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Articolo 53
(Disposizioni per le zone terremotate)

L’articolo 53 - inserito dalla Camera - mantiene in vigore una disposizione del testo unico delle zone terremotate di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria che consente di revocare finanziamenti agli imprenditori privati se non realizzano - entro diciotto mesi dalla concessione del contributo pubblico – l’opera finanziata.
In particolare, l’articolo in esame aggiunge un periodo allarticolo 24, comma 32, della legge 27 dicembre 1997 n. 449. Si ricorda che i commi 32 e 33 di tale legge intervenivano sulle procedure di recupero dei contributi corrisposti ad imprese che non ne avevano diritto, consentendo al Ministero dell'industria di avvalersi del servizio per la riscossione dei tributi. Il comma 32 stabilisce che il provvedimento di revoca delle agevolazioni alle imprese disposte dal Ministro dell'industria costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del D.P.R. n. 43 del 1988, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni, attivando in tal modo la procedura per la loro riscossione coattiva. Rispetto al regime generale delle revoche e riscossioni coattive dei finanziamenti alle imprese posto dalla legge n. 449/97, la normativa contenuta nel decreto legislativo assume pertanto un carattere speciale.
Più analiticamente, l’articolo introdotto dalla Camera è volto a mantenere in vigore una norma contenuta nell’art. 39 ("Sviluppo industriale nelle zone disastrate") del testo unico per le zone terremotate della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990 n. 76.
Il comma 11 di tale disposizione prevede che la realizzazione delle nuove iniziative imprenditoriali incentivate ai sensi dello stesso art. 39 non possa protrarsi, a pena di decadenza dal contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso. In caso contrario, è prevista la ripetizione delle somme ad opera dell'intendenza di finanza competente per territorio secondo le modalità prescritte nell'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato"). Le medesime modalità si applicano per il recupero dei contributi per la ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali (art. 27 del d. lgs. 76/90).
La Commissione Bilancio del Senato, inserendo il comma 2, ha previsto che possono essere utilizzati, da parte dei comuni ai quali sono stati trasferiti, i fondi relativi a diverse leggi concernenti provvidenze per calamità e non ancora impegnati, al fine di consentire il proseguimento degli interventi di ricostruzione. Si tratta dei fondi relativi:
- alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, che ha previsto provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell’agosto 1962 (alcuni comuni ricompresi nelle province di Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, Forlì e Perugia);
- alla legge 25 maggio 1970, n. 364, che ha istituito il Fondo di solidarietà nazionale;
- alla legge 16 marzo 1972, n. 88, di conversione del D.L. 4 marzo 1972, n. 25, recante provvidenze a favore di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972;
- alla legge 17 maggio 1973, n. 205, di conversione del D.L. n. 31 del 1973, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell’Umbria, dell’Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l’opera di ricostruzione di Tuscania;
- alla legge 26 aprile 1976, n. 176, recante norme per l’istituzione del servizio sismico e dipsosizioni inerenti ai movimenti sismici del 1971, del novembre e dicembre 1972, del dicembre 1974 e del gennaio 1975, in comuni della provincia di Perugia.


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15/12/1998
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