i-p146
Articolo 46
Comma 1, lett. a)
(Trasporto rapido di massa)
Larticolo 46, co. 1, lett. a), nel testo modificato dalla Commissione Bilancio
del Senato autorizza ulteriori limiti di impegno ventennali di 80 miliardi di lire
a decorrere dallanno 2000 (erano 100 miliardi nel testo approvato dalla Camera) e di
100 miliardi a decorrere dal 2001, al fine di consentire la prosecuzione degli
interventi in materia di sistemi di trasporto rapido di massa previsti dalla legge 26
febbraio 1992, n. 211.
La legge 26 febbraio 1992, n. 211, "Interventi nel settore dei sistemi di
trasporto rapido di massa" ha disposto interventi finalizzati allo sviluppo del
trasporto pubblico nelle aree urbane e al miglioramento della mobilità e delle condizioni
ambientali. Sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e con istituti di credito
nazionali ed esteri da parte dei soggetti attuatori (città metropolitane e comuni
designati), sono previsti contributi da parte dello Stato (articolo 9) in misura non
superiore al 10 per cento dell'investimento e per la durata massima di trenta anni. Per la
realizzazione di tali interventi sono stati in origine autorizzati limiti di impegno
trentennali di 175 miliardi per il 1993 e di ulteriori 50 miliardi per il 1994.
Con delibera CIPET del 31 marzo 1992 sono state emanate direttive per l'attuazione
degli interventi previsti dalla legge n. 211/1992. Si è, in particolare, destinato l'85
per cento delle risorse di cui agli articoli 9 e 10 della legge alle aree metropolitane
con elevati livelli di mobilità, di traffico e di inquinamento atmosferico. Il restante
15 per cento è stato destinato alle rimanenti aree del Paese.
La legge finanziaria 1993 (legge 22 dicembre 1992, n. 500), in tabella E, ha disposto una
riduzione complessiva delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge n. 211/1992 per 370
miliardi, dei quali 175 miliardi. relativi all'articolo 9.
Le autorizzazioni di spesa previste dagli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992 sono
state quindi rimodulate dalla legge n. 538/1993 (finanziaria 1994), dalla legge n.
725/1994 (finanziaria 1995) e dalla legge n. 550/1995 (finanziaria 1996).
Rifinanziamenti del settore e modifiche alla legge n. 211/1992, sono stati successivamente
disposti dal D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito con modificazioni dalla legge
4 dicembre 1996, n. 611 (un rifinanziamento per il 1998 delle risorse di cui alla legge n.
211/1992, per un importo di 15 miliardi, è stato disposto anche dalla legge n. 450/1997 -
legge finanziaria 1998).
In particolare l'articolo 1 del D.L. n. 517/1996 ha rifinanziato la legge n. 211/1992,
autorizzando, per il 1997, un limite di impegno trentennale di 100 mld. per il
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 della legge medesima. La decorrenza di
tale limite di impegno è stata differita al 1998 dalla legge n. 663/1996 (finanziaria
1997 - tabella F).
Con delibere del CIPE dell'8 maggio 1996, del 27 novembre 1996, del 30 gennaio 1997 e del
26 giugno 1997, sono state approvate ulteriori tranches di programmi di interventi
ai sensi dell'articolo 9, come rifinanziato da ultimo dal D.L. n. 517/1996.
Da ultimo la legge 18 giugno 1998, n. 194, allarticolo 3, comma 4, ha
previsto misure di carattere finanziario, volte a proseguire gli interventi previsti dalla
legge n. 211/1992, riguardanti:
l'utilizzazione del finanziamento di lire 75 miliardi previsto nella tabella D della legge
finanziaria per il 1996 (legge n. 550/1995) di rifinanziamento della legge n. 211/1992,
quale apporto attualizzato per la realizzazione delle opere da approvare con delibera del
CIPE (lettera a);
il rifinanziamento della legge n. 211, mediante lautorizzazione, a partire dal 1998,
di un ulteriore limite di impegno trentennale di lire 20 miliardi (lettera b). Tale
limite di impegno viene destinato, per una quota pari a lire 15 miliardi, ad integrazione
del contributo statale, per i progetti già approvati mediante le sopracitate delibere del
CIPE, nel limite massimo del 60 per cento del costo di realizzazione degli interventi; una
quota di 5 miliardi, invece è finalizzata al finanziamento di interventi corredati da
progetto definitivo.
Larticolo 46, co. 1, lett. b), dispone l'autorizzazione di limiti
d'impegno quindicennali per un importo pari a 70 mld. a decorrere dall'anno 1999, a 20
miliardi a decorrere dal 2000 (limite così ridotto dalla Commissione Bilancio del Senato
rispetto ai 30 miliardi del testo approvato dalla Camera) e a 30 mld. dal 2001 (questultimo
limite di impegno è stato così modificato in seguito allesame da parte della
Camera) per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia disposti
con l'articolo 3, comma 2, della legge 30 agosto 1998, n. 295 (utilizzo dei fondi speciali
contenuti nella finanziaria 1998 per il Ministero dei lavori pubblici).
