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Articolo 40
(Ferrovie dello Stato S.p.A.)

L’articolo 40 (37 nel testo approvato dalla Camera dei deputati) reca disposizioni con effetti sulla situazione finanziaria, contabile e patrimoniale della Ferrovie dello Stato S.p.A.
Tali norme si inseriscono nell’ambito del processo di liberalizzazione in atto nel settore, che avrà come effetto la prossima separazione contabile fra la gestione della rete e l’esercizio dei servizi di trasporto e, in un momento successivo, la separazione societaria fra le varie attività.

Il comma 1 contiene disposizioni dirette ad accertare ope legis l’ammontare delle somme dovute dallo Stato nei confronti della società FS S.p.A. per gli anni dal 1994 al 1998 ai sensi di quanto stabilito nel contratto di programma e nel contratto di servizio pubblico.
In estrema sintesi, l’articolo 5 del contratto di programma, a fronte dell’obbligo della società di mantenere in esercizio, in condizioni di sicurezza, le linee e gli impianti ferroviari individuati, prevede l’erogazione da parte dello Stato di aiuti e compensazioni negli importi prestabiliti in via provvisoria, salvo conguaglio da corrispondersi ai sensi dell’articolo 12.
Lo stesso meccanismo (art. 15) viene previsto dal contratto di servizio per i servizi effettuati in regime di servizio pubblico (artt. 5 e 10) e per i mancati ricavi dovuti a limitazioni tariffarie imposte dallo Stato.
Dalla relazione illustrativa del disegno di legge risulta che il meccanismo di rendicontazione e di pagamento dei conguagli dovuti si è rivelato particolarmente complesso e tale da non consentire un intervento tempestivo, "peraltro di difficile realizzazione stante la situazione di finanza pubblica".
Per tali ragioni, la norma in esame accerta in via definitiva le somme dovute per un importo pari a quello previsto in via preventiva dal bilancio dello Stato per gli anni considerati, escludendo qualsiasi conguaglio. Nel dettaglio, per il contratto di servizio pubblico sono dovute lire 2.550 mld. per il 1994; 2.757,850 mld. per il 1995; 2.802,5 mld. per il 1996; 2.770,541 mld. per il 1997; 2.924,3 mld. per il 1998.
Quanto al contratto di programma, le somme da corrispondere sono pari a lire 3.691 mld. per il 1994; 3.478,950 mld. per il 1995; 3.411,450 mld. per il 1996; 756,359 mld. per il 1997; 3.275,7 mld. per il 1998.

