i-p150
Articolo 50
(Interventi per il settore del commercio)
Il comma 1 dellarticolo in esame, non
modificato dalla Commissione Bilancio del Senato, dispone labrogazione degli
interventi previsti dallarticolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(collegato alla finanziaria 96), che aveva esteso al settore del turismo i
finanziamenti destinati al commercio ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 23 giugno 1995, n.
244 ("Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la
realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse"), conv. con modif. dalla
L. n. 341/95. Labrogazione deriva dallimpossibilità pratica di avviare, in
particolare, gli interventi per la valorizzazione dellofferta commerciale e
turistica delle imprese minori derivanti dagli ostacoli sorti in sede comunitaria.
Il predetto articolo 9 del D.L. n. 244/95 riserva ad interventi nel settore del commercio
una quota di 250 miliardi, a valere sulle risorse derivanti dallaccensione dei mutui
di cui alla legge n. 488/92 (più esattamente, articolo 1, comma 8, del D.L. n. 415/1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992). Tale disposizione, a sua volta,
autorizza, per gli interventi nelle aree depresse, incentivi alle attività produttive ed
a progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree suddette, nonché il ricorso
a mutui con onere di ammortamento per capitale e interessi a totale carico dello Stato per
un importo di 10.000 mld. Con successiva delibera CIPE del 28 dicembre 1993, 3.000 mld.
sono stati destinati a progetti strategici e 7.000 mld. alle agevolazioni delle attività
produttive.
Il secondo comma del medesimo articolo 9 attribuisce al CIPE la definizione della
disciplina per la concessione delle agevolazioni, da coordinare con i finanziamenti di
competenza delle regioni e delle province autonome, sulla base dei criteri di cui
allarticolo 1, comma 2, del D.L. n. 415/1992.
Larticolo 2, comma 42, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995, ha modificato questa
normativa nel senso di ricomprendere anche il settore del turismo nella quota di
complessivi 250 miliardi riservati al settore del commercio. Viene inoltre precisato che,
nellambito di tale riserva, rientra anche la copertura della quota di finanziamento
nazionale per la realizzazione dei programmi regionali, specificandosi che i programmi
regionali in questione, concernono le aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, del
Regolamento CEE n. 2052/88 nonché le aree rientranti nella fattispecie di cui
allart. 92, paragrafo 3, lett. c), del Trattato di Roma. Questultima norma fa
riferimento agli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune
regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse.
Queste previsioni hanno trovato attuazione, per il 1996, con la deliberazione del CIPE
dell8 agosto 1996, che ha precisato e meglio definito le aree di applicazione, i
soggetti beneficiari, le iniziative ammissibili, le modalità e le procedure delle
agevolazioni.
Successivamente il comma 194 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(collegato alla finanziaria 1997) ha destinato un'ulteriore quota di 100 miliardi a favore
delle imprese del settore commerciale e turistico.
Sono esclusi dallabrogazione prevista dal comma 1 in esame gli
interventi relativi allapprovazione dei progetti strategici, di cui allasse
3 della citata delibera CIPE 8 agosto 1996, che siano stati già presentati
alla data dellentrata in vigore della presente legge.
Il CIPE con la deliberazione dell'8 agosto 1996 ha stabilito che le aree
interessate sono quelle individuate dalla Commissione U.E. come ammissibili agli
interventi dei Fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, e quelle rientranti nella
fattispecie dell'articolo 92.3.c del Trattato.
La deliberazione individua le agevolazioni finanziabili nell'ambito dei seguenti assi
prioritari e delle relative azioni riconosciute come progetti strategici nell'ambito di
ciascun asse prioritario:
Asse 1 - Logistica e servizi comuni.
Asse 2 - Valorizzazione dell'offerta commerciale e turistica delle imprese minori.
Asse 3 - Riqualificazione di contesti urbani e territoriali.
In particolare lAsse 3 le azioni dovranno riguardare la riqualificazione delle
attività commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali.