Le modifiche introdotte dalla Camera riguardano anche le disposizioni relative alle
procedure da seguire da parte dei soggetti beneficiari che sono autorizzati a contrarre i
mutui: si dispone infatti che criteri e modalità siano stabiliti con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n. 295/1998 autorizza limiti di impegno,
nella misura di 10 miliardi a decorrere dal 1999 e di altri 10 miliardi a decorrere dal
2000, destinati alla prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia.
Tale provvedimento non conteneva, a differenza dei precedenti interventi, una ripartizione
delle somme per tipologia di intervento, limitandosi a prevedere che la ripartizione debba
avvenire, sulla base dello stato di attuazione degli interventi, su proposta del Comitato
misto istituito con larticolo 4 della legge n. 798 del 1984. Al Comitato sono
attribuiti compiti di indirizzo, coordinamento e controllo per lattuazione degli
interventi previsti dalla legge: esso si configura pertanto come istanza di raccordo tra i
tre diversi livelli di competenza previsti dalla legge, vale a dire quello statale, quello
regionale e quello locale.
In sede di esame presso la Camera è stato aggiunto un periodo con il quale si
prevede che il Presidente del Comitato, istituito con larticolo 4 della legge n.
798/1984, presenti ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei
lavori.
Si ricorda che il Comitato è costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri che lo
presiede, dal Ministro dei lavori pubblici, che può essere delegato a presiederlo, dal
Ministro per i beni culturali e ambientali, dal Ministro per i trasporti, dal Ministro per
lambiente, dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, dal presidente
della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia o loro
delegati, nonché da due rappresentanti dei restanti comuni di cui allarticolo 2,
ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, designati dai sindaci con voto limitato
(i comuni sono Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto dAltino, Iesolo e Musile di
Piave). Il segretario del Comitato è il presidente del Magistrato delle acque. Al
Comitato sono attribuite le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo per
lattuazione degli interventi previsti dalla legge, esso ha la possibilità di
esprimere suggerimenti circa una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento
complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze connesse con lattuazione
dei singoli programmi di intervento. Lo stesso art. 4 dispone infine che il Comitato
trasmetta al Parlamento, alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle
disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, una relazione sullo stato
di attuazione degli interventi. Lultima relazione, aggiornata al 31 dicembre 1997,
è pervenuta alla Presidenza della Camera dei deputati dal Ministro dei lavori pubblici in
data 19 ottobre 1998.
La modifica in questione potrebbe pertanto risultare non necessario alla luce di
questultima disposizione normativa.
Lintervento straordinario in favore di Venezia è stato inaugurato dalla legge 16
aprile 1973, n. 171, che dichiara la salvaguardia della città e della sua laguna
"problema di preminente interesse nazionale".
Per quanto concerne i finanziamenti più recenti, la legge 5 febbraio 1992, n. 139, ha
autorizzato limiti di impegno quindicennali di 150 mld. a partire dal 1993 e di 100 mld. a
partire dal 1994, ripartendoli tra diverse tipologie di interventi. Successivamente, il
D.L. 29 marzo 1995, n. 96, conv. con mod. dalla legge n. 206 del 1996, ha modificato la
ripartizione annuale di alcuni dei predetti stanziamenti.
Lart. 1 del D.L. 2 agosto 1996, n. 408, conv. con mod. dalla legge n. 515/96, ha poi
previsto nuovi stanziamenti, autorizzando due limiti di impegno quindicennali, decorrenti
dal 1997 e dal 1998, di importo pari rispettivamente a 125 e a 60 mld. di lire. Infine,
lart. 1, comma 7, della legge 2 ottobre 1997, n. 345 ha autorizzato due limiti di
impegno quindicennali, a decorrere dal 1998 e dal 1999, di importo pari a 50 mld. per
ciascuno degli anni, con una ripartizione degli interventi sostanzialmente analoga a
quella contenuta nel citato D.L. 408/96.
Si ricorda infine che lart. 54 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dispone che gli
interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua zona lagunare, "nei limiti e
con le modalità di cui alle leggi speciali vigenti", rientrano tra le funzioni
mantenute allo Stato.
Larticolo 46, co. 1, lett. c), dispone unautorizzazione di spesa
triennale complessiva di 3000 miliardi (pari a lire 1200 miliardi per il 1999, 1300
miliardi per il 2000 e 1500 miliardi per il 2001) per lattuazione del programma
decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico previsto dallart. 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. A seguito dellapprovazione di un
emendamento da parte della Camera, tali finanziamenti sono destinati anche agli
interventi finalizzati alladeguamento delle strutture alla disciplina sulla
sicurezza secondo i dettami previsti dal decreto legislativo n. 626/94.
