i-p141
Articolo 41
(Dismissione di immobili del Ministero della difesa)
La Camera dei deputati - approvando un emendamento
interamente sostitutivo presentato dal Governo - ha adottato un testo dell'articolo in
esame (art. 35 del disegno di legge originario) che differisce in modo
rilevante da quello previsto dal disegno di legge. Il testo originario autorizzava il
Ministero della difesa a procedere ad una nuova fase di dismissioni degli immobili della
difesa avente una propria regolamentazione, e introduceva una disciplina di assestamento
della normativa delle dismissioni contenuta nell'articolo 3, comma 112, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, collegata alla manovra finanziaria per il 1997. Il testo
attuale, invece, dispone sostanzialmente la prosecuzione delle dismissioni secondo le
modalità già previste dalla citata norma della legge n. 662/1996.
Va ricordato che i commi 86-114 del citato articolo 3 della legge n. 662/1996 hanno
previsto un complesso di disposizioni vertenti su:
a) la dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato attraverso il conferimento
di beni in fondi immobiliari chiusi;
b) la modifica della disciplina dei fondi immobiliari chiusi;
c) le procedure di alienazione dei beni immobili non conferiti nei fondi
immobiliari chiusi;
d) le modifiche alla disciplina concernente le cessioni dei beni immobili
patrimoniali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
e) procedure di dismissione degli immobili di civile abitazione posseduti da
particolari soggetti;
f) la dismissione dei beni immobiliari appartenenti alla difesa.
In particolare, il comma 112 disciplina in modo speciale la dismissione dei beni
immobiliari della difesa. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentiti i ministri del tesoro e delle
finanze, sono individuati gli immobili da inserire in un apposito programma di
dismissioni. Alla norma è stata data attuazione con il D.P.C.M. 11 agosto 1997 "Individuazione
di beni immobili nella disponibilità del Ministero della difesa da inserire nel programma
di dismissioni previsto dall'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
Le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni di tali beni avverranno mediante
conferimento di apposito incarico a società a prevalente capitale pubblico avente
particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore
immobiliare, semplificando le procedure attraverso il superamento del farraginoso
procedimento di vendita a mezzo di incanti di cui alla legge n. 783 del 1908 e al
successivo regolamento di esecuzione n. 454 del 1909, nonché delle norme sulla
contabilità generale dello Stato (lett. a).
La stima del valore degli immobili è effettuata dalla società affidataria ed è
approvata dal Ministro della difesa a seguito del parere espresso da una commissione di
congruità nominata dallo stesso Ministro, presieduta da un magistrato amministrativo o da
un avvocato dello Stato e composta da "esponenti" dei Ministeri della difesa,
del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da un "esperto" in possesso di
comprovata professionalità nel settore, scelto su indicazione del Ministro della difesa (lett.
c). I contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro della
difesa: l'approvazione può essere negata qualora il contenuto convenzionale risulti
inadeguato rispetto alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte successivamente
all'adozione del programma. Ai fini della valutazione di adeguatezza si tiene conto anche
dei termini e delle modalità di pagamento del prezzo e di consegna del bene (lett. d).
Per l'utilizzazione, la valorizzazione o l'eventuale permuta di beni che interessano gli
enti locali si potrà procedere anche mediante accordi di programma ai sensi dell'art. 27
della legge n. 142/1990 (lett. b). Tale articolo dispone che il presidente della
regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza
primaria o prevalente sull'opera da realizzare, promuova la conclusione di un accordo di
programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. L'accordo consisite nel
consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci
e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dell'autorità
che l'ha promosso ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. Se viene
adottato con decreto del presidente della regione determina le eventuali e conseguenti
variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce, con l'assenso del comune
interessato, le relative concessioni edilizie. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo
viene svolta da un apposito collegio composto da rappresentanti degli enti interessati.
Ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, il Ministero della
difesa comunica lelenco di tali immobili al Ministero dei beni culturali ed
ambientali che si pronuncia, entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione,
sulla eventuale sussistenza dellinteresse storico-artistico, individuando, in caso
positivo, le singole parti degli immobili soggette a tutela. Per i beni riconosciuti di
interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge n.
1089/1939: si tratta delle disposizioni che consentono, previa autorizzazione
ministeriale, l'alienazione e la permuta di cose d'antichità e d'arte. Le approvazioni e
le autorizzazioni previste dalla legge n. 1089/1939 sono rilasciate entro centottanta
giorni dalla ricezione della richiesta (lett. e).
