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Articolo 33
(Invalidità civile)
Il comma 1 dellarticolo in esame prevede che il
Ministro del tesoro disponga la sospensione del pagamento dei trattamenti economici di
invalidità civile - riguardo a tali istituti, cfr. il prospetto allegato alla presente
scheda - nei confronti di quei soggetti che nel corso dei procedimenti di verifica,
compresi quelli in corso (alla data di entrata in vigore della legge - 1° gennaio 1999
-), finalizzati ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari richiesti, non si
presentino alla visita medica senza giustificato motivo. La riformulazione operata
dalla V Commissione del Senato specifica che, ai fini della sospensione, all'interessato
deve essere stata notificata la convocazione della visita medica. Il provvedimento di
sospensione si tramuta in una revoca del beneficio stesso (con decorrenza dalla data del
provvedimento di sospensione) nel caso in cui non vengano addotte idonee giustificazioni
da parte dellinteressato entro 90 giorni dalla data di notifica della sospensione
ovvero dalla richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già
disposta. Qualora, al contrario, sia stata prodotta una giustificazione e questa sia
ritenuta valida verrà stabilita una nuova data per la visita medica; in caso di mancata
presentazione a tale visita ne consegue la revoca del beneficio con decorrenza dalla data
di adozione del provvedimento di sospensione, salvo i casi - come ha specificato la
Camera - di visita domiciliare richieste dagli interessati o disposte
dallAmministrazione.
Sono esclusi - in base alla riformulazione operata dalla Camera - dai provvedimenti
di sospensione del beneficio gli ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e
per i quali sia stata determinata un'invalidità pari al 100% ed i soggetti aventi
patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti,
si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare al fine di accertare la persistenza
dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici.
Il comma 2 stabilisce che qualora il soggetto titolare di trattamenti economici di
invalidità civile non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici
eventualmente richiesti a seguito della visita medica di verifica, verrà disposta la
sospensione e, successivamente, la revoca dei pagamenti secondo le modalità previste dal
comma 1.
Il comma 3 prevede che i nuovi termini entro i quali procedere agli eventuali
accertamenti medici specialistici siano determinati con il decreto del Ministro del tesoro
di cui allart. 52, comma 6, della legge n. 449/97 (con il quale si sarebbero dovuti
determinare i termini entro i quali procedere agli accertamenti di competenza delle
aziende sanitarie locali e delle Commissioni mediche periferiche).
Il comma 4 chiarisce che la legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali
relativi ai provvedimenti del Ministero del tesoro di revoca dei benefici economici ovvero
- a seguito della riformulazione operata dalla Camera - ai verbali di visita emessi
dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati allaccertamento degli stati di
invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, spetta al Ministero medesimo.
Ai sensi del comma 5 gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali
relativi alle controversie in materia di invalidità civile avverso provvedimenti adottati
dal ministero del tesoro, i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni altro provvedimento
reso in tali sedi sono notificati al Ministero medesimo presso gli uffici
dellAvvocatura generale dello Stato e presso le Commissioni mediche di verifica
competenti per territorio. A queste ultime vanno altresì notificati gli eventuali atti di
precetto.
Il comma 6 dispone la proroga al 31 dicembre 2000 del termine stabilito
dallart. 52, comma 1, della legge n. 449/97 per lattuazione del piano
straordinario relativo a circa 100.000 verifiche sanitarie nei confronti di titolari dei
benefici economici per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che il Ministero
del tesoro e del bilancio avrebbe dovuto attuare nel periodo compreso tra il 1° giugno
1998 e il 31 marzo 1999. Si prevede inoltre un ulteriore incremento di tali verifiche per
un ammontare di 40.000 accertamenti, da effettuare entro il 31 dicembre 1999, e di 70.000
accertamenti, da svolgere entro il 31 dicembre dellanno successivo.
Lart. 52 della legge n. 449/97 (collegato 1998) prevede al comma
1 che il Ministero del tesoro attui - dal 1° giugno 1998 al 31 marzo 1999 - un
piano straordinario relativo a circa 100.000 verifiche, da effettuarsi prioritariamente
nei confronti dei titolari di trattamenti assistenziali di invalidità civile (riguardo a
tali istituti, cfr. il prospetto alla fine della presente scheda) che non abbiano
presentato l'autocertificazione sulla sussistenza delle relative infermità. Tale
autocertificazione - ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (cosiddetta "Manovra
Prodi"), - doveva essere presentata entro il 30 novembre 1996 al Ministero del
tesoro-Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra.
