i-p129
Articolo 29
(Alienazione di beni immobili di interesse storico
e artistico di proprietà pubblica)
Larticolo - interamente riformulato al termine dellesame presso la 5°
Commissione del Senato in sede referente - autorizza la predisposizione con regolamento
governativo (su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali) di disciplina
derogatoria al regime di inalienabilità dei beni immobili di interesse storico e
artistico di proprietà pubblica (Stato, regioni, province, comuni).
Il regolamento, da emanarsi entro un anno previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, deve comunque rispettare taluni principi e criteri direttivi,
espressamente indicati dal presente articolo.
In particolare, debbono prevedersi:
a) autorizzazione della alienazione, concessione o convenzione con soggetti pubblici o
privati, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali (che si pronuncia
entro un termine perentorio), condizionata a che non siano pregiudicate la conservazione,
lintegrità e la fruizione dei beni, e sia garantita la compatibilità della
destinazione duso con il loro carattere storico artistico;
b) definizione dei criteri per la individuazione della tipologia dei beni per i quali può
essere concessa lautorizzazione;
c) definizione di criteri in ordine alle prescrizioni relative alla conservazione ed
alluso dei beni;
d) risoluzione del contratto di alienazione in caso di violazione delle prescrizioni
contenute nellautorizzazione;
e) individuazione, entro cinque anni dallentrata in vigore del regolamento, da parte
del Ministero per i beni e le attività culturali in collaborazione con gli enti
interessati, dei beni immobili di interesse storico artistico delle regioni, province e
comuni;
f) possibilità di prevedere il diritto di prelazione a favore di altri enti pubblici
territoriali o enti conferenti di cui allarticolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356 ("Disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio");
g) abrogazione espressa delle norme, anche di legge, incompatibili.
Sono fatte salve le procedure di alienazione già avviate in attuazione dellarticolo
12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, a condizione che le stesse siano pervenute alla
fase dellaggiudicazione prima dellentrata in vigore della legge 16 giugno
1998, n. 191.
Larticolo 12 della legge n. 127 del 1997, sopra richiamato, dettava l'applicabilità
di disposizioni della legge n. 1089 del 1939 alle alienazioni di beni immobili di
interesse storico e artistico di proprietà di comuni e provincie.
Della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ("Tutela delle cose di interesse storico e
artistico") erano richiamate, ai fini della loro applicabilità alle predette
alienazioni, le disposizioni recate dagli articoli 24-29 (dunque facenti parte del capo
III "Disposizioni sulle alienazioni e gli altri modi di trasmissione delle
cose", sezione I "Delle cose appartenenti allo Stato o ad altri enti
morali", della legge citata), le quali prevedevano l'alienabilità dei beni
d'interesse storico e artistico di proprietà pubblica, dietro autorizzazione del
ministero ora per i beni e le attività culturali, purché non ne derivasse danno per la
loro conservazione e non ne fosse menomato il pubblico godimento.
Larticolo 12, comma 3, primo periodo della legge 15 maggio 1997, n. 127
("Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo") disciplinava l'applicabilità dei predetti articoli
della legge del 1939 alle alienazioni di beni di interesse storico e artistico di
proprietà, oltre che dello Stato, di comuni e provincie.
Siffatta previsione era peraltro abrogata dall'articolo 2, comma 24 della legge 16 giugno
1998, n. 191 ("Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio
1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia
scolastica").
Il comma 2 dellarticolo in commento fa salve le procedure di alienazione avviate in
attuazione delle disposizioni dellarticolo 12 della legge n. 127 del 1997, purché
giunte alla fase dellaggiudicazione prima dellabrogazione di quelle, recata
dalla legge n. 191 del 1998.
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14/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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