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Articolo 52
(Modifiche all'articolo 3 del D.L. n. 364 del 1997
e all’articolo 1 del D.L. n. 67 del 1997)

Comma 1
Estensione delle agevolazioni della legge n. 488/1992
ai territori di Marche e Umbria

L’articolo 52, comma 1, non modificato dalla Commissione Bilancio del Senato, reca modifiche all’articolo 3 del decreto-legge n. 364/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 434/1997, relativo alla concessione di agevolazioni alle attività produttive - previste dalla legge n. 488/1992 – per le imprese localizzate nelle zone delle Marche e l’Umbria colpite dagli eventi sismici nel settembre 1997.

L’articolo 3 del decreto-legge n. 364/1997
In particolare l’articolo 3, comma 1, stabilisce che, ai fini della concessione nel 1998 delle agevolazioni alle attività produttive previste dal D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, in deroga alle vigenti disposizioni, provvede alla formazione di ulteriori due graduatorie delle iniziative ammissibili relative alle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori disastrati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, nonché alle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori danneggiati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della medesima ordinanza che abbiano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.
L’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 364 specifica che nelle graduatorie delle iniziative ammissibili per le regioni Umbria e Marche sono inserite:
le iniziative riferite ad unità produttive sopra indicate, ivi incluse quelle rivolte alla delocalizzazione delle predette unità produttive in altre aree ricomprese negli stessi comuni e territori in cui avevano sede operativa, alla data del 26 settembre 1997, le unità produttive medesime;
le iniziative per la realizzazione di nuove unità produttive nei comuni e nei territori disastrati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997.
Il successivo comma 2 prevede che le graduatorie sono formate attraverso l’utilizzo degli indicatori previsti all’articolo 6, comma 4, lettera a), numeri 1, 2 e 4 del regolamento concernente le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni, emanato con D.M. Industria n. 527/1995, da ultimo modificato dal D.M. n. 319/1997.
La misura dell'aiuto è determinata, per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), nella misura massima prevista per gli interventi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e, per le iniziative di cui al comma 1, lettera b), nella misura massima prevista per gli interventi nelle aree di cui all'obiettivo 2 del medesimo regolamento (CEE) n. 2052/88.
Il comma 3 prevede la possibilità di differimento del termine per la presentazione delle domande per i bandi relativi al 1998 da parte del Ministro dell’industria, su proposta dei Commissari straordinari previsti dall’articolo 1 dell’ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 del Ministro dell’interno, delegato al coordinamento della protezione.
Analogamente il Ministro dell’industria può disporre che una quota (o la totalità) delle risorse assegnate per le graduatorie delle regioni Marche e Umbria, previste dalle disposizioni vigenti in materia di agevolazioni alle attività produttive, sia riservata nel 1998 alle iniziative relative alle rispettive zone terremotate (comma 4).
Inoltre il comma 5 autorizza il Ministero dell’industria ad utilizzare, nel limite massimo di 50 miliardi, le somme assegnate dal CIPE con le deliberazioni del 23 aprile 1997 e del 26 giugno 1997, e non utilizzate alla data del 28 ottobre 1997 (entrata in vigore del D.L. n. 364/1997), per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive previste dal comma 1 del presente articolo. Tali somme saranno ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell’industria, sentiti i commissari straordinari sopra citati.
Il comma 5-bis dispone che in alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1 (legge n. 488/1992) e a valere sulle disponibilità di cui al comma 5, alle piccole e medie imprese ed alle imprese artigiane è concesso un contributo in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Il contributo è concesso e liquidato con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1 del D.L. n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, relativo agli incentivi automatici (c.d. credito fiscale). Il Ministro dell'industria provvede ad individuare i fondi da destinare agli interventi di cui al presente comma per ciascuna delle regioni Marche e Umbria, nonché l'intensità dell'agevolazione da concedere, su proposta dei commissari delegati, nonché all'adeguamento delle procedure e della documentazione necessaria per la fruizione dell'agevolazione al fine di garantire la necessaria speditezza dei relativi interventi.