Le risorse derivanti dalle procedure di alienazione e gestione economica dei beni
immobiliari della difesa sono versate, nella misura massima di lire 410 miliardi per
l'anno 1997, in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa per
il conseguimento degli obiettivi di cui al comma in esame. E' altresì previsto che le
risorse vengano anche destinate alla realizzazione di infrastrutture militari nelle
regioni in cui risulta più limitata la presenza di unità e reparti delle Forze armate,
nonché per ladeguamento delle infrastrutture civili esistenti nelle stesse regioni,
finalizzato sempre alle esigenze operative delle Forze armate. Per gli esercizi finanziari
successivi la quota di riassegnazione è stabilita annualmente in sede di legge
finanziaria (lett. f).
Successivamente è intervenuta la legge 23 dicembre 1997, n. 449, collegata
alla manovra finanziaria per il 1998, che, all'articolo 17, comma 36, ha
introdotto una norma interpretativa del citato comma 112 dell'articolo 3 della legge n.
662/1996, secondo la quale sono fatti salvi gli effetti delle procedure negoziali che
erano in corso tra il Ministero della difesa ed altre pubbliche amministrazioni, alla data
di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dallo stesso
comma 112, e finalizzate al trasferimento di beni immobili già destinati ad uso pubblico
dai piani regolatori generali.
L'articolo in esame prevede, al comma 1, che il Presidente del Consiglio dei
ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri del tesoro e delle finanze, nonché del Ministro per i beni e le attività
culturali in relazione agli immobili sottoposti alla sua tutela, proceda alla
individuazione dei beni immobili che non si intenda più utilizzare per finalità
militari, in base ad una valutazione aggiornata delle esigenze strutturali e
infrastrutturali che derivano dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, o la cui
gestione diretta sia ritenuta antieconomica, al fine di procedere alla loro dismissione. La
Commissione Bilancio del Senato ha previsto il concerto del Ministro dell'ambiente
relativamente ai beni ricompresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico.
La dismissione viene realizzata mediante alienazione, permuta o attribuzione a terzi
della gestione, anche in regime di concessione.
Resta comunque fermo il disposto dell'articolo 3, comma 114, della citata legge n.
662/1996, che stabilisce che i beni immobili ed i diritti reali sugli immobili
appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano, sono trasferiti al patrimonio di tali enti
territoriali a norma dei rispettivi statuti e non possono essere né conferiti ai fondi
comuni di investimento immobiliare chiusi previsti dal comma 86 del medesimo articolo, né
alienati o permutati.
Il comma 2 dispone che le alienazioni, le permute, le valorizzazioni e
gestioni dei beni previsti dal comma 1 siano disciplinate dall'articolo 3, comma 112,
lettere a)-e), della legge n. 662/1996, che si è commentato sopra. Appare perciò chiaro
che le dismissioni previste dall'articolo 41 in esame si pongono in diretta continuità
con quelle disposte ai sensi della normativa ora citata.
Il comma 3, introdotto anchesso durante l'esame alla Camera dei deputati, attribuisce
ai comuni e alle province, nel cui territorio si trova l'immobile oggetto di dismissione o
concessione, il diritto di prelazione sull'immobile stesso.
Il comma 4 si occupa dell'assegnazione delle risorse derivanti dalle alienazioni e
gestioni degli immobili, effettuate sia ai sensi dell'articolo in commento che ai sensi
del più volte citato articolo 3, comma 112, della legge n. 662/1996.
Si prevede, pertanto, che tali risorse siano versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, nel complessivo limite di 1.400 miliardi, allo stato di previsione
del Ministero della difesa. Tale riassegnazione avviene, su proposta del Ministero della
difesa, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto
1978, n. 468, recante la riforma della normativa di contabilità dello Stato, che prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti. Le
risorse in tal modo riassegnate dovranno essere riutilizzate per il conseguimento degli
obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo, strutturale e infrastrutturale
delle Forze armate.
In conseguenza dell'introduzione della suddetta previsione, viene disposta l'abrogazione
della lettera f), del comma 112, dell'articolo 3, della legge n. 662/1996 che, come si è
sopra esposto, stabilisce che le risorse derivanti dalle procedure di alienazione e
gestione economica dei beni immobiliari della difesa siano versate, nella misura massima
di lire 410 miliardi per l'anno 1997, in apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del
Ministero della difesa per i fini ivi indicati, e che, per gli esercizi finanziari
successivi, la quota di riassegnazione sia stabilita annualmente in sede di legge
finanziaria. Viene anche disposta l'abrogazione dell'articolo 2, comma 14, della legge 27
dicembre 1997, n. 450, finanziaria per il 1998, che fissa in 80 miliardi la quota di
riassegnazione per il 1998 degli introiti derivanti dalle dismissioni, ai sensi della
norma appena citata.
