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Articolo 36
(Interventi nel settore postale)

Il comma 1 dell’articolo 36 autorizza la società Poste Italiane S.p.A ad esercitare il servizio di tesoreria degli enti pubblici, rinviando ad apposite convenzioni la definizione delle modalità.
Nel testo del comma, come approvato dalla Camera dei Deputati, si autorizza altresì la Società Poste italiane ad effettuare incassi e pagamenti per conto delle pubbliche amministrazioni, eseguendo a tal fine operazioni di versamento e prelievo di fondi presso la tesoreria statale, secondo modalità da fissare convenzionalmente ai sensi dell’articolo 2 comma 2 della legge n. 71 del 1994. La Commissione Bilancio ha eliminato il riferimento all’articolo 2, comma 2, della legge 71/1994 che ha convertito il decreto-legge 487/1993 con il quale si è proceduto alla trasformazione dell’Amministrazione autonoma in ente pubblico economico. La norma richiamata prevede apposite convenzioni, rispettivamente con la Cassa Depositi e Prestiti e con il Tesoro, per la regolazione dei reciproci rapporti.

E’ da rilevare in proposito che già ora la Poste Italiane SpA svolge tale servizio di tesoreria per conto del Tesoro e di altri enti pubblici. Ciò è previsto espressamente dallo statuto della società (articolo 4, comma1) che stabilisce che la SpA ha per oggetto l’esercizio:
lett. a) dei servizi di posta e di bancoposta in base al DPR n. 156/1973;
lett. b) dell’attività di comunicazione postale ed elettronica;
lett c) dei servizi di riscossione e pagamento, di raccolta del risparmio postale tra il pubblico in nome e per conto della Cassa Depositi e Prestiti e dei servizi dei c/c postali in base all’articolo 2 del DL n. 487/1993 conv. dalla legge n. 71/1994;
lett. d) della vendita al dettaglio dei valori bollati;
lett. e) di tutte le altre attività e servizi già esercitati dall’Ente poste o che successivamente fossero affidate alla società in base a disposizioni legislative e regolamentari.
A sua volta l’articolo 2 del DL n. 487/1993 conv. dalla legge n. 71/1994, che ha sancito la trasformazione dell’Azienda autonoma poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico, prevede che l’Ente Poste svolga le attività e i servizi esercitati dall’amministrazione postale, rinviando ad apposite convenzioni, rispettivamente con la Cassa Depositi e Prestiti e con il Tesoro, la regolazione dei reciproci rapporti. Tali convenzioni dovrebbero garantire un’adeguata chiarezza e trasparenza dei flussi finanziari, all’interno di un sistema contabile che garantisca la separazione tra le operazioni compiute dalle Poste per conto terzi da quelle che invece rientrano nella funzione di produttore di servizi.

E’ da osservare che mentre la convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti, che regola il servizio di raccolta postale e fissa la relativa remunerazione, è stata sottoscritta (da ultimo la convenzione dell’11 dicembre 1997), è ancora in via di stesura la convenzione con il Tesoro e pertanto i rapporti Poste-Tesoreria sono ancora disciplinati sulla base del regolamento di contabilità (R.D. n. 841/1933), di cui il comma 2 dell’articolo in esame dispone l’abrogazione (con decorrenza dall’entrata in vigore del provvedimento collegato, e quindi dal 1° gennaio 1999).
Il medesimo comma 2, per quanto concerne i flussi finanziari e la contabilizzazione dei servizi resi dalla società Poste Italiane per conto delle amministrazioni statali, della Cassa depositi e prestiti e degli enti pubblici, richiama i princìpi dettati dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, contenuti nella sezione IX del capo V, dedicato al "bilancio" delle società per azioni. Secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa, la norma – che appare connessa alla nuova natura giuridica delle Poste – ha lo scopo di "distinguere i flussi relativi al risparmio postale (i cui saldi sono a credito e debito della Cassa depositi e prestiti) dai flussi provenienti dai servizi di pagamento, le cui eccedenze attive sono di esclusiva proprietà di Poste italiane S.p.A.)".

Il comma 3 dispone in ordine alla definizione del patrimonio immobiliare della società Poste Italiane. In particolare, si prevede la trascrizione in favore della società degli immobili che, in base al rendiconto generale dello Stato relativo all’anno 1993 (approvato con la legge n. 555/1994), risultavano di proprietà dell’ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nella cui titolarità, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.L. n. 487/1993 (conv. con mod. dalla legge n. 71/1994), è poi subentrato l’Ente Poste Italiane. Ai fini della trascrizione si tiene conto degli elementi identificativi dei beni indicati in apposite segnalazioni predisposte dalla società.
La norma si rende necessaria, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, per la definizione del patrimonio iniziale della Poste italiane S.p.A.