Il comma 2 specifica che, nel caso di mancata presentazione dell'autocertificazione (ai
sensi dell'art. 4, co. 2 del D.L. 20.6.1996, n. 323, convertito in legge 8 agosto 1996,
n.425), il Ministero del tesoro-Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di
guerra provveda, entro e non oltre 120 giorni, alla verifica della sussistenza dei
relativi requisiti sanitari. Si specifica, quindi, il diritto dell'Amministrazione
all'applicazione dell'art. 2033 del Codice civile (principio di ripetizione
dell'indebito), cioè, del diritto alla restituzione dei ratei già erogati, con il
computo degli interessi legali nei limiti dell'ordinaria prescrizione decennale, di cui
all'art. 2946 del Codice civile.
Il comma 3 prevede che nel caso di accertata insussistenza dei requisiti si
applichi la disciplina ordinaria in materia, di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. 21
settembre 1994, n. 698. Quest'ultima dispone l'immediata sospensione cautelativa del
pagamento della provvidenza, da notificarsi entro 30 giorni (dalla data di emanazione). Il
successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata
insussistenza dei requisiti - come detto, tuttavia, il comma 2 fa salva l'applicazione
degli artt. 2033 e 2946 del Codice civile -. Qualora vengano rilevati elementi di
responsabilità per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del
provvedimento di revoca alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Non
è chiaro se, nella fattispecie di cui al comma 3 in esame, la competenza ad
emanare i provvedimenti di sospensione e di revoca sia della Direzione generale dei
servizi vari e delle pensioni di guerra ovvero del prefetto.
Il comma 7 chiarisce che in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari,
il Ministro del tesoro dispone limmediata sospensione dellerogazione del
beneficio in godimento e provvede, entro i successivi 90 giorni, alla revoca delle
provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.
Il comma 8 - introdotto dalla Camera - specifica che le disposizioni dellarticolo
in commento non si applicano alla regione Valle dAosta e alle province autonome di
Trento e Bolzano che provvedono secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle
loro norme di attuazione. I suddetti enti hanno infatti in materia una competenza
legislativa autonoma, da esercitare nell'ambito dei principi posti dalla legislazione
statale.
DESTINATARI |
BENEFICIO |
NORMATIVA |
LIMITE DI REDDITO |
Invalidi civili totalmente inabili di età compresa tra il 18° e il 65° anno di età |
Pensione mensile di inabilità £. 335.325 dal 1.1.1994 al 30.10.1994 £. 348.795 dal 1.11.1994 £. 366.930 dal 1.1.1996 £. 381.600 dal 1.1.1997 £. 388.460 dal 1°.1.1998 per 13 mensilità; soggetta a perequazione automatica semestrale con decreto ministeriale (ultima perequazione con Decreto del Ministro dell'interno 5.2.1998 - G.U. 17.2.1998)
Indennità di accompagnamento 1.020.720 per l'anno 1996 £. 767.980 per l'anno 1997 £. 783.190 per l'anno 1998 |
|
£. 19.136.395 (rivalutabile annualmente con perequazione automatica secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT ai fini dell'indennità di contingenza nel settore dell'industria)
£. 21.103.645 (per il 1996) £. 22.310.775 (per il 1997) |
Mutilati ed invalidi minori di anni 18 che frequentino scuole o centri di informazione o di addestramento professionale o centri ambulatoriali e che non siano ricoverati a tempo pieno.
Incompatibile con l'indennità di accompagnamento, l'indennità speciale a favore dei ciechi civili parziali e l'indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali. Limitata alla reale durata del trattamento o del corso. |
Indennità mensile di frequenza £. 335.325 dal 1.1.1994 al 30.10.1994 £. 348.795 dal 1.11.1994 £. 366.930 dal 1.1.1996 £. 381.600 dal 1.1.1997 £. 388.460 dal 1° .1.1998 soggetta a perequazione automatica semestrale (ultima perequazione con Decreto del Ministro dell'interno 5.2.1998 - G.U. 17.2.1998) |
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£. 4.641.000 £. 4.882.150 (per il 1996) £. 5.077.800 (per il 1997) |
DESTINATARI |
BENEFICIO |
NORMATIVA |
LIMITE DI REDDITO |
Invalidità permanente superiore al 74% (già > 2/3) a decorrere dall'entrata in vigore del decreto sulla nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità (ex. art. 2, D. L.vo 509/88) Età compresa tra il 18° e il 65° anno di età Incollocati al lavoro Incompatibile con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo |
Assegno mensile £. 335.325 dal 1.1.1994 al 30.10.1994 £. 347.060 dal 1.11.1994 £. 381.600 dal 1.1.1997 £. 388.460 dal 1° .1.1998 soggetta a perequazione automatica semestrale (ultima perequazione con Decreto del Ministro dell'interno 5.2.1998 - G.U. 17.2.1998) |
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Previsto per il conseguimento della pensione sociale (attualmente di £. 4.498.250), con perequazione semestrale, calcolato ai fini IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. La perequazione di cui sopra ex art. 14 septies D. L. 663/79, è sospesa fino all'assorbimento della parte eccedente il limite di reddito individuale previsto per la concessione della pensione sociale di cui all'art. 26, L. 30.4.1969,n. 156 e successive modificazioni e integrazioni) |
Assicurati con riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3 |
Assegno ordinario di invalidità (riconosciuto per un periodo di tre anni, confermabile per periodi della stessa scadenza; dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno è confermato automaticamente. Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, si trasforma in pensione di vecchiaia).