Attualmente la disciplina relativa all'edilizia sanitaria è disciplinata dall'articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67. Con tali disposizioni è stata autorizzata l'esecuzione
di un programma pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani
e soggetti non autosufficienti, per l'importo complessivo di 30.000 miliardi. Al
finanziamento di tali interventi si provvede mediante operazioni di mutuo a carico dello
Stato che le regioni sono autorizzate ad effettuare con la BEI, la Cassa depositi e
prestiti ed istituti abilitati (con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il
Ministro della sanità). La procedura per l'assegnazione dei mutui risulta alquanto
complessa (e sarà infatti in seguito modificata ai sensi del D.L. 396/1993; v. oltre): il
Ministro della sanità è incaricato anzitutto di istituire con proprio decreto un Nucleo
di valutazione, quindi di definire con altro decreto i criteri generali per la
programmazione degli interventi (finalizzati ad una serie di obiettivi dettagliatamente
elencati dalla legge stessa).
Le regioni quindi, entro 4 mesi dalla pubblicazione del decreto del Ministro della
sanità, predispongono il programma di interventi per il quale chiedono il finanziamento;
sulla base dei programmi regionali il Ministro della sanità predispone il programma
nazionale che deve essere approvato dal CIPE (il primo Programma Nazionale Straordinario
di investimenti è stato predisposto dal Ministro della sanità ed approvato dal CIPE il
3.8.1990).
La legge 5 giugno 1990, n.135, Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la
lotta all'AIDS ha in seguito autorizzato l'attuazione di interventi per la costruzione
e la ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, la realizzazione di
spazi per attività di day-hospital e il potenziamento dei laboratori di virologia,
microbiologia e immunologia negli ospedali.
Un intervento di rilievo sulla materia è stato operato con il D.L. 2 ottobre 1993, n.
396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, Disposizioni
in materia di edilizia sanitaria. Tale provvedimento, nell'abrogare l'ultimo periodo
del comma 5 dell'articolo 20, ha stabilito che, dalla data del 30.11.1993, i progetti
attuativi del programma triennale devono essere approvati dai competenti organi regionali,
che accertano la completezza dei progetti esecutivi e la coerenza dei progetti con la
programmazione sanitaria.
Le regioni, quindi, presentano al CIPE l'istanza per il finanziamento corredata dai
provvedimenti di approvazione, da un programma temporale di realizzazione e dalla
dichiarazione che i progetti sono redatti nel rispetto della normativa e sono dotati di
copertura finanziaria. Il D.L. specifica che in conseguenza al trasferimento delle
competenze il nucleo di valutazione è sciolto.
Successivamente l'articolo 11 del D.L. 646/1994 (convertito con modificazioni dalla legge
19/1995) ha disposto specificamente che le regioni interessate dagli eventi alluvionali
del novembre 1994 (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e
Toscana), nonché le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, gli Istituti
zooprofilattici sperimentali appartenenti a tali regioni, debbano procedere nel termine
perentorio di 180 gg. dall'entrata in vigore del decreto, alla predisposizione ed
approvazione dei progetti esecutivi relativi al programma straordinario di edilizia
sanitaria e al programma di costruzione e di ristrutturazione di strutture finalizzate
all'intervento contro l'AIDS.
Le regioni e gli altri enti interessati devono inviare inoltre al CIPE, entro i successivi
trenta giorni, le richieste di finanziamento, sulle quali il CIPE è demandato a
deliberare entro 15 giorni.
Il CIPE dispone la eventuale revoca dei finanziamenti relativi al programma straordinario
di investimenti in sanità, per i quali entro i termini citati (180+30 giorni) non sia
stata presentata la richiesta di finanziamento, ferma restando la riallocazione di tali
finanziamenti nell'ambito dello stesso piano pluriennale di edilizia sanitaria. Tale
ridestinazione è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa
con la Conferenza Stato-regioni.
L'articolo 3 del D.L. 509/1995, convertito nella legge 34/1996, ha successivamente esteso
le procedure descritte a tutte le regioni italiane, abrogando nel contempo l'articolo 11
del D.L. 646: le regioni e le province autonome (co. 1) devono predisporre entro 180 gg.
dall'entrata in vigore del decreto (2.6.1995) - termine perentorio - i progetti esecutivi,
inviare (co. 2) entro i successivi 30 gg. la richiesta di finanziamento per tali progetti
al CIPE, che delibera entro 15 gg. (co. 3). Il CIPE inoltre (co. 4) revoca i finanziamenti
relativi a progetti per i quali non sia pervenuta, entro i termini, la richiesta di
finanziamento, con riallocazione delle risorse a favore dei progetti in avanzato stato di
attuazione.
Successivamente l'articolo 1 del decreto legge 17 maggio 1996, n. 280 , convertito dalla
legge 18 luglio 1996, n. 382, ha differito al 31 luglio ed al 31 agosto 1996 i termini
precedentemente fissati dall'articolo 3 del D.L. 509/95. Con lo scadere di tale
termine è stata considerata conclusa la prima fase del programma nazionale straordinario
di investimenti in sanità.
