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Articolo 49
(Incentivi fiscali per acquisto di programmi informatici)
L'articolo in esame estende le agevolazioni introdotte dallarticolo 11
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (provvedimento collegato per il 1998) agli acquisti
di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica al fine di
favorire l'introduzione dell'Euro ed il commercio elettronico nelle piccole e medie
imprese. Come si osserva nella relazione illustrativa, nel prossimo futuro le piccole e
medie imprese commerciali si troveranno nella necessità di attuare notevoli investimenti
nel settore informatico, in particolare per l'acquisto di software, per attrezzarsi
all'entrata in attuazione dell'Euro e al commercio elettronico.
La legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 11, concede, a partire dal periodo
di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta alle piccole e medie
imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande,
nonché alle imprese turistiche, qualora esse acquistino una serie di bene strumentali
come mobilio, attrezzature, impianti vari, macchinari, ossia di tutti quei beni funzionali
all'esercizio dell'impresa commerciale, ad eccezione di veicoli e fabbricati,
esplicitamente esclusi dalle agevolazioni. Tra i macchinari d'ufficio ammessi ai benefici
sono comprese anche le macchine elettroniche ed i computer, ma non sono citati i programmi
informatici, indispensabili per il funzionamento dei computer medesimi, che il
provvedimento in esame intende includere tra i beni acquistabili con le agevolazioni di
cui sopra. Il credito di imposta è determinato nella misura pari al 20% del costo dei
beni al netto dell'IVA; l'importo del beneficio non può in ogni caso superare i 50
milioni di lire nell'arco di 3 anni.
Per quanto riguarda le imprese commerciali il beneficio è limitato a quelle piccole e
medie, secondo la definizione comunitaria posta dal decreto del Ministro dell'industria 18
settembre 1997 emanato in conformità alla disciplina comunitaria, posta dalla
raccomandazione della Commissione n. 96/280/CE del 3 aprile 1996, poi recepita nella
Comunicazione della medesima Commissione n. 96/C 68/06. Si ricorda che a tale disciplina
gli Stati membri - nonché la Banca Europea per gli investimenti e il Fondo europeo
per gli investimenti - devono uniformarsi per i nuovi regimi di aiuto (quelli già
autorizzati dalla Commissione - alla data di pubblicazione suddetta del 23 luglio 1996 -
restano validi, salvo possibilità di riesame). In base al D.M. 18 settembre 1997, i
parametri relativi alla piccola e media impresa - o alla media impresa quando debba essere
distinta dalla piccola - sono:
un numero di dipendenti inferiore a 250;
un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non
superiore a 27 milioni di ECU;
il possesso dei requisiti di indipendenza (il capitale dellimpresa o i diritti di
voto non devono essere detenuti per una quota pari o superiore a un quarto da una o,
congiuntamente, da più imprese che non rientrino nei precedenti parametri, ad eccezione
delle società finanziarie pubbliche, di quelle a capitale di rischio e degli investitori
istituzionali, purché essi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto).
Quando occorra distinguere la piccola impresa anche da quella media, i parametri relativi
- non si opera distinzione tra settori - sono i seguenti:
un numero di dipendenti inferiore a 50;
un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU ovvero un totale di bilancio annuo non
superiore a 5 milioni di ECU;
il possesso dei requisiti di indipendenza.
Per quanto riguarda l'introduzione dell'Euro, si ricorda dal 1 gennaio 1999 diventerà
moneta scritturale, non cartacea, avente corso legale in tutti i Paesi dellUem e che
le singole monete nazionali dovranno considerarsi quali espressioni (unità di conto) di
una stessa moneta. Nella fase C, che partirà dal 1° gennaio 2002 e durerà fino al 30
giugno 2002, lEuro, sia in banconote sia in monete metalliche, circolerà quale
moneta avente corso legale nei Paesi Uem, accanto alle monete nazionali. Al termine di
questa terza fase cesserà il corso legale delle varie monete nazionali.
Relativamente al commercio elettronico si segnala il recente intervento normativo operato
dal D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998, n. 112 ("Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59") che, con l'articolo 21, affida allo Stato, attraverso il Ministero
dell'industria, il compito di promuovere l'introduzione e l'uso del commercio elettronico
indicando una serie di obiettivi, che sono:
sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
promuovere l'informazione presso gli operatori del settore;
tutelare gli interessi economici dei consumatori e contemporaneamente accrescere la
fiducia dei consumatori stessi verso il commercio elettronico;
migliorare, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico, la competitività delle
imprese, soprattutto di quelle piccole e medie;
partecipare allo sviluppo comunitario e internazionale del commercio elettronico.
Al fine di raggiungere tali obbiettivi il Ministro dell'industria può stipulare
convenzioni, accordi di programma con soggetti pubblici o privati, e con associazioni
delle imprese e dei consumatori.
Va tenuto presente che in attuazione dellAccordo per il lavoro del settembre 1996 è
stato istituito il Forum per la società dellinformazione, una sede di
coordinamento e di confronto tra Governo, parti sociali ed operatori. Tra le attività del
Forum rientra la definizione e lattuazione delle politiche sul commercio
elettronico. Una premessa per eventuali interventi nel settore è costituita dalle Linee
di politica per il commercio elettronico, un documento predisposto dal Ministero
dellindustria in cui si sottolinea che "il commercio elettronico assumerà
unimportanza decisiva nei processi di internazionalizzazione, aprendo le frontiere
dellinterscambio con lestero ad un numero sempre maggiore di imprese anche
piccole e medie, contribuendo in modo significativo allaffermazione del made in
Italy nel mondo".
Si rileva che i benefici previsti dal citato articolo 11 della legge n. 449 del 1997
sono oggetto di importanti modifiche ad opera del comma 2 dellarticolo 43 del
presente provvedimento.
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17/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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