La legge n. 488/1992
L’art. 1, comma 2 del D.L. n. 415/1992 affida al CIPE ed al CIPI (ora soppresso), nell'ambito delle rispettive competenze, la definizione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione e previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, delle disposizioni per la concessione delle agevolazioni alle nuove iniziative relative ad attività produttive nelle aree depresse del territorio nazionale, sulla base di specifici criteri.
Il Ministro dell'industria provvede, in osservanza delle direttive deliberate dal CIPI e dal CIPE a stabilire, con proprio decreto, modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni.
Con le delibere del 22 aprile e del 28 dicembre 1993, il CIPI ha emanato le direttive per la concessione delle agevolazioni. Tale materia, a seguito dell'Intesa raggiunta in sede UE sugli aiuti di Stato alle imprese è stata nuovamente disciplinata con la delibera CIPE del 27 aprile 1995, che recepisce i contenuti dell'accordo approvato con decisione della Commissione UE del 3 marzo 1995 e confermato successivamente dalla decisione del 30 giugno 1997.
Con la delibera CIPE del 27 aprile 1995 è stata precisata sia la copertura territoriale delle agevolazioni alle nuove iniziative, ricomprendendovi le aree ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivi 1, 2 e 5b e quelle rientranti nella fattispecie dell'articolo 92.3.c del Trattato, sia l'intensità dei livelli di agevolazione espressi in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL), che vengono graduati a secondo del grado di sviluppo delle varie zone e della dimensione di impresa.
Per quanto riguarda le iniziative ammissibili, le agevolazioni possono essere concesse alle attività estrattive e manifatturiere e, nei limiti del 5% delle risorse, alle attività dei servizi reali alle imprese nel settore dell'informatica (e dei servizi connessi di formazione professionale), del trasferimento tecnologico e intermediazione dell'informazione, di consulenza tecnico-economico. Le agevolazioni sono state da ultimo estese alle imprese, localizzate nelle aree depresse, operanti nel settore turistico-alberghiero con l’articolo 9 della legge n. 449/1997 (collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1998). Oggetto delle agevolazioni sono gli investimenti finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione e alla delocalizzazione degli impianti produttivi.
I progetti presentati dalle imprese devono essere accompagnati da un programma di investimento, da cui risulti la capacità dell'impresa a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali, e da un piano finanziario riguardante il fabbisogno complessivo dell'iniziativa.
Le domanda sono presentate, nei termini annualmente previsti (bandi), alle banche e società convenzionate con il Ministero dell'Industria che procedono all'istruttoria in base ai criteri e parametri stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Industria 20 ottobre 1995, n. 527 (modificato dal D.M. 31 luglio 1997, n. 319), e dalla Circolare 15 dicembre 1995, n. 38522 dello stesso Ministero, che hanno regolato le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.
Le istruttorie vengono acquisite nei termini fissati dal Ministero dell'Industria che, entro due mesi, pubblica la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili alle agevolazioni i quali, in ordine decrescente dal primo, accedono ai finanziamenti fino ad esaurimento delle risorse, che sono ripartite dal CIPE su base regionale. I progetti non finanziati concorrono automaticamente alla ripartizione delle risorse nell'esercizio successivo.
Il meccanismo d'asta si realizza sulla base di cinque indicatori (cfr. nota 3).
Nella successiva tavola sono indicate le misure delle agevolazioni, calcolate in Equivalente sovvenzione netto, nei limiti massimi indicati:

Aree  
Ob. 1- Zona A 50% ESN per le grandi imprese, maggiorato di 15 punti percentuali in ESL per le piccole e medie imprese.
Ob. 1- Zona B 40% ESN per le grandi imprese, maggiorato di 15 punti percentuali in ESL per le piccole e medie imprese

 

Aree Piccola impresa Media impresa Grande impresa
Zone 92.3.c) 20 15 10
Ob. 2 e 5b – zone 92.3.c) 20 15 10
Ob. 2 e 5b– altre zone 15 7,5 -
Abruzzo 30 30 25
Molise (1/7/95-31/12/96) 45 45 35
Molise (1/1/97-31/12/98) 40 40 30
Molise (dal 1/1/99) 30 30 25


Alle agevolazioni accedono quindi anche le imprese situate nelle aree degli obiettivi 2 e 5b non ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'articolo 92.3.c: in questo caso gli incentivi sono limitati alle piccole e medie imprese e le aliquote previste, pari rispettivamente al 15% e al 7,5% in ESL, corrispondono alla soglia massima di incentivazione prevista dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI (decisione CE del 20 maggio 1992).
Per quanto riguarda gli ambiti territoriali, si segnala che rispetto alle decisioni CE che identificano i singoli comuni destinatari dei benefici, la disposizione in esame ne determina una estensione; infatti, mentre per l’Umbria tutti i comuni delle province di Perugia e Terni rientrano nelle aree obiettivo 2 o 5b, ciò non accade per la regione Marche. Conseguentemente la presente norma estende l’applicazione del regime di agevolazione alle attività produttive all’intero territorio regionale.

Come rilevato nella relazione illustrativa del disegno di legge, la legge n. 434/1997 di conversione del D.L. n. 364/1997 è stata notificata alla Commissione delle Comunità europee, che ha tuttavia ritenuto non ammissibili tali agevolazioni "particolari" per Marche ed Umbria, formulando diversi rilievi. Al fine quindi di adeguare tali misure alla normativa comunitaria, l’articolo 52 in esame, propone modifiche all’articolo 3 del D.L. n. 364/1997.
In particolare al comma 1, lettera a), viene stabilito che la formazione delle due graduatorie ad hoc per le Regioni Marche e Umbria venga predisposta con il primo bando utile successivo agli esiti della notifica alla Commissione U.E. delle misure agevolative previste.
Viene inoltre riformulato il secondo periodo dell’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 364/1997, stabilendo che nelle predette graduatorie sono inserite le iniziative per la realizzazione di nuove unità produttive e quelle di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione e riattività delle unità produttive esistenti o di trasferimento delle stesse nell'ambito dei medesimi o di altri comuni e territori di cui al presente comma.
Rispetto al testo vigente si determinano quindi due modifiche:
applicazione delle misure agevolative a tutte le tipologie di investimento ammissibile;
esclusione delle aree "danneggiate", con conseguente concentrazione delle risorse nelle aree "disastrate".

