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Articolo 33
(Invalidità civile)

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede che il Ministro del tesoro disponga la sospensione del pagamento dei trattamenti economici di invalidità civile - riguardo a tali istituti, cfr. il prospetto allegato alla presente scheda - nei confronti di quei soggetti che nel corso dei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso (alla data di entrata in vigore della legge - 1° gennaio 1999 -), finalizzati ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari richiesti, non si presentino alla visita medica senza giustificato motivo. La riformulazione operata dalla V Commissione del Senato specifica che, ai fini della sospensione, all'interessato deve essere stata notificata la convocazione della visita medica. Il provvedimento di sospensione si tramuta in una revoca del beneficio stesso (con decorrenza dalla data del provvedimento di sospensione) nel caso in cui non vengano addotte idonee giustificazioni da parte dell’interessato entro 90 giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero dalla richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta. Qualora, al contrario, sia stata prodotta una giustificazione e questa sia ritenuta valida verrà stabilita una nuova data per la visita medica; in caso di mancata presentazione a tale visita ne consegue la revoca del beneficio con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento di sospensione, salvo i casi - come ha specificato la Camera - di visita domiciliare richieste dagli interessati o disposte dall’Amministrazione.
Sono esclusi - in base alla riformulazione operata dalla Camera - dai provvedimenti di sospensione del beneficio gli ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali sia stata determinata un'invalidità pari al 100% ed i soggetti aventi patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare al fine di accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici.
Il comma 2 stabilisce che qualora il soggetto titolare di trattamenti economici di invalidità civile non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici eventualmente richiesti a seguito della visita medica di verifica, verrà disposta la sospensione e, successivamente, la revoca dei pagamenti secondo le modalità previste dal comma 1.
Il comma 3 prevede che i nuovi termini entro i quali procedere agli eventuali accertamenti medici specialistici siano determinati con il decreto del Ministro del tesoro di cui all’art. 52, comma 6, della legge n. 449/97 (con il quale si sarebbero dovuti determinare i termini entro i quali procedere agli accertamenti di competenza delle aziende sanitarie locali e delle Commissioni mediche periferiche).
Il comma 4 chiarisce che la legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali relativi ai provvedimenti del Ministero del tesoro di revoca dei benefici economici ovvero - a seguito della riformulazione operata dalla Camera - ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all’accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, spetta al Ministero medesimo.
Ai sensi del comma 5 gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali relativi alle controversie in materia di invalidità civile avverso provvedimenti adottati dal ministero del tesoro, i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni altro provvedimento reso in tali sedi sono notificati al Ministero medesimo presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato e presso le Commissioni mediche di verifica competenti per territorio. A queste ultime vanno altresì notificati gli eventuali atti di precetto.
Il comma 6 dispone la proroga al 31 dicembre 2000 del termine stabilito dall’art. 52, comma 1, della legge n. 449/97 per l’attuazione del piano straordinario relativo a circa 100.000 verifiche sanitarie nei confronti di titolari dei benefici economici per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che il Ministero del tesoro e del bilancio avrebbe dovuto attuare nel periodo compreso tra il 1° giugno 1998 e il 31 marzo 1999. Si prevede inoltre un ulteriore incremento di tali verifiche per un ammontare di 40.000 accertamenti, da effettuare entro il 31 dicembre 1999, e di 70.000 accertamenti, da svolgere entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
L’art. 52 della legge n. 449/97 (collegato 1998) prevede al comma 1 che il Ministero del tesoro attui - dal 1° giugno 1998 al 31 marzo 1999 - un piano straordinario relativo a circa 100.000 verifiche, da effettuarsi prioritariamente nei confronti dei titolari di trattamenti assistenziali di invalidità civile (riguardo a tali istituti, cfr. il prospetto alla fine della presente scheda) che non abbiano presentato l'autocertificazione sulla sussistenza delle relative infermità. Tale autocertificazione - ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (cosiddetta "Manovra Prodi"), - doveva essere presentata entro il 30 novembre 1996 al Ministero del tesoro-Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra.
Il comma 2 specifica che, nel caso di mancata presentazione dell'autocertificazione (ai sensi dell'art. 4, co. 2 del D.L. 20.6.1996, n. 323, convertito in legge 8 agosto 1996, n.425), il Ministero del tesoro-Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra provveda, entro e non oltre 120 giorni, alla verifica della sussistenza dei relativi requisiti sanitari. Si specifica, quindi, il diritto dell'Amministrazione all'applicazione dell'art. 2033 del Codice civile (principio di ripetizione dell'indebito), cioè, del diritto alla restituzione dei ratei già erogati, con il computo degli interessi legali nei limiti dell'ordinaria prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 del Codice civile.
Il comma 3 prevede che nel caso di accertata insussistenza dei requisiti si applichi la disciplina ordinaria in materia, di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698. Quest'ultima dispone l'immediata sospensione cautelativa del pagamento della provvidenza, da notificarsi entro 30 giorni (dalla data di emanazione). Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti - come detto, tuttavia, il comma 2 fa salva l'applicazione degli artt. 2033 e 2946 del Codice civile -. Qualora vengano rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento di revoca alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Non è chiaro se, nella fattispecie di cui al comma 3 in esame, la competenza ad emanare i provvedimenti di sospensione e di revoca sia della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra ovvero del prefetto.
Il comma 7 chiarisce che in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministro del tesoro dispone l’immediata sospensione dell’erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i successivi 90 giorni, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.
Il comma 8 - introdotto dalla Camera - specifica che le disposizioni dell’articolo in commento non si applicano alla regione Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle loro norme di attuazione. I suddetti enti hanno infatti in materia una competenza legislativa autonoma, da esercitare nell'ambito dei principi posti dalla legislazione statale.

