i-p148
Articolo 48
Commi 1 e 2
(Fondo unico per gli incentivi alle imprese)
L'articolo 48, comma 1, non modificato dalla Commissione Bilancio del Senato,
provvede a costituire il fondo unico per gli incentivi alle imprese gestiti dal Ministero
dell'industria, anticipando una misura prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59"), che prevede una procedura di attuazione il cui termine massimo è fissato
in un anno dallentrata in vigore del decreto stesso e può quindi giungere sino al
mese di maggio del 1999.
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 razionalizza il sistema di sostegno pubblico alle imprese
attraverso la definizione di alcuni criteri generali relativi alla programmazione, al
monitoraggio, alla concessione e alla erogazione dei contributi. In particolare,
l'articolo 7, comma 9, ha istituito presso ciascuna amministrazione statale competente un
fondo unico per gli interventi agevolativi alle imprese, al quale affluiscono tutti gli
stanziamenti destinati all'attuazione degli interventi di competenza della medesima
amministrazione. In altre parole, ogni ministero che gestisca una qualche forma di
agevolazione alle imprese deve riportare le varie voci di spesa del proprio stato di
previsione in un unico fondo, cui affluiscono tutte le risorse disponibili per il
commercio, il turismo, l'industria e in generale per le attività produttive. La logica
sottesa al fondo unico è quella di riordinare gli incentivi in modo dar loro un unico
centro di riferimento specializzato, anche per poter procedere ad una selezione degli
incentivi stessi, in modo tale da favorire quelli che si dimostrano più efficaci.
Ai fini dell'articolo in esame, rileva anche l'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 123/98 che
dispone che le autorizzazioni legislative di spesa concernenti interventi agevolativi alle
imprese, a decorrere dall'anno finanziario 1999, vengano determinate ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
disposizione che regola il contenuto della finanziaria. In particolare, la lettera d)
prevede la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di
ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente
la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (Tabella C). L'importo così
determinato viene iscritto sotto la voce "Ministero del tesoro", per essere
ripartito tra i fondi unici, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri
competenti alla concessione degli interventi, in conformità alle indicazioni del
documento di programmazione economico-finanziaria.
L'applicabilità della riforma prevista dal D.Lgs. 123/98, secondo quanto disposto
dall'articolo 12 del decreto medesimo, è subordinata allentrata in vigore delle
leggi regionali che uniformano i propri ordinamenti ai criteri generali di sostegno alle
imprese sopra descritti e alla entrata in vigore dei regolamenti di semplificazione
previsti dall'allegato della legge 59/97 che riguardano i procedimenti di concessione dei
benefici. In ogni caso, il decreto deve essere attuato entro un anno dalla sua entrata in
vigore, e quindi entro il 16 maggio 1999. Entro tale termine dovranno pertanto essere
attivati anche i fondi unici, anche in mancanza delle leggi regionali e dei regolamenti di
semplificazione.
L'articolo 48 in esame, dunque, anticipa al 1° gennaio 1999 (data prevista per
l'entrata in vigore del collegato 1999) l'istituzione del fondo unico del Ministero
dell'industria. Come si legge nella relazione illustrativa, "tale anticipo si
impone non solo per perfezionare i meccanismi di gestione dei fondi destinati alle
agevolazioni alle imprese ma anche per consentire una rapida attuazione del processo di
decentramento amministrativo previsto dal decreto legislativo n. 112/98".
Non sembra peraltro che lanticipo dellapplicabilità della norma sul fondo
unico richieda necessariamente un intervento legislativo, se non per derogare alla
condizione sospensiva costituita dalladozione dei regolamenti di semplificazione. Il
termine di un anno dallentrata in vigore del D.Lgs. n. 123/98 è infatti chiaramente
il termine massimo per listituzione del Fondo unico.
Alla razionalizzazione degli interventi, operata dal D.Lgs. 123/98 è strettamente
collegata la riforma introdotta dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il decreti legislativo
attuativo della legge 59/97 (la c.d. "legge Bassanini") che ha provveduto a
trasferire numerosi compiti e funzioni dallo Stato alle regioni e agli enti locali. Per
quanto riguarda gli incentivi alle imprese l'articolo 18 del citato decreto provvede a
delimitare il campo di attività proprio dello Stato, conservando allo Stato i compiti di
carattere generale in materia, come la definizione dei criteri generali di concessione dei
benefici e il controllo su alcuni strumenti di incentivazione di rilevanza nazionale. Alle
regioni compete invece la gestione di gran parte degli strumenti agevolativi, comprendendo
l'erogazione e la concessione dei contributi, nel quadro, come si è appena detto, dei
criteri generali stabiliti dello Stato.
L'articolo 18 del decreto n. 112 ha indicato quali strumenti rimangono sotto la gestione
centrale. I principali di questi sono:
le forme di sostegno al commercio estero,
i fondi per la ricerca applicata e la innovazione tecnologica (legge 46/82);
gli aiuti alle aree depresse (legge 488/92);
la promozione dell'imprenditoria femminile (legge 251/92) e dell'imprenditoria giovanile
(legge 44/86);
il fondo di garanzia istituito dal collegato '97 (legge 662/96, art. 2, co. 2, lett. a).
