i-p152
Articolo 52
(Modifiche all'articolo 3 del D.L. n. 364 del 1997
e allarticolo 1 del D.L. n. 67 del 1997)
Comma 1
Estensione delle agevolazioni della legge n. 488/1992
ai territori di Marche e Umbria
Larticolo 52, comma 1, non modificato dalla Commissione Bilancio del
Senato, reca modifiche allarticolo 3 del decreto-legge n. 364/1997,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 434/1997, relativo alla concessione di
agevolazioni alle attività produttive - previste dalla legge n. 488/1992 per le
imprese localizzate nelle zone delle Marche e lUmbria colpite dagli eventi sismici
nel settembre 1997.
Larticolo 3 del decreto-legge n. 364/1997
In particolare larticolo 3, comma 1, stabilisce che, ai fini della
concessione nel 1998 delle agevolazioni alle attività produttive previste
dal D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, il Ministero dell'industria, in deroga alle vigenti disposizioni, provvede
alla formazione di ulteriori due graduatorie delle iniziative ammissibili relative
alle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori disastrati individuati ai
sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997,
nonché alle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori danneggiati
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della medesima ordinanza che abbiano sede
operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o
parziale.
Larticolo 3, comma 1, del D.L. n. 364 specifica che nelle graduatorie
delle iniziative ammissibili per le regioni Umbria e Marche sono inserite:
le iniziative riferite ad unità produttive sopra indicate, ivi incluse quelle rivolte
alla delocalizzazione delle predette unità produttive in altre aree ricomprese negli
stessi comuni e territori in cui avevano sede operativa, alla data del 26 settembre 1997,
le unità produttive medesime;
le iniziative per la realizzazione di nuove unità produttive nei comuni e nei territori
disastrati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n.
2694 del 13 ottobre 1997.
Il successivo comma 2 prevede che le graduatorie sono formate attraverso
lutilizzo degli indicatori previsti allarticolo 6, comma 4, lettera a),
numeri 1, 2 e 4 del regolamento concernente le modalità e le procedure per la concessione
delle agevolazioni, emanato con D.M. Industria n. 527/1995, da ultimo modificato dal D.M.
n. 319/1997.
La misura dell'aiuto è determinata, per le iniziative di cui al comma 1, lettera a),
nella misura massima prevista per gli interventi nelle aree di cui all'obiettivo 1
del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive
modificazioni, e, per le iniziative di cui al comma 1, lettera b), nella misura
massima prevista per gli interventi nelle aree di cui all'obiettivo 2 del
medesimo regolamento (CEE) n. 2052/88.
Il comma 3 prevede la possibilità di differimento del termine per la presentazione
delle domande per i bandi relativi al 1998 da parte del Ministro dellindustria, su
proposta dei Commissari straordinari previsti dallarticolo 1 dellordinanza n.
2668 del 28 settembre 1997 del Ministro dellinterno, delegato al coordinamento della
protezione.
Analogamente il Ministro dellindustria può disporre che una quota (o la totalità)
delle risorse assegnate per le graduatorie delle regioni Marche e Umbria, previste dalle
disposizioni vigenti in materia di agevolazioni alle attività produttive, sia riservata
nel 1998 alle iniziative relative alle rispettive zone terremotate (comma 4).
Inoltre il comma 5 autorizza il Ministero dellindustria ad utilizzare, nel
limite massimo di 50 miliardi, le somme assegnate dal CIPE con le deliberazioni del 23
aprile 1997 e del 26 giugno 1997, e non utilizzate alla data del 28 ottobre 1997
(entrata in vigore del D.L. n. 364/1997), per la concessione delle agevolazioni alle
attività produttive previste dal comma 1 del presente articolo. Tali somme saranno
ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dellindustria, sentiti
i commissari straordinari sopra citati.
Il comma 5-bis dispone che in alternativa alle agevolazioni di cui al
comma 1 (legge n. 488/1992) e a valere sulle disponibilità di cui al comma 5, alle
piccole e medie imprese ed alle imprese artigiane è concesso un contributo in conto
capitale per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Il contributo è
concesso e liquidato con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1 del D.L. n.
244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, relativo agli incentivi
automatici (c.d. credito fiscale). Il Ministro dell'industria provvede ad individuare i
fondi da destinare agli interventi di cui al presente comma per ciascuna delle regioni
Marche e Umbria, nonché l'intensità dell'agevolazione da concedere, su proposta dei
commissari delegati, nonché all'adeguamento delle procedure e della documentazione
necessaria per la fruizione dell'agevolazione al fine di garantire la necessaria
speditezza dei relativi interventi.
La legge n. 488/1992
Lart. 1, comma 2 del D.L. n. 415/1992 affida al CIPE ed al CIPI (ora
soppresso), nell'ambito delle rispettive competenze, la definizione, entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione e previa determinazione di indirizzo del
Consiglio dei Ministri, delle disposizioni per la concessione delle agevolazioni alle
nuove iniziative relative ad attività produttive nelle
aree depresse del territorio nazionale, sulla base di specifici criteri.
Il Ministro dell'industria provvede, in osservanza delle direttive deliberate dal CIPI e
dal CIPE a stabilire, con proprio decreto, modalità e procedure per la concessione e
l'erogazione delle agevolazioni.
