i-p138
Articolo 38
(Canone di concessione dovuto dalla RAI)
Larticolo 38 č stato introdotto dalla Commissione Bilancio e quantifica, per
lanno 1998, il canone di concessione, dovuto allo Stato, dalla RAI-Radiotelevisione
italiana S.p.A. in lire 40 miliardi.
Il canone di concessione dovuto dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. č pari a 160
miliardi. Dal 1994 in poi tale ammontare č stato ridotto da 160 a 40 miliardi. Per gli
anni 1994 e 1995 hanno provveduto i decreti-legge sul risanamento e il riordino della RAI
(c.d. salva-RAI) a partire dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, decaduto per la
mancata conversione nei termini costituzionali e reiterato fino al decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 540, anchesso decaduto ed i cui effetti, insieme a quelli dei
precedenti, sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 "Disposizioni urgenti per l'esercizio
dell'attivitā radiotelevisiva e delle telecomunicazioni".
Per l'anno 1996 ha provveduto la relativa legge finanziaria (legge 28 dicembre 1995, n.
550; art. 3, comma 4.
Per il 1997, infine, ha provveduto larticolo 1, comma 3, del citato decreto-legge
545/1996.
Larticolo 32 del vigente contratto di servizio Stato-RAI-Radiotelevisione italiana
S.p.A. prevede che l'ammontare del canone di concessione, in accordo con la normativa
vigente, č convenuto, per gli anni 1998 e 1999, nella misura di 40 miliardi di lire per
esercizio a fronte dell'espletamento di tutti i servizi e utilizzazioni di cui al medesimo
contratto, facendo peraltro salve tutte le eventuali determinazioni che dovessero derivare
dalla nuova normativa in materia di comunicazioni. Il contratto di servizio č previsto
dalla convenzione Stato-RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. che č stata approvata
contestualmente alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, avvenuta con il
decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. 28 marzo 1994 "Approvazione della
convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di
diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio
nazionale". A sua volta la concessione, che costituisce latto amministrativo da
cui discendono sia la convenzione che il contratto di servizio, č prevista da norme di
legge quali il codice postale (articolo 196, del decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156) e da norme contenute nei decreti salva-RAI, prima citati. Si
potrebbe, quindi, ritenere che la norma in esame costituisce solo la necessaria sanzione
contabile sul bilancio dello Stato della riduzione del canone dovuto dalla
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., da 160 a 40 miliardi, peraltro giā perfettamente
legittima.
Il comma 2 contiene la norma di copertura del minore introito, individuando nel
fondo speciale di parte corrente per lanno 1998 le risorse per il finanziamento,
imputandole, anche per ammontari minimi (18 milioni al Ministero dell'ambiente) negli
accantonamenti di numerosi ministeri.
Il comma 3 autorizza il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ad apportare le necessarie variazioni, mentre il comma 4 dispone
"lentrata in vigore" delle disposizioni recate dallarticolo in
commento al 31 dicembre 1998, al fine di operare sul fondo speciale del bilancio 1998,
prima della trasformazione in economie di spesa delle disponibilitā non impegnate
nellanno solare. Si rileva, tuttavia, che appare incongruo fare riferimento
allentrata in vigore per ottenere la retroattivitā della norma, dovendosi parlare,
invece, della decorrenza della medesima. Infatti, lultimo articolo del disegno di
legge, dispone che le relative disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 1999, salvo
che le singole disposizioni non prevedano una diversa decorrenza, come č nel caso del
comma 4 dellarticolo in commento.
NOTE
1
Il contratto di servizio Ministero delle comunicazioni-RAI per il triennio 1997-1999 č stato approvato con D.P.R. 29 ottobre 1997, pubblicato nella G.U. n. 286 del 9 dicembre 1997.
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