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Articolo 50
(Interventi per il settore del commercio)

Il comma 1 dell’articolo in esame, non modificato dalla Commissione Bilancio del Senato, dispone l’abrogazione degli interventi previsti dall’articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (collegato alla finanziaria ‘96), che aveva esteso al settore del turismo i finanziamenti destinati al commercio ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 ("Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse"), conv. con modif. dalla L. n. 341/95. L’abrogazione deriva dall’impossibilità pratica di avviare, in particolare, gli interventi per la valorizzazione dell’offerta commerciale e turistica delle imprese minori derivanti dagli ostacoli sorti in sede comunitaria.
Il predetto articolo 9 del D.L. n. 244/95 riserva ad interventi nel settore del commercio una quota di 250 miliardi, a valere sulle risorse derivanti dall’accensione dei mutui di cui alla legge n. 488/92 (più esattamente, articolo 1, comma 8, del D.L. n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992). Tale disposizione, a sua volta, autorizza, per gli interventi nelle aree depresse, incentivi alle attività produttive ed a progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree suddette, nonché il ricorso a mutui con onere di ammortamento per capitale e interessi a totale carico dello Stato per un importo di 10.000 mld. Con successiva delibera CIPE del 28 dicembre 1993, 3.000 mld. sono stati destinati a progetti strategici e 7.000 mld. alle agevolazioni delle attività produttive.
Il secondo comma del medesimo articolo 9 attribuisce al CIPE la definizione della disciplina per la concessione delle agevolazioni, da coordinare con i finanziamenti di competenza delle regioni e delle province autonome, sulla base dei criteri di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 415/1992.
L’articolo 2, comma 42, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995, ha modificato questa normativa nel senso di ricomprendere anche il settore del turismo nella quota di complessivi 250 miliardi riservati al settore del commercio. Viene inoltre precisato che, nell’ambito di tale riserva, rientra anche la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione dei programmi regionali, specificandosi che i programmi regionali in questione, concernono le aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, del Regolamento CEE n. 2052/88 nonché le aree rientranti nella fattispecie di cui all’art. 92, paragrafo 3, lett. c), del Trattato di Roma. Quest’ultima norma fa riferimento agli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
Queste previsioni hanno trovato attuazione, per il 1996, con la deliberazione del CIPE dell’8 agosto 1996, che ha precisato e meglio definito le aree di applicazione, i soggetti beneficiari, le iniziative ammissibili, le modalità e le procedure delle agevolazioni.
Successivamente il comma 194 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla finanziaria 1997) ha destinato un'ulteriore quota di 100 miliardi a favore delle imprese del settore commerciale e turistico.
Sono esclusi dall’abrogazione prevista dal comma 1 in esame gli interventi relativi all’approvazione dei progetti strategici, di cui all’asse 3 della citata delibera CIPE 8 agosto 1996, che siano stati già presentati alla data dell’entrata in vigore della presente legge.
Il CIPE con la deliberazione dell'8 agosto 1996 ha stabilito che le aree interessate sono quelle individuate dalla Commissione U.E. come ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, e quelle rientranti nella fattispecie dell'articolo 92.3.c del Trattato.
La deliberazione individua le agevolazioni finanziabili nell'ambito dei seguenti assi prioritari e delle relative azioni riconosciute come progetti strategici nell'ambito di ciascun asse prioritario:
  Asse 1 - Logistica e servizi comuni.
  Asse 2 - Valorizzazione dell'offerta commerciale e turistica delle imprese minori.
  Asse 3 - Riqualificazione di contesti urbani e territoriali.

In particolare l’Asse 3 le azioni dovranno riguardare la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali.
Tali iniziative dovranno essere individuate nei programmi regionali e dovranno mirare alla riqualificazione e rivitalizzazione del sistema distributivo e ricettivo nei contesti urbani e rurali soggetti a fenomeni di degrado economico, ivi compresi interventi per i mercati su aree pubbliche, su centri commerciali naturali, per il recupero e la riconversione di comprensori turistici in crisi, per la riqualificazione delle attività turistiche di assistenza ed informazione nei centri storici e nelle aree rurali. Saranno considerate prioritarie le iniziative ricomprese in accordi ed intese di programma.
Per quanto riguarda i programmi attuativi regionali previsti dall'asse n. 3 la deliberazione CIPE dell’8 agosto 1996 stabilisce che le regioni interessate presentano al Ministero dell'industria, per l'approvazione, i programmi attuativi per la concessione dei contributi, dettagliatamente articolato )punto 10 della deliberazione).
Con la deliberazione dell'8 agosto 1996, il CIPE ha inoltre ripartito le risorse disponibili, pari a 250 miliardi di lire tra gli assi n. 1 (Logistica e servizi comuni) e n. 2 (Valorizzazione dell'offerta commerciale e turistica delle imprese minori) per lire 150 miliardi e all'asse n. 3 (Riqualificazione di contesti urbani e territoriali) per lire 100 miliardi, di cui 20 miliardi riservati alle aree di cui all'obiettivo 1 per il cofinanziamento di progetti comunitari riferiti al recupero di attività commerciali e turistiche.
In particolare, relativamente alle risorse destinate all'asse 3, il punto 11 della deliberazione del CIPE ripartisce 80 miliardi fra le regioni, sulla base della popolazione residente nelle aree depresse.