Il comma 4, modificato dalla Commissione Bilancio, contiene anzitutto una norma di principio laddove stabilisce che l’attività postale si uniforma alla direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (il cui termine di recepimento scade il 10 febbraio 1999). La Commissione Bilancio ha eliminato il riferimento all’attuazione della direttiva, quale momento in cui l’attività postale si sarebbe uniformata alle prescrizioni contenute nella direttiva stessa. In effetti la normativa nazionale, salvo precise disposizioni in tale senso contenute nella legislazione comunitaria, non può autolimitare l’efficacia di disposizioni contenute in direttive comunitarie, le quali sono operanti secondo quanto da esse stesse disposto.
La direttiva 97/67/CE, nella prospettiva di una liberalizzazione graduale dei mercati, fissa le regole comuni concernenti la fornitura di un servizio postale universale nella Comunità (artt. 3-6), compresi i criteri per definire i servizi che possono essere riservati ai fornitori del servizio universale (artt. 7 e 8) e le condizioni relative alla fornitura dei servizi non riservati (artt. 9-11), i princìpi tariffari e la trasparenza contabile (artt. 12-15), la fissazione di norme di qualità dei servizi (artt. 16-19), l’armonizzazione delle norme tecniche (art. 20), la creazione di autorità nazionali di regolamentazione indipendenti (artt. 22).
Il comma 4, inoltre, richiamando espressamente l’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, delega il Governo ad adottare un apposito regolamento (c.d. di delegificazione) di modifica del codice postale (approvato con il D.P.R. n. 156/1973), con la finalità: di disporre l’abrogazione delle norme ormai incompatibili con la nuova natura giuridica della società Poste Italiane S.p.A. e – come aggiunto dalla Camera – la definizione delle modalità di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche.
La Commissione Bilancio ha modificato il comma 4, eliminando il riferimento all’abrogazione delle norme incompatibili con l’avvenuta trasformazione delle poste in società per azioni; in effetti è propria della natura stessa del regolamento di delegificazione l’abrogazione delle norme ormai obsolete, le quali, peraltro, sono da considerarsi implicitamente eliminate dall’ordinamento quando norme successive dispongono diversamente. La Commissione Bilancio, invece, ha introdotto prescrizioni di ordine positivo al regolamento di delegificazione. In particolare esso dovrà modificare il codice postale prevedendo disposizioni sul servizio universale con prezzi accessibili a tutti gli utenti, la determinazione dei servizi oggetto di riserva e la revoca delle concessioni di cui all’articolo 29 del codice.
Tale norma prevede che il direttore provinciale delle poste (figura che potrebbe considerarsi desueta con il nuovo assetto societario) ha facoltà di dare in concessione, nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:
1) accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro i confini del comune di loro provenienza;
2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditte, istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali, delle proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi comuni nei quali risiedono;
3) recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate per espresso;
4) esercizio dei casellari, aperti o chiusi, per la distribuzione delle corrispondenze;
5) impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta pneumatica dello Stato;
6) trasporto di pacchi e colli, soggetti alla disposizione dell'art. 1 del presente decreto, di peso fino a 20 chilogrammi.
La concessione per i servizi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) è accordata con ordinanza del direttore provinciale delle poste in base ad appositi capitolati preventivamente approvati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. La concessione, di cui al n. 6), risulta da apposito attestato rilasciato dal direttore provinciale delle poste. Le concessioni non possono essere cedute a terzi senza il consenso dell'Amministrazione.

Infine, la Commissione Bilancio, nel testo del comma 4, ha previsto anche che il regolamento di delegificazione introdurrà gli istituti dell’autorizzazione generale e della licenza individuale per l’espletamento dei servizi non riservati. Si tratta di istituti, mutuati dalla legislazione comunitaria, che regolano l’erogazione di servizi pubblici in un contesto liberalizzato. Secondo l’articolo 2, n. 14, della direttiva 97/67 per "autorizzazione generale" si intende ogni autorizzazione che, indipendentemente dal fatto che sia regolato da una "licenza per categoria" o da norme di legge generali, e che preveda o meno procedure di registrazione o di dichiarazioni, non richiede all'impresa interessata di ottenere una esplicita decisione da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione. Per "licenza individuale" si intende ogni autorizzazione concessa da un'autorità nazionale di regolamentazione, la quale conferisce diritti specifici ad un'impresa ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrino, se del caso, l'autorizzazione generale, qualora detta impresa non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell'autorità di regolamentazione nazionale
Si rammenta che il codice postale riservava allo Stato lo svolgimento in esclusiva dei servizi postali (art. 1), principalmente attraverso l’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (che aveva natura giuridica di azienda autonoma). Il regime di esclusiva risulta già superato per effetto dell’articolo 2, comma 19, della legge n. 662/1996, che, al di fuori dei casi di monopolio legale – che permane in sostanza per la sola corrispondenza epistolare –, introduce per i servizi postali un regime di libera concorrenza.
La relazione illustrativa del disegno di legge faceva altresì riferimento alla necessità di adeguamento del codice postale alla nuova regolamentazione comunitaria (in sostanza la direttiva 97/67/CE). Va peraltro osservato che la formulazione della norma di cui al comma 4, anche nel testo modificato dalla Camera, presenta aspetti di ambiguità, recando un richiamo alla direttiva 97/67/CE ma non prevedendo espressamente, peraltro, il recepimento della medesima.