DESTINATARI

BENEFICIO

NORMATIVA
VIGENTE

LIMITE DI REDDITO

Invalidi civili totalmente inabili di età compresa tra il 18° e il 65° anno di età

Pensione mensile di inabilità

£. 335.325 dal 1.1.1994 al 30.10.1994

£. 348.795 dal 1.11.1994

£. 366.930 dal 1.1.1996

£. 381.600 dal 1.1.1997

£. 388.460 dal 1°.1.1998

per 13 mensilità; soggetta a perequazione automatica semestrale con decreto ministeriale

(ultima perequazione con Decreto del Ministro dell'interno 5.2.1998 - G.U. 17.2.1998)

 

Indennità di accompagnamento

1.020.720 per l'anno 1996

£. 767.980 per l'anno 1997

£. 783.190 per l'anno 1998

  • L. 30.3.1971, n. 118 (art. 12 e successive modifiche)
  • D.L. 663/79, conv. con modificazioni dalla L. 33/1980 (art. 14 septies)
  • D. Lgs. 23.12.1989, n. 509 (art. 8)
  • L. 24.12.1993, n. 537 (art.11, co. 5)

 

£. 19.136.395

(rivalutabile annualmente con perequazione automatica secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT ai fini dell'indennità di contingenza nel settore dell'industria)

 

£. 21.103.645 (per il 1996)

£. 22.310.775 (per il 1997)

Mutilati ed invalidi minori di anni 18 che frequentino scuole o centri di informazione o di addestramento professionale o centri ambulatoriali e che non siano ricoverati a tempo pieno.

 

Incompatibile con l'indennità di accompagnamento, l'indennità speciale a favore dei ciechi civili parziali e l'indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali.

Limitata alla reale durata del trattamento o del corso.

Indennità mensile di frequenza

£. 335.325 dal 1.1.1994 al 30.10.1994

£. 348.795 dal 1.11.1994

£. 366.930 dal 1.1.1996

£. 381.600 dal 1.1.1997

£. 388.460 dal 1° .1.1998

soggetta a perequazione automatica semestrale

(ultima perequazione con Decreto del Ministro dell'interno 5.2.1998 - G.U. 17.2.1998)

- L. 2.10.1990, n. 289 (artt. 1-3)

£. 4.641.000

£. 4.882.150 (per il 1996)

£. 5.077.800 (per il 1997)

 

 

DESTINATARI

BENEFICIO

NORMATIVA
VIGENTE

LIMITE DI REDDITO

Invalidità permanente superiore al 74% (già > 2/3) a decorrere dall'entrata in vigore del decreto sulla nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità (ex. art. 2, D. L.vo 509/88)

Età compresa tra il 18° e il 65° anno di età

Incollocati al lavoro

Incompatibile con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo

Assegno mensile

£. 335.325 dal 1.1.1994 al 30.10.1994

£. 347.060 dal 1.11.1994

£. 381.600 dal 1.1.1997

£. 388.460 dal 1° .1.1998

soggetta a perequazione automatica semestrale

(ultima perequazione con Decreto del Ministro dell'interno 5.2.1998 - G.U. 17.2.1998)

  • L. 118/71 (art. 13)
  • D.L. 30.12.1969, n. 663, conv. con modificazioni dalla L. 29.2.1988, n. 33 (art. 14 septies)
  • D.L. 791/81 conv. con modificazioni dalla L. 54/1982 (art. 9)
  • D.Lgs 23.11.1988, n. 509 (art. 9)

 

Previsto per il conseguimento della pensione sociale (attualmente di £. 4.498.250), con perequazione semestrale, calcolato ai fini IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. La perequazione di cui sopra ex art. 14 septies D. L. 663/79, è sospesa fino all'assorbimento della parte eccedente il limite di reddito individuale previsto per la concessione della pensione sociale di cui all'art. 26, L. 30.4.1969,n. 156 e successive modificazioni e integrazioni)

Assicurati con riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3

Assegno ordinario di invalidità

(riconosciuto per un periodo di tre anni, confermabile per periodi della stessa scadenza; dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno è confermato automaticamente. Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, si trasforma in pensione di vecchiaia).

