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Articolo 45
(Programmi di tutela ambientale)
Larticolo 45 dispone che le disposizioni recate dallart. 11-quater,
comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente la quantificazione degli oneri
annuali recati dalle leggi di spesa a carattere permanente ed il rinvio di tale
quantificazione annua alla legge finanziaria, siano applicate anche per il finanziamento
dei seguenti interventi:
Programmi di tutela ambientale
L'art. 68 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha soppresso il
Programma triennale per la tutela ambientale, lo strumento principale della funzione di
programmazione svolta dallo Stato e diretta alle regioni che ne sono i soggetti attuatori.
Infatti il Programma triennale per la tutela ambientale, introdotto con la legge 28 agosto
1989, n. 305, determinava le priorità dell'azione pubblica nel settore della salvaguardia
ambientale, e la ripartizione delle risorse statali disponibili, tenendo conto anche dei
finanziamenti comunitari utilizzabili. La sua attuazione, ai sensi dell'art. 4 della legge
n. 305, era affidata all'azione concertata degli organi statali, delle regioni e degli
altri enti pubblici interessati.
Conseguentemente alla soppressione del piano triennale, l'art. 73 del D.Lgs. n.
112/1998 ha conferito alle regioni le seguenti funzioni:
determinazione delle priorità dellazione ambientale;
coordinamento degli interventi ambientali;
ripartizione delle risorse finanziarie assegnate ai vari interventi.
Il disposto del citato art. 73 tuttavia, nellindividuare le funzioni conferite alle
regioni, non fa alcun esplicito riferimento a "programmi di tutela ambientale";
il riferimento appare invece al comma 2 del medesimo art. 73, che contempla la fattispecie
in cui lattuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda
liniziativa integrata e coordinata con lamministrazione statale o con altri
soggetti pubblici o privati. Si menziona inoltre che il successivo art. 74 del medesimo
D.Lgs. n. 112/1998 fa riferimento invece ai piani di risanamento per le aree ad elevato
rischio di crisi ambientale (demandati alle regioni).
Lultimo periodo dellarticolo in esame dispone inoltre che con apposito decreto
del Ministro dellambiente, da emanarsi previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni
entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, si proceda alla ripartizione tra le
regioni ed al successivo trasferimento delle risorse necessarie per la realizzazione dei
programmi di tutela ambientale.
Si segnala inoltre che nella Tabella C del d.d.l finanziaria 1999 (A.C. n. 5266) è
presente un appostamento di 450 mld. per il 1999 a favore dei piani redatti in base agli
artt. 69-74 del D.Lgs. n. 112/1998.
Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
Si osserva che nella normativa vigente non risulta ancora approvato un
"Programma nazionale di bonifica e ripristino amabientale dei siti inquinati".
Ladozione di tale programma da parte del Ministro dellambiente è invece
previsto dallart. 1, comma 2 dellA.C. 4792-B "Nuovi interventi in campo
ambientale", già approvato dal Senato e trasmesso nuovamente alla Camera per
lapprovazione definitiva.
Si ricorda che attualmente è vigente lart. 17, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 22/97 il
quale dispone che gli interventi di bonifica sui siti inquinati (i quali rimangono a
carico in primo luogo del responsabile dellinquinamento, ed in seconda battuta del
comune e della regione) possano essere assistiti dal contributo pubblico entro il limite
del 50 per cento qualora sussistano preminenti interessi pubblici.
Programmi approvati con deliberazione CIPE 3 dicembre 1997
La delibera CIPE "Approvazione delle linee generali della "Seconda
comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici" ha previsto
che entro il 30 aprile 1998 le Amministrazioni interessate presentino al medesimo Comitato
interministeriale i programmi approvati in attuazione degli impegni assunti in sede
internazionale, ed in particolare:
la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici approvata a New York
nel maggio 1992;
la decisione del Consiglio dei Ministri dellUnione europea dellambiente del 3
marzo 1997;
gli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto (1-10 dicembre 1997).
I programmi devono indicare le necessità finanziarie e le relative modalità di
finanziamento, e in particolare devono riguardare:
lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
la riduzione delle emissioni dei gas serra e contenimento di tali emissioni nel settore
dei trasporti;
lincremento dellefficienza energetica presso i settori produttivi e gli utenti
civili;
la cooperazione internazionale per la riduzione delle emissioni globali;
la ricerca ed il monitoraggio in materia di prevenzione e riduzione degli effetti dei
cambiamenti climatici;
la formazione e linformazione sulle tematiche del cambiamento climatico.
Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di
collettamento e di depurazione delle acque reflue urbane
L'art. 6 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, conv. con mod. dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, successivamente modificato dallart. 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, ha
previsto la destinazione dei seguenti fondi per la realizzazione delle opere necessarie
alla realizzazione del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei
sistemi di collettamento e di depurazione delle acque reflue urbane (approvato con
il D.M. 29 luglio 1997):
risorse che si rendano disponibili per effetto dell'esercizio del potere di revoca
attribuito al ministro dell'ambiente dall'articolo 2, comma 104, della legge 23 dicembre
1996, n.662, in relazione a stanziamenti rimasti inutilizzati dalle regioni
nell'attuazione del programma triennale per la tutela dell'ambiente;
le risorse assegnate dal CIPE (delibera 21 marzo 1997) per il finanziamento di progetti di
protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque, a valere sui fondi per gli
interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale
(cfr. articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244);
ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione degli
interventi del quadro comunitario di sostegno;
i proventi derivanti dalla norma di cui all'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, vale a dire le quote di tariffa riferite al servizio di pubblica fognatura e di
depurazione; ai sensi del medesimo art. 14, tali fondi devono affluire ad un fondo
vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione di impianti
centralizzati di depurazione.