 

Piemonte 5.778 milioni
Valle d'Aosta 235 milioni
Liguria 2.576 milioni
Lombardia 1.298 milioni
Veneto 3.994 milioni
Trentino-Alto Adige 676 milioni
Friuli-Venezia Giulia 1.611 milioni
Emilia-Romagna 1.048 milioni
Toscana 4.459 milioni
Marche 1.540 milioni
Umbria 1.715 milioni
Lazio 3.511 milioni
Abruzzo 3.136 milioni
Molise 831 milioni
Campania 14.134 milioni
Puglia 10.122 milioni
Basilicata 1.533 milioni
Calabria 5.197 milioni
Sicilia 12.468 milioni
Sardegna 4.138 milioni

 

La deliberazione specifica, inoltre, che tale residua disponibilità di 20 miliardi costituisce un fondo indiviso sul quale possono concorrere le regioni per il cofinanziamento di progetti comunitari riferibili alle azioni di cui all'asse 3 nelle aree individuate dalla Commissione europea quali rientranti nell'obiettivo 1.

Agli interventi relativi all’asse 3 per i quali siano stati presentati i progetti, il comma 1 in esame destina la somma di 140 mld. (100 mld. per il 1998 e 40 mld. per il 1999) dello stanziamento complessivo di 350 mld. disposto dalle citate leggi 549/95 e 662/96. I rimanenti 210 mld. stanziati sono destinati rispettivamente:
per l’ammontare di 60 mld. (40 mld. per il 1999 e 20 mld. per il 2000) alle finalità di cui all’articolo 26 della legge 266/97 (Bersani), concernente rifinanziamento e chiusura dell’operatività della legge 517/75, il tradizionale strumento di agevolazione e di incentivazione del settore commerciale fino all’intervento del D.Lgs. n. 114/98 di riforma del settore. Prima dell’intervento della legge Bersani, le originarie disponibilità finanziarie relative alla legge n. 517/75 - esauritesi nel 1989 con il finanziamento di 46.000 domande - avevano lasciato insoddisfatte le 16.000 richieste di contributi presentate ma non approvate. Nella nota politica premessa allo stato di previsione del Ministero dell’industria per il 1999 si rende noto che ci sono ancora 3.500 domande approvate e non liquidate, di cui 1.500 dovrebbero esserlo nel corso del 1999. Inoltre, per le domande neanche approvate (ancora 15.000) si prevede che nel 1999 saranno emessi 10.000 provvedimenti per l’erogazione del contributo. Va aggiunto che l’art. 26 della legge n. 266 ha anche disposto che alle domande di credito agevolato non ammesse ai contributi per carenza di fondi, per le quali fosse però già stato stipulato il relativo contratto di finanziamento agevolato, fosse riconosciuto, in via sostitutiva un contributo pari all'abbattimento di 4 punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula per le iniziative ubicate nei territori del Mezzogiorno e nei territori montani, e di 2 punti per i restanti territori. Qualora le risorse complessivamente assegnate non fossero risultate sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista, il Ministro dell'industria, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, avrebbe dovuto disporre la riduzione percentuale, in eguale misura, dell'importo spettante a ciascun beneficiario. Le maggiori disponibilità derivanti dall’approvazione della norma in esame hanno lo scopo di evitare tale "sensibile riduzione" del contributo sostitutivo;
per l’ammontare di 150 mld. per il solo anno 2000 alle agevolazioni previste dall’articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegato alla finanziaria per il 1998) che ha esteso al settore turistico-alberghiero i contributi in conto capitale e/o in conto interessi previsti dall’art. 1, comma 2, del DL 415/92 (L. 488/92), sulla base di direttive che saranno emanate dal CIPE. Come sottolinea la relazione illustrativa, i fondi stanziati dalla legge n. 549/95 vengono riassegnati allo stesso settore produttivo tramite "misure già collaudate e di pronto intervento".
Il comma 2 dell’articolo in esame estende ulteriormente le agevolazioni di cui all’art. 9 della legge 449/97 ai programmi di investimento particolarmente rilevanti per lo sviluppo del settore commerciale. L’individuazione delle attività, delle iniziative ammissibili alle agevolazioni, dei criteri di valutazione delle domande, nonché della data da cui decorreranno le agevolazioni predette a favore del commercio, sarà effettuata sulla base delle procedure fissate dall’articolo 18, comma 1, lett. aa) del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 ("Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa").

Il comma 3, non modificato dalla Commissione Bilancio del Senato, dispone un’integrazione al testo dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ("Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59").
In base a tale articolo, i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi, nonché le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi possono costituire società finanziarie aventi per finalità lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. In relazione a tale facoltà, il comma 4 autorizza il Ministro dell'industria a disporre il finanziamento delle società finanziarie in questione per le attività destinate:
a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili destinati alla prestazione di controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti;
b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti;
c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi.
Sempre il comma 3 in esame aggiunge a questo elenco di finalità "la realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore anche mediante la costituzione di società partecipate dalle società finanziarie".
Infine, il comma 4, inserito dalla Camera dei deputati modifica il comma 3 dell’articolo 23 della legge n. 56 del 1987.
Quest’ultima disposizione prevede che, nei settori del turismo e dei pubblici esercizi sia ammessa l’assunzione diretta di manodopera per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a un giorno, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Il comma 4 in esame modifica questa previsione fissando in tre giorni, anziché in un solo giorno, la durata massima di queste prestazioni.


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13/12/1998
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