Il comma 5 - introdotto dalla Camera con l'approvazione di un emendamento del governo - reca modifiche all'articolo 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.449, fissando alla data del 1 gennaio 1999 il termine per il trasferimento all'INAIL della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali della Poste italiane S.p.a.. Tale termine era precedentemente fissato alla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, e cioè, da ultimo, secondo delibera CIPE (244/97) del 18 dicembre 1997, il 28 febbraio 1998.
La posticipazione, che si introduce, sembra riconducibile alla necessità di garantire un congruo lasso di tempo per la completa definizione delle procedure relative al passaggio delle competenze in materia infortunistica dall'Ente all'INAIL.


La Commissione Bilancio ha introdotto un nuovo comma 6. E’ richiamato l’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" il quale prevede che, con uno o più regolamenti adottati dal Ministro del lavoro, di concerto con quello del tesoro siano definite misure di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e i settori d'impresa tuttora non ricompresi nel sistema degli ammortizzatori sociali.

Al fine di rendere effettiva l’attuazione della norma richiamata, il comma 6 dispone l’applicabilità, per la società Poste italiane S.p.A. dell’articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica". Tale norma, fra l’altro, prevede la possibilità di deroghe più favorevoli alla nuova disciplina (introdotta dalla legge 449/1997) sui requisiti e sulle decorrenze del trattamento integrativo alla pensione obbligatoria di base o al trattamento di fine servizio, limitatamente ai regimi aziendali integrativi degli enti pubblici creditizi o società per azioni bancarie ex-enti pubblici, al fine di gestire processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che determino esuberi di personale.

NOTE

1 Si ricorda che dal 28 febbraio 1998, ai sensi della deliberazione CIPE 18 dicembre 1997, l’EPI è stato trasformato in S.p.A.
2 Si ricorda in proposito che il primo e fondamentale compito che svolge la Tesoreria è di operare quale cassiere dello Stato nell'acquisizione delle entrate e nell'esecuzione dei pagamenti autorizzati dal bilancio dello Stato. A queste operazioni si affiancano quelle relative ad un analogo servizio di cassa per conto della Cassa Depositi e Prestiti, delle Aziende autonome, e degli Istituti previdenziali.
Sul piano organizzativo, il servizio di cassa si articola su due livelli: al centro, la Tesoreria centrale, posta alle dipendenze dirette del direttore generale del Ministero del Tesoro; in ogni capoluogo di provincia, vi sono le sezioni di tesoreria provinciale incardinate presso le filiali della Banca d'Italia alla quale è stato affidato tale servizio, sulla base di un'apposita convenzione.
Al di fuori dei capoluoghi di provincia, il servizio di cassa è affidato alle Poste, che attraverso la rete dei propri sportelli sono in grado di assicurare un servizio su tutto il territorio nazionale.
Le Poste provvedono a:
raccogliere parte degli introiti fiscali attraverso i conti correnti postali intestati alle sezioni di Tesoreria;
svolgere una serie di servizi di pagamento principalmente nell'area delle prestazioni assistenziali e previdenziali per conto dello Stato e dell'Inps (pagamento delle pensioni statali e dell'Inps, e assegni ed indennità di invalidità a carico dello Stato).
Infine, le Poste raccolgono il risparmio postale, lo riversano alla Cassa DD.PP., che a sua volta lo deposita in Tesoreria.
E’ da osservare che in passato, fino cioè alla trasformazione dell’Azienda autonoma in Ente Poste, le funzioni "industriali" delle Poste come produttore di servizi, si confondevano con le funzioni di " cassiere" che l’Azienda svolgeva per conto di altri soggetti pubblici, nel senso che non vi era una contabilizzazione adeguatamente separata dei flussi finanziari derivanti dall’attività delle Poste dagli incassi ed esborsi relativi ad operazioni per conto terzi. La procedura ordinariamente seguita dalle Poste in base al regolamento di contabilità (R.D. n. 841/1933), consentiva per le spese proprie dell’azienda l’utilizzo, in via di anticipazione, dei fondi di Tesoreria, compensato successivamente con le entrate per la vendita dei servizi postali, anch’esse riversate in Tesoreria. A seguito della trasformazione dell’amministrazione postale in ente pubblico economico avvenuta nel 1994, l’Ente poste ha predisposto un sistema di separazione contabile, operativo dal 1996, che garantisce la separazione dei flussi finanziari.
3 Cfr. anche articolo 1 del D.L. n. 386/1991 convertito dalla legge n. 35/1992, che autorizza in via generale la trasformazione in società per azioni degli enti di gestione delle partecipazioni statali, degli altri enti pubblici economici e delle aziende autonome. In particolare, il comma 3 prevede che le SpA derivate dai suddetti enti o amministrazioni statali succedono a questi nella totalità dei rapporti giuridici.


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17/12/1998
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