Il comma 5, introdotto durante l'esame nell'Assemblea della Camera dei deputati, aggiunge
due commi all'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497. Tale legge disciplina la
costruzione di alloggi di servizio di tipo economico per il personale militare delle Forze
armate, prevedendo che il Ministro della difesa predisponga un apposito programma.
L'articolo 4 della legge n. 497, che viene modificato dall'articolo in esame, prevede tra
l'altro l'uso di aree e immobili demaniali disponibili per la realizzazione del programma,
ovvero - in caso di indisponibilità di aree demaniali - di aree e fabbricati dei comuni
mediante acquisto o permuta, in cambio di aree o fabbricati demaniali. Il Ministero della
difesa può inoltre stipulare permute di aree o fabbricati demaniali con aree o alloggi di
tipo economico di proprietà di altri soggetti pubblici, o con alloggi di tipo economico
da costruire da parte dei comuni o di altri soggetti pubblici; può, infine, acquisire
apposite aree e stipulare convenzioni per la locazione di immobili di loro proprietà con
gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed altri enti previdenziali.
Il comma 5 in esame dispone sulle permute tra il Ministero della Difesa e gli enti
locali che, essendo già state avviate e stipulate, non siano ancora definitivamente
concluse alla data del 31 dicembre 1998. Da un lato, viene sancito il trasferimento al
patrimonio indisponibile dell'ente locale delle aree demaniali oggetto di permuta quando
di tali aree l'ente locale abbia avuto la disponibilità continuata ad esse siano state
destinate in modo irreversibile al soddisfacimento delle comunità residenti nel
territorio. Dall'altro, gli alloggi di servizio eventualmente realizzati (purché nelle
loro componenti essenziali) a carico delle risorse finanziarie dell'ente locale sono
considerati infrastrutture militari. Sono fatti salvi eventuali conguagli economici e
penali derivanti da inadempienze contrattuali.
Il comma 6 prevede espressamente che le disposizioni contenute nel più
volte citato articolo 3, comma 112, della legge n. 662/1996, continuano ad essere
applicate alle dismissioni dei beni individuati dal D.P.C.M. 11 agosto 1997 sopra citato.
Il comma 7 dispone, infine, che il Ministero della difesa comunichi
semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti le dismissioni effettuate, i
proventi realizzati e le relative destinazioni.
La Commissione Bilancio del Senato ha stabilito che le medesime comunicazioni vengano rese
al Comitato misto paritetico per le servitù militari delle regioni interessate,
limitatamente ai provvedimenti che le riguardano.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1976, come modificato dalla
legge n. 104 del 1990, in ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di
reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e
dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto
territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed
i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.
Il comitato è altresì consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni
a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e
marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei
poligoni della regione. Qualora la maggioranza dei membri designati dalla regione si
esprima in senso contrario, sui programmi di attività addestrative decide in via
definitiva il Ministro della difesa.
Il comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da un
rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze,
designati dai rispettivi Ministri e da sette rappresentanti della regione nominati dal
presidente della giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio
regionale.
Per ogni membro è nominato un supplente.
Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di
sono riservate al Ministro per la difesa. La regione interessata può richiedere al
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla pubblicazione o
comunicazione della decisione ministeriale, che la questione sia sottoposta a riesame da
parte del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri può, in casi particolari, disporre che i
provvedimenti di limitazione della proprietà siano sospesi sino alla decisione del
Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia sulle richieste di riesame
entro novanta giorni.
Alla riunione del Consiglio dei Ministri è invitato il presidente della giunta regionale
interessata.
NOTE
1
Nella precedente formulazione il comma autorizzava il Ministero della difesa a procedere alle dismissioni in base ai medesimi criteri ora elencati. Inoltre non veniva fatto il riferimento al comma 114 dell'articolo 3 della legge n. 662/1996, ora contenuto nell'ultimo periodo.
RITORNA ALLINDICE DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA
1999
13/12/1998 webmaster@euganeo.it |
![]() |
il
collegio senatoriale di Tino Bedin |