i-p155
Articolo 55
(Modifiche all'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)
Larticolo 55 - introdotto dalla Camera - interviene in materia di
inquinamento acustico.
La norma non č stata modificata dalla Commissione Bilancio del Senato.
L'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, (legge quadro
sullinquinamento acustico) riguarda il regime sanzionatorio, prevedendo
l'irrogazione di sanzioni di natura amministrativa in caso di violazione delle
prescrizioni legislative ed amministrative in materia di inquinamento acustico.
In particolare, si dispone che - fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 Cod. pen.
("Inosservanza dei provvedimenti dell'autoritā") - chiunque violi i
provvedimenti d'urgenza di cui al giā illustrato art. 9, legittimamente adottati
dall'autoritā competente, sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 2 a 20 milioni di lire.
Anche per quanto attiene alla fattispecie del superamento dei limiti di emissione e di
immissione sonora nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile,
l'articolato in esame dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1 a 10
milioni di lire.
La violazione delle norme contenute nei regolamenti d'esecuzione e nelle altre
disposizioni dettate in applicazione della legge quadro comporta l'irrogazione di una
sanzione amministrativa da 500.000 a 20 milioni di lire.
Il comma 5 dispone, per il solo caso di superamento dei valori limite di immissione
e di emissione nei servizi pubblici di trasporto, che non vengano applicate le
sanzioni amministrative previste dai precedenti commi. Le societā e gli enti gestori dei
servizi medesimi o delle relative infrastrutture, hanno tuttavia l'obbligo di presentare
al Comune, entro sei mesi, piani di contenimento ed abbattimento del rumore, nei quali
dovranno essere indicati anche i tempi e le modalitā per l'adeguamento ai limiti di
emissione ed immissione sonora. Per i servizi pubblici essenziali, i suindicati piani
coincidono con i "piani pluriennali per il contenimento delle emissione
sonore", previsti all'art. 3, comma 1, lett. i).
I predetti soggetti sono inoltre tenuti ad impegnare in via ordinaria una quota fissa non
inferiore al 5% dei fondi, previsti nei rispettivi bilanci e destinati ad attivitā di
manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture, all'adozione di interventi di
contenimento ed abbattimento del rumore. Per l'ANAS, la suddetta quota č determinata
nella misura dell'1,5% dei fondi di bilancio previsti per attivitā di manutenzione.
Larticolo 55 modifica le percentuali da impegnare da parte dei soggetti di
cui al citato comma 5: la quota fissa da impegnare viene aumentata di due punti
percentuali rispetto alla percentuale precedentemente prevista (si passa dal 5 al 7% dei
fondi di bilancio relativi alle attivitā di manutenzione), mentre la quota prevista per
lANAS viene aumentata di un punto percentuale, passandosi dallattuale 1,5% al
2,5%.
14/12/1998 webmaster@euganeo.it |
![]() |
il
collegio senatoriale di Tino Bedin |