Da ultimo, la delibera CIPE 21 marzo 1997 ha dettato i criteri per l'avvio della seconda
fase del programma nazionale straordinario di investimenti. Con tale deliberazione si
stabilisce che le regioni e le province autonome debbano programmare gli investimenti in
edilizia sanitaria per il completamento degli interventi previsti dalla legge 67/88
destinati alle strutture ospedaliere, alle strutture per anziani ed alle strutture
territoriali tenendo conto di specifiche priorità. Relativamente alle strutture
ospedaliere si fa specifico riferimento ai seguenti criteri:
- adeguamento agli standard indicati dalla normativa vigente in materia di requisiti
strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività sanitaria
da parte delle strutture pubbliche;
- sistemazione di spazi per l'esercizio della libera professione;
- completamento della rete dell'emergenza, con priorità ai posti letto di rianimazione,
finalizzati anche ai trapianti;
- potenziamento delle unità spinali;
- adeguamento delle strutture alla normativa prevista ai fini del miglioramento della
sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
miglioramento delle strutture di lungodegenza.
Si segnala infine la delibera del CIPE del 6 maggio 1998 con la quale si è dato avvio
alla seconda fase del finanziamento delledilizia residenziale e si sono impegnate le
risorse stanziate nella legge finanziaria 1998.
Larticolo 42, co. 1, lett. d), in esame autorizza le regioni Marche e
Umbria a contrarre mutui per la prosecuzione del programma di interventi urgenti in favore
delle zone terremotate (capo I del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con
modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61). Contestualmente il Dipartimento della
protezione civile è autorizzato a concorrere a tale onere con contributi ventennali. I
limiti di impegno autorizzati per effetto delle modifiche apportate dalla Camera
risultano essere pari a 100 mld. dall'anno 1999, a 150 mld. dall'anno 2000 ed a
200 mld. dall'anno 2001 (nel testo originario: 100 miliardi dal 1999, 50 miliardi dal 2000
e 100 miliardi dal 2001).
Il capo I del decreto legge n. 6/1998 è volto a disciplinare gli interventi di
ricostruzione nei territori umbro-marchigiani colpiti dal sisma dellautunno 1997. A
questo scopo vengono assegnati alle regioni Marche e Umbria specifici compiti definitori
delle linee cui si ispira l'attività ricostruttoria. Si definiscono il contenuto e le
modalità di approvazione e realizzazione dei programmi di recupero che vengono
predisposti dai Comuni e si dispone la formazione di consorzi obbligatori per la
realizzazione degli interventi sugli edifici privati; si disciplinano i contributi a
favore dei privati negli interventi di ricostruzione, con priorità per il risanamento
delle strutture esterne distrutte o gravemente danneggiate: gli interventi si ispirano
alla volontà di raggiungere un miglioramento della sicurezza sismica delle strutture.
Sono poi previsti interventi a favore delle attività produttive che comprendono anche le
attività agricole e sono assegnati contributi per la ripresa della produzione delle
imprese che hanno subito danni ai beni mobili. Sono inoltre, disciplinati gli interventi
di edilizia residenziale pubblica nei comuni colpiti dal sisma, attraverso la
predisposizione di appositi programmi. Riguardo agli interventi sui beni culturali, si
provvede al completamento del rilevamento analitico dei danni e al completamento degli
interventi urgenti.
Sono poi previsti interventi a favore dei percettori dei redditi da pensione, misure di
sostegno all'occupazione, l'erogazione di contributi a favore del Dipartimento dei servizi
tecnici nazionali, dell'Istituto nazionale di geofisica, del Gruppo nazionale per la
difesa dai terremoti, di altri contributi a favore delle aziende di trasporto. Sono poi
presenti disposizioni in materia di leva e sul servizio civile sostitutivo, nonché sgravi
contributivi nel settore alberghiero, termale e dei pubblici esercizi.
Il capo citato specifica infine le risorse destinate ai fini sopra indicati, prevedendo
anche l'accensione di mutui con istituti creditizi italiani ed esteri in deroga al limite
di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento della protezione
civile è autorizzato a concorrere ai relativi oneri con contributi ventennali, nei limiti
di impegno pari a 100 mld. annui a decorrere dal 1999 e a 20 mld. a decorrere dal 2000
fino al 2019.
NOTE
1
Viene fissato un termine per il completamento del rilevamento analitico dei danni al patrimonio culturale; e si prevede l'ultimazione degli interventi urgenti, da parte del commissario a ciò delegato, entro il termine di durata dello stato di emergenza; viene affidata alle regioni, d'intesa con il commissario delegato, la pianificazione degli interventi di ripristino, recupero e restauro, disponendo in ordine alle modalità di finanziamento dei medesimi. Gli interventi sono coordinati e resi contestuali, anche attraverso un piano-stralcio, con quelli previsti dalla L. 270/1997 sui percorsi giubilari fuori del Lazio.
L'articolo 46, co. 1, lett. e) prevede il rifinanziamento del programma
di ammodernamento tecnologico delle Forze di Polizia, previsto dal D.L. 18 gennaio 1992,
n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217. In particolare, vengono autorizzati
limiti di impegno quindicennali pari a 108,8 miliardi per il 1999 e pari a 67,1
miliardi per il 1999 (tale limite è stato così ridotto dalla Commissione Bilancio
del Senato, rispetto al limite di impegno di 82,1 miliardi previsto nel testo approvato
dalla Camera).