N.B. : L'assegno mensile di cui all'art. 13 della L. 30.3.1971, n. 118, è incompatibile con l'assegno di invalidità. |
|
Individuale: esiste solo per l'eventuale integrazione al minimo, qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni ed è della misura di un reddito soggetto all'IRPEF per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale. Cumulato: Per i soggetti coniugati l'integrazione non spetta per il reddito cumulato con quello della moglie superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi è escluso il reddito della casa si abitazione ( ai sensi dell'art. 1, co. 4, L. 222/1984)
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DESTINATARI |
BENEFICIO |
NORMATIVA |
LIMITE DI REDDITO |
Ciechi civili assoluti dai 18 anni in poi |
Pensione mensile non reversibile (13 mensilità) £. 362.615 dal 1.1.1994 al 30.10.1994
£.377.180 dal 1.11.1994 £.396.765 dal 1.1.1996 £. 412.655 dal 1.1.1997 £. 420.080 dal 1°.1.1998 soggetta a perequazione automatica semestrale (ultima perequazione con Decreto del Ministro dell'interno 5.2.1998 - G.U. 17.2.1998)
Indennità di accompagnamento £. 1.056.750 dal 1.1.1997 £. 1.093.100 per l'anno 1998 |
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Individuale: 20.026.235 (limite calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente con perequazione automatica secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT ai fini dell'indennità di contingenza nel settore dell'industria)
£. 21.103.645 (per il 1996) £. 22.310.775 (per il 1997) |
Soggetti con residuo visivo non superiore ad 1/20
(ventesimisti) |
Pensione mensile non reversibile (tredici mensilità) £. 335.325 dal 1.1.1994 al 30.10.1994
£.348.795 dal 1.11.1994 £. 366.930 dal 1.1.1996 £. 381.600 dal 1.1.1997 £. 388.460 dal 1°.1.1998 soggetta a perequazione automatica semestrale (ultima perequazione con Decreto del Ministro dell'interno 5.2.1998 - G.U. 17.2.1998)
Speciale indennità £. 87.430 per l'anno 1996 £. 89.195 pr l'anno 1997 £. 90.915 per l'anno 1998 |
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£ 20.026.235 (Limite calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente con perequazione automatica secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT ai fini dell'indennità di contingenza nel settore dell'industria)
£. 21.103.645 (per il 1996) £. 22.310.775 (per il 1997) |
DESTINATARI |
BENEFICIO |
NORMATIVA |
LIMITE DI REDDITO |
Ciechi civili con residuo visivo superiore a 1/20 e non superiore ad 1/10 (c.d. ciechi decimisti) ad esaurimento |
Assegno a vita £. 248.815 dal 1.1.1994 al 30.10.1994 £. 258.810 dal 1.11.1994 £. 272.270 dal 1.1.1996 £. 283.150 dal 1.1.1997 £. 288.240 dal 1°.1.1998 |
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£. 9.627.995 £. 10.145.980 £. 10.145.980 (per il 1996) £. 10.726.330 (per il 1997) |
Sordomuti di età compresa tra il 18° e il 65° anno |
Pensione mensile non reversibile
£. 335.325 dal 1.1.1994 al 30.10.1994 £. 348.795 dal 1.11.1994 £. 366.930 dal 1.1.1996 £. 381.600 per il 1.1.1997 £. 388.460 dal 1°.1.1998
Indennità di comunicazione £. 304.720 per il 1996 £. 311.780 per il 1997 £. 318.660 per il 1998 |
|
£. 20.026.235 (rivalutabile annualmente con perequazione automatica secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT ai fini dell'indennità di contingenza nel settore dell'industria)
£. 21.103.465 (per il 1996) £. 22.310.775 (per il 1997) |
Cittadini cui sia riconosciuta dai Comuni di residenza la condizione di indigenza |
Assistenza sanitaria gratuita |
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NOTE
1
Un riordino delle competenze in materia è definito dall'art. 130 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (al riguardo, l'INPS ha emanato la delibera n. 718 del 30 giugno 1998 - recepita dal successivo decreto del Ministro del lavoro 12 novembre 1998 - nonché la circolare n. 192 del 20 agosto 1998).13/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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il
collegio senatoriale di Tino Bedin |