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Articolo 27
(Revisione delle procedure per investimenti)

L’articolo 27, non modificato dalla Commissione Bilancio del Senato, concerne le modalità di erogazione degli incentivi alle attività produttive in favore delle nuove iniziative nelle aree depresse previste dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 415/1992 conv. con modificazioni dalla legge n. 488/1992.
Tali modalità non sono attualmente regolati per legge, ma dal decreto del Ministero dell’Industria n. 527/1995 come modificato dal D.M. n. 319/1997, e dalla Circolare esplicativa 20 novembre 1997, n. 234363.
Secondo quanto disposto dall’articolo 7 del D.M. n. 527/1995 e dal punto 7.1,della Circolare del 1997, le agevolazioni sono erogate in due o tre tranches annuali di pari ammontare: la 1° rata a titolo di anticipazione, le successive in base allo stato di avanzamento dei lavori, il 10% del contributo totale è corrisposto a saldo, previa verifica da parte delle banche convenzionate della documentazione finale di spesa.
L'importo dell'agevolazione concessa è impegnato dal Ministero dell'industria con il decreto di concessione provvisoria ed è reso disponibile in due o tre quote annuali uguali alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie, attraverso versamento in un conto corrente fruttifero appositamente aperto dalla banca.
Ciascuna delle due o tre quote, maggiorata degli eventuali relativi interessi maturati a decorrere dall'anno solare successivo a quello di disponibilità della quota stessa, è erogata dalla banca concessionaria subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, eccezion fatta per la prima, che può anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione da parte dell’impresa di una garanzia bancaria e della prescritta documentazione.
La banca concessionaria, accertata la vigenza dell'impