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Articolo 31
(Anticipazioni all'INPS)

Il presente articolo ripropone, con talune modifiche, il contenuto del disegno di legge governativo A.S. 1452-B, nel testo approvato - in seconda lettura - dalla Camera dei deputati e, successivamente, dalla XI Commissione del Senato in sede referente. Tale disegno di legge definisce la situazione delle anticipazioni di tesoreria concesse all'INPS fino al 1998 e modifica la disciplina delle modalità di soddisfacimento del fabbisogno finanziario del medesimo istituto per gli esercizi successivi.

Quadro normativo
Il finanziamento da parte dello Stato del disavanzo del bilancio complessivo dell'INPS avviene attraverso due canali: il primo è costituito da stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato; l'altro è rappresentato da anticipazioni di tesoreria.
Riguardo ai primi, si ricorda che l'art. 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni, ha istituito, ai fini della progressiva separazione tra previdenza e assistenza e della correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima, la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali". Ai sensi del medesimo art. 37, il finanziamento della Gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.
Riguardo alle anticipazioni di tesoreria all'INPS, la relativa disciplina è posta dall'art. 16 della L. 12 agosto 1974, n. 370, e successive modificazioni e integrazioni.
Il pagamento delle pensioni a carico delle varie forme di assicurazione Invalidità, Vecchiaia, Superstiti dell'INPS avviene tramite l'amministrazione postale; questa trae le somme occorrenti da un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale alimentato dall'INPS (art. 16, comma 1, della citata L. n. 370) e, all'occorrenza, da anticipazioni di tesoreria, senza oneri di interesse, nei limiti dalle somme dovute dallo Stato all'INPS (art. 16, comma 3).
In caso di esigenze finanziarie straordinarie, il Ministro del tesoro può autorizzare anticipazioni di tesoreria eccedenti l'ammontare delle somme dovute dallo Stato (art. 16, comma 4).
Il ricorso ad anticipazioni eccedenti le somme dovute dallo Stato è stato considerevole; peraltro, a decorrere dal 1982, dapprima con l'art. 10 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982, n. 54, e in seguito, con le leggi finanziarie degli anni successivi, nel predeterminare l'ammontare totale dei trasferimenti di bilancio e delle anticipazioni di tesoreria, si è stabilito che sulle anticipazioni, concesse nei relativi esercizi, non maturano interessi a carico dell'INPS.
La legge finanziaria per il 1986 (L. 28 febbraio 1986, n. 41) ha anche disposto, all'art. 19, comma 8, la cessazione della maturazione di interessi sul debito consolidato al 31 dicembre 1981.
Da ultimo, l'art. 59, comma 34, ultimo periodo, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha confermato l'autorizzazione, ove occorra, al ricorso ad anticipazioni di tesoreria, senza oneri di interessi, a favore dell'Ente Poste per il pagamento delle mensilità dei trattamenti pensionistici INPS.

