i-p154
Articolo 54
(Obbligazioni delle società cooperative)
Larticolo 54, non modificato dalla Commissione Bilancio del Senato,
mira ad estendere la possibilità di emettere obbligazioni alle società cooperative. Si
tratta, secondo la relazione illustrativa, di "rimuovere un anacronistico divieto
imposto dalla legislazione vigente alle cooperative, che costituisce un fattore di
penalizzazione per lo svolgimento della loro attività sociale ed economica".
Occorre, al riguardo, preliminarmente ricordare come il Codice civile prevede che le
obbligazioni (titoli di credito disciplinati dagli articoli 2410 e seguenti del medesimo
Codice) possano essere emesse solo dalle società per azioni e dalle società in
accomandita per azioni, non invece dalle altre società nemmeno quelle a responsabilità
limitata (articolo 2486). La ragione che sottende questa limitazione risiede nella
considerazione che solo quelle società (per azioni ed in accomandita per azioni) si
ritiene abbiano unorganizzazione ed una struttura sufficientemente articolata tale
da metterle in condizione di rispondere alle esigenze imposte dalla emissione di titoli
obbligazionari. Si ricordi, a titolo esemplificativo, che oltre ad alcune precise
garanzie, il Codice civile prevede anche una vera e propria organizzazione degli
obbligazionisti che agiscono attraverso due organi: lassemblea ed il rappresentante
comune (articoli 2415 e seguenti).
Il comma 1 dellarticolo in esame mira a consentire
lemissione di titoli obbligazionari alle società cooperative introducendo una
deroga alla norma, contenuta nellarticolo 11 comma 2 del Testo Unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993), che vieta la raccolta del
risparmio tra il pubblico ai soggetti diversi dalle banche. Peraltro il medesimo articolo
11, al comma 4, fissa una serie di casi nei quali tale divieto non si applica, tra i quali
riporta anche (con una previsione da ritenersi meramente ricognitiva di un principio già
fissato nel Codice civile) le società per azioni e le società in accomandita per azioni.
In questo quadro il tenore della disposizione del comma 1 dellarticolo 54
si presta a qualche rilievo. Parrebbe preferibile, infatti, introdurre una norma che
positivamente fondi il diritto delle società cooperative di emettere obbligazioni, se del
caso rinviando espressamente alla disciplina codicistica delle obbligazioni delle società
per azioni contenuta nella apposita sezione VII del capo V del titolo V del libro V del
Codice civile (articoli 2410 e seguenti). Potrebbe inoltre risultare opportuno chiarire
che la disciplina che si intende introdurre non riguarda tutte le società cooperative ma,
secondo i principi che presiedono alla disciplina codicistica delle obbligazioni, solo
quelle che presentino caratteristiche organizzative e strutturali adeguate, e quindi,
essenzialmente, le sole società cooperative a responsabilità limitata per azioni (art.
2514 del Codice civile).
Lintervento normativo contenuto nel comma 1 in esame si limita invece a
derogare ad un divieto, peraltro nemmeno in modo espresso e quindi con una tecnica
normativa comunque opinabile. Si potrebbe infatti quanto meno formulare la norma in esame
sotto forma di un ulteriore caso, fra quelli previsti nel comma 4 dellarticolo 11
del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per i quali non si applica
il generale divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico di cui al precedente comma
3.
Del resto, che questo ultimo sia lintento della disposizione in esame è dimostrato
dal successivo comma 2, nel quale si prevede che il comitato interministeriale per
il credito ed il risparmio (CICR) stabilisca limiti e criteri di emissione dei titoli
obbligazionari delle società cooperative con previsioni che possono derogare i limiti
fissati, in via generale per i titoli obbligazionari, dal citato articolo 2410 1° comma
del Codice civile. Questa previsione contenuta nel comma 2 ripete infatti, pele
società cooperative, quanto disposto per le società per azioni e in accomandita per
azioni al comma 4 bis del più volte citato articolo 11 del Testo unico delle leggi
in materia bancaria, ove si prevede che il CICR, con disposizioni che possono derogare i
limiti previsti dal primo comma dellart. 2410 del Codice civile, stabilisce, tra
laltro, limiti e criteri per la emissione di obbligazioni da parte delle società
per Ð azioni e in accomandita per azioni.
Il comma 3, infine, prevede che le società cooperative che intendono emettere
obbligazioni siano assoggettate alla medesima certificazione annuale del bilancio (da
parte di una società di revisione iscritta in un apposito albo e debitamente autorizzata)
che, in via generale, la normativa sulle cooperative impone per le sole cooperative di
grandi dimensioni (articolo 15, comma 2 legge n. 59 del 1992). Sempre il comma 3 in
esame assoggetta le cooperative emittenti titoli obbligazionari agli obblighi di
informazione societaria (comunicazioni al pubblico ed alla Consob) previsti in via
generale, dal Testo unico delle disposizioni in materia di informazione societaria per
tutti gli emittenti quotati.
Da queste ultime disposizioni, che applicano alle cooperative che intendono emettere
obbligazioni, normative previste per società di grandi dimensioni e addirittura quotate
in borsa, emerge con evidenza che la disciplina recata dallarticolo 54 in
esame non possa riguardare indiscriminatamente le (tutte le) società cooperative,
ma solo quelle più organizzate e strutturate, e conferma lipotesi che si tratti di
normativa essenzialmente destinata alle società cooperative a responsabilità limitata
per azioni di cui allarticolo 2514 del Codice civile.
RITORNA
ALLINDICE DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 1999
16/12/1998 webmaster@euganeo.it |
![]() |
il
collegio senatoriale di Tino Bedin |