Va ricordato che l'art. 8 di tale decreto legge prevede un programma pluriennale di
interventi finalizzati all'acquisizione di opere, impianti e mezzi destinati allo sviluppo
ed ammodernamento delle strutture, dotazioni ed apparati strumentali della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Il programma è
predisposto dal Ministro dell'interno, nel quadro delle competenze di coordinamento che
gli sono attribuite dall'art. 6 della legge n. 121/1981.
Si rammenta inoltre che il DPEF prevedeva espressamente, nel quadro del piano di
ammodernamento delle strutture per la sicurezza pubblica, una destinazione delle risorse
finanziarie sul versante del potenziamento degli strumenti tecnologici delle Forze di
polizia.
Larticolo 46, co. 1, lett. f), consente agli enti locali di contrarre
mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1999 fino ad un complessivo importo
massimo di lire 800 miliardi per le finalità e con le modalità previste
dall'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria per il 1981).
Il Ministero di grazia e giustizia provvederà a stabilire le priorità.
I mutui eventualmente non contratti nel 1999 possono esserlo nell'anno successivo.
Per far fronte al relativo onere per capitale ed interessi è autorizzato il limite di
impegno quindicennale di lire 80 miliardi dall'anno 2000.
Larticolo 19 della legge n. 119/1981 (legge finanziaria per il 1981) disponeva che
gli enti locali potevano contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione
di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni,
sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici di proprietà comunale e
delle amministrazioni provinciali, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari,
nonché per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o già
costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli
idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari, con prioritario
riferimento alle maggiori esigenze connesse con la riforma della procedura penale.
I mutui suddetti potevano essere altresì contratti per fronteggiare le occorrenze
relative agli edifici da destinare all'attività del giudice conciliatore.
Gli enti locali potevano, inoltre, contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per
maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti,
restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale.
Ai fini della concessione dei mutui, gli enti locali dovevano allegare alla richiesta di
finanziamento l'attestazione, a firma del segretario comunale o del segretario
provinciale, che il progetto esecutivo dei lavori ha riportato il parere favorevole del
Ministero di grazia e giustizia.
Il Ministero di grazia e giustizia avrebbe provveduto a promuovere, anche con la
collaborazione dell'ANCI, la presentazione tempestiva dei progetti e a fornire, ove
occorra, l'assistenza tecnica necessaria affinché, nell'ambito delle predette
disponibilità, si potesse raggiungere nel 1981 un impiego di lire 700 miliardi.
Entro il 30 giugno 1981 il Ministro di grazia e giustizia avrebbe informato il Parlamento
sul piano di massima predisposto per gli interventi previsti dal primo e dal terzo comma.
L'onere di ammortamento dei mutui era a carico del bilancio dello Stato.
Per quanto riguarda la Cassa depositi e prestiti, si ricorda che il funzionamento
è regolato dal R.D. n. 453 del 1913 (testo unico sullamministrazione della Cassa
DD.PP.), mentre la legge n.197 del 1993 ha provveduto alla ristrutturazione della Cassa
DD.PP. Si ricorda che larticolo 49, comma 10, della legge n. 449 del 1997 (collegato
alla legge finanziaria 1998) ha ampliato lelenco dei soggetti che possono accedere
al finanziamento della Cassa DD.PP., ricomprendendovi, oltre agli enti locali, anche le
Amministrazioni statali, gli enti pubblici e le regioni.
Conseguentemente con decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998 sono state emanate le
nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui da parte della
Cassa DD.PP., mentre la Cassa DD.PP., con circolare 13 marzo 1998, n. 1227, ha emanato le
istruzioni generali per laccesso al credito. Si ricorda inoltre che periodicamente
il Ministro del tesoro provvede a determinare il saggio di interesse sui mutui concessi
dalla Cassa DD.PP.: da ultimo il saggio è stato fissato al 5,25% dal D.M. Tesoro 30
luglio 1998.
Larticolo 46, co. 1, lett. g) - dopo le modifiche introdotte dalla Camera -
dispone l'autorizzazione di due ulteriori limiti d'impegno quindicennali pari
rispettivamente a 50 mld. a decorrere dall'anno 2000 e a 20 mld. a decorrere
dallanno 2001 per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale
previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 30 agosto 1998, n. 295 (nel testo
originario era autorizzato un ulteriore limite di impegno quindicennale di 50 miliardi per
lanno 2000).
Il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 295/1998 prevede in generale interventi in
favore del settore autostradale, ed in particolare per quanto concerne le due tratte
Asti-Cuneo e Siracusa-Gela. A tal fine autorizza limiti di impegno quindicennali di 53,8
mld. per il 1999 e di 61,6 mld. per il 2000 e istituisce un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici. Il fondo viene ripartito con provvedimento
del Ministero dei lavori pubblici sulla base delle esigenze dell'adeguamento della rete
autostradale e delle risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della
delibera CIPE del 20 dicembre 1996.
