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Articolo 37
(Tariffe postali agevolate)

L’articolo 37 interviene in materia di tariffe postali agevolate.
In particolare, il comma 1, modificato dalla Commissione Bilancio, sopprime a decorrere dal 1° gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie disposte dagli articoli 17 e 20 della L. 515/1993 per l’invio di materiale elettorale da parte di candidati alle elezioni politiche, nonché a quelle amministrative e per il Parlamento europeo.
Il citato articolo 17 prevede che ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati usufruiscano, nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni, di una tariffa postale agevolata di lire 70 per ciascun plico di peso non superiore a grammi 70, per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti, rispettivamente, nel collegio e nella circoscrizione. Tale agevolazione è estesa dall’articolo 20 della legge n. 515/1993 alle elezioni europee, regionali, provinciali e comunali.
Il medesimo comma 1 modifica inoltre radicalmente il vigente meccanismo di agevolazione delle spedizioni postali aventi ad oggetto libri, giornali e altre stampe periodiche, regolato da ultimo dalla legge collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1997 (L. 662/1996, art. 2, co. 20), sostituendo le tariffe agevolate determinate dal ministro delle comunicazioni e oggetto di successivi rimborsi a favore dell’Ente Poste italiane (oggi società per azioni), con un contributo direttamente destinato agli operatori del settore, ivi comprese le organizzazioni e associazioni senza fine di lucro che diffondano a mezzo posta proprie pubblicazioni. La Commissione Bilancio ha espunto dal comma 1 la qualificazione di "categorie meritorie" relativamente ai soggetti cui è destinato il contributo. Al comma 2, ove è previsto uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per individuare i requisiti dei soggetti beneficiari, la Commissione Bilancio ha introdotto la preferenza per "le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro e l’editoria minore".
Ciò consente di porre un limite massimo alla relativa spesa, e di disporne il graduale abbassamento: il comma 3 fissa questo tetto per il 2000 a 400 miliardi di lire quanto agli editori di libri o periodici, a 100 mld. quanto alle associazioni senza scopo di lucro e ne prevede la riduzione a 350 mld. e, rispettivamente, ad 80 mld. per l’anno successivo.
La nuova disciplina ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2000. I commi 4 e 5 definiscono le modalità per i rimborsi non ancora effettuati relativi agli anni 1996-1999 (disponendone l’effettuazione entro i limiti dei rispettivi stanziamenti) e alla raccolta di dati utili alla determinazione dell’effettivo ammontare del relativo onere e all’individuazione dei soggetti beneficiari.
La norma interviene, come si è detto, su materia regolata da una precedente legge collegata, e presenta all’apparenza finalità di contenimento e di controllo della spesa pubblica. Va altresì rilevato che – sostituendo al precedente meccanismo di rimborso alle Poste un sistema di contributi alle categorie interessate – tale disciplina appare coerente con il processo di liberalizzazione in atto nel settore postale e con un quadro normativo che riserva alla società Poste italiane il monopolio della sola corrispondenza epistolare.
La nuova disciplina sembra altresì rispondere a fini di razionalizzazione amministrativa e contabile, con riguardo all’istituzione (comma 3) di un "Fondo unico per l’editoria" nel quale si intende presumibilmente far confluire tutti gli stanziamenti comunque destinati al settore dell’editoria. Data la formulazione del testo, non risulta peraltro ben chiaro se tale unificazione abbia efficacia immediata o se la norma intenda far rinvio a future disposizioni di riordino.

Il comma 6 - introdotto dalla Camera - estende ai contributi statali destinati ai quotidiani e periodici editi da cooperative giornalistiche e categorie equiparate, le più agevoli modalità di erogazione introdotte dal collegato dello scorso anno (art. 53, comma 16, L. 449/1997) con riguardo ai contributi a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici organi di partito.
Il comma 16 dell’art. 53 della legge 449/97 ha introdotto un comma aggiuntivo, il 15-bis, all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (recante provvidenze per l’editoria), che modifica le modalità di erogazione dei contributi previsti dai commi 10 e 11 dello stesso articolo, destinati alle imprese editrici di quotidiani e periodici che siano organi di partito. Tale comma dispone infatti che, a partire dal 1998, sia erogata entro il 31 marzo di ciascun anno una quota pari al 50 per cento del contributo relativo all’anno precedente e che la liquidazione della quota residua sia effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio del impresa e della relativa certificazione. Quest’ultima è inoltre limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.
Il testo approvato dalla Camera dei deputati estende tali disposizioni ai contributi previsti dai commi 2 e 8 dello stesso art. 3 della legge 250/1990 e precisamente a quelli relativi a:
imprese editrici di giornali quotidiani costituite o come cooperative giornalistiche o con forma societaria in cui la maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali che non abbiano scopo di lucro, purché comunque le entrate pubblicitarie non superino il 30 per cento dei costi dell’impresa;
giornali quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;
giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero;
periodici editi da cooperative di giornalisti.
Si osserva, ai fini di una migliore formulazione del testo, che quest’ultimo avrebbe dovuto novellare l’art. 3, co. 15-bis, della legge 250/1990 intervenendo direttamente su quest’ultima legge e non richiamando l’art. 53, comma 16, della legge 449/1997, che ha a sua volta novellato la legge 250/1990.

Il comma 7, introdotto ex-novo dalla Commissione Bilancio, interviene in materia di contributi alle imprese editoriali modificando, come il precedente comma 6, l’articolo 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250 recante provvidenze per l'editoria (al quale si rinvia per il contenuto della norma). In questo caso, diversamente da quanto operato al comma 6, viene novellato direttamente l’art. 3, co. 15-bis, della legge 250/1990 e non richiamando l’art. 53, comma 16, della legge 449/1997, che ha a sua volta novellato la legge 250/1990 introducendo il comma 15-bis.
La modifica introdotta è relativa alla documentazione necessaria per accedere ai contributi. Attualmente la liquidazione è effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione nonché della residua documentazione prevista dalle norme vigenti. Con la modifica proposta è eliminato il riferimento alla "documentazione prevista dalle norme vigenti", sostituendolo con la documentazione "richiesta all’editore"; sembra di poter capire che la richiesta in questione debba essere avanzata dall’ufficio preposto alla ricezione e valutazione della domanda di contributo, cioè la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

NOTE

1 L’articolo 2, comma 19, della legge n. 662/1996, nel liberalizzare i servizi postali per i quali non è previsto un regime di monopolio legale, ha disposto che per tali servizi cessi, a far data dal 1° gennaio 1997, ogni forma di obbligo tariffario o sociale a carico dell’Ente Poste Italiane (EPI), nonché ogni forma di agevolazione per gli utenti che si rivolgono all’EPI. Questa norma ha creato dubbi interpretativi ed applicativi in ordine alla vigenza delle disposizioni agevolative della legge n. 515/1993. Recentemente il D.L. n. 151/1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 216/1998 ha peraltro assicurato la copertura finanziaria dei rimborsi spettanti alle Poste italiane S.p.A. per le consultazioni elettorali indette per gli anni 1997 e 1998.
2 I requisiti dei soggetti che possono beneficiare del contributo sono fissati con decreti del Presidente del Consiglio. Nel testo del comma 2 dell’articolo in esame, come modificato dalla Camera, si prevede che questi decreti dovranno prevedere le modalità per eventuali anticipi dei contributi a favore delle imprese di cui al comma 1, che hanno un fatturato non superiore a 5 miliardi.


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17/12/1998
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