Con le delibere del 22 aprile e del 28 dicembre 1993, il CIPI ha emanato le direttive per
la concessione delle agevolazioni. Tale materia, a seguito dell'Intesa raggiunta in sede
UE sugli aiuti di Stato alle imprese è stata nuovamente disciplinata con la delibera CIPE
del 27 aprile 1995, che recepisce i contenuti dell'accordo approvato con decisione della
Commissione UE del 3 marzo 1995 e confermato successivamente dalla decisione del 30 giugno
1997.
Con la delibera CIPE del 27 aprile 1995 è stata precisata sia la copertura
territoriale delle agevolazioni alle nuove iniziative, ricomprendendovi le aree
ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivi 1, 2 e 5b e quelle
rientranti nella fattispecie dell'articolo 92.3.c del Trattato, sia l'intensità dei
livelli di agevolazione espressi in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL),
che vengono graduati a secondo del grado di sviluppo delle varie zone e della dimensione
di impresa.
Per quanto riguarda le iniziative ammissibili, le agevolazioni possono essere
concesse alle attività estrattive e manifatturiere e, nei limiti del 5% delle
risorse, alle attività dei servizi reali alle imprese nel settore dell'informatica (e dei
servizi connessi di formazione professionale), del trasferimento tecnologico e
intermediazione dell'informazione, di consulenza tecnico-economico. Le agevolazioni sono
state da ultimo estese alle imprese, localizzate nelle aree depresse, operanti nel settore
turistico-alberghiero con larticolo 9 della legge n. 449/1997 (collegato alla
manovra di finanza pubblica per il 1998). Oggetto delle agevolazioni sono gli investimenti
finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione,
alla riconversione, alla riattivazione e alla delocalizzazione degli impianti produttivi.
I progetti presentati dalle imprese devono essere accompagnati da un programma di
investimento, da cui risulti la capacità dell'impresa a conseguire gli
obiettivi produttivi, economici ed occupazionali, e da un piano finanziario
riguardante il fabbisogno complessivo dell'iniziativa.
Le domanda sono presentate, nei termini annualmente previsti (bandi), alle banche e
società convenzionate con il Ministero dell'Industria che procedono all'istruttoria
in base ai criteri e parametri stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Industria 20
ottobre 1995, n. 527 (modificato dal D.M. 31 luglio 1997, n. 319), e dalla Circolare
15 dicembre 1995, n. 38522 dello stesso Ministero, che hanno regolato le modalità e
le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.
Le istruttorie vengono acquisite nei termini fissati dal Ministero dell'Industria che,
entro due mesi, pubblica la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili alle
agevolazioni i quali, in ordine decrescente dal primo, accedono ai finanziamenti fino ad
esaurimento delle risorse, che sono ripartite dal CIPE su base regionale. I progetti non
finanziati concorrono automaticamente alla ripartizione delle risorse nell'esercizio
successivo.
Il meccanismo d'asta si realizza sulla base di cinque indicatori (cfr. nota 3).
Nella successiva tavola sono indicate le misure delle agevolazioni, calcolate in
Equivalente sovvenzione netto, nei limiti massimi indicati:
Aree | |
Ob. 1- Zona A | 50% ESN per le grandi imprese, maggiorato di 15 punti percentuali in ESL per le piccole e medie imprese. |
Ob. 1- Zona B | 40% ESN per le grandi imprese, maggiorato di 15 punti percentuali in ESL per le piccole e medie imprese |
Aree | Piccola impresa | Media impresa | Grande impresa |
Zone 92.3.c) | 20 | 15 | 10 |
Ob. 2 e 5b zone 92.3.c) | 20 | 15 | 10 |
Ob. 2 e 5b altre zone | 15 | 7,5 | - |
Abruzzo | 30 | 30 | 25 |
Molise (1/7/95-31/12/96) | 45 | 45 | 35 |
Molise (1/1/97-31/12/98) | 40 | 40 | 30 |
Molise (dal 1/1/99) | 30 | 30 | 25 |
Comma 2
Mutui per il rifinanziamento degli interventi
per il Belice, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
Il comma 2 - aggiunto dalla Camera - dispone unintegrazione dellarticolo 1, comma 1, del D.L. n. 67/1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/1997.
NOTE
1
Con l'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694 sono state individuate le aree interessate dalla crisi sismica, stabilendo che è da considerare come danneggiato l'intero territorio appartenente alle regioni Marche e Umbria e, all'interno di questo, sono da considerarsi particolarmente disastrati i territori dei comuni di: Assisi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Preci, Sellano, Spello, Valtopina, Camerino, Fabriano, Fiuminata, Pioraco, Sassoferrato, Sefro, Serravalle del Chienti e Visso. E' rimessa ai commissari delegati la segnalazione delle aree o delle frazioni disastrate nei territori limitrofi e contigui per la definitiva individuazione delle quali è stabilito che il Ministro dell'interno intervenga con successivo provvedimento (comma 3).
RITORNA
ALLINDICE DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 1999
15/12/1998 webmaster@euganeo.it |
![]() |
il
collegio senatoriale di Tino Bedin |