Sulla revisione delle concessioni autostradali, si ricorda che la Società autostrade,
la Rav (Raccordo autostradale Valle dAosta) e lAutobrennero hanno già
ottenuto il rinnovo della concessione, mentre rimangono da rinnovare tutte le restanti
concessioni. Al proposito, la delibera CIPE del 20 dicembre 1996 prevedeva il rinnovo
delle convenzioni attraverso una serie di scadenze intermedie
originariamente entro il 31 dicembre 1997. Tale data è stata poi da ultimo portata al 31
ottobre 1998 dalla delibera CIPE del 9 luglio 1998. Sul tema, ed in particolare sulla
possibilità di una proroga nella durata delle concessioni medesime, vi è da ricordare il
parere reso dallAutorità garante per la concorrenza ed il mercato, la quale si è
espressa in senso contrario alla proroga delle vecchie concessioni oltre la data di
scadenza e in senso favorevole alleffettuazione di gare per la definizione dei nuovi
regimi concessori, oltre alle posizioni espresse in sede comunitaria e dalla Corte dei
conti, secondo le quali la proroga dovrebbe essere limitata alla definizione del
contenzioso.
Nel testo della Legge n. 295/1998 si fa appunto menzione della realizzazione di due
nuove tratte autostradali (Asti-Cuneo e Siracusa-Gela). Al proposito si ricorda che
lart. 11 della legge n. 287 del 1971, e lart. 18-bis della legge n. 492
del 1975, hanno disposto la sospensione sia del rilascio di concessioni per la costruzione
di nuove autostrade sia della costruzione di nuove tratte. Daltro canto, lart.
2 della legge n. 531 del 1982 ha previsto linserimento nel piano decennale per la
grande viabilità anche di opere in deroga a tali divieti qualora riguardino "il
completamento e lammodernamento di itinerari di grande comunicazione".
Lart. 14 della medesima legge dispone che "la sospensione della costruzione di
nuove tratte autostradali
deve intendersi riferita ai soli lavori di primo
impianto
con esclusione
di connessioni viarie e di raccordi che siano
richiesti da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello
di servizio."
Sulla tratta autostradale Asti-Cuneo, vi è da dire che in base al decreto
interministeriale n. 2277 del 5 aprile 1991, lopera dovrebbe articolarsi in un
collegamento autostradale Cuneo- A6 di 22 chilometri, ed in un collegamento superstradale
A6-A21 (Asti est) di 55 chilometri. I due tratti sarebbero interconnessi tramite un tratto
dellautostrada A6, di circa 19 chilometri.
La tratta autostradale Siracusa-Gela è di 104 chilometri, e comprende in sostanza la
sostituzione dellattuale statale con unautostrada a 4 corsie.
Lautostrada in questione era stata inclusa, dopo il blocco derivante dallart.
18-bis della legge n. 492 del 1975, nel piano decennale di grande viabilità, richiedendo
comunque in base alla legge n. 531 del 1982 e ad una sentenza del Consiglio di
Stato la formazione di un consorzio unico regionale per le autostrade siciliane,
costituito di recente.
A seguito di un emendamento approvato dalla Camera, viene previsto che una parte delle
somme stanziate per la prosecuzione degli interventi sopra indicati, e più precisamente
un limite di impegno quindicennale di 40 mld. a decorrere dal 2000, sia destinata alla
costruzione dellautostrada Pedemontana Veneta, con priorità per il tratto che
unisce Dueville-Thiene (Vicenza) a Treviso-Spresiano (Treviso) al fine di realizzare il
collegamento tra la A31 (Vicenza Piovene Rocchette) e la A27 (Mestre
Vittorio Veneto Pian di Vedola).
Nel progetto dellopera particolare rilevanza dovranno assumere
lutilizzazione dei tracciati stradali attualmente esistenti o di quelli previsti nei
piani urbanistici e la possibilità di aprire alcuni tratti al traffico locale.
Al riguardo si ricorda che le procedure per lattribuzione della concessione sono
disciplinate all'interno della legge n. 109 del 1994 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici, c.d. Legge Merloni), la quale richiede come elemento necessario che la
concessione abbia ad oggetto non solo la costruzione ma anche la gestione delle opere: in
tal caso la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto
di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere. Si ricorda che la
medesima legge n. 109/94 richiede che ogni deroga debba avvenire per dichiarazione
espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni.
L''art. 19 della legge n. 109 del 1994 prevede inoltre che "qualora nella gestione
dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il soggetto
concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio, anche
mediante un prezzo che comunque non può superare il 50 per cento delle opere
(
)".
Per quanto riguarda i problemi dell'equilibrio gestionale, dei prezzi e delle tariffe
nello specifico settore autostradale, può farsi riferimento allo schema di convenzione
generale approvato dal Ministero dei lavori pubblici il quale, agli artt. 6 e seguenti,
disciplina i sistemi di calcolo delle tariffe di pedaggio.
I maggiori stanziamenti disponibili per il sistema autostradale nel suo complesso
trovano copertura nella riduzione dei nuovi limiti di impegno per la salvaguardia di
Venezia di cui alla lettera b) del presente articolo 46.
