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Articolo 45
(Programmi di tutela ambientale)


L’articolo 45 dispone che le disposizioni recate dall’art. 11-quater, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente la quantificazione degli oneri annuali recati dalle leggi di spesa a carattere permanente ed il rinvio di tale quantificazione annua alla legge finanziaria, siano applicate anche per il finanziamento dei seguenti interventi:

Programmi di tutela ambientale
L'art. 68 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha soppresso il Programma triennale per la tutela ambientale, lo strumento principale della funzione di programmazione svolta dallo Stato e diretta alle regioni che ne sono i soggetti attuatori. Infatti il Programma triennale per la tutela ambientale, introdotto con la legge 28 agosto 1989, n. 305, determinava le priorità dell'azione pubblica nel settore della salvaguardia ambientale, e la ripartizione delle risorse statali disponibili, tenendo conto anche dei finanziamenti comunitari utilizzabili. La sua attuazione, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 305, era affidata all'azione concertata degli organi statali, delle regioni e degli altri enti pubblici interessati.
Conseguentemente alla soppressione del piano triennale, l'art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998 ha conferito alle regioni le seguenti funzioni:
determinazione delle priorità dell’azione ambientale;
coordinamento degli interventi ambientali;
ripartizione delle risorse finanziarie assegnate ai vari interventi.
Il disposto del citato art. 73 tuttavia, nell’individuare le funzioni conferite alle regioni, non fa alcun esplicito riferimento a "programmi di tutela ambientale"; il riferimento appare invece al comma 2 del medesimo art. 73, che contempla la fattispecie in cui l’attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l’iniziativa integrata e coordinata con l’amministrazione statale o con altri soggetti pubblici o privati. Si menziona inoltre che il successivo art. 74 del medesimo D.Lgs. n. 112/1998 fa riferimento invece ai piani di risanamento per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale (demandati alle regioni).
L’ultimo periodo dell’articolo in esame dispone inoltre che con apposito decreto del Ministro dell’ambiente, da emanarsi previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, si proceda alla ripartizione tra le regioni ed al successivo trasferimento delle risorse necessarie per la realizzazione dei programmi di tutela ambientale.
Si segnala inoltre che nella Tabella C del d.d.l finanziaria 1999 (A.C. n. 5266) è presente un appostamento di 450 mld. per il 1999 a favore dei piani redatti in base agli artt. 69-74 del D.Lgs. n. 112/1998.

Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
Si osserva che nella normativa vigente non risulta ancora approvato un "Programma nazionale di bonifica e ripristino amabientale dei siti inquinati".
L’adozione di tale programma da parte del Ministro dell’ambiente è invece previsto dall’art. 1, comma 2 dell’A.C. 4792-B "Nuovi interventi in campo ambientale", già approvato dal Senato e trasmesso nuovamente alla Camera per l’approvazione definitiva.
Si ricorda che attualmente è vigente l’art. 17, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 22/97 il quale dispone che gli interventi di bonifica sui siti inquinati (i quali rimangono a carico in primo luogo del responsabile dell’inquinamento, ed in seconda battuta del comune e della regione) possano essere assistiti dal contributo pubblico entro il limite del 50 per cento qualora sussistano preminenti interessi pubblici.

Programmi approvati con deliberazione CIPE 3 dicembre 1997
La delibera CIPE "Approvazione delle linee generali della "Seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici" ha previsto che entro il 30 aprile 1998 le Amministrazioni interessate presentino al medesimo Comitato interministeriale i programmi approvati in attuazione degli impegni assunti in sede internazionale, ed in particolare:
la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici approvata a New York nel maggio 1992;
la decisione del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea dell’ambiente del 3 marzo 1997;
gli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto (1-10 dicembre 1997).

I programmi devono indicare le necessità finanziarie e le relative modalità di finanziamento, e in particolare devono riguardare:
lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
la riduzione delle emissioni dei gas serra e contenimento di tali emissioni nel settore dei trasporti;
l’incremento dell’efficienza energetica presso i settori produttivi e gli utenti civili;
la cooperazione internazionale per la riduzione delle emissioni globali;
la ricerca ed il monitoraggio in materia di prevenzione e riduzione degli effetti dei cambiamenti climatici;
la formazione e l’informazione sulle tematiche del cambiamento climatico.

Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e di depurazione delle acque reflue urbane
L'art. 6 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, conv. con mod. dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, successivamente modificato dall’art. 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, ha previsto la destinazione dei seguenti fondi per la realizzazione delle opere necessarie alla realizzazione del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e di depurazione delle acque reflue urbane (approvato con il D.M. 29 luglio 1997):
risorse che si rendano disponibili per effetto dell'esercizio del potere di revoca attribuito al ministro dell'ambiente dall'articolo 2, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n.662, in relazione a stanziamenti rimasti inutilizzati dalle regioni nell'attuazione del programma triennale per la tutela dell'ambiente;
le risorse assegnate dal CIPE (delibera 21 marzo 1997) per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque, a valere sui fondi per gli interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale (cfr. articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244);
ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione degli interventi del quadro comunitario di sostegno;
i proventi derivanti dalla norma di cui all'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, vale a dire le quote di tariffa riferite al servizio di pubblica fognatura e di depurazione; ai sensi del medesimo art. 14, tali fondi devono affluire ad un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione di impianti centralizzati di depurazione.
E’ stato inoltre previsto che le risorse destinate al piano siano assegnate anche in deroga alle finalità previste dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, tranne nel caso in cui si tratti di risorse riscosse come canoni o tariffe, mentre possono essere richieste all'Unione europea eventuali modifiche ai programmi operativi.
Il comma 3 dell’art. 6 del citato D.L. n. 67/1997 disciplina i trasferimenti alle regioni delle somme loro attribuite per la realizzazione degli interventi ricompresi nel piano straordinario, una volta che quest'ultimo sia stato approvato. La scansione dei trasferimenti è articolata nei seguenti momenti: 1) il 25 per cento delle somme complessivamente spettanti a ciascuna regione, dopo l'approvazione del piano; 2) una quota (fino al 90 per cento per ciascun singolo intervento) a seguito dell'avvenuta notifica da parte della regione della consegna dei lavori; 3) la quota residua a seguito della notifica da parte della regione dell'avvenuto collaudo.

Accordi e contratti di programma nel settore dei rifiuti.
L'art. 25 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha previsto il ricorso ad accordi e contratti di programma per l'attuazione di specifici piani di settore volti a ridurre ed a ottimizzare i flussi di rifiuti. Al Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri dell'industria e della sanità, viene attribuito un rilevante ruolo d'indirizzo in tale settore, articolato in particolare:
nella definizione dei piani di settore per la riduzione, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti.
nella sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite;
nella definizione delle iniziative e delle misure per la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, anche in base alle disposizioni in materia di ecolabel e di ecoaudit;
nell'individuazione dei flussi omogenei di produzione di rifiuti con più elevato impatto ambientale e con maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero;
nell’adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell’impianto di produzione.
L'attuazione di questi piani di settore è rimessa ad accordi e contratti di programma stipulati dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, con le imprese maggiormente presenti sul mercato nazionale e/o con le associazioni di categoria, anche ai fini dell’attuazione di programmi di ritiro dei beni di consumo esauriti per consentire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima. L'accordo potrà prevedere procedure semplificate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, garantendo comunque un elevato livello di protezione dell'ambiente.

NOTE


1Si menziona che i programmi triennali approvati dal CIPE sono stati due: "Programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale" approvato con deliberazione CIPE 3 agosto 1990 e "Programma triennale per la tutela ambientale, relativo agli anni 1994-1996", adottato con delibera CIPE del 21 dicembre 1993.

2 La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici costituisce il primo strumento legale internazionale vincolante che si occupa direttamente del cambiamento del clima. La convenzione, adottata il 9 maggio 1992 e sottoscritta da 165 paesi oltre alla Comunità Europea, è entrata in vigore il 21 marzo 1994 ed è stata ratificata dall’Italia con la legge 14 gennaio 1994, n. 65. Obiettivo fondamentale della Convenzione è la "stabilizzazione delle concentrazioni di gas di serra nell’atmosfera a un livello tale da prevenire pericolose interferenze delle attività umane con il sistema climatico". Per raggiungere questo obiettivo la Convenzione elenca una serie di impegni che verranno periodicamente rivisti a seguito di nuove scoperte scientifiche e sulla base dell’efficacia dei programmi climatici nazionali. Ogni anno si tiene una Conferenza delle Parti (COP) che ha il compito di promuovere e controllare l’applicazione della Convenzione. Si sono tenute tre Conferenze: a Berlino nel marzo-aprile 1995, a Roma nel dicembre 1995 e a Kyoto nel dicembre 1997. Nell’ultima conferenza sono stati stabiliti obiettivi giuridicamente vincolanti per tutti i paesi industrializzati, essi riguardano sei gas ad effetto serra; la Comunità nel suo insieme dovrà ridurre le sue emissioni di questi gas dell’8% nel periodo 2008-2012: per i biossidi di carbonio (CO2) – la sostanza di gran lunga più responsabile del riscaldamento del globo -, il metano (CH4) e il protossido di azoto (N2O) ; per i tre gas prodotti dall’industria, cioè idrofluorocarburi (HCF), perfluorocarburi (PCF) e esafluoruro di zolfo (SF6) le riduzioni possono essere misurate a partire dai dati del 1990 e del 1995.


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6/12/1998
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