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Articolo 56
(Programmi di recupero urbano)

L’articolo 56 - collegandosi a quanto contenuto nel DPEF sulla riqualificazione delle aree urbane, punto 14.2 - prevede che i fondi iscritti nel bilancio consuntivo 1997 della Sezione autonoma per l’edilizia residenziale della Cassa Depositi e prestiti, rispettivamente nel conto Fondo disponibile (per un importo massimo di 180 mld. di lire) e nel conto Fondi di terzi in amministrazione lett. a) (fino all’ammontare di lire 120 mld.), siano destinate alla (ulteriore) realizzazione di interventi sperimentali nel settore dell’edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare nell’ambito dei programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere".
Va anzitutto ricordato che l'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale", prevede che il CIPE determini le quote destinate ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale ed all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi dello Stato.
Le modalità di ripartizione di tali risorse sono quelle stabilite dal comma 63, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla manovra di finanza pubblica per l’anno 1997), che rinvia al punto 4.3 della delibera CIPE del 10 gennaio 1995.
La citata delibera CIPE, che a sua volta fa riferimento anche alla precedente delibera del 16 marzo 1994, precisa che le attività di studio, ricerca e sperimentazione sono svolte nell'ambito dei seguenti settori di interventi: programmatorio; tecnico; documentativo-informativo; procedurale.
Al punto 4.3. si dispone che per la realizzazione degli interventi il Segretariato generale del CER procederà alla stipula di protocolli d'intesa con le regioni ed i comuni interessati.
Successivamente all’approvazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. LL.PP. 22 ottobre 1997, modificato con D.M. 20 maggio 1998, il quale contiene il bando di gara per la selezione dei progetti (denominati "Contratti di quartiere") rientranti nella tipologia sopra descritta. Il decreto indica al riguardo le seguenti finalità urbanistico-edilizie:
rinnovare i caratteri edilizi ed incrementare la funzionalità del contesto urbano, assicurando il risparmio nell’uso delle risorse naturali disponibili ed il contenimento delle risorse energetiche;
aumentare la dotazione dei servizi di quartiere, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali;
migliorare la qualità abitativa ed insediativa.
Il medesimo decreto destinava alla realizzazione dei contratti di quartiere la somma complessiva di 200 miliardi, già stanziata dalla legge n. 662 del 1996 (l’art. 1, comma 8, della legge n. 449 del 1997 ha poi destinato altri 100 mld a tali finalità).
La presente disposizione ha quindi l’effetto di incrementare ulteriormente le disponibilità finanziarie per la realizzazione di tali progetti.

La Camera ha inoltre inserito il comma 2 che, al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, prevede una riduzione del contributo per il rilascio della concessione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 31, comma 1, lettera d) della legge n. 457 del 1978: i comuni, infatti, possono deliberare che i costi di costruzione relativi a tali interventi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge urbanistica n. 10 del 1977.
Occorre ricordare che l’articolo 3 della citata legge n. 10 del 1977 stabilisce che la concessione di edificare comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonchè al costo di costruzione.
Quanto alla determinazione del costo di costruzione, il successivo articolo 6 della legge n. 10 del 1977, stabilisce (primo comma) che per i nuovi edifici esso è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle regioni stesse a norma della lettera g) del primo comma dell’articolo 4 della legge n. 457 del 1978.
Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è invece determinato in relazione al costo degli interventi stessi così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione (quinto comma dell’articolo 6 della legge n. 10 del 1977).
Si ricorda che la lettera d) del comma 1 dell’articolo 31 della legge n. 457 del 1978 individua gli interventi di ristrutturazione edilizia: si tratta delle opere volte a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo diverso dal precedente in tutto o in parte. Tali interventi possono comprendere il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

La Commissione Bilancio del Senato, inserendo il comma 3, ha previsto che la Cassa depositi e prestiti, su richiesta degli enti indicati nella lettera a) dell’articolo 68 del R.D. n. 453 del 1913 (amministrazioni statali, regionali e locali ed altri soggetti pubblici o a maggioranza pubblica per investimenti rivolti all'erogazione di servizi pubblici) è autorizzata, con modalità da essa stessa definite, a trasformare, una sola volta per ciascun mutuo, il capitale residuo da ammortizzare a carico dei predetti enti, aumentato dell’indennizzo di cui al comma 1 dell’articolo 11 del D.M. 7 gennaio 1998, in nuovi mutui da ammortizzare al tasso vigente al momento della definizione dell’operazione.

Per quanto riguarda la Cassa depositi e prestiti, si ricorda che il funzionamento è regolato dal R.D. n. 453 del 1913 (testo unico sull’amministrazione della Cassa DD.PP.), mentre la legge n.197 del 1993 ha provveduto alla ristrutturazione della Cassa DD.PP. Si ricorda che l’articolo 49, comma 10, della legge n. 449 del 1997 (collegato alla legge finanziaria 1998) ha ampliato l’elenco dei soggetti che possono accedere al finanziamento della Cassa DD.PP., ricomprendendovi, oltre agli enti locali, anche le Amministrazioni statali, gli enti pubblici e le regioni.
Conseguentemente con decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998 sono state emanate le nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui da parte della Cassa DD.PP., mentre la Cassa DD.PP., con circolare 13 marzo 1998, n. 1227, ha emanato le istruzioni generali per l’accesso al credito. Si ricorda inoltre che periodicamente il Ministro del tesoro provvede a determinare il saggio di interesse sui mutui concessi dalla Cassa DD.PP.: da ultimo il saggio è stato fissato al 5,25% dal D.M. Tesoro 30 luglio 1998.
Il citato D.M. Tesoro 7 gennaio 1998, "Regole relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti" (pubbl. in G.U. 23 gennaio 1998, n. 18) dispone che per la estinzione anticipata del mutuo assunto è dovuto alla Cassa un indennizzo. L’indennizzo da corrispondere per l’estinzione anticipata del mutuo è pari alla differenza fra il valore attuale delle rate residue calcolato utilizzando, quale tasso di sconto, il tasso vigente al momento della domanda per la concessione di nuovi mutui e il residuo debito, intendendosi per tale il residuo capitale da ammortizzare al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si commina l’estinzione, desumibile dal piano di ammortamento, così la circolare della Cassa depositi e prestiti 13 marzo 1998, n. 1227, "Istruzioni generali per l’accesso al credito della Cassa depositi e prestiti".

NOTE

1 Il Fondo comprende la sommatoria degli accantonamenti di 8/10 dell’utile netto derivante dalla gestione della Cassa depositi e prestiti per il periodo dal 1978 al 1997.
2 Dalla Relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto della Cassa Depositi e Prestiti per l’esercizio 1997, si evince che al 31.12.1997 le risorse ancora non utilizzate del conto Fondo disponibile ammontavano a 351 mld., mentre quelle del conto Fondo di terzi in amministrazione erano pari a 26.900 mld. di lire.
3 A titolo esemplificativo si citano: realizzazione di balcone, trasformazione di un balcone in veranda, mutamento dell'altezza dell'edificio per realizzare locali abitabili, modifica della facciata, realizzazione di mansarda mediante sopraelevazione del tetto, demolizione e ripristino dei muri perimetrali, modifica rilevante dei prospetti, trasformazione della soffitta (in mansarda o in vano abitabile), copertura con coppi del terrazzo, nuova apertura di finestre).


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17/12/1998
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