NOTE
1
Secondo quanto apparso sugli organi di stampa in data odierna (12 novembre 1998) tale termine sarebbe stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 1999.2
Si ricorda che sono attualmente allesame in sede referente presso lVIII Commissione della Camera il d.d.l. C. 4132 e le pp.dd.ll. C. 3746 e C. 4459, aventi ad oggetto la realizzazione di un tratto autostradale tra Montebello e Spresiano (Autostrada Pedemontana veneta), della lunghezza di 97 km. (nella loro redazioni, queste proposte ipotizzano quindi un tracciato più lungo di quello cui viene data priorità nellarticolo in esame, comprendendo anche un tratto tra Montebello e Dueville).
La lettera h) del co. 1, articolo 46 - introdotta nel corso
dell'esame da parte della Camera - dispone il rifinanziamento del programma EFA (European
fighter aircraft) previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266
"Interventi urgenti per l'economia". Sono autorizzati, in particolare,
limiti di impegno quindicennali di 24 miliardi per il 1999, di 50 miliardi per il 2000 e
di 26 miliardi per il 2001.
L'articolo 4, comma 3, della l. 266/978, ha autorizzato una spesa complessiva di 1000
miliardi (100 miliardi per anno a partire dal 1998) per garantire un qualificato livello
della presenza italiana nei programmi aeronautici ad elevato contenuto tecnologico,
connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, e la partecipazione italiana al
programma EFA. Si prevede, al riguardo che l'autorizzazione ai singoli versamenti
all'apposita Agenzia internazionale delle quote di competenza italiana del programma EFA
da parte del Ministro del tesoro, in conformità alla indicazione del Ministro
dell'industria di concerto con il Ministro della difesa, debba tener conto
dell'avanzamento progettuale, al fine di garantire - secondo quanto chiarito dalla
relazione illustrativa del disegno di legge - una adeguata verifica delle effettive
ricadute sul settore aeronautico nazionale della partecipazione al suddetto programma.
Il programma EFA, avviato nel 1988, è preordinato alla realizzazione di un velivolo
militare da parte dellItalia insieme a Gran Bretagna, Germania e Spagna, per
assicurare appunto la difesa aerea. Il programma ha già portato alla spesa di oltre 12
mila miliardi di lire da parte dei quattro Paesi interessati per lo studio e per la
costruzione dei primi sei prototipi. Rispetto al programma originario, quello tuttora in
corso ha subito un ridimensionamento, a seguito delle pressioni da parte della Germania,
alla fine del 1992. Ciascun velivolo avrebbe dovuto costare, secondo le previsioni
originarie, 130 milioni di marchi, mentre la riduzione delle caratteristiche operative,
legato anche allo scenario strategico successivo alla caduta del muro di Berlino, riuscì
a portare il prezzo a 90 milioni di marchi. A produrre il caccia sarà il consorzio Eurofighter
Gmbh con sede a Monaco di Baviera, costituito da quattro aziende nazionali
capocommessa: lAlenia per lItalia (con il 21% - fusoliera anteriore e ala
sinistra), la Dasa per la Germania (con il 33% - fusoliera centrale e impennaggio
verticale), la British Aerospace per la Gran Bretagna (ancora con il 33% fusoliera
anteriore e ala destra) e la Casa per la Spagna (con il restante 13% - fusoliera
posteriore e ala destra) È previsto che ciascun partner abbia la capacità finale di
assemblaggio dei velivoli. Al lavoro partecipa anche un consorzio per la produzione
del motore Eurojet 2000; di questo secondo consorzio fanno parte linglese Rolls
Royce, la tedesca Mtu, la spagnola Itp e litaliana Fiat Avio.
Secondo quanto dichiarato dal Capo di stato maggiore dell'aeronautica, gen. Arpino, nel
corso dell'audizione del 3 dicembre 1997 presso la Commissione difesa della Camera, lo
Stato italiano acquisirà 121 velivoli, più una opzione su altri 9. Lo stanziamento
totale è di 15.759 miliardi fino al 2014 da utilizzare per l'industrializzazione, la
produzione ed il supporto logistico integrato dei 121 velivoli. Gli aerei destinati alla
Germania sono 180, 140 per gli inglesi e 87 per gli spagnoli. In seguito, sempre la
Commissione difesa, nella seduta del 9 dicembre 1997, ha espresso parere favorevole con
osservazioni sul programma pluriennale relativo all'Eurofigther.
La norma inserita dalla Camera - autorizza le regioni Basilicata e
Campania a contrarre mutui per la prosecuzione del programma di interventi di
ricostruzione delle zone della Basilicata e dellIrpinia, colpite dagli eventi
sismici negli anni 1980-1982, già previsto dallart. 3, comma 2, della legge n.
32/1992, "Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo
unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo
1982, approvato con D.Lgs. n. 76/1990".
