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Articolo 41
(Dismissione di immobili del Ministero della difesa)

La Camera dei deputati - approvando un emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo - ha adottato un testo dell'articolo in esame (art. 35 del disegno di legge originario) che differisce in modo rilevante da quello previsto dal disegno di legge. Il testo originario autorizzava il Ministero della difesa a procedere ad una nuova fase di dismissioni degli immobili della difesa avente una propria regolamentazione, e introduceva una disciplina di assestamento della normativa delle dismissioni contenuta nell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, collegata alla manovra finanziaria per il 1997. Il testo attuale, invece, dispone sostanzialmente la prosecuzione delle dismissioni secondo le modalità già previste dalla citata norma della legge n. 662/1996.
Va ricordato che i commi 86-114 del citato articolo 3 della legge n. 662/1996 hanno previsto un complesso di disposizioni vertenti su:
a) la dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato attraverso il conferimento di beni in fondi immobiliari chiusi;
b) la modifica della disciplina dei fondi immobiliari chiusi;
c) le procedure di alienazione dei beni immobili non conferiti nei fondi immobiliari chiusi;
d) le modifiche alla disciplina concernente le cessioni dei beni immobili patrimoniali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
e) procedure di dismissione degli immobili di civile abitazione posseduti da particolari soggetti;
f) la dismissione dei beni immobiliari appartenenti alla difesa.
In particolare, il comma 112 disciplina in modo speciale la dismissione dei beni immobiliari della difesa. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentiti i ministri del tesoro e delle finanze, sono individuati gli immobili da inserire in un apposito programma di dismissioni. Alla norma è stata data attuazione con il D.P.C.M. 11 agosto 1997 "Individuazione di beni immobili nella disponibilità del Ministero della difesa da inserire nel programma di dismissioni previsto dall'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
Le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni di tali beni avverranno mediante conferimento di apposito incarico a società a prevalente capitale pubblico avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare, semplificando le procedure attraverso il superamento del farraginoso procedimento di vendita a mezzo di incanti di cui alla legge n. 783 del 1908 e al successivo regolamento di esecuzione n. 454 del 1909, nonché delle norme sulla contabilità generale dello Stato (lett. a).
La stima del valore degli immobili è effettuata dalla società affidataria ed è approvata dal Ministro della difesa a seguito del parere espresso da una commissione di congruità nominata dallo stesso Ministro, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da "esponenti" dei Ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da un "esperto" in possesso di comprovata professionalità nel settore, scelto su indicazione del Ministro della difesa (lett. c). I contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro della difesa: l'approvazione può essere negata qualora il contenuto convenzionale risulti inadeguato rispetto alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma. Ai fini della valutazione di adeguatezza si tiene conto anche dei termini e delle modalità di pagamento del prezzo e di consegna del bene (lett. d).
Per l'utilizzazione, la valorizzazione o l'eventuale permuta di beni che interessano gli enti locali si potrà procedere anche mediante accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/1990 (lett. b). Tale articolo dispone che il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera da realizzare, promuova la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. L'accordo consisite nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dell'autorità che l'ha promosso ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. Se viene adottato con decreto del presidente della regione determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce, con l'assenso del comune interessato, le relative concessioni edilizie. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo viene svolta da un apposito collegio composto da rappresentanti degli enti interessati.

Ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, il Ministero della difesa comunica l’elenco di tali immobili al Ministero dei beni culturali ed ambientali che si pronuncia, entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, sulla eventuale sussistenza dell’interesse storico-artistico, individuando, in caso positivo, le singole parti degli immobili soggette a tutela. Per i beni riconosciuti di interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge n. 1089/1939: si tratta delle disposizioni che consentono, previa autorizzazione ministeriale, l'alienazione e la permuta di cose d'antichità e d'arte. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dalla legge n. 1089/1939 sono rilasciate entro centottanta giorni dalla ricezione della richiesta (lett. e).
Le risorse derivanti dalle procedure di alienazione e gestione economica dei beni immobiliari della difesa sono versate, nella misura massima di lire 410 miliardi per l'anno 1997, in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma in esame. E' altresì previsto che le risorse vengano anche destinate alla realizzazione di infrastrutture militari nelle regioni in cui risulta più limitata la presenza di unità e reparti delle Forze armate, nonché per l’adeguamento delle infrastrutture civili esistenti nelle stesse regioni, finalizzato sempre alle esigenze operative delle Forze armate. Per gli esercizi finanziari successivi la quota di riassegnazione è stabilita annualmente in sede di legge finanziaria (lett. f).
Successivamente è intervenuta la legge 23 dicembre 1997, n. 449, collegata alla manovra finanziaria per il 1998, che, all'articolo 17, comma 36, ha introdotto una norma interpretativa del citato comma 112 dell'articolo 3 della legge n. 662/1996, secondo la quale sono fatti salvi gli effetti delle procedure negoziali che erano in corso tra il Ministero della difesa ed altre pubbliche amministrazioni, alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dallo stesso comma 112, e finalizzate al trasferimento di beni immobili già destinati ad uso pubblico dai piani regolatori generali.