Tali iniziative dovranno essere individuate nei programmi regionali e dovranno mirare alla
riqualificazione e rivitalizzazione del sistema distributivo e ricettivo nei contesti
urbani e rurali soggetti a fenomeni di degrado economico, ivi compresi interventi per i
mercati su aree pubbliche, su centri commerciali naturali, per il recupero e la
riconversione di comprensori turistici in crisi, per la riqualificazione delle attività
turistiche di assistenza ed informazione nei centri storici e nelle aree rurali. Saranno
considerate prioritarie le iniziative ricomprese in accordi ed intese di programma.
Per quanto riguarda i programmi attuativi regionali previsti dall'asse n. 3 la
deliberazione CIPE dell8 agosto 1996 stabilisce che le regioni interessate
presentano al Ministero dell'industria, per l'approvazione, i programmi attuativi per la
concessione dei contributi, dettagliatamente articolato )punto 10 della deliberazione).
Con la deliberazione dell'8 agosto 1996, il CIPE ha inoltre ripartito le risorse
disponibili, pari a 250 miliardi di lire tra gli assi n. 1 (Logistica e servizi comuni)
e n. 2 (Valorizzazione dell'offerta commerciale e turistica delle imprese minori)
per lire 150 miliardi e all'asse n. 3 (Riqualificazione di contesti urbani e
territoriali) per lire 100 miliardi, di cui 20 miliardi riservati alle aree di cui
all'obiettivo 1 per il cofinanziamento di progetti comunitari riferiti al recupero di
attività commerciali e turistiche.
In particolare, relativamente alle risorse destinate all'asse 3, il punto 11 della
deliberazione del CIPE ripartisce 80 miliardi fra le regioni, sulla base della popolazione
residente nelle aree depresse.
Piemonte | 5.778 milioni |
Valle d'Aosta | 235 milioni |
Liguria | 2.576 milioni |
Lombardia | 1.298 milioni |
Veneto | 3.994 milioni |
Trentino-Alto Adige | 676 milioni |
Friuli-Venezia Giulia | 1.611 milioni |
Emilia-Romagna | 1.048 milioni |
Toscana | 4.459 milioni |
Marche | 1.540 milioni |
Umbria | 1.715 milioni |
Lazio | 3.511 milioni |
Abruzzo | 3.136 milioni |
Molise | 831 milioni |
Campania | 14.134 milioni |
Puglia | 10.122 milioni |
Basilicata | 1.533 milioni |
Calabria | 5.197 milioni |
Sicilia | 12.468 milioni |
Sardegna | 4.138 milioni |
La deliberazione specifica, inoltre, che tale residua
disponibilità di 20 miliardi costituisce un fondo indiviso sul quale possono concorrere
le regioni per il cofinanziamento di progetti comunitari riferibili alle azioni di cui
all'asse 3 nelle aree individuate dalla Commissione europea quali rientranti
nell'obiettivo 1.
