i-p129

Articolo 29
(Alienazione di beni immobili di interesse storico
e artistico di proprietà pubblica)

L’articolo - interamente riformulato al termine dell’esame presso la 5° Commissione del Senato in sede referente - autorizza la predisposizione con regolamento governativo (su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali) di disciplina derogatoria al regime di inalienabilità dei beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà pubblica (Stato, regioni, province, comuni).
Il regolamento, da emanarsi entro un anno previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, deve comunque rispettare taluni principi e criteri direttivi, espressamente indicati dal presente articolo.
In particolare, debbono prevedersi:
a) autorizzazione della alienazione, concessione o convenzione con soggetti pubblici o privati, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali (che si pronuncia entro un termine perentorio), condizionata a che non siano pregiudicate la conservazione, l’integrità e la fruizione dei beni, e sia garantita la compatibilità della destinazione d’uso con il loro carattere storico artistico;
b) definizione dei criteri per la individuazione della tipologia dei beni per i quali può essere concessa l’autorizzazione;
c) definizione di criteri in ordine alle prescrizioni relative alla conservazione ed all’uso dei beni;
d) risoluzione del contratto di alienazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione;
e) individuazione, entro cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali in collaborazione con gli enti interessati, dei beni immobili di interesse storico artistico delle regioni, province e comuni;
f) possibilità di prevedere il diritto di prelazione a favore di altri enti pubblici territoriali o enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 ("Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio");
g) abrogazione espressa delle norme, anche di legge, incompatibili.
Sono fatte salve le procedure di alienazione già avviate in attuazione dell’articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, a condizione che le stesse siano pervenute alla fase dell’aggiudicazione prima dell’entrata in vigore della legge 16 giugno 1998, n. 191.

L’articolo 12 della legge n. 127 del 1997, sopra richiamato, dettava l'applicabilità di disposizioni della legge n. 1089 del 1939 alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà di comuni e provincie.
Della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ("Tutela delle cose di interesse storico e artistico") erano richiamate, ai fini della loro applicabilità alle predette alienazioni, le disposizioni recate dagli articoli 24-29 (dunque facenti parte del capo III "Disposizioni sulle alienazioni e gli altri modi di trasmissione delle cose", sezione I "Delle cose appartenenti allo Stato o ad altri enti morali", della legge citata), le quali prevedevano l'alienabilità dei beni d'interesse storico e artistico di proprietà pubblica, dietro autorizzazione del ministero ora per i beni e le attività culturali, purché non ne derivasse danno per la loro conservazione e non ne fosse menomato il pubblico godimento.
L’articolo 12, comma 3, primo periodo della legge 15 maggio 1997, n. 127 ("Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo") disciplinava l'applicabilità dei predetti articoli della legge del 1939 alle alienazioni di beni di interesse storico e artistico di proprietà, oltre che dello Stato, di comuni e provincie.
Siffatta previsione era peraltro abrogata dall'articolo 2, comma 24 della legge 16 giugno 1998, n. 191 ("Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica").

Il comma 2 dell’articolo in commento fa salve le procedure di alienazione avviate in attuazione delle disposizioni dell’articolo 12 della legge n. 127 del 1997, purché giunte alla fase dell’aggiudicazione prima dell’abrogazione di quelle, recata dalla legge n. 191 del 1998.


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14/12/1998
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