 

N.B. : L'assegno mensile di cui all'art. 13 della L. 30.3.1971, n. 118, è incompatibile con l'assegno di invalidità.

- L. 222/1984 (art.1)

 

Individuale: esiste solo per l'eventuale integrazione al minimo, qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni ed è della misura di un reddito soggetto all'IRPEF per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale.

Cumulato: Per i soggetti coniugati l'integrazione non spetta per il reddito cumulato con quello della moglie superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi è escluso il reddito della casa si abitazione ( ai sensi dell'art. 1, co. 4, L. 222/1984)

 

 

 

 

DESTINATARI

BENEFICIO

NORMATIVA
VIGENTE

LIMITE DI REDDITO

Ciechi civili assoluti dai 18 anni in poi

Pensione mensile non reversibile (13 mensilità)

£. 362.615 dal 1.1.1994 al 30.10.1994

 

£.377.180 dal 1.11.1994

£.396.765 dal 1.1.1996

£. 412.655 dal 1.1.1997

£. 420.080 dal 1°.1.1998

soggetta a perequazione automatica semestrale

(ultima perequazione con Decreto del Ministro dell'interno 5.2.1998 - G.U. 17.2.1998)

 

Indennità di accompagnamento

£. 1.056.750 dal 1.1.1997

£. 1.093.100 per l'anno 1998

  • L. 10.2.1962, n. 66 (art.7)
  • L. 27.5.1970, n. 382 (artt. 1-2)
  • D.L. 30.12.1979, n 663, conv. con modificazioni dalla L. 29.2.1980, n. 33 (art. 14 septies)
  • L. 8.10.1984, n. 660
  • L. 24.12.1993, n. 537 (art. 11, co. 5)

 

Individuale: 20.026.235

(limite calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente con perequazione automatica secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT ai fini dell'indennità di contingenza nel settore dell'industria)

 

£. 21.103.645 (per il 1996)

£. 22.310.775 (per il 1997)

Soggetti con residuo visivo non superiore ad 1/20

 

(ventesimisti)

Pensione mensile non reversibile (tredici mensilità)

£. 335.325 dal 1.1.1994 al 30.10.1994

 

£.348.795 dal 1.11.1994

£. 366.930 dal 1.1.1996

£. 381.600 dal 1.1.1997

£. 388.460 dal 1°.1.1998

soggetta a perequazione automatica semestrale

(ultima perequazione con Decreto del Ministro dell'interno 5.2.1998 - G.U. 17.2.1998)

 

Speciale indennità

£. 87.430 per l'anno 1996

£. 89.195 pr l'anno 1997

£. 90.915 per l'anno 1998

  • L. 10.2.1962, n. 66 (art.8)
  • D.L. 2.3.1974, n. 30 convertito con modificazioni dalla L. 16.4.1974, n. 114 (art. 1)
  • D.L. 30.12.1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla L. 29.2.1980, n. 33 (art. 14 septies)
  • L. 8.10.1984, n. 660
  • L. 24.12.1993, n. 537 (art.11, co. 5)

£ 20.026.235

(Limite calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente con perequazione automatica secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT ai fini dell'indennità di contingenza nel settore dell'industria)

 

£. 21.103.645 (per il 1996)

£. 22.310.775 (per il 1997)

 

DESTINATARI

BENEFICIO

NORMATIVA
VIGENTE

LIMITE DI REDDITO

Ciechi civili con residuo visivo superiore a 1/20 e non superiore ad 1/10 (c.d. ciechi decimisti)

ad esaurimento

Assegno a vita

£. 248.815 dal 1.1.1994 al 30.10.1994

£. 258.810 dal 1.11.1994

£. 272.270 dal 1.1.1996

£. 283.150 dal 1.1.1997

£. 288.240 dal 1°.1.1998

  • L. 9.8.1954, n. 632
  • L.10.2.1962, n. 66 (artt. 1 e 9)

£. 9.627.995

£. 10.145.980

£. 10.145.980 (per il 1996)

£. 10.726.330 (per il 1997)

Sordomuti di età compresa tra il 18° e il 65° anno

Pensione mensile non reversibile

 

£. 335.325 dal 1.1.1994 al 30.10.1994

£. 348.795 dal 1.11.1994

£. 366.930 dal 1.1.1996

£. 381.600 per il 1.1.1997

£. 388.460 dal 1°.1.1998

 

