i-p155

Articolo 55
(Modifiche all'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

L’articolo 55 - introdotto dalla Camera - interviene in materia di inquinamento acustico.
La norma non č stata modificata dalla Commissione Bilancio del Senato.
L'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, (legge quadro sull’inquinamento acustico) riguarda il regime sanzionatorio, prevedendo l'irrogazione di sanzioni di natura amministrativa in caso di violazione delle prescrizioni legislative ed amministrative in materia di inquinamento acustico.
In particolare, si dispone che - fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 Cod. pen. ("Inosservanza dei provvedimenti dell'autoritā") - chiunque violi i provvedimenti d'urgenza di cui al giā illustrato art. 9, legittimamente adottati dall'autoritā competente, sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2 a 20 milioni di lire.
Anche per quanto attiene alla fattispecie del superamento dei limiti di emissione e di immissione sonora nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, l'articolato in esame dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1 a 10 milioni di lire.
La violazione delle norme contenute nei regolamenti d'esecuzione e nelle altre disposizioni dettate in applicazione della legge quadro comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 500.000 a 20 milioni di lire.
Il comma 5 dispone, per il solo caso di superamento dei valori limite di immissione e di emissione nei servizi pubblici di trasporto, che non vengano applicate le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi. Le societā e gli enti gestori dei servizi medesimi o delle relative infrastrutture, hanno tuttavia l'obbligo di presentare al Comune, entro sei mesi, piani di contenimento ed abbattimento del rumore, nei quali dovranno essere indicati anche i tempi e le modalitā per l'adeguamento ai limiti di emissione ed immissione sonora. Per i servizi pubblici essenziali, i suindicati piani coincidono con i "piani pluriennali per il contenimento delle emissione sonore", previsti all'art. 3, comma 1, lett. i).
I predetti soggetti sono inoltre tenuti ad impegnare in via ordinaria una quota fissa non inferiore al 5% dei fondi, previsti nei rispettivi bilanci e destinati ad attivitā di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture, all'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per l'ANAS, la suddetta quota č determinata nella misura dell'1,5% dei fondi di bilancio previsti per attivitā di manutenzione.

L’articolo 55 modifica le percentuali da impegnare da parte dei soggetti di cui al citato comma 5: la quota fissa da impegnare viene aumentata di due punti percentuali rispetto alla percentuale precedentemente prevista (si passa dal 5 al 7% dei fondi di bilancio relativi alle attivitā di manutenzione), mentre la quota prevista per l’ANAS viene aumentata di un punto percentuale, passandosi dall’attuale 1,5% al 2,5%.

 
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14/12/1998
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