I commi 2 e 3 concernono l’individuazione del patrimonio immobiliare della società FS S.p.A., sulla quale, come si rileva dalla relazione illustrativa, si sono manifestati orientamenti discordi tra il Consiglio di Stato – secondo il quale la legge n. 210/1985 (di trasformazione dell’azienda autonoma in ente pubblico FS) avrebbe disposto "la trasformazione automatica del regime demaniale di una serie di beni di pertinenza della cessata azienda autonoma in quello di proprietà dell’ente pubblico FS" –, il Ministero delle finanze – che ha sospeso la trascrizione e la voltura catastale in favore di FS S.p.A. di immobili siti in aree portuali –, e la Corte dei Conti – secondo la quale la normativa vigente non consente di sostenere la tesi della trasformazione del demanio ferroviario in bene privato della FS S.p.A.
Allo scopo di definire la fattispecie, il comma 2 - il cui testo è stato riformulato dalla Camera in modo esclusivamente formale - stabilisce che i beni immobili iscritti nel bilancio della società al 31 dicembre 1997 (sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato), come certificato da apposita società di revisione e approvato dall’assemblea dei soci, si intendono di proprietà della FS S.p.A. stessa - ivi compresi quelli acquisiti, ovvero attribuiti o devoluti alla società, in base a specifiche disposizioni di legge -.
Le modalità di trascrizione e volturazione dei beni verranno definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 3).
Con lo stesso decreto verranno specificate le competenze del Comitato costituito sulla base dell’articolo 15 del D.L. n. 16/1993 (convertito con modificazioni dalla legge n. 75/1993) relativamente alla verifica dell’appartenenza alla società FS S.p.A. dei beni non iscritti in bilancio ma rivendicati in via amministrativa; il criterio dirimente viene individuato nella strumentalità del bene all’attività concessa. Compito del Comitato sarà anche quello di verificare la regolarità dell’autocertificazione, da parte della società FS S.p.A., dei diritti reali nei quali prima l’ente pubblico e poi la società medesima sono succeduti all’azienda autonoma.
La Commissione Bilancio ha introdotto un nuovo comma dopo il comma 3 che interviene sulla medesima materia disciplinata dai commi 2 e 3. Il nuovo comma 4 interviene sui beni ferroviari presenti nel demanio marittimo, facendo salve le competenze di pianificazione e gestione attribuite, in tali aree, alle autorità portuali, ovvero alle autorità marittime nei porti dove quelle non sono previste.
In particolare sono richiamate alcune norme, contenute nella legge di riforma portuale (28 gennaio 1994, n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale") inerenti i beni di pertinenza del demanio marittimo che, ai sensi dell’articolo 29 del codice della navigazione (Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327) sono tutte le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato esistenti entro i limiti del demanio marittimo:
articolo 5 (Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale) comma 1, in base al quale l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate;
articolo 8, comma 1, lettera h) la quale, nell’ambito delle competenze del presidente dell’Autorità portuale, gli attribuisce l’amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell’autorità, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione (beni demaniali marittimi) e nelle relative norme di attuazione (la lettera h è stata così modificata dall'articolo 2, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535);
articolo 13 (Risorse finanziarie delle autorità portuali) che individua, tra le entrate delle autorità portuali, i canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali di competenza dell’autorità, nonché dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali.
Per la pianificazione e gestione dei beni demaniali marittimi le autorità portuali, ovvero le autorità marittime nei porti ove quelle non sono previste, applicano i parametri di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 che ha novellato le disposizioni in materia di demanio marittimo contenute nel codice della navigazione (Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327) in particolare nel capo I (del demanio marittimo) titolo secondo (dei beni pubblici destinati alla navigazione) libro primo (dell’ordinamento amministrativo della navigazione) cui bisognerebbe aggiungere il riferimento alla parte prima del codice (della navigazione marittima e interna); infatti, la partizione del codice è anzitutto fatta per parti (quattro) suddivise poi in libri, titoli e capi.

Il comma 5 (4 del testo approvato dalla Camera dei deputati) autorizza la FS S.p.A. a costituire un fondo di ristrutturazione di importo pari – in via provvisoria – al valore patrimoniale netto dell’infrastruttura risultante dal bilancio al 31 dicembre 1997.
La costituzione del fondo, che determinerebbe una riduzione del patrimonio netto della società di importo equivalente al valore del fondo, dovrebbe servire a risolvere il problema degli oneri di ammortamento dell’infrastruttura ferroviaria che, per il combinato disposto degli articoli 5, comma 3, e 7 del D.P.R. n. 277/1998, non possono essere considerati nella determinazione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura. In tal modo, si intende evitare che l’impossibilità di trasferire sui canoni d’uso dell’infrastruttura i ratei di ammortamento della medesima determini un costante risultato negativo di esercizio per la FS S.p.A.: il pareggio annuale del conto economico della società verrebbe conseguito attingendo all’istituendo fondo, senza onere alcuno per lo Stato.
Come sottolineato, l’ammontare del fondo sarebbe solo provvisoriamente pari al valore dell’infrastruttura risultante al 31 dicembre 1997, ossia in attesa della piena applicazione del principio della separazione contabile previsto dall’articolo 4 del citato D.P.R. n. 277/1998 che consentirà al Ministro del tesoro di disporre la valutazione del ramo d’azienda "Gestione infrastruttura", ai sensi dell’articolo 55, comma 1, della legge n. 449/1997: l’ammontare del fondo di ristrutturazione potrà così essere adeguato alle risultanze di tale valutazione.