Indennità di comunicazione

£. 304.720 per il 1996

£. 311.780 per il 1997

£. 318.660 per il 1998

  • L. 26.5.1970, n. 381
  • (art. 1 e successive modificazioni)
  • D.L. 30.12.1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla L. 29.2.1980, n. 33 (art. 14 septies)
  • D.Lgs. 23.11.1988, n. 509 (art. 8, co.1)
  • L. 24.12.1993, n. 537 (art. 11, co. 5)

£. 20.026.235

(rivalutabile annualmente con perequazione automatica secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT ai fini dell'indennità di contingenza nel settore dell'industria)

 

£. 21.103.465 (per il 1996)

£. 22.310.775 (per il 1997)

Cittadini cui sia riconosciuta dai Comuni di residenza la condizione di indigenza

Assistenza sanitaria gratuita

  • D.L. 25.11.1989, n.382 convertita dalla L. 25.1.1990, n. 8 (art.7, co.1, lett. "a")
  • Decreto Ministro dell'Interno 20.5.1989, n. 179
  • Circolare del Ministro dell'Interno 22.5.1989, n. 6323
  • L. 29.12.1990, n. 407

 

 

 

NOTE

1 Un riordino delle competenze in materia è definito dall'art. 130 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (al riguardo, l'INPS ha emanato la delibera n. 718 del 30 giugno 1998 - recepita dal successivo decreto del Ministro del lavoro 12 novembre 1998 - nonché la circolare n. 192 del 20 agosto 1998).
Disposizioni di modifica alla disciplina degli istituti in esame - costituite principalmente da una delega per il relativo riordino - sono poste dagli artt. 16 e 17 del disegno di legge governativo A.C. n. 4931, attualmente all'esame della Camera in prima lettura.
2 Si ricorda che il comma 3, dell'articolo 4, della legge 425/1996 ha disposto l'adozione, da parte del Ministero del tesoro-Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, di un piano straordinario per l'effettuazione, nel biennio 1996-1997- di almeno 150.000 verifiche sanitarie da effettuarsi nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.
3 E' qui utile rammentare alcuni passaggi della disciplina relativa al procedimento di accertamento prevista dal comma 3-bis e seguenti dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1996, n. 425, dove si stabilisce che l'accertamento avviene con verbale emesso da medici facenti parte della commissione medica superiore di invalidità civile o delle commissioni periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile (alle quali l'art. 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, nella L. 26 luglio 1988, n. 291, ha attribuito la competenza ad esaminare le domande per ottenere i benefici connessi allo stato di invalidità), a seguito della trasmissione da parte delle prefetture della documentazione necessaria per la verifica (comma 3-quinquies).
Il comma 3-ter stabilisce che la Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra provveda, entro 90 giorni dalla data di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca della provvidenza, a decorrere dalla prima data suddetta.

E' opportuno segnalare le ulteriori fasi del procedimento di accertamento disposto dalla legge 425/96. Si ricorda quindi che il comma 3-quater ammette ricorso al giudice ordinario contro il provvedimento di revoca.
Il comma 3-sexies prevede che nella programmazione delle attività di verifica la Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra dia priorità agli accertamenti nei confronti dei beneficiari con anzianità di godimento della provvidenza superiore a 5 anni e per quelle province con percentuale più elevata di beneficiari rispetto alla media nazionale. La medesima Direzione presenta al Ministro del tesoro trimestralmente un prospetto che indica, per ciascuna provincia, il numero di trattamenti in essere dall'inizio del trimestre nonché il numero dei casi esaminati, dei verbali emessi e delle revoche stabilite.
Il comma 3-septies dispone che, entro il 30 giugno di ogni anno, la Direzione generale in esame effettui la verifica dei requisiti di reddito dei beneficiari delle provvidenze, mediante controlli incrociati con le banche dati del Ministero delle finanze e del casellario centrale dei pensionati, di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni. Qualora risulti che il titolare del trattamento superi il relativo limite di reddito, la Direzione generale ne dà comunicazione alla competente prefettura per l'adozione del provvedimento di revoca.
Il comma 3-octies prevede che la verifica dei requisiti di reddito di cui al comma precedente sostituiscano gli accertamenti analoghi (di competenza della medesima Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra) disciplinati dal Decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, e successive modificazioni e integrazioni.
4 Ai sensi del comma 2 del citato art. 4, la mancata presentazione dell'autocertificazione entro il termine del 30 novembre 1996 determina la sospensione immediata dell’erogazione della provvidenza in godimento nonché - trascorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione senza che il soggetto abbia fornito un'idonea giustificazione riguardo all'inadempimento - la revoca del beneficio stesso. Quest'ultimo effetto sembrerebbe escluso qualora il soggetto abbia presentato l'autocertificazione nel suddetto termine di 90 giorni senza formulare un'idonea giustificazione circa il ritardo, ferma restando la sospensione del beneficio.

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13/12/1998
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