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Articolo 54
(Obbligazioni delle società cooperative)

L’articolo 54, non modificato dalla Commissione Bilancio del Senato, mira ad estendere la possibilità di emettere obbligazioni alle società cooperative. Si tratta, secondo la relazione illustrativa, di "rimuovere un anacronistico divieto imposto dalla legislazione vigente alle cooperative, che costituisce un fattore di penalizzazione per lo svolgimento della loro attività sociale ed economica".
Occorre, al riguardo, preliminarmente ricordare come il Codice civile prevede che le obbligazioni (titoli di credito disciplinati dagli articoli 2410 e seguenti del medesimo Codice) possano essere emesse solo dalle società per azioni e dalle società in accomandita per azioni, non invece dalle altre società nemmeno quelle a responsabilità limitata (articolo 2486). La ragione che sottende questa limitazione risiede nella considerazione che solo quelle società (per azioni ed in accomandita per azioni) si ritiene abbiano un’organizzazione ed una struttura sufficientemente articolata tale da metterle in condizione di rispondere alle esigenze imposte dalla emissione di titoli obbligazionari. Si ricordi, a titolo esemplificativo, che oltre ad alcune precise garanzie, il Codice civile prevede anche una vera e propria organizzazione degli obbligazionisti che agiscono attraverso due organi: l’assemblea ed il rappresentante comune (articoli 2415 e seguenti).

Il comma 1 dell’articolo in esame mira a consentire l’emissione di titoli obbligazionari alle società cooperative introducendo una deroga alla norma, contenuta nell’articolo 11 comma 2 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993), che vieta la raccolta del risparmio tra il pubblico ai soggetti diversi dalle banche. Peraltro il medesimo articolo 11, al comma 4, fissa una serie di casi nei quali tale divieto non si applica, tra i quali riporta anche (con una previsione da ritenersi meramente ricognitiva di un principio già fissato nel Codice civile) le società per azioni e le società in accomandita per azioni.
In questo quadro il tenore della disposizione del comma 1 dell’articolo 54 si presta a qualche rilievo. Parrebbe preferibile, infatti, introdurre una norma che positivamente fondi il diritto delle società cooperative di emettere obbligazioni, se del caso rinviando espressamente alla disciplina codicistica delle obbligazioni delle società per azioni contenuta nella apposita sezione VII del capo V del titolo V del libro V del Codice civile (articoli 2410 e seguenti). Potrebbe inoltre risultare opportuno chiarire che la disciplina che si intende introdurre non riguarda tutte le società cooperative ma, secondo i principi che presiedono alla disciplina codicistica delle obbligazioni, solo quelle che presentino caratteristiche organizzative e strutturali adeguate, e quindi, essenzialmente, le sole società cooperative a responsabilità limitata per azioni (art. 2514 del Codice civile).
L’intervento normativo contenuto nel comma 1 in esame si limita invece a derogare ad un divieto, peraltro nemmeno in modo espresso e quindi con una tecnica normativa comunque opinabile. Si potrebbe infatti quanto meno formulare la norma in esame sotto forma di un ulteriore caso, fra quelli previsti nel comma 4 dell’articolo 11 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per i quali non si applica il generale divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico di cui al precedente comma 3.
Del resto, che questo ultimo sia l’intento della disposizione in esame è dimostrato dal successivo comma 2, nel quale si prevede che il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) stabilisca limiti e criteri di emissione dei titoli obbligazionari delle società cooperative con previsioni che possono derogare i limiti fissati, in via generale per i titoli obbligazionari, dal citato articolo 2410 1° comma del Codice civile. Questa previsione contenuta nel comma 2 ripete infatti, pele società cooperative, quanto disposto per le società per azioni e in accomandita per azioni al comma 4 bis del più volte citato articolo 11 del Testo unico delle leggi in materia bancaria, ove si prevede che il CICR, con disposizioni che possono derogare i limiti previsti dal primo comma dell’art. 2410 del Codice civile, stabilisce, tra l’altro, limiti e criteri per la emissione di obbligazioni da parte delle società per Ð azioni e in accomandita per azioni.

Il comma 3, infine, prevede che le società cooperative che intendono emettere obbligazioni siano assoggettate alla medesima certificazione annuale del bilancio (da parte di una società di revisione iscritta in un apposito albo e debitamente autorizzata) che, in via generale, la normativa sulle cooperative impone per le sole cooperative di grandi dimensioni (articolo 15, comma 2 legge n. 59 del 1992). Sempre il comma 3 in esame assoggetta le cooperative emittenti titoli obbligazionari agli obblighi di informazione societaria (comunicazioni al pubblico ed alla Consob) previsti in via generale, dal Testo unico delle disposizioni in materia di informazione societaria per tutti gli emittenti quotati.
Da queste ultime disposizioni, che applicano alle cooperative che intendono emettere obbligazioni, normative previste per società di grandi dimensioni e addirittura quotate in borsa, emerge con evidenza che la disciplina recata dall’articolo 54 in esame non possa riguardare indiscriminatamente le (tutte le) società cooperative, ma solo quelle più organizzate e strutturate, e conferma l’ipotesi che si tratti di normativa essenzialmente destinata alle società cooperative a responsabilità limitata per azioni di cui all’articolo 2514 del Codice civile.


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16/12/1998
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