Agli interventi relativi allasse 3 per i quali siano stati presentati i
progetti, il comma 1 in esame destina la somma di 140 mld. (100 mld. per il 1998 e
40 mld. per il 1999) dello stanziamento complessivo di 350 mld. disposto dalle citate
leggi 549/95 e 662/96. I rimanenti 210 mld. stanziati sono destinati rispettivamente:
per lammontare di 60 mld. (40 mld. per il 1999 e 20 mld. per il 2000) alle finalità
di cui allarticolo 26 della legge 266/97 (Bersani), concernente rifinanziamento e
chiusura delloperatività della legge 517/75, il tradizionale strumento di
agevolazione e di incentivazione del settore commerciale fino allintervento del
D.Lgs. n. 114/98 di riforma del settore. Prima dellintervento della legge Bersani,
le originarie disponibilità finanziarie relative alla legge n. 517/75 - esauritesi nel
1989 con il finanziamento di 46.000 domande - avevano lasciato insoddisfatte le 16.000
richieste di contributi presentate ma non approvate. Nella nota politica premessa
allo stato di previsione del Ministero dellindustria per il 1999 si rende noto che
ci sono ancora 3.500 domande approvate e non liquidate, di cui 1.500 dovrebbero esserlo
nel corso del 1999. Inoltre, per le domande neanche approvate (ancora 15.000) si prevede
che nel 1999 saranno emessi 10.000 provvedimenti per lerogazione del contributo. Va
aggiunto che lart. 26 della legge n. 266 ha anche disposto che alle domande di
credito agevolato non ammesse ai contributi per carenza di fondi, per le quali fosse però
già stato stipulato il relativo contratto di finanziamento agevolato, fosse riconosciuto,
in via sostitutiva un contributo pari all'abbattimento di 4 punti del tasso di riferimento
vigente al momento della stipula per le iniziative ubicate nei territori del Mezzogiorno e
nei territori montani, e di 2 punti per i restanti territori. Qualora le risorse
complessivamente assegnate non fossero risultate sufficienti alla concessione dei benefici
nella misura massima prevista, il Ministro dell'industria, al fine di consentire il
finanziamento di tutti gli interventi, avrebbe dovuto disporre la riduzione percentuale,
in eguale misura, dell'importo spettante a ciascun beneficiario. Le maggiori
disponibilità derivanti dallapprovazione della norma in esame hanno lo scopo di
evitare tale "sensibile riduzione" del contributo sostitutivo;
per lammontare di 150 mld. per il solo anno 2000 alle agevolazioni previste
dallarticolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegato alla finanziaria per
il 1998) che ha esteso al settore turistico-alberghiero i contributi in conto capitale e/o
in conto interessi previsti dallart. 1, comma 2, del DL 415/92 (L. 488/92), sulla
base di direttive che saranno emanate dal CIPE. Come sottolinea la relazione illustrativa,
i fondi stanziati dalla legge n. 549/95 vengono riassegnati allo stesso settore produttivo
tramite "misure già collaudate e di pronto intervento".
Il comma 2 dellarticolo in esame estende ulteriormente le agevolazioni
di cui allart. 9 della legge 449/97 ai programmi di investimento particolarmente
rilevanti per lo sviluppo del settore commerciale. Lindividuazione delle attività,
delle iniziative ammissibili alle agevolazioni, dei criteri di valutazione delle domande,
nonché della data da cui decorreranno le agevolazioni predette a favore del commercio,
sarà effettuata sulla base delle procedure fissate dallarticolo 18, comma 1,
lett. aa) del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 ("Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa").
Il comma 3, non modificato dalla Commissione Bilancio del Senato, dispone
unintegrazione al testo dellart. 24, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
("Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59").
In base a tale articolo, i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi, nonché
le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi
possono costituire società finanziarie aventi per finalità lo sviluppo delle imprese
operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. In relazione a tale facoltà, il comma
4 autorizza il Ministro dell'industria a disporre il finanziamento delle società
finanziarie in questione per le attività destinate:
a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili destinati alla prestazione di
controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi
partecipanti;
b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia
operativa dei soggetti costituenti;
c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e
cooperative di garanzia collettiva fidi.
Sempre il comma 3 in esame aggiunge a questo elenco di finalità "la
realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore
anche mediante la costituzione di società partecipate dalle società finanziarie".
Infine, il comma 4, inserito dalla Camera dei deputati modifica il comma 3
dellarticolo 23 della legge n. 56 del 1987.
Questultima disposizione prevede che, nei settori del turismo e dei pubblici
esercizi sia ammessa lassunzione diretta di manodopera per lesecuzione di
speciali servizi di durata non superiore a un giorno, determinata dai contratti collettivi
stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
Il comma 4 in esame modifica questa previsione fissando in tre giorni, anziché in un solo
giorno, la durata massima di queste prestazioni.
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1999
13/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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il
collegio senatoriale di Tino Bedin |