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Articolo 44
(Stabilimenti di macellazione di carni fresche e macelli pubblici)
Il comma 1 dell'articolo 44 in esame, inserito dalla V Commissione, differisce al 31
dicembre 1999 il termine (fissato al 31 dicembre 1995 dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs
286/94, prorogato al 31 dicembre 1997 dal comma 1 dell'art. 6-ter del D.L. 130/97,
convertito dalla L. 228/97 ed, infine, ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998
dallart. 56 della legge n. 449 del 1997) per la validità delle autorizzazioni
temporanee rilasciate agli stabilimenti di macellazione delle carni che hanno beneficiato
del periodo supplementare di validità delle stesse (12 mesi) concesso dal Ministero della
sanità, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato a conformarsi ai
requisiti fissati dal D.Lgs. 28 aprile 1994, n. 286, e di non aver potuto rispettare il
termine originariamente prescritto per motivi che non sono loro imputabili.
Comma 2 - Macelli pubblici. Il comma 2, inserito dalla V Commissione,
differisce ulteriormente al 30 dicembre 1999, il termine di validità delle autorizzazioni
provvisorie per i macelli pubblici (già fissato al 30 giugno del 1997 dal D.L. 542/96,
convertito dalla L. 649/96 - che ha modificato l'articolo 19, comma 2, del D.Lgs. 286/94,
inserendo una deroga alla disciplina sulle autorizzazioni limitatamente ai macelli
pubblici -, quindi prorogato al 31 dicembre 1997 dal comma 2 dell'art. 6-ter citato ed
infine ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998 dalla legge 449 del 1997).
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