavia, aumentati nel territorio del Mezzogiorno rispettivamente a 24, 36 e 48 mesi. Un regime particolare, cosiddetto di "mobilità lunga", valido fino al conseguimento del diritto alla pensione, è stabilito per i lavoratori aventi determinati requisiti contributivi e anagrafici, ed appartenenti ad alcuni settori produttivi ed aree territoriali, dallo stesso art. 7 della L. n. 223 del 1991, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'indennità di mobilità è pari, per i primi 12 mesi, al 100% e per i successivi mesi all’80% del trattamento di integrazione salariale straordinaria che è stato percepito, ovvero che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto (art. 7, comma 1, della L. n. 223). L'importo del trattamento di integrazione salariale straordinaria è a sua volta eguale all’80% della retribuzione che sarebbe spettata, fino ad un limite massimo pari, nel 1998, a 1.403.503 lire mensili, ovvero a l. 1.686.875 nel caso in cui la retribuzione di riferimento sia superiore a 3.036.374 lire mensili (per la determinazione di quest’ultimo importo l’ammontare della retribuzione annua viene diviso per 12 mensilità) (art. 2, comma 16, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, che rinvia indirettamente all'art. unico della L. 13 agosto 1980, n. 427, come modificato dall’art. 1, comma 5, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299 convertito, con modificazioni, nella l. 19 luglio 1994, n. 451). Sull'importo dell'indennità di mobilità si applica l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori apprendisti (attualmente pari a 5,54 punti percentuali, interamente relativi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS).
Gli incentivi per l’assunzione di lavoratori in mobilità (ivi compresa quella "lunga") sono i seguenti:
a) in caso di stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, è attribuito al datore di lavoro un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, contributo erogato per un numero di mesi non superiore a 12 ovvero a 24 e 36 mesi, rispettivamente per i lavoratori di età superiore a 50 anni e per quelli appartenenti alle aree suddette del Mezzogiorno o in quelle in cui il rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e la popolazione residente in età di lavoro è superiore alla media nazionale (art. 8, comma 4, della citata L. n. 223);
b) in caso di conclusione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (mentre la fattispecie precedente pone anche il requisito del tempo pieno), viene concesso al datore di lavoro il beneficio della riduzione della relativa contribuzione a suo carico, che viene equiparata, per i primi 18 mesi, a quella dovuta per gli apprendisti (pari, nel 1998, a 5.030 o a 4.850 lire settimanali a seconda che sia previsto o meno l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) (art. 25, comma 9, della L. n. 223);
c) in caso di stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a 12 mesi, viene riconosciuto, per l’intero periodo, il medesimo beneficio di cui alla precedente lett. b), beneficio che è concesso per ulteriori 12 mesi qualora, nel corso del suo svolgimento, tale contratto venga trasformato a tempo indeterminato (nel qual caso viene anche attribuito il contributo di cui alla precedente lett. a)) (art. 8, comma 2, della L. n. 223); si ricorda che la sentenza della Corte di Cassazione n. 2202 del 27 febbraio 1998 ha affermato che anche il beneficio di cui alla presente lett. c) assorbe i premi INAIL - mentre quest'ultimo istituto - seguendo peraltro una nota del Ministero del lavoro del marzo 1992 - ha finora seguito l'interpetrazione contraria.
Si ricorda inoltre che la contribuzione relativa all'istituto della mobilità - a carico delle imprese rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale straordinaria - è pari allo 0,3% della retribuzione assoggettata al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (art. 16, comma 2, lett. a), della L. n. 223 del 1991). Inoltre, per ciascun lavoratore posto in mobilità, l'impresa è tenuta a versare, in 30 rate mensili, una somma pari a 6 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore (tale importo è ridotto della metà qualora la dichiarazione di eccedenza del personale abbia formato oggetto di accordo sindacale) (art. 5, comma 4, della L. n. 223). In alcune fattispecie, disciplinate dall'art. 5, comma 6, della L. n. 223, sono posti ulteriori oneri a carico del datore.

2 Si ricorda che il Fondo per l’occupazione è stato istituito per iniziative di sostegno per l’occupazione, tra cui: l’erogazione di contributi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno aggiuntiva rispetto alle unità occupate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 148 del 1993; il finanziamento dei lavori socialmente utili (disciplinati, da ultimo, dal suddetto D.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni) e dei piani per l’inserimento professionale dei giovani privi di occupazione (di cui all’art. 15 del D.L. n. 299 del 1994, convertito nella L. n. 451 del 1994, e successive modificazioni e integrazioni).

3 Tale D.lgs. attua le direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.


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17/12/1998
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