Contenuto dell'articolo in esame
Il comma 1 del presente articolo definisce, in primo luogo, la situazione delle anticipazioni di tesoreria concesse all'INPS fino al 31 dicembre 1995, nel limite, dunque, dell'importo maturato a tale data, pari a 121.630 miliardi. Quest'ultimo ricomprende una quota - pari a 30.300 miliardi -, relativa alle anticipazioni concesse a favore della gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui all'art. 29 della L. n. 88 del 1989.
Il suddetto importo è trasferito definitivamente all'INPS a titolo di finanziamento della suddetta "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali". Esso viene quindi imputato agli oneri per prestazioni assistenziali, in conformità al principio della separazione tra previdenza e assistenza e della correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima.
Ai fini dell'analoga definizione delle anticipazioni di tesoreria concesse negli anni 1996 e 1997, il comma 1 demanda a un decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (previa determinazione dei relativi importi sulla base dei consuntivi). Riguardo alle anticipazioni concesse nell'anno 1997, cfr. altresì il successivo comma 4.
Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provveda alle occorrenti operazioni di sistemazione contabile derivanti dall'applicazione del presente articolo. Il complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS interessate è definito mediante ricorso alla conferenza di servizi (di cui all'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni). La riformulazione approvata dalla Camera specifica che la procedura di sistemazione contabile possa concernere anche gli anni successivi al 1997, qualora alcuni effetti contabili si riflettano sui medesimi.
Il comma 3 autorizza, a decorrere dall'esercizio finanziario 1999, trasferimenti in favore dell'INPS e dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali (di ciascuno dei due istituti) nel loro complesso. Questo meccanismo si pone quindi in alternativa all'istituto delle anticipazioni di tesoreria, con l'intento di ricondurre nei conti di bilancio tali partite. I trasferimenti previsti sono in ogni caso - al pari di quelli di tesoreria - a titolo di anticipazione e determinano quindi l'instaurazione di un rapporto debitorio. Sembra dunque che il termine "trasferimenti" sia usato in senso atecnico e che le somme in esame rientrino nella categoria contabile delle anticipazioni.
Il comma 4 provvede a definire la situazione delle anticipazioni di tesoreria concesse all'INPS negli esercizi 1997 e 1998 e destinate al soddisfacimento dei fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali; per l'anno 1997 sono naturalmente escluse le anticipazioni di tesoreria che - in base alle risultanze del relativo rendiconto - sono imputabili al finanziamento delle prestazioni assistenziali e rientrano quindi nell'ambito di applicazione di cui al precedente comma 1. Ai fini della definizione delle anticipazioni in esame, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato in favore dell'INPS ai fini dell'estinzione delle partite debitorie nei confronti della Tesoreria. Anche i trasferimenti in esame (come quelli di cui al comma 3) sono in realtà a titolo di anticipazione e determinano quindi l'instaurazione di un rapporto debitorio nei confronti dello Stato (cfr., al riguardo, anche sub il precedente comma 3).
Il comma 5 consente in modo analogo che le anticipazioni di tesoreria effettuate in favore dell'INPDAP fino a tutto il 1998 (la Camera ha così ampliato il riferimento temporale che originariamente era delimitato agli esercizi 1997 e 1998) siano definite mediante trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 6 prevede l'istituzione, presso l'INPS e l'INPDAP, di un'apposita contabilità nella quale siano evidenziati i rapporti debitori derivanti dai trasferimenti, a titolo di anticipazione, a carico del bilancio dello Stato nei confronti delle singole gestioni previdenziali beneficiarie.
Il comma 7 specifica che resta fermo il disposto di cui all'art. 59, comma 34, ultimo periodo, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, prevedendone altresì l'estensione all'INPDAP. La norma richiamata conferma l'autorizzazione, ove occorra, al ricorso ad anticipazioni di tesoreria, senza oneri di interessi, a favore delle Poste italiane S.p.A. per il pagamento delle mensilità dei trattamenti pensionistici INPS - nonché, in base al presente comma 7, delle prestazioni INPDAP; non è chiaro, a quest'ultimo riguardo, se l'estensione ricomprenda anche i trattamenti diversi da quelli pensionistici erogati dall'INPDAP (come quelli di fine servizio) -.
Il comma 8 conferma la disciplina sulla Gestione separata (INPDAP) per i trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, e alla L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Il comma 9 demanda a uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'adozione, ove necessaria, delle norme di attuazione del presente articolo.

NOTE

1 L'approvazione, senza ulteriori modifiche, dell'A.S. 1452-B da parte della XI Commissione del Senato in sede referente ha avuto luogo nella seduta del 24 settembre 1998. Il disegno di legge è quindi in attesa di approvazione da parte dell'Assemblea del Senato.
2 Le fattispecie degli oneri posti a carico della gestione sono le seguenti:
a) pensioni sociali;
b) integrazioni per le pensioni di invalidità;
c) una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS;
d) oneri derivanti da agevolazioni contributive, trattamenti di integrazione salariale straordinaria, trattamenti speciali di disoccupazione e indennità di mobilità; sono esclusi da tale ambito gli assegni al nucleo familiare a decorrere dal 1996 (ex art. 3, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335);
e) oneri derivanti da pensionamenti anticipati;
f) oneri delle pensioni liquidate nella Gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989;
g) tutti gli altri oneri relativi agli interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge (pensioni rimpatriati dalla Libia, quote pensione afferenti a periodi prestati presso le Forze armate alleate, etc.).
3 La relazione illustrativa dell'originario disegno di legge A.S. 1452 specifica che nell'importo in esame sono ricompresi anche:
11.147 miliardi per crediti "che lo Stato, pur sostenendone gli oneri (attraverso la tesoreria), non ha inglobato nel proprio bilancio";
20.090 miliardi per crediti relativi al finanziamento dello Stato per gli assegni al nucleo familiare; "ciò - osserva la relazione - coerentemente con un'interpretazione dell'art. 3, comma 21, della L. n. 335 del 1995, che pone gli oneri per i predetti assegni, a partire dal 1996, integralmente a carico della gestione per le prestazioni temporanee e lascia a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali gli oneri relativi al periodo precedente il 1996".
La relazione illustrativa ricorda che la definizione della situazione delle anticipazioni di tesoreria non influisce naturalmente sui livelli di spesa corrente, ma rileva esclusivamente sotto il profilo giuridico-contabile. La relazione tecnica illustra poi gli effetti delle disposizioni del disegno di legge (originario) sulle diverse gestioni INPS e sull'Istituto stesso.


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13/12/1998
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