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Articolo 43
(Destinazione del fondo
di cui allart. 54, co. 3, della L. n. 449/1997)
Larticolo 43, introdotto nel corso dellesame presso la Camera, contiene
una disposizione di carattere contabile diretta a disciplinare linserimento in
apposita unità previsionale di base del Ministero del tesoro delle disponibilità del
Fondo per linnovazione tecnologica e lammodernamento dei mercati, previsto
dallarticolo 58, comma 4, del D.Lgs. n. 415/1996 (c.d. decreto EuroSIM) e soppresso
dallarticolo 54, comma 3, della legge n. 449/1997 (collegato per il 1998). Merita
ricordare che tale ultimo provvedimento già aveva provveduto a trasferire le
disponibilità del Fondo alla copertura delle insolvenze degli intermediari pregresse,
determinatesi cioè prima della riforma e riordino del Fondo medesimo.
Agli oneri derivanti da tale gestione speciale concorrono, ai sensi dellarticolo 4,
comma 3, del Regolamento approvato con decreto del ministro del tesoro n. 238/1998, gli
intermediari aderenti al Fondo nazionale di garanzia nonché il Ministero del tesoro entro
il limite del soppresso Fondo per linnovazione tecnologica.
Il Fondo nazionale di garanzia era stato originariamente istituito dalla legge n.
1/1991 (legge SIM). L'articolo 15 di tale legge, recante "Disciplina dell'attività
di intermediazione mobiliare", ha infatti previsto per le SIM e gli altri
intermediari l'adesione obbligatoria a questo Fondo nazionale di garanzia, istituito per
la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle SIM, in conseguenza dello
svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari. Con decreti del
Ministro del tesoro 30.9.1991, 25.3.1992 e 27.1.1997 sono state dettate le modalità di
organizzazione e di funzionamento del Fondo ed è stato stabilito il contributo annuale da
versare da parte degli intermediari.
Successivamente l'articolo 62 del D.Lgs. n. 415/1996 ha ridefinito la natura e i compiti
del Fondo riconosciuto quale sistema di indennizzo ai sensi dell'articolo 35, il quale
subordina l'esercizio dei servizi di investimento all'adesione a un sistema di indennizzo
a tutela degli investitori (quindi al Fondo), rinviandone la disciplina
dell'organizzazione e del funzionamento ad un regolamento Ministro del tesoro (si tratta
del richiamato DM n. 238/1998).
La Commissione Bilancio del Senato ha inserito il comma 2 con il quale vengono modificate
alcun disposizioni contenute nellarticolo 11 della legge n. 449 del 1997.
La legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 11, concede, a partire dal periodo
di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta alle piccole e medie
imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande,
nonché alle imprese turistiche, qualora esse acquistino una serie di bene strumentali
come mobilio, attrezzature, impianti vari, macchinari, ossia di tutti quei beni funzionali
all'esercizio dell'impresa commerciale, ad eccezione di veicoli e fabbricati,
esplicitamente esclusi dalle agevolazioni. Tra i macchinari d'ufficio ammessi ai benefici
sono comprese anche le macchine elettroniche ed i computer, ma non sono citati i programmi
informatici, indispensabili per il funzionamento dei computer medesimi, che il
provvedimento in esame intende includere tra i beni acquistabili con le agevolazioni di
cui sopra. Il credito di imposta è determinato nella misura pari al 20% del costo dei
beni al netto dell'IVA; l'importo del beneficio non può in ogni caso superare i 50
milioni di lire nell'arco di 3 anni.
Per quanto riguarda le imprese commerciali il beneficio è limitato a quelle piccole e
medie, secondo la definizione comunitaria posta dal decreto del Ministro dell'industria 18
settembre 1997 emanato in conformità alla disciplina comunitaria, posta dalla
raccomandazione della Commissione n. 96/280/CE del 3 aprile 1996, poi recepita nella
Comunicazione della medesima Commissione n. 96/C 68/06. Si ricorda che a tale disciplina
gli Stati membri - nonché la Banca Europea per gli investimenti e il Fondo europeo
per gli investimenti - devono uniformarsi per i nuovi regimi di aiuto (quelli già
autorizzati dalla Commissione - alla data di pubblicazione suddetta del 23 luglio 1996 -
restano validi, salvo possibilità di riesame). In base al D.M. 18 settembre 1997, i
parametri relativi alla piccola e media impresa - o alla media impresa quando debba essere
distinta dalla piccola - sono:
un numero di dipendenti inferiore a 250;
un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non
superiore a 27 milioni di ECU;
il possesso dei requisiti di indipendenza (il capitale dellimpresa o i diritti di
voto non devono essere detenuti per una quota pari o superiore a un quarto da una o,
congiuntamente, da più imprese che non rientrino nei precedenti parametri, ad eccezione
delle società finanziarie pubbliche, di quelle a capitale di rischio e degli investitori
istituzionali, purché essi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto).
Quando occorra distinguere la piccola impresa anche da quella media, i parametri relativi
- non si opera distinzione tra settori - sono i seguenti:
un numero di dipendenti inferiore a 50;
un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU ovvero un totale di bilancio annuo non
superiore a 5 milioni di ECU;
il possesso dei requisiti di indipendenza.
La lettera a) del comma 2 in esame, modificando il comma 1 del citato articolo 11, estende
i benefici anche alle piccole e medie imprese commerciali di vendita allingrosso.
Inoltre, la lettera b) del comma 2 in esame, con una modifica operata al comma 2
dellarticolo 11 della legge n. 449 del 1997, sopprime il limite di 50 milioni nel
triennio, previsto tetto al beneficio.
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14/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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