i-p156
Articolo 56
(Programmi di recupero urbano)
Larticolo 56 - collegandosi a quanto contenuto nel DPEF sulla
riqualificazione delle aree urbane, punto 14.2 - prevede che i fondi iscritti nel bilancio
consuntivo 1997 della Sezione autonoma per ledilizia residenziale della Cassa
Depositi e prestiti, rispettivamente nel conto Fondo disponibile (per un importo massimo
di 180 mld. di lire) e nel conto Fondi di terzi in amministrazione lett. a) (fino
allammontare di lire 120 mld.), siano destinate alla (ulteriore) realizzazione di
interventi sperimentali nel settore delledilizia residenziale sovvenzionata da
realizzare nellambito dei programmi di recupero urbano denominati "Contratti di
quartiere".
Va anzitutto ricordato che l'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
457 "Norme per l'edilizia residenziale", prevede che il CIPE determini le
quote destinate ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore
dell'edilizia residenziale ed all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia
residenziale comunque fruenti di contributi dello Stato.
Le modalità di ripartizione di tali risorse sono quelle stabilite dal comma 63,
lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla manovra di finanza
pubblica per lanno 1997), che rinvia al punto 4.3 della delibera CIPE del 10 gennaio
1995.
La citata delibera CIPE, che a sua volta fa riferimento anche alla precedente delibera del
16 marzo 1994, precisa che le attività di studio, ricerca e sperimentazione sono svolte
nell'ambito dei seguenti settori di interventi: programmatorio; tecnico;
documentativo-informativo; procedurale.
Al punto 4.3. si dispone che per la realizzazione degli interventi il Segretariato
generale del CER procederà alla stipula di protocolli d'intesa con le regioni ed i comuni
interessati.
Successivamente allapprovazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. LL.PP.
22 ottobre 1997, modificato con D.M. 20 maggio 1998, il quale contiene il bando di gara
per la selezione dei progetti (denominati "Contratti di quartiere") rientranti
nella tipologia sopra descritta. Il decreto indica al riguardo le seguenti finalità
urbanistico-edilizie:
rinnovare i caratteri edilizi ed incrementare la funzionalità del contesto urbano,
assicurando il risparmio nelluso delle risorse naturali disponibili ed il
contenimento delle risorse energetiche;
aumentare la dotazione dei servizi di quartiere, del verde pubblico e delle opere
infrastrutturali;
migliorare la qualità abitativa ed insediativa.
Il medesimo decreto destinava alla realizzazione dei contratti di quartiere la somma
complessiva di 200 miliardi, già stanziata dalla legge n. 662 del 1996 (lart. 1,
comma 8, della legge n. 449 del 1997 ha poi destinato altri 100 mld a tali finalità).
La presente disposizione ha quindi leffetto di incrementare ulteriormente le
disponibilità finanziarie per la realizzazione di tali progetti.
La Camera ha inoltre inserito il comma 2 che, al fine di incentivare il recupero
del patrimonio edilizio esistente, prevede una riduzione del contributo per il rilascio
della concessione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui allarticolo
31, comma 1, lettera d) della legge n. 457 del 1978: i comuni, infatti, possono deliberare
che i costi di costruzione relativi a tali interventi non superino i valori determinati
per le nuove costruzioni ai sensi dellarticolo 6, comma 1, della legge urbanistica
n. 10 del 1977.
Occorre ricordare che larticolo 3 della citata legge n. 10 del 1977 stabilisce che
la concessione di edificare comporta la corresponsione di un contributo commisurato
allincidenza delle spese di urbanizzazione nonchè al costo di costruzione.
Quanto alla determinazione del costo di costruzione, il successivo articolo 6 della legge
n. 10 del 1977, stabilisce (primo comma) che per i nuovi edifici esso è determinato
periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per
ledilizia agevolata, definiti dalle regioni stesse a norma della lettera g) del
primo comma dellarticolo 4 della legge n. 457 del 1978.
Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è invece determinato
in relazione al costo degli interventi stessi così come individuati dal comune in base ai
progetti presentati per ottenere la concessione (quinto comma dellarticolo 6 della
legge n. 10 del 1977).
Si ricorda che la lettera d) del comma 1 dellarticolo 31 della legge n. 457 del 1978
individua gli interventi di ristrutturazione edilizia: si tratta delle opere
volte a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo diverso dal precedente in tutto o in parte. Tali
interventi possono comprendere il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi
ed impianti.
La Commissione Bilancio del Senato, inserendo il comma 3, ha previsto che la Cassa
depositi e prestiti, su richiesta degli enti indicati nella lettera a) dellarticolo
68 del R.D. n. 453 del 1913 (amministrazioni statali, regionali e locali ed altri soggetti
pubblici o a maggioranza pubblica per investimenti rivolti all'erogazione di servizi
pubblici) è autorizzata, con modalità da essa stessa definite, a trasformare, una sola
volta per ciascun mutuo, il capitale residuo da ammortizzare a carico dei predetti enti,
aumentato dellindennizzo di cui al comma 1 dellarticolo 11 del D.M. 7 gennaio
1998, in nuovi mutui da ammortizzare al tasso vigente al momento della definizione
delloperazione.
Per quanto riguarda la Cassa depositi e prestiti, si ricorda che il funzionamento
è regolato dal R.D. n. 453 del 1913 (testo unico sullamministrazione della Cassa
DD.PP.), mentre la legge n.197 del 1993 ha provveduto alla ristrutturazione della Cassa
DD.PP. Si ricorda che larticolo 49, comma 10, della legge n. 449 del 1997 (collegato
alla legge finanziaria 1998) ha ampliato lelenco dei soggetti che possono accedere
al finanziamento della Cassa DD.PP., ricomprendendovi, oltre agli enti locali, anche le
Amministrazioni statali, gli enti pubblici e le regioni.
Conseguentemente con decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998 sono state emanate le
nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui da parte della
Cassa DD.PP., mentre la Cassa DD.PP., con circolare 13 marzo 1998, n. 1227, ha emanato le
istruzioni generali per laccesso al credito. Si ricorda inoltre che periodicamente
il Ministro del tesoro provvede a determinare il saggio di interesse sui mutui concessi
dalla Cassa DD.PP.: da ultimo il saggio è stato fissato al 5,25% dal D.M. Tesoro 30
luglio 1998.
Il citato D.M. Tesoro 7 gennaio 1998, "Regole relative alla concessione,
garanzia ed erogazione dei mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti" (pubbl. in
G.U. 23 gennaio 1998, n. 18) dispone che per la estinzione anticipata del mutuo assunto è
dovuto alla Cassa un indennizzo. Lindennizzo da corrispondere per lestinzione
anticipata del mutuo è pari alla differenza fra il valore attuale delle rate residue
calcolato utilizzando, quale tasso di sconto, il tasso vigente al momento della domanda
per la concessione di nuovi mutui e il residuo debito, intendendosi per tale il residuo
capitale da ammortizzare al 1° gennaio dellanno successivo a quello in cui si
commina lestinzione, desumibile dal piano di ammortamento, così la circolare della
Cassa depositi e prestiti 13 marzo 1998, n. 1227, "Istruzioni generali per
laccesso al credito della Cassa depositi e prestiti".
NOTE
1
Il Fondo comprende la sommatoria degli accantonamenti di 8/10 dellutile netto derivante dalla gestione della Cassa depositi e prestiti per il periodo dal 1978 al 1997.
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17/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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