i-p140
Articolo 40
(Ferrovie dello Stato S.p.A.)
Larticolo 40 (37 nel testo approvato dalla Camera dei deputati) reca
disposizioni con effetti sulla situazione finanziaria, contabile e patrimoniale della
Ferrovie dello Stato S.p.A.
Tali norme si inseriscono nellambito del processo di liberalizzazione in atto
nel settore, che avrà come effetto la prossima separazione contabile fra la gestione
della rete e lesercizio dei servizi di trasporto e, in un momento successivo, la
separazione societaria fra le varie attività.
Il comma 1 contiene disposizioni dirette ad accertare ope legis
lammontare delle somme dovute dallo Stato nei confronti della società FS S.p.A. per
gli anni dal 1994 al 1998 ai sensi di quanto stabilito nel contratto di programma e nel
contratto di servizio pubblico.
In estrema sintesi, larticolo 5 del contratto di programma, a fronte
dellobbligo della società di mantenere in esercizio, in condizioni di sicurezza, le
linee e gli impianti ferroviari individuati, prevede lerogazione da parte dello
Stato di aiuti e compensazioni negli importi prestabiliti in via provvisoria, salvo
conguaglio da corrispondersi ai sensi dellarticolo 12.
Lo stesso meccanismo (art. 15) viene previsto dal contratto di servizio per i servizi
effettuati in regime di servizio pubblico (artt. 5 e 10) e per i mancati ricavi dovuti a
limitazioni tariffarie imposte dallo Stato.
Dalla relazione illustrativa del disegno di legge risulta che il meccanismo di
rendicontazione e di pagamento dei conguagli dovuti si è rivelato particolarmente
complesso e tale da non consentire un intervento tempestivo, "peraltro di difficile
realizzazione stante la situazione di finanza pubblica".
Per tali ragioni, la norma in esame accerta in via definitiva le somme dovute per un
importo pari a quello previsto in via preventiva dal bilancio dello Stato per gli anni
considerati, escludendo qualsiasi conguaglio. Nel dettaglio, per il contratto di
servizio pubblico sono dovute lire 2.550 mld. per il 1994; 2.757,850 mld. per il 1995;
2.802,5 mld. per il 1996; 2.770,541 mld. per il 1997; 2.924,3 mld. per il 1998.
Quanto al contratto di programma, le somme da corrispondere sono pari a lire 3.691
mld. per il 1994; 3.478,950 mld. per il 1995; 3.411,450 mld. per il 1996; 756,359 mld. per
il 1997; 3.275,7 mld. per il 1998.
I commi 2 e 3 concernono lindividuazione del patrimonio immobiliare della
società FS S.p.A., sulla quale, come si rileva dalla relazione illustrativa, si sono
manifestati orientamenti discordi tra il Consiglio di Stato secondo il quale
la legge n. 210/1985 (di trasformazione dellazienda autonoma in ente pubblico FS)
avrebbe disposto "la trasformazione automatica del regime demaniale di una serie di
beni di pertinenza della cessata azienda autonoma in quello di proprietà dellente
pubblico FS" , il Ministero delle finanze che ha sospeso la
trascrizione e la voltura catastale in favore di FS S.p.A. di immobili siti in aree
portuali , e la Corte dei Conti secondo la quale la normativa vigente
non consente di sostenere la tesi della trasformazione del demanio ferroviario in bene
privato della FS S.p.A.
Allo scopo di definire la fattispecie, il comma 2 - il cui testo è stato
riformulato dalla Camera in modo esclusivamente formale - stabilisce che i beni immobili
iscritti nel bilancio della società al 31 dicembre 1997 (sulla base degli
orientamenti espressi dal Consiglio di Stato), come certificato da apposita società di
revisione e approvato dallassemblea dei soci, si intendono di proprietà della FS
S.p.A. stessa - ivi compresi quelli acquisiti, ovvero attribuiti o devoluti alla società,
in base a specifiche disposizioni di legge -.
Le modalità di trascrizione e volturazione dei beni verranno definite con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti, da emanare
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 3).
Con lo stesso decreto verranno specificate le competenze del Comitato costituito sulla
base dellarticolo 15 del D.L. n. 16/1993 (convertito con modificazioni dalla legge
n. 75/1993) relativamente alla verifica dellappartenenza alla società FS S.p.A. dei
beni non iscritti in bilancio ma rivendicati in via amministrativa; il criterio
dirimente viene individuato nella strumentalità del bene allattività concessa.
Compito del Comitato sarà anche quello di verificare la regolarità
dellautocertificazione, da parte della società FS S.p.A., dei diritti reali
nei quali prima lente pubblico e poi la società medesima sono succeduti
allazienda autonoma.
La Commissione Bilancio ha introdotto un nuovo comma dopo il comma 3 che interviene sulla
medesima materia disciplinata dai commi 2 e 3. Il nuovo comma 4 interviene sui beni
ferroviari presenti nel demanio marittimo, facendo salve le competenze di pianificazione e
gestione attribuite, in tali aree, alle autorità portuali, ovvero alle autorità
marittime nei porti dove quelle non sono previste.