Si ricorda, inoltre, che il Ministero dellindustria si è recentemente dotato di un
centro decisionale unico per la gestione degli incentivi, attraverso la creazione della
Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, costituita
nell'agosto 1997 ai sensi del regolamento di riorganizzazione del Ministero (DPR 28 marzo
1997, n. 220).
Il comma 2 dell'articolo in esame, non modificato dalla Commissione Bilancio del
Senato, dispone che il Ministro dell'industria, con proprio decreto, provvede a
ripartire tra i vari interventi le risorse affluite al fondo unico. Un emendamento
approvato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati ha disposto che il
decreto del Ministro dell'industria sia emanato previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti.
Questa facoltà, non prevista dal decreto legislativo n. 123, sembra in realtà
costituire il cuore dellarticolo, ma bisogna sottolineare che si tratterebbe non
più di unanticipazione della riforma contenuta nello stesso decreto n. 123, ma di
un suo energico rafforzamento che precede e per il 1999 - prescinde
dallimpostazione dello stesso decreto legislativo n. 123, in base al quale prima si
procede alla programmazione degli interventi con la relazione sugli interventi a sostegno
delle attività economiche e produttive prevista dalla legge n. 266/97 ("legge
Bersani"), allegata al DPEF, e poi si determina nella legge finanziaria (tabella C)
lammontare delle autorizzazioni legislative di spesa concernenti interventi
agevolativi alle imprese.
Si segnala infine che lapprovazione di questo articolo renderà necessario adeguare
sia la tabella C del disegno di legge finanziaria sia lo stato di previsione del Ministero
dellindustria del disegno di legge di bilancio.
Appare necessario un chiarimento sulla portata e sui limiti della norma, che sembra
consentire la gestione in via amministrativa di tutte le agevolazioni previste per le
imprese, prescindendo dalle ripartizioni fra i vari strumenti stabilite dalle varie leggi
che hanno istituito gli incentivi.
Nel corso dell'esame presso la Camera si è proceduto ad una modifica meramente
formale laddove, al comma 1, si è sostituito alla parola "gestite" con
"gestiti".
Il comma 3 dellarticolo in esame, introdotto dalla Camera dei deputati, e non
modificato dalla Commissione Bilancio del Senato, proroga al 30 settembre 1999 il termine
entro il quale attuare la delega prevista dallarticolo 1 della legge n. 274 del
1998.
Si tratta della delega al Governo ad emanare un decreto legislativo recante la nuova
disciplina dellistituto dellamministrazione straordinaria delle grandi imprese
in stato di insolvenza oggi disciplinato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, (cosiddetta "legge
Prodi") di cui si prevede labrogazione. Con quest'ultima legge si è introdotto
nellordinamento giuridico italiano accanto alle procedure concorsuali
tradizionali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata
e concordato) lamministrazione straordinaria. Tale istituto tende, nel
dissesto della grande impresa, a contemperare la tutela dei creditori (rispettando il
tradizionale principio della par condicio) con il proseguimento delle attività produttive
(per le aziende sanabili), in modo da contribuire a conservare i livelli occupazionali.
La "legge Prodi" venne introdotta alla fine degli anni 70 per evitare
il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico. Essa è quindi nata come
strumento temporaneo ed eccezionale, volto a consentire la verifica delle situazioni
aziendali più rilevanti e lindividuazione, sulla base di criteri socio-economici,
delle attività risanabili e di quelle da liquidare.
Lamministrazione straordinaria esclude il fallimento dellimpresa e prevede
lintervento di uno o più commissari, sotto la vigilanza del Ministero
dellindustria. Tale procedura comporta la continuazione dellesercizio
dellimpresa e impone al commissario di formulare un piano di risanamento,
consentendogli di perseguirlo gestendo limpresa con ampiezza di strumenti e
avvalendosi della garanzia pubblica sui nuovi finanziamenti.
La riforma dellistituto dellamministrazione straordinaria prevista dalla legge
n. 274 del 1998, si rende necessaria per armonizzare tale disciplina agli orientamenti
comunitari.
La Commissione dellUnione europea ha, infatti, avviato la procedura di infrazione (ex
articolo 93.2 del Trattato CEE) nei confronti dello Stato italiano, con riferimento alla
disciplina della legge 3 aprile 1979, n. 95, ritenendo che la medesima concreti
potenzialmente un aiuto di Stato, con riferimento sia alla previsione (articolo 2-bis)
della possibilità di concessione di garanzia del Tesoro sui finanziamenti contratti
con il sistema bancario, sia, più in generale, alla complessiva disciplina
dellistituto, che sarebbe tale da consentire lartificiosa permanenza sul
mercato di imprese altrimenti destinate alla chiusura. In particolare, è criticata dalla
Commissione la discrezionalità conferita dalla legge allautorità amministrativa
con riferimento al potere di autorizzare e revocare lesercizio dimpresa.