E stato inoltre previsto che le risorse destinate al piano siano assegnate anche in
deroga alle finalità previste dalle rispettive disposizioni normative, su appositi
capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente, tranne nel caso in cui si tratti di risorse riscosse come canoni o tariffe,
mentre possono essere richieste all'Unione europea eventuali modifiche ai programmi
operativi.
Il comma 3 dellart. 6 del citato D.L. n. 67/1997 disciplina i trasferimenti alle
regioni delle somme loro attribuite per la realizzazione degli interventi ricompresi nel
piano straordinario, una volta che quest'ultimo sia stato approvato. La scansione dei
trasferimenti è articolata nei seguenti momenti: 1) il 25 per cento delle somme
complessivamente spettanti a ciascuna regione, dopo l'approvazione del piano; 2) una quota
(fino al 90 per cento per ciascun singolo intervento) a seguito dell'avvenuta notifica da
parte della regione della consegna dei lavori; 3) la quota residua a seguito della
notifica da parte della regione dell'avvenuto collaudo.
Accordi e contratti di programma nel settore dei rifiuti.
L'art. 25 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha previsto il ricorso ad accordi
e contratti di programma per l'attuazione di specifici piani di settore volti a
ridurre ed a ottimizzare i flussi di rifiuti. Al Ministro dell'ambiente, d'intesa con i
Ministri dell'industria e della sanità, viene attribuito un rilevante ruolo d'indirizzo
in tale settore, articolato in particolare:
nella definizione dei piani di settore per la riduzione, il recupero e l'ottimizzazione
dei flussi di rifiuti.
nella sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo di processi produttivi e di
tecnologie pulite;
nella definizione delle iniziative e delle misure per la riduzione delle quantità, dei
volumi e della pericolosità dei rifiuti, anche in base alle disposizioni in materia di ecolabel
e di ecoaudit;
nell'individuazione dei flussi omogenei di produzione di rifiuti con più elevato impatto
ambientale e con maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di
recupero;
nelladozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti
nellimpianto di produzione.
L'attuazione di questi piani di settore è rimessa ad accordi e contratti di programma
stipulati dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, con le
imprese maggiormente presenti sul mercato nazionale e/o con le associazioni di categoria,
anche ai fini dellattuazione di programmi di ritiro dei beni di consumo esauriti
per consentire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima. L'accordo
potrà prevedere procedure semplificate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti,
garantendo comunque un elevato livello di protezione dell'ambiente.
NOTE
1Si menziona che i programmi triennali approvati
dal CIPE sono stati due: "Programma triennale 1989-1991 per la tutela
ambientale" approvato con deliberazione CIPE 3 agosto 1990 e "Programma
triennale per la tutela ambientale, relativo agli anni 1994-1996", adottato con
delibera CIPE del 21 dicembre 1993.
2 La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
costituisce il primo strumento legale internazionale vincolante che si occupa direttamente
del cambiamento del clima. La convenzione, adottata il 9 maggio 1992 e sottoscritta da 165
paesi oltre alla Comunità Europea, è entrata in vigore il 21 marzo 1994 ed è stata
ratificata dallItalia con la legge 14 gennaio 1994, n. 65. Obiettivo fondamentale
della Convenzione è la "stabilizzazione delle concentrazioni di gas di serra
nellatmosfera a un livello tale da prevenire pericolose interferenze delle attività
umane con il sistema climatico". Per raggiungere questo obiettivo la Convenzione
elenca una serie di impegni che verranno periodicamente rivisti a seguito di nuove
scoperte scientifiche e sulla base dellefficacia dei programmi climatici nazionali.
Ogni anno si tiene una Conferenza delle Parti (COP) che ha il compito di promuovere e
controllare lapplicazione della Convenzione. Si sono tenute tre Conferenze: a
Berlino nel marzo-aprile 1995, a Roma nel dicembre 1995 e a Kyoto nel dicembre 1997.
Nellultima conferenza sono stati stabiliti obiettivi giuridicamente vincolanti per
tutti i paesi industrializzati, essi riguardano sei gas ad effetto serra; la Comunità nel
suo insieme dovrà ridurre le sue emissioni di questi gas dell8% nel periodo
2008-2012: per i biossidi di carbonio (CO2) la sostanza di gran lunga più
responsabile del riscaldamento del globo -, il metano (CH4) e il protossido di azoto (N2O)
; per i tre gas prodotti dallindustria, cioè idrofluorocarburi (HCF),
perfluorocarburi (PCF) e esafluoruro di zolfo (SF6) le riduzioni possono essere misurate a
partire dai dati del 1990 e del 1995.
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6/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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il
collegio senatoriale di Tino Bedin |