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Articolo 37
(Tariffe postali agevolate)
Larticolo 37 interviene in materia di tariffe postali agevolate.
In particolare, il comma 1, modificato dalla Commissione Bilancio, sopprime a
decorrere dal 1° gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie disposte dagli articoli 17 e 20
della L. 515/1993 per linvio di materiale elettorale da parte di candidati alle
elezioni politiche, nonché a quelle amministrative e per il Parlamento europeo.
Il citato articolo 17 prevede che ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna
lista di candidati usufruiscano, nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle
elezioni, di una tariffa postale agevolata di lire 70 per ciascun plico di peso non
superiore a grammi 70, per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori
iscritti, rispettivamente, nel collegio e nella circoscrizione. Tale agevolazione è
estesa dallarticolo 20 della legge n. 515/1993 alle elezioni europee,
regionali, provinciali e comunali.
Il medesimo comma 1 modifica inoltre radicalmente il vigente meccanismo di agevolazione
delle spedizioni postali aventi ad oggetto libri, giornali e altre stampe periodiche,
regolato da ultimo dalla legge collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1997 (L.
662/1996, art. 2, co. 20), sostituendo le tariffe agevolate determinate dal ministro delle
comunicazioni e oggetto di successivi rimborsi a favore dellEnte Poste italiane
(oggi società per azioni), con un contributo direttamente destinato agli operatori del
settore, ivi comprese le organizzazioni e associazioni senza fine di lucro che
diffondano a mezzo posta proprie pubblicazioni. La Commissione Bilancio ha espunto dal
comma 1 la qualificazione di "categorie meritorie" relativamente ai soggetti cui
è destinato il contributo. Al comma 2, ove è previsto uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri per individuare i requisiti dei soggetti beneficiari, la
Commissione Bilancio ha introdotto la preferenza per "le associazioni e le
organizzazioni senza fini di lucro e leditoria minore".
Ciò consente di porre un limite massimo alla relativa spesa, e di disporne il
graduale abbassamento: il comma 3 fissa questo tetto per il 2000 a 400 miliardi di
lire quanto agli editori di libri o periodici, a 100 mld. quanto alle associazioni senza
scopo di lucro e ne prevede la riduzione a 350 mld. e, rispettivamente, ad 80 mld. per
lanno successivo.
La nuova disciplina ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2000. I commi 4 e 5
definiscono le modalità per i rimborsi non ancora effettuati relativi agli anni 1996-1999
(disponendone leffettuazione entro i limiti dei rispettivi stanziamenti) e
alla raccolta di dati utili alla determinazione delleffettivo ammontare del relativo
onere e allindividuazione dei soggetti beneficiari.
La norma interviene, come si è detto, su materia regolata da una precedente legge
collegata, e presenta allapparenza finalità di contenimento e di controllo della
spesa pubblica. Va altresì rilevato che sostituendo al precedente meccanismo
di rimborso alle Poste un sistema di contributi alle categorie interessate tale
disciplina appare coerente con il processo di liberalizzazione in atto nel settore postale
e con un quadro normativo che riserva alla società Poste italiane il monopolio della sola
corrispondenza epistolare.
La nuova disciplina sembra altresì rispondere a fini di razionalizzazione
amministrativa e contabile, con riguardo allistituzione (comma 3) di un
"Fondo unico per leditoria" nel quale si intende presumibilmente far
confluire tutti gli stanziamenti comunque destinati al settore delleditoria. Data la
formulazione del testo, non risulta peraltro ben chiaro se tale unificazione abbia
efficacia immediata o se la norma intenda far rinvio a future disposizioni di riordino.
Il comma 6 - introdotto dalla Camera - estende ai contributi statali destinati ai quotidiani
e periodici editi da cooperative giornalistiche e categorie equiparate, le più
agevoli modalità di erogazione introdotte dal collegato dello scorso anno (art.
53, comma 16, L. 449/1997) con riguardo ai contributi a favore delle imprese editrici
di quotidiani e periodici organi di partito.
Il comma 16 dellart. 53 della legge 449/97 ha introdotto un comma aggiuntivo, il 15-bis,
allart. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (recante provvidenze per
leditoria), che modifica le modalità di erogazione dei contributi previsti dai
commi 10 e 11 dello stesso articolo, destinati alle imprese editrici di quotidiani e
periodici che siano organi di partito. Tale comma dispone infatti che, a partire dal 1998,
sia erogata entro il 31 marzo di ciascun anno una quota pari al 50 per cento del
contributo relativo allanno precedente e che la liquidazione della quota residua sia
effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio del impresa e della relativa
certificazione. Questultima è inoltre limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad
ogni esercizio.
Il testo approvato dalla Camera dei deputati estende tali disposizioni ai contributi
previsti dai commi 2 e 8 dello stesso art. 3 della legge 250/1990 e precisamente a quelli
relativi a:
imprese editrici di giornali quotidiani costituite o come cooperative giornalistiche o con
forma societaria in cui la maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative,
fondazioni ed enti morali che non abbiano scopo di lucro, purché comunque le entrate
pubblicitarie non superino il 30 per cento dei costi dellimpresa;
giornali quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni
autonome Valle dAosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;
giornali quotidiani italiani editi e diffusi allestero;
periodici editi da cooperative di giornalisti.
Si osserva, ai fini di una migliore formulazione del testo, che questultimo avrebbe
dovuto novellare lart. 3, co. 15-bis, della legge 250/1990 intervenendo
direttamente su questultima legge e non richiamando lart. 53, comma 16,
della legge 449/1997, che ha a sua volta novellato la legge 250/1990.
Il comma 7, introdotto ex-novo dalla Commissione Bilancio, interviene in
materia di contributi alle imprese editoriali modificando, come il precedente comma 6,
larticolo 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250 recante provvidenze per
l'editoria (al quale si rinvia per il contenuto della norma). In questo caso, diversamente
da quanto operato al comma 6, viene novellato direttamente lart. 3, co. 15-bis,
della legge 250/1990 e non richiamando lart. 53, comma 16, della legge
449/1997, che ha a sua volta novellato la legge 250/1990 introducendo il comma 15-bis.
La modifica introdotta è relativa alla documentazione necessaria per accedere ai
contributi. Attualmente la liquidazione è effettuata entro tre mesi dalla presentazione
del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione nonché della
residua documentazione prevista dalle norme vigenti. Con la modifica proposta è eliminato
il riferimento alla "documentazione prevista dalle norme vigenti", sostituendolo
con la documentazione "richiesta alleditore"; sembra di poter capire che
la richiesta in questione debba essere avanzata dallufficio preposto alla ricezione
e valutazione della domanda di contributo, cioè la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
NOTE
1
Larticolo 2, comma 19, della legge n. 662/1996, nel liberalizzare i servizi postali per i quali non è previsto un regime di monopolio legale, ha disposto che per tali servizi cessi, a far data dal 1° gennaio 1997, ogni forma di obbligo tariffario o sociale a carico dellEnte Poste Italiane (EPI), nonché ogni forma di agevolazione per gli utenti che si rivolgono allEPI. Questa norma ha creato dubbi interpretativi ed applicativi in ordine alla vigenza delle disposizioni agevolative della legge n. 515/1993. Recentemente il D.L. n. 151/1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 216/1998 ha peraltro assicurato la copertura finanziaria dei rimborsi spettanti alle Poste italiane S.p.A. per le consultazioni elettorali indette per gli anni 1997 e 1998.
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17/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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