i-p127
Articolo 27
(Revisione delle procedure per investimenti)
Larticolo 27, non modificato dalla Commissione
Bilancio del Senato, concerne le modalità di erogazione degli incentivi alle
attività produttive in favore delle nuove iniziative nelle aree depresse previste
dallarticolo 1, comma 2, del D.L. n. 415/1992 conv. con modificazioni dalla legge n.
488/1992.
Tali modalità non sono attualmente regolati per legge, ma dal decreto del
Ministero dellIndustria n. 527/1995 come modificato dal D.M. n. 319/1997, e dalla
Circolare esplicativa 20 novembre 1997, n. 234363.
Secondo quanto disposto dallarticolo 7 del D.M. n. 527/1995 e dal punto 7.1,della
Circolare del 1997, le agevolazioni sono erogate in due o tre tranches annuali di
pari ammontare: la 1° rata a titolo di anticipazione, le successive in base allo stato di
avanzamento dei lavori, il 10% del contributo totale è corrisposto a saldo, previa
verifica da parte delle banche convenzionate della documentazione finale di spesa.
L'importo dell'agevolazione concessa è impegnato dal Ministero dell'industria con
il decreto di concessione provvisoria ed è reso disponibile in due o tre quote annuali
uguali alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla
pubblicazione delle graduatorie, attraverso versamento in un conto corrente fruttifero
appositamente aperto dalla banca.
Ciascuna delle due o tre quote, maggiorata degli eventuali relativi interessi maturati a
decorrere dall'anno solare successivo a quello di disponibilità della quota stessa, è
erogata dalla banca concessionaria subordinatamente all'effettiva realizzazione della
corrispondente parte degli investimenti, eccezion fatta per la prima, che può anche
essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione da parte dellimpresa
di una garanzia bancaria e della prescritta documentazione.
La banca concessionaria, accertata la vigenza dell'impresa richiedente, la completezza e
la pertinenza all'iniziativa agevolata della documentazione, nonché, al di fuori
dell'anticipazione della 1° rata, la corrispondenza degli investimenti realizzati, così
come dichiarati, all'erogazione richiesta, eroga la quota dovuta e comunica periodicamente
al Ministero l'effettuazione delle singole erogazioni. L'impresa può provvedere
tempestivamente ai propri adempimenti, cosi' da ottenere l'erogazione della singola quota
fin dallo stesso giorno della disponibilità. Nel caso in cui le banche concessionarie si
avvalgano di istituti collaboratori, il versamento della quota dovuta alle imprese
beneficiarie avviene tramite gli istituti collaboratori stessi secondo le modalità
stabilite nella convenzione di cui all'art. 1, comma 2.
Per il periodo eventualmente intercorrente tra la data della disponibilità e quella
dell'erogazione, la quota resta in giacenza sul predetto conto corrente e matura
interessi, ad un tasso equivalente al TUS annuo effettivo pro-tempore vigente, a favore
del Ministero. Tali interessi, al netto della ritenuta fiscale e dell'imposta di
bollo, sono liquidati al Ministero medesimo fino al 31 dicembre dell'anno solare cui si
riferisce ciascuna delle due o tre quote di contributo ovvero fino alla data di
restituzione dei contributi al Ministero stesso, ad esempio in caso di revoca,
indipendentemente dall'anno solare in cui avviene detta restituzione; dal 1 gennaio
dell'anno solare successivo a quello della disponibilità di ciascuna delle suddette quote
di contributo e fino alla data di accreditamento, la somma corrispondente agli interessi
maturati, al netto della ritenuta fiscale, e' versata all'impresa o, secondo il caso,
all'istituto collaboratore ed assume la natura di contributo, essendo preordinata
all'automatico adeguamento dell'agevolazione ai fini del rispetto del calcolo in
equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL).
Larticolo 27 modifica le procedure previste dal decreto e dalla circolare
ministeriale, nel senso di:
- accorciare i tempi di giacenza sul conto bancario delle somme concesse, che sarebbero
accreditate non a inizio periodo, ma sulla base delle richieste avanzate periodicamente
dalle banche, tenuto conto del fabbisogno finanziario per lerogazione degli
incentivi;
- prevedere la maturazione di interessi su tali somme, al tasso ufficiale di sconto, in
favore del Ministero dellIndustria (e non anche delle imprese).
NOTE
1 I contributi concessi sono erogati di norma in tre quote annuali, di pari ammontare e alla stessa data di ogni anno. Qualora limpresa beneficiaria ne faccia richiesta e liniziativa preveda lultimazione dei lavori entro i ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione della domanda, limporto è reso disponibile in due quote (art 7 del D.M. n. 527/1995 e successive modificazioni).13/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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