L’articolo 52 in esame dispone inoltre che per le suddette iniziative si applica la decorrenza di ammissibilità delle spese dal 28 ottobre 1997 (data di entrata in vigore del D.L. n. 364/1997).
Il comma 1, lettera b), dell’articolo 52 modifica il comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 364/1997, circa il livello di aiuto concedibile. Mentre la normativa vigente fa riferimento a due livelli a secondo che rientrino nelle tipologie previste dal comma 1, lettere a) e b), la nuova disciplina stabilisce che le misure dell'aiuto per le iniziative previste dal comma 1 – come riformulato dal presente articolo 48, che peraltro sopprime la distinzione tra le due lettere - sono quelle massime previste per gli interventi degli aiuti a finalità regionale (30 per cento ESN per le piccole e medie imprese e 25 per cento ESN per le grandi imprese).
Infine il comma 1, lettera c), dell’articolo 52 sopprime il comma 5-bis dell’articolo 3 del D.L. n. 364/1997 circa la possibilità di opzione per le piccole e medie imprese e per le imprese artigiane tra le agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992 (comma 1) e le agevolazioni in forma automatica, attraverso la concessione degli incentivi automatici (c.d. credito fiscale) previsti dall’articolo 1 del D.L. n. 244/1995 (comma 5-bis).

Comma 2
Mutui per il rifinanziamento degli interventi
per il Belice, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria

Il comma 2 - aggiunto dalla Camera - dispone un’integrazione dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 67/1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/1997.
La norma non è stata modificata dalla Commissione Bilancio del Senato.
Per il finanziamento di iniziative dirette a favorire lo sviluppo delle aree depresse, l’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 67/1997, autorizza il Ministro del Tesoro a contrarre mutui quindicennali con la Cassa Depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato. Le relative somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per le aree depresse istituito ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 96/1993 (stato di previsione del Tesoro, UPB 7.2.1.8, capitolo 9012) (comma 1).
A tale scopo è autorizzata la spesa complessiva di 515 miliardi per l’anno 1998 e di 1.515 miliardi a decorrere dal 1999 fino al 2013 (comma 2). A valere su tali somme, il comma 1 dell’articolo 1 del D.L. n. 67 riserva, nel periodo 1998-2013:
una quota pari a 50 miliardi annui per la copertura di mutui finalizzati a interventi per l’edilizia scolastica;
una quota pari a 50 miliardi annui per la copertura di mutui finalizzati a interventi per l’edilizia universitaria;
una quota pari a 50 miliardi annui per la copertura di mutui finalizzati agli interventi di cui all’articolo 17, comma 5, della legge n. 67/1988 (completamento degli interventi per il Belice) e alla legge n. 32/1992 (ricostruzione dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del 1980-81).
Con riguardo al rifinanziamento degli interventi per il Belice, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, il comma 2 dell’articolo 4852 in esame precisa che i mutui possono essere assunti direttamente dagli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 142/1990.
Tale norma prevede che gli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, stipulino apposite convenzioni, con le quali sono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i relativi criteri, modalità e limiti.

NOTE

1 Con l'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694 sono state individuate le aree interessate dalla crisi sismica, stabilendo che è da considerare come danneggiato l'intero territorio appartenente alle regioni Marche e Umbria e, all'interno di questo, sono da considerarsi particolarmente disastrati i territori dei comuni di: Assisi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Preci, Sellano, Spello, Valtopina, Camerino, Fabriano, Fiuminata, Pioraco, Sassoferrato, Sefro, Serravalle del Chienti e Visso. E' rimessa ai commissari delegati la segnalazione delle aree o delle frazioni disastrate nei territori limitrofi e contigui per la definitiva individuazione delle quali è stabilito che il Ministro dell'interno intervenga con successivo provvedimento (comma 3).
2 Il comma 1, dell’articolo 1 dell’Ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, individua come danneggiato tutto il territorio delle regioni Marche e Umbria.
3 L’articolo 6 (Procedure e termini per l’istruttoria e la formazione delle graduatorie) del D.M. n. 527/1995 come modificato dal D.M. n. 319/1997 prevede al comma 4, che ai fini della formazione di ciascuna graduatoria, si calcolano (lettera a) i seguenti cinque indicatori, sulla base degli esiti istruttori della banca concessionaria e, per quanto concerne il valore dell’agevolazione richiesta, di quanto indicato dall’imprenditore nel modulo di domanda:
1) valore del capitale proprio investito nell’iniziativa, rispetto all’investimento complessivo;
2) numero di occupati attivati dall’iniziativa rispetto all’investimento complessivo;
3) valore dell’agevolazione massima ammissibile rispetto alla richiesta;
4) punteggio complessivo conseguito dall’iniziativa sulla base delle specifiche priorità regionali;
5) punteggio complessivo conseguito dall’iniziativa sulla base delle prestazioni ambientali.


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15/12/1998
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