In particolare sono richiamate alcune norme, contenute nella legge di riforma portuale (28
gennaio 1994, n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale") inerenti
i beni di pertinenza del demanio marittimo che, ai sensi dellarticolo 29 del codice
della navigazione (Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327) sono tutte le costruzioni e le
altre opere appartenenti allo Stato esistenti entro i limiti del demanio marittimo:
articolo 5 (Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore
portuale) comma 1, in base al quale l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi
comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle
infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal
piano regolatore portuale che individua altresì le caratteristiche e la destinazione
funzionale delle aree interessate;
articolo 8, comma 1, lettera h) la quale, nellambito delle competenze del presidente
dellAutorità portuale, gli attribuisce lamministrazione delle aree e dei beni
del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza
dellautorità, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando,
sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del
codice della navigazione (beni demaniali marittimi) e nelle relative norme di attuazione
(la lettera h è stata così modificata dall'articolo 2, del decreto-legge 21 ottobre
1996, n. 535);
articolo 13 (Risorse finanziarie delle autorità portuali) che individua, tra le entrate
delle autorità portuali, i canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine
comprese nell'ambito portuale e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni
territoriali di competenza dellautorità, nonché dai proventi di autorizzazioni per
operazioni portuali.
Per la pianificazione e gestione dei beni demaniali marittimi le autorità portuali,
ovvero le autorità marittime nei porti ove quelle non sono previste, applicano i
parametri di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 "Disposizioni per la
determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 che ha novellato le disposizioni in
materia di demanio marittimo contenute nel codice della navigazione (Regio decreto 30
marzo 1942, n. 327) in particolare nel capo I (del demanio marittimo) titolo secondo (dei
beni pubblici destinati alla navigazione) libro primo (dellordinamento
amministrativo della navigazione) cui bisognerebbe aggiungere il riferimento alla parte
prima del codice (della navigazione marittima e interna); infatti, la partizione del
codice è anzitutto fatta per parti (quattro) suddivise poi in libri, titoli e capi.
Il comma 5 (4 del testo approvato dalla Camera dei deputati) autorizza la FS S.p.A.
a costituire un fondo di ristrutturazione di importo pari in via provvisoria
al valore patrimoniale netto dellinfrastruttura risultante dal bilancio al 31
dicembre 1997.
La costituzione del fondo, che determinerebbe una riduzione del patrimonio netto della
società di importo equivalente al valore del fondo, dovrebbe servire a risolvere il
problema degli oneri di ammortamento dellinfrastruttura ferroviaria che, per il
combinato disposto degli articoli 5, comma 3, e 7 del D.P.R. n. 277/1998, non possono
essere considerati nella determinazione dei canoni per lutilizzo
dellinfrastruttura. In tal modo, si intende evitare che limpossibilità di
trasferire sui canoni duso dellinfrastruttura i ratei di ammortamento della
medesima determini un costante risultato negativo di esercizio per la FS S.p.A.: il
pareggio annuale del conto economico della società verrebbe conseguito attingendo
allistituendo fondo, senza onere alcuno per lo Stato.
Come sottolineato, lammontare del fondo sarebbe solo provvisoriamente pari al valore
dellinfrastruttura risultante al 31 dicembre 1997, ossia in attesa della piena
applicazione del principio della separazione contabile previsto dallarticolo 4 del
citato D.P.R. n. 277/1998 che consentirà al Ministro del tesoro di disporre la
valutazione del ramo dazienda "Gestione infrastruttura", ai sensi
dellarticolo 55, comma 1, della legge n. 449/1997: lammontare del fondo di
ristrutturazione potrà così essere adeguato alle risultanze di tale valutazione.
Il comma 6 (5 del testo approvato dalla Camera dei deputati) concerne la questione
dellalienabilità degli alloggi di proprietà della società FS S.p.A.
In particolare, consentendo la deroga alla disposizione, contenuta nellarticolo 1,
comma 4, della legge n. 560/1993 ("Norme in materia di alienazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica"), che limita al 75 per cento, tra laltro, la
misura massima di alloggi non di servizio della FS S.p.A. vendibili nel territorio di
ciascuna provincia, si autorizza lintegrazione dei piani di vendita regionali già
approvati, così da poter alienare il 100 per cento del suddetto patrimonio abitativo.
Dalla relazione illustrativa risulta che la disposizione in esame consentirebbe
lalienazione "di circa ulteriori 7.000 alloggi (anche se di scarso pregio) per
un introito complessivo stimabile in circa 250 mld.".
Il comma 7 (6 del testo approvato dalla Camera dei deputati) - introdotto dalla Camera
come pure il comma 8
NOTE
1
La previsione di tali aiuti e compensazioni è in linea con quanto previsto, in ambito comunitario, dal regolamento 1107/70/CEE e dal regolamento 1191/69/CEE, come modificato dal regolamento 1893/91/CEE.
RITORNA
ALLINDICE DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 1999
15/12/1998 webmaster@euganeo.it |
![]() |
il
collegio senatoriale di Tino Bedin |