Il comma 4 dellarticolo in esame, anchesso introdotto dalla Camera dei
deputati, (non modificato dalla Commissione Bilancio del Senato) prevede che il Ministro
dellindustria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
possa autorizzare per un ulteriore anno la prosecuzione dellesercizio
dimpresa, oltre i termini previsti dalla "Legge Prodi", al fine di
salvaguardare le attività produttive ed i livelli occupazionali; tale possibilità di
proroga è anche prevista per le imprese in amministrazione straordinaria per le quali la
scadenza dellesercizio sia intervenuta nel corso del 1998.
La disposizione del comma 4 in esame, parrebbe quindi contenere una normativa transitoria
che, in attesa dellattuazione della delega sulla riforma della "legge
Prodi", consenta una dilazione dei termini in essa previsti.
Il comma 5 - introdotto dalla Camera - fa salvi gli atti e gli effetti
prodottisi sulla base della temporanea vigenza del D.L. 27 luglio 1998, n. 248, decaduto
per decorrenza dei termini.
Si osserva, tuttavia, che la norma sulla salvezza degli effetti del suddetto D.L. n.
248 è già contenuta dall'art. 1, comma 2, della L. 27 novembre 1998, n. 409, di
conversione del D.L. 29 settembre 1998, n. 335.
Il D.L. n. 248 in esame conteneva due articoli (oltre al terzo relativo all'entrata in
vigore del medesimo).
L'art. 1 prorogava dal 19 luglio 1998 al 30 settembre 1998 il termine finale del periodo
di esenzione dall'obbligo di comunicazione del ricorso a lavoro straordinario compreso tra
le 40 e le 48 ore settimanali. Si ricorda che ora la materia è disciplinata dall'art. 1
del citato D.L. n. 335 del 1998 (convertito nella L. n. 409 del 1998).
L'art. 2 - a cui è stata data in realtà piena attuazione con il D.M. 31 luglio 1998 - ha
disposto la proroga, su richiesta delle aziende, per ulteriori 6 mesi dei trattamenti di
integrazione salariale straordinaria concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime
di amministrazione straordinaria ai sensi della L. 3 aprile 1979, n. 95, a decorrere dalla
scadenza delle precedenti proroghe di 6 e di 8 mesi concesse - anche in deroga alla L. 23
luglio 1991, n. 223 - rispettivamente ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. 25 marzo
1997, n. 67 (convertito, con modificazioni, nella L. 23 maggio 1997, n. 135), per i
trattamenti in essere alla data del 25 marzo 1997.
La misura dei trattamenti straordinari eventualmente prorogati è ridotta del 10% (ai
sensi del citato art. 1, comma 3, del D.L. n. 4 del 1998).
La proroga è stata concessa nel limite massimo di lire 1,3 miliardi, con onere a carico
del Fondo per l'occupazione (di cui all'art. 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive
modificazioni e integrazioni) .
La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del D.L. n. 248 ricordava
che la proroga era destinata in modo specifico ai dipendenti della Nuova Cartiera di
Arbatax. Per tale azienda è infatti in corso un procedimento di vendita; la proroga
semestrale dovrebbe consentire la definizione del suddetto procedimento "senza
pregiudicare i diritti e le aspettative dei lavoratori interessati".
Proprio con riferimento a tale azienda il citato D.M. 31 luglio 1998 ha concesso la
proroga del trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 2 in esame.
NOTE
1
La legge n. 223, all'art. 3, stabilisce che il trattamento CIGS, nei casi di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, è concesso per un periodo non superiore a dodici mesi; entro la scadenza di tale periodo, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia anche parziale dei livelli d'occupazione, tramite la cessione anche parziale dell'azienda, il trattamento può essere prorogato per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. Successivamente l'art. 7, comma 10-ter, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto, relativamente all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, che la durata dell'intervento di cassa integrazione straordinaria sia in tali casi equiparata al termine previsto per l'attività del commissario, che, a norma dell'art. 2 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, conv. in L. 3 aprile 1979, n. 95, può essere disposta con decreto del Ministro dell'industria per un periodo non superiore a due anni, prorogabile non più di due volte, su parere del CIPE, complessivamente per non oltre due anni. Da ultimo l'art. 4, comma 34, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha chiarito che la durata dell'intervento di integrazione straordinaria è in ogni caso equiparata a quella della procedura di amministrazione straordinaria, anche in deroga ai limiti di durata complessiva posti per il primo istituto dall'art. 1, comma 9, della L. 23 luglio 1991, n. 223, come modificato dallart. 4, comma 35, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608. Si ricorda che in base a questi ultimi limiti, i trattamenti relativi alla medesima unità produttiva non possono avere una durata superiore a 36 mesi nellarco di un quinquennio (il quale decorre dal mese iniziale del primo dei trattamenti in considerazione); nel computo sono inclusi anche i periodi di integrazione salariale ordinaria relativa a situazioni temporanee di mercato.13/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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il
collegio senatoriale di Tino Bedin |