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Articolo 44
(Stabilimenti di macellazione di carni fresche e macelli pubblici)

Il comma 1 dell'articolo 44 in esame, inserito dalla V Commissione, differisce al 31 dicembre 1999 il termine (fissato al 31 dicembre 1995 dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs 286/94, prorogato al 31 dicembre 1997 dal comma 1 dell'art. 6-ter del D.L. 130/97, convertito dalla L. 228/97 ed, infine, ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998 dall’art. 56 della legge n. 449 del 1997) per la validità delle autorizzazioni temporanee rilasciate agli stabilimenti di macellazione delle carni che hanno beneficiato del periodo supplementare di validità delle stesse (12 mesi) concesso dal Ministero della sanità, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato a conformarsi ai requisiti fissati dal D.Lgs. 28 aprile 1994, n. 286, e di non aver potuto rispettare il termine originariamente prescritto per motivi che non sono loro imputabili.

Comma 2 - Macelli pubblici. Il comma 2, inserito dalla V Commissione, differisce ulteriormente al 30 dicembre 1999, il termine di validità delle autorizzazioni provvisorie per i macelli pubblici (già fissato al 30 giugno del 1997 dal D.L. 542/96, convertito dalla L. 649/96 - che ha modificato l'articolo 19, comma 2, del D.Lgs. 286/94, inserendo una deroga alla disciplina sulle autorizzazioni limitatamente ai macelli pubblici -, quindi prorogato al 31 dicembre 1997 dal comma 2 dell'art. 6-ter citato ed infine ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998 dalla legge 449 del 1997).


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16/12/1998
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