Il comma 6 (5 del testo approvato dalla Camera dei deputati) concerne la questione dell’alienabilità degli alloggi di proprietà della società FS S.p.A.
In particolare, consentendo la deroga alla disposizione, contenuta nell’articolo 1, comma 4, della legge n. 560/1993 ("Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"), che limita al 75 per cento, tra l’altro, la misura massima di alloggi non di servizio della FS S.p.A. vendibili nel territorio di ciascuna provincia, si autorizza l’integrazione dei piani di vendita regionali già approvati, così da poter alienare il 100 per cento del suddetto patrimonio abitativo.
Dalla relazione illustrativa risulta che la disposizione in esame consentirebbe l’alienazione "di circa ulteriori 7.000 alloggi (anche se di scarso pregio) per un introito complessivo stimabile in circa 250 mld.".

Il comma 7 (6 del testo approvato dalla Camera dei deputati) - introdotto dalla Camera – come pure il comma 8
, introdotto ex-novo dalla Commissione Bilancio, ripropongono, con talune modifiche, il disposto dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del D.L. 10 settembre 1998, n. 324, decaduto per decorrenza dei termini.
Il successivo comma 9 (7 del testo approvato dalla Camera dei deputati) provvede a far salvi gli effetti e gli atti prodotti in base alla vigenza temporanea dell'art. 1 del suddetto D.L. n. 324.

Il comma 7 in esame dispone che, per i dipendenti della Società ferrovie dello Stato, fino al 1° gennaio 2002, nel numero concordato con le organizzazioni sindacali di categoria, non trovi applicazione la possibilità - prevista da alcune norme - di proseguire il rapporto di lavoro dopo il conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia. Qualora il mantenimento in servizio ai sensi di tali disposizioni sia cominciato prima dell’entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 1999), il rapporto è risolto a decorrere da quest’ultima data - sempre che, dovrebbe intendersi, i soggetti interessati rientrino nel novero definito con le organizzazioni sindacali di categoria -. La Commissione Bilancio ha integrato il comma 7, specificando che sui posti individuati come eccedentari non è possibile attivare nuove assunzioni. Per l’individuazione dei posti eccedentari si applica il contratto nazionale di lavoro e si procede con verifiche circostanziate e anche decentrate in merito alle professionalità indispensabili o meno per la produttività dell’azienda e l’efficienza del servizio.
Questa transitoria e parziale disapplicazione si iscrive nell’ambito del processo di ristrutturazione della
società Ferrovie dello Stato S.p.A. di cui all’art. 59, comma 6, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.
Come osservava la relazione tecnico-normativa allegata al disegno di legge di conversione del D.L. n. 324, la disposizione transitoria in esame non comporta oneri. Infatti, a causa delle politiche restrittive della Società (di cui il Tesoro è azionista unico) in materia di turn over, c’è uno stretto effetto sostitutivo tra il trattamento retributivo e quello pensionistico, il quale è inferiore al primo.
Le norme oggetto della transitoria disapplicazione sono le seguenti:
1) l’art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982, n. 54, e successive modificazioni e integrazioni. Tale disposizione consente agli iscritti ai regimi previdenziali obbligatori (relativi a lavoratori dipendenti) di optare per la prosecuzione del rapporto oltre il limite di età pensionabile nell’ipotesi in cui non abbiano ancora maturato la massima anzianità contributiva utile ai fini della misura del trattamento pensionistico; la facoltà in esame sussiste fino al conseguimento della medesima anzianità massima e, in ogni caso, non oltre i 65 anni di età;
2) l’art. 6 della L. 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni e integrazioni, che consente - sempre agli iscritti ai regimi previdenziali obbligatori relativi a lavoratori dipendenti - il prolungamento del rapporto fino al 62° anno, anche nell’ipotesi in cui siano stati già conseguiti sia i requisiti anagrafici e contributivi sia la massima anzianità contributiva utile ai fini della misura del trattamento.

