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Articolo 43
(Destinazione del fondo
di cui all’art. 54, co. 3, della L. n. 449/1997)

L’articolo 43, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, contiene una disposizione di carattere contabile diretta a disciplinare l’inserimento in apposita unità previsionale di base del Ministero del tesoro delle disponibilità del Fondo per l’innovazione tecnologica e l’ammodernamento dei mercati, previsto dall’articolo 58, comma 4, del D.Lgs. n. 415/1996 (c.d. decreto EuroSIM) e soppresso dall’articolo 54, comma 3, della legge n. 449/1997 (collegato per il 1998). Merita ricordare che tale ultimo provvedimento già aveva provveduto a trasferire le disponibilità del Fondo alla copertura delle insolvenze degli intermediari pregresse, determinatesi cioè prima della riforma e riordino del Fondo medesimo.
Agli oneri derivanti da tale gestione speciale concorrono, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento approvato con decreto del ministro del tesoro n. 238/1998, gli intermediari aderenti al Fondo nazionale di garanzia nonché il Ministero del tesoro entro il limite del soppresso Fondo per l’innovazione tecnologica.

Il Fondo nazionale di garanzia era stato originariamente istituito dalla legge n. 1/1991 (legge SIM). L'articolo 15 di tale legge, recante "Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare", ha infatti previsto per le SIM e gli altri intermediari l'adesione obbligatoria a questo Fondo nazionale di garanzia, istituito per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle SIM, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari. Con decreti del Ministro del tesoro 30.9.1991, 25.3.1992 e 27.1.1997 sono state dettate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo ed è stato stabilito il contributo annuale da versare da parte degli intermediari.
Successivamente l'articolo 62 del D.Lgs. n. 415/1996 ha ridefinito la natura e i compiti del Fondo riconosciuto quale sistema di indennizzo ai sensi dell'articolo 35, il quale subordina l'esercizio dei servizi di investimento all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori (quindi al Fondo), rinviandone la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento ad un regolamento Ministro del tesoro (si tratta del richiamato DM n. 238/1998).

La Commissione Bilancio del Senato ha inserito il comma 2 con il quale vengono modificate alcun disposizioni contenute nell’articolo 11 della legge n. 449 del 1997.

La legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 11, concede, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché alle imprese turistiche, qualora esse acquistino una serie di bene strumentali come mobilio, attrezzature, impianti vari, macchinari, ossia di tutti quei beni funzionali all'esercizio dell'impresa commerciale, ad eccezione di veicoli e fabbricati, esplicitamente esclusi dalle agevolazioni. Tra i macchinari d'ufficio ammessi ai benefici sono comprese anche le macchine elettroniche ed i computer, ma non sono citati i programmi informatici, indispensabili per il funzionamento dei computer medesimi, che il provvedimento in esame intende includere tra i beni acquistabili con le agevolazioni di cui sopra. Il credito di imposta è determinato nella misura pari al 20% del costo dei beni al netto dell'IVA; l'importo del beneficio non può in ogni caso superare i 50 milioni di lire nell'arco di 3 anni.
Per quanto riguarda le imprese commerciali il beneficio è limitato a quelle piccole e medie, secondo la definizione comunitaria posta dal decreto del Ministro dell'industria 18 settembre 1997 emanato in conformità alla disciplina comunitaria, posta dalla raccomandazione della Commissione n. 96/280/CE del 3 aprile 1996, poi recepita nella Comunicazione della medesima Commissione n. 96/C 68/06. Si ricorda che a tale disciplina gli Stati membri - nonché la Banca Europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti - devono uniformarsi per i nuovi regimi di aiuto (quelli già autorizzati dalla Commissione - alla data di pubblicazione suddetta del 23 luglio 1996 - restano validi, salvo possibilità di riesame). In base al D.M. 18 settembre 1997, i parametri relativi alla piccola e media impresa - o alla media impresa quando debba essere distinta dalla piccola - sono:
un numero di dipendenti inferiore a 250;
un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;
il possesso dei requisiti di indipendenza (il capitale dell’impresa o i diritti di voto non devono essere detenuti per una quota pari o superiore a un quarto da una o, congiuntamente, da più imprese che non rientrino nei precedenti parametri, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, di quelle a capitale di rischio e degli investitori istituzionali, purché essi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto).
Quando occorra distinguere la piccola impresa anche da quella media, i parametri relativi - non si opera distinzione tra settori - sono i seguenti:
un numero di dipendenti inferiore a 50;
un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU ovvero un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU;
il possesso dei requisiti di indipendenza.
La lettera a) del comma 2 in esame, modificando il comma 1 del citato articolo 11, estende i benefici anche alle piccole e medie imprese commerciali di vendita all’ingrosso. Inoltre, la lettera b) del comma 2 in esame, con una modifica operata al comma 2 dell’articolo 11 della legge n. 449 del 1997, sopprime il limite di 50 milioni nel triennio, previsto tetto al beneficio.


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14/12/1998
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