L'articolo in esame prevede, al comma 1, che il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, nonché del Ministro per i beni e le attività culturali in relazione agli immobili sottoposti alla sua tutela, proceda alla individuazione dei beni immobili che non si intenda più utilizzare per finalità militari, in base ad una valutazione aggiornata delle esigenze strutturali e infrastrutturali che derivano dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, o la cui gestione diretta sia ritenuta antieconomica, al fine di procedere alla loro dismissione. La Commissione Bilancio del Senato ha previsto il concerto del Ministro dell'ambiente relativamente ai beni ricompresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico.
La dismissione viene realizzata mediante alienazione, permuta o attribuzione a terzi della gestione, anche in regime di concessione.
Resta comunque fermo il disposto dell'articolo 3, comma 114, della citata legge n. 662/1996, che stabilisce che i beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, sono trasferiti al patrimonio di tali enti territoriali a norma dei rispettivi statuti e non possono essere né conferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi previsti dal comma 86 del medesimo articolo, né alienati o permutati.

Il comma 2 dispone che le alienazioni, le permute, le valorizzazioni e gestioni dei beni previsti dal comma 1 siano disciplinate dall'articolo 3, comma 112, lettere a)-e), della legge n. 662/1996, che si è commentato sopra. Appare perciò chiaro che le dismissioni previste dall'articolo 41 in esame si pongono in diretta continuità con quelle disposte ai sensi della normativa ora citata.

Il comma 3, introdotto anch’esso durante l'esame alla Camera dei deputati,
attribuisce ai comuni e alle province, nel cui territorio si trova l'immobile oggetto di dismissione o concessione, il diritto di prelazione sull'immobile stesso.

Il comma 4 si occupa dell'assegnazione delle risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili, effettuate sia ai sensi dell'articolo in commento che ai sensi del più volte citato articolo 3, comma 112, della legge n. 662/1996.
Si prevede, pertanto, che tali risorse siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel complessivo limite di 1.400 miliardi, allo stato di previsione del Ministero della difesa. Tale riassegnazione avviene, su proposta del Ministero della difesa, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante la riforma della normativa di contabilità dello Stato, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti. Le risorse in tal modo riassegnate dovranno essere riutilizzate per il conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo, strutturale e infrastrutturale delle Forze armate.
In conseguenza dell'introduzione della suddetta previsione, viene disposta l'abrogazione della lettera f), del comma 112, dell'articolo 3, della legge n. 662/1996 che, come si è sopra esposto, stabilisce che le risorse derivanti dalle procedure di alienazione e gestione economica dei beni immobiliari della difesa siano versate, nella misura massima di lire 410 miliardi per l'anno 1997, in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa per i fini ivi indicati, e che, per gli esercizi finanziari successivi, la quota di riassegnazione sia stabilita annualmente in sede di legge finanziaria. Viene anche disposta l'abrogazione dell'articolo 2, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, finanziaria per il 1998, che fissa in 80 miliardi la quota di riassegnazione per il 1998 degli introiti derivanti dalle dismissioni, ai sensi della norma appena citata.

Il comma 5, introdotto durante l'esame nell'Assemblea della Camera dei deputati,
aggiunge due commi all'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497. Tale legge disciplina la costruzione di alloggi di servizio di tipo economico per il personale militare delle Forze armate, prevedendo che il Ministro della difesa predisponga un apposito programma. L'articolo 4 della legge n. 497, che viene modificato dall'articolo in esame, prevede tra l'altro l'uso di aree e immobili demaniali disponibili per la realizzazione del programma, ovvero - in caso di indisponibilità di aree demaniali - di aree e fabbricati dei comuni mediante acquisto o permuta, in cambio di aree o fabbricati demaniali. Il Ministero della difesa può inoltre stipulare permute di aree o fabbricati demaniali con aree o alloggi di tipo economico di proprietà di altri soggetti pubblici, o con alloggi di tipo economico da costruire da parte dei comuni o di altri soggetti pubblici; può, infine, acquisire apposite aree e stipulare convenzioni per la locazione di immobili di loro proprietà con gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed altri enti previdenziali.
Il comma 5 in esame dispone sulle permute tra il Ministero della Difesa e gli enti locali che, essendo già state avviate e stipulate, non siano ancora definitivamente concluse alla data del 31 dicembre 1998. Da un lato, viene sancito il trasferimento al patrimonio indisponibile dell'ente locale delle aree demaniali oggetto di permuta quando di tali aree l'ente locale abbia avuto la disponibilità continuata ad esse siano state destinate in modo irreversibile al soddisfacimento delle comunità residenti nel territorio. Dall'altro, gli alloggi di servizio eventualmente realizzati (purché nelle loro componenti essenziali) a carico delle risorse finanziarie dell'ente locale sono considerati infrastrutture militari. Sono fatti salvi eventuali conguagli economici e penali derivanti da inadempienze contrattuali.