Il comma 8
, introdotto ex-novo dalla Commissione Bilancio, corrisponde, con modifiche, all’articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. approvato dal Senato e decaduto alla Camera dei deputati per la mancata conversione nei termini costituzionali.
La norma consente ai dipendenti della Società ferrovie dello Stato, iscritti al relativo Fondo pensioni di cui all’art. 209 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, di rinunciare al trattamento pensionistico all’atto della risoluzione del rapporto - il quale, nel rispettivo ordinamento, sarebbe loro liquidato in maniera automatica (ex art. 245 del citato D.P.R. n. 1092) -, optando per il trasferimento della posizione assicurativa presso l’assicurazione generale INPS. Tale facoltà è concessa per permettere la ricongiunzione dei periodi assicurativi agli iscritti al Fondo che costituiscano un nuovo rapporto di lavoro (privato) e siano quindi assoggettati all’assicurazione generale INPS.
Per il trasferimento in esame il comma 8 richiama la relativa disciplina generale, di cui all’art. 1 della L. 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. In deroga, tuttavia, a quest’ultima normativa, la possibilità è concessa anche in assenza delle condizioni richieste dall’articolo citato, cioè nel caso in cui il soggetto non abbia posizioni assicurative anche in altri regimi previdenziali. Infatti, la normativa ordinaria di cui all’art. 1 della L. n. 29 consente la costituzione di un’unica posizione assicurativa presso l’assicurazione generale INPS solo in caso di possesso di periodi di anzianità contributiva in più di una forma pensionistica obbligatoria (relativa a lavoratori dipendenti).
Il comma in esame, inoltre, rispetto al decreto-legge decaduto, prevede che per il personale permanentemente residente in territorio estero di confine (per motivi di servizio) la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dei commi 7 e 8, avviene in ogni caso con un preavviso di sei mesi.
Come osserva la relazione tecnico-normativa allegata al decreto-legge decaduto, la norma ora riprodotta nel comma 8, in esame, non comporta alcun onere, limitandosi a consentire un rinvio della liquidazione del trattamento pensionistico.

NOTE

1 La previsione di tali aiuti e compensazioni è in linea con quanto previsto, in ambito comunitario, dal regolamento 1107/70/CEE e dal regolamento 1191/69/CEE, come modificato dal regolamento 1893/91/CEE.
2 L’articolo contiene disposizioni attuative del trasferimento dei beni in favore della FS S.p.A.
3 Il D.P.R. n. 277/1998 dà attuazione alla direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
4 Si ricorda che il citato art. 1 conteneva altresì un comma 3, che consentiva ai dipendenti della Società ferrovie dello Stato, iscritti al relativo Fondo pensioni di cui all’art. 209 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, di rinunciare al trattamento pensionistico all’atto della risoluzione del rapporto - il quale, nel rispettivo ordinamento, sarebbe stato loro liquidato in maniera automatica (ex art. 245 del citato D.P.R. n. 1092) -, optando per il trasferimento della posizione assicurativa presso l’assicurazione generale INPS. Tale facoltà veniva concessa per permettere la ricongiunzione dei periodi assicurativi agli iscritti al Fondo che costituissero un nuovo rapporto di lavoro (privato) e fossero quindi assoggettati all’assicurazione generale INPS.
5 L'art. 1, comma 1, del D.L. n. 324 disponeva direttamente la temporanea soppressione di tale possibilità , con riferimento a tutti i dipendenti, fino alla suddetta data del 1° gennaio 2002.
6 Il citato art. 59, comma 6, prevede la costituzione, mediante accordo collettivo, di un fondo a gestione bilaterale per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno al reddito del personale eccedentario. Il fondo è stato istituito con accordo collettivo del 21 maggio 1998, accordo a sua volta recepito con D.M. in medesima data.
La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del citato D.L. n. 324 osservava come la fattispecie di urgenza (sottostante all'emanazione del medesimo) consistesse soprattutto nella difficoltà di chiudere la trattativa sugli esuberi in presenza di norme che consentono la permanenza in servizio oltre il limite di età pensionabile.
7 Il comma 1 dell’articolo 2 in esame fa riferimento anche all’art. 1 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, non come fattispecie autonoma, ma in quanto esso modifica la disciplina delle due disposizioni di cui ai punti nn. 1) e 2).
8 Riguardo ai soggetti a cui si applica in via esclusiva il sistema di calcolo contributivo la disciplina sulla ricongiunzione è invece posta dall'art. 1 del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 184. Si ricorda che il sistema contributivo integrale concerne i soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996 (art. 1, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335), nonché quelli già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie alla suddetta data, che, in base all'art. 1, comma 23, della stessa L. n. 335, abbiano optato in tal senso.


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15/12/1998
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