Trattasi in particolare del piano finalizzato a risolvere le esigenze abitative dei
soggetti proprietari di ununica abitazione che avevano presentato entro i
termini la relativa domanda e la prescritta documentazione ai fini della ricostruzione o
della riparazione dellimmobile nonché dei proprietari di unità immobiliari
incluse nei piani di recupero dei centri storici dei comuni disastrati o gravemente
danneggiati dal sisma, già approvati alla data di entrata in vigore della citata legge n.
32/1992.
La disposizione in esame prevede la possibilità di contrarre mutui ventennali in base ai
seguenti limiti di impegno:
Basilicata: 4 mld. a decorrere dal 2000 e 6 mld. dal 2001;
Campania: 6 mld. a decorrere dal 2000 e 9 mld. dal 2001.
Viene pertanto data autorizzazione al Ministero del tesoro a concorrere a tale onere con
contributi ventennali. I limiti di impegno concessi risultano essere pari complessivamente
a 10 mld. dall'anno 2000, ed a 15 mld. dall'anno 2001; contestualmente vengono ridotti gli
accantonamenti previsti nella tabella B del d.d.l. finanziaria 1999 relativamente allo
stato di previsione del Ministero del tesoro.
Si ricorda che di recente l'art. 23-ter del D.L. n. 6/1998, conv. con mod. dalla
legge n. 61/1998, ha previsto una delega alle regioni Campania e Basilicata per
l'emanazione delle norme di semplificazione delle procedure relative al completamento del
processo di ricostruzione delle abitazioni private nelle aree colpite dal sisma negli anni
1980-1982.
Le norme che le regioni possono emanare devono tenere conto dei seguenti criteri ed
obiettivi:
- la gestione dell'attività di ricostruzione deve essere attribuita interamente ai
comuni;
- le risorse finanziarie assegnate ai comuni devono essere interamente utilizzate e
indirizzate prioritariamente alla ricostruzione di abitazioni danneggiate dal sisma di
nuclei familiari effettivamente abitanti in strutture abitative mobili.
Nell'esercizio di tale delega normativa le regioni dovranno inoltre raccordarsi con le
disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76 "Testo unico delle leggi
per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti
dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982" e
nella legge 23 gennaio 1992, n. 32, sopra menzionata.
La lettera l) del comma 1 dellarticolo 46 in esame, introdotta dalla Commissione
Bilancio del Senato, autorizza il limite di impegno ventennale di lire 15 miliardi a
decorrere dallanno 2000 per la contrazione di mutui, da parte dei soggetti
competenti, finalizzati al completamento delle opere di cui al titolo VIII della legge 14
maggio 1981, n. 219, compreso il finanziamento degli eventuali oneri di contenzioso.
Tale titolo VIII della legge n. 219 del 1981 riguarda lintervento statale per
ledilizia a Napoli, con il quale è stata dichiarata di preminente interesse
nazionale la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale, per la
costruzione nellarea metropolitana di Napoli di ventimila alloggi e delle relative
opere di urbanizzazione.
In particolare, l'articolo 85 della citata legge n. 219 del 1981 ha istituito due fondi,
con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, amministrati uno dal Sindaco di
Napoli e l'altro dal Presidente della Giunta regionale della Campania, quali commissari
straordinari di Governo, per gli interventi sopra richiamati.
Gli importi destinati all'attuazione degli interventi sono stati ripartiti anno per anno
dal CIPE, con apposita delibera, tra il funzionario delegato alla gestione stralcio del
programma straordinario aree esterne al Comune (ex Presidente della Giunta regionale) e
quello delegato per le aree del Comune di Napoli (ex Sindaco di Napoli).
Gli stanziamenti iniziali relativi al 1995, 1996 e 1997 hanno subito una riduzione per
effetto della legge n. 85 del 1995, di conversione del D.L. n. 41 del 1995. Una ulteriore
variazione in diminuzione è stata disposta dalla legge n. 341 del 1995, quale concorso
statale alle spese sostenute dal Comune di Napoli per l'assunzione di personale, come
previsto dall'articolo 12 della legge n. 730 del 1986.
La lettera l) in esame stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro venga ripartito lo stanziamento tra i
soggetti competenti per lintervento in discorso.
La lettera m) del comma 1 dellarticolo 46 in esame, introdotta dalla Commissione
Bilancio del Senato autorizza il limite di impegno di lire 30 miliardi, a decorrere
dallanno 2000, per la contrazione di mutui da parte delle amministrazioni
provinciali e comunali, finalizzati alla realizzazione di opere di edilizia scolastica.
La materia dell'edilizia scolastica è stata oggetto di nuova disciplina ad opera della
legge n. 23 del 1996, secondo la quale le competenze relative alla fornitura e
manutenzione degli edifici da destinare a sede delle scuole elementari e medie spettano ai
comuni, mentre alle province compete la fornitura e manutenzione degli edifici destinati a
sedi di istituti di istruzione secondaria superiore, compresi licei, conservatori ed
accademie.
A fini applicativi e di finanziamento della legge n. 23 del 1996 è da ultimo intervenuto
l'articolo 5 della legge n. 191 del 1998 (c.d. Bassanini ter) e la legge n. 295 del 1998.
13/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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il
collegio senatoriale di Tino Bedin |