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Articolo 38
(Canone di concessione dovuto dalla RAI)

L’articolo 38 č stato introdotto dalla Commissione Bilancio e quantifica, per l’anno 1998, il canone di concessione, dovuto allo Stato, dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. in lire 40 miliardi.
Il canone di concessione dovuto dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. č pari a 160 miliardi. Dal 1994 in poi tale ammontare č stato ridotto da 160 a 40 miliardi. Per gli anni 1994 e 1995 hanno provveduto i decreti-legge sul risanamento e il riordino della RAI (c.d. salva-RAI) a partire dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, decaduto per la mancata conversione nei termini costituzionali e reiterato fino al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, anch’esso decaduto ed i cui effetti, insieme a quelli dei precedenti, sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivitā radiotelevisiva e delle telecomunicazioni".
Per l'anno 1996 ha provveduto la relativa legge finanziaria (legge 28 dicembre 1995, n. 550; art. 3, comma 4.
Per il 1997, infine, ha provveduto l’articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge 545/1996.
L’articolo 32 del vigente contratto di servizio Stato-RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. prevede che l'ammontare del canone di concessione, in accordo con la normativa vigente, č convenuto, per gli anni 1998 e 1999, nella misura di 40 miliardi di lire per esercizio a fronte dell'espletamento di tutti i servizi e utilizzazioni di cui al medesimo contratto, facendo peraltro salve tutte le eventuali determinazioni che dovessero derivare dalla nuova normativa in materia di comunicazioni. Il contratto di servizio č previsto dalla convenzione Stato-RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. che č stata approvata contestualmente alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, avvenuta con il decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. 28 marzo 1994 "Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale". A sua volta la concessione, che costituisce l’atto amministrativo da cui discendono sia la convenzione che il contratto di servizio, č prevista da norme di legge quali il codice postale (articolo 196, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156) e da norme contenute nei decreti salva-RAI, prima citati. Si potrebbe, quindi, ritenere che la norma in esame costituisce solo la necessaria sanzione contabile sul bilancio dello Stato della riduzione del canone dovuto dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., da 160 a 40 miliardi, peraltro giā perfettamente legittima.

Il comma 2 contiene la norma di copertura del minore introito, individuando nel fondo speciale di parte corrente per l’anno 1998 le risorse per il finanziamento, imputandole, anche per ammontari minimi (18 milioni al Ministero dell'ambiente) negli accantonamenti di numerosi ministeri.

Il comma 3 autorizza il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apportare le necessarie variazioni, mentre il comma 4 dispone "l’entrata in vigore" delle disposizioni recate dall’articolo in commento al 31 dicembre 1998, al fine di operare sul fondo speciale del bilancio 1998, prima della trasformazione in economie di spesa delle disponibilitā non impegnate nell’anno solare. Si rileva, tuttavia, che appare incongruo fare riferimento all’entrata in vigore per ottenere la retroattivitā della norma, dovendosi parlare, invece, della decorrenza della medesima. Infatti, l’ultimo articolo del disegno di legge, dispone che le relative disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 1999, salvo che le singole disposizioni non prevedano una diversa decorrenza, come č nel caso del comma 4 dell’articolo in commento.

NOTE

1 Il contratto di servizio Ministero delle comunicazioni-RAI per il triennio 1997-1999 č stato approvato con D.P.R. 29 ottobre 1997, pubblicato nella G.U. n. 286 del 9 dicembre 1997.


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17/12/1998
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