Il comma 6 prevede espressamente che le disposizioni contenute nel più volte citato articolo 3, comma 112, della legge n. 662/1996, continuano ad essere applicate alle dismissioni dei beni individuati dal D.P.C.M. 11 agosto 1997 sopra citato.

Il comma 7 dispone, infine, che il Ministero della difesa comunichi semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti le dismissioni effettuate, i proventi realizzati e le relative destinazioni.
La Commissione Bilancio del Senato ha stabilito che le medesime comunicazioni vengano rese al Comitato misto paritetico per le servitù militari delle regioni interessate, limitatamente ai provvedimenti che le riguardano.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1976, come modificato dalla legge n. 104 del 1990, in ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.
Il comitato è altresì consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione. Qualora la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprima in senso contrario, sui programmi di attività addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa.
Il comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale.
Per ogni membro è nominato un supplente.
Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di sono riservate al Ministro per la difesa. La regione interessata può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, che la questione sia sottoposta a riesame da parte del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri può, in casi particolari, disporre che i provvedimenti di limitazione della proprietà siano sospesi sino alla decisione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni.
Alla riunione del Consiglio dei Ministri è invitato il presidente della giunta regionale interessata.

NOTE

1 Nella precedente formulazione il comma autorizzava il Ministero della difesa a procedere alle dismissioni in base ai medesimi criteri ora elencati. Inoltre non veniva fatto il riferimento al comma 114 dell'articolo 3 della legge n. 662/1996, ora contenuto nell'ultimo periodo.
2 Nella sua precedente stesura il comma introduceva una semplificazione procedurale per la realizzazione delle dismissioni previste dal comma 1, stabilendo che il Ministero della difesa potesse anche procedere in deroga alla legislazione vigente, compresa quella in materia di contabilità generale dello Stato, pur nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. Si prevedeva, inoltre, che il Ministero della difesa, per la formulazione di ipotesi di valorizzazione dei beni da dismettere e per la stima del loro valore, potesse avvalersi di esperti o di società specializzate, sulla base di apposite convenzioni.
3 Nella precedente formulazione il comma modificava la procedura delle dismissioni attraverso la sostituzione della lettera b) del citato comma 112, dell'articolo 3, della legge n. 662/1996. Questa norma, come indicato sopra nel testo, prevede che per l'utilizzazione, la valorizzazione o l'eventuale permuta di beni che interessano gli enti locali si potrà procedere anche mediante accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante l'ordinamento delle autonomie locali. Il comma in commento, nel modificare la citata lettera b), prevedeva, senza più rinviare all'articolo 27 della legge n. 142/1990, appena citato, che il Ministro della difesa potesse concludere accordi con gli enti locali e le altre amministrazioni interessate per l'alienazione e la permuta dei beni oggetto di dismissione e ne definiva l'efficacia. Le controversie nascenti dagli accordi venivano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La procedura individuata dalla norma non era esclusiva, facendosi salva la possibilità di avvalersi di strumenti e procedure più semplificate previste dalle normative vigenti.
Il comma 5 della precedente formulazione dell'articolo conteneva una norma di raccordo tra la prima fase delle dismissioni, avviata dal citato comma 112 dell'articolo 3 della legge n. 662/1996, e la seconda fase, che veniva regolamentata con l'articolo 35 in commento in modo differenziato. In particolare, si stabiliva che le dismissioni che riguardano i beni individuati con il citato D.P.C.M 11 agosto 1997 continuavano ad essere disciplinate integralmente dalle norme della legge n. 662/1996, mentre alle dismissioni previste dall'articolo 35 del d.d.l. in commento si applicavano solamente le norme di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 112 dell'articolo 3 di tale legge.
4 Tale comma ha identico contenuto del comma 6 della precedente formulazione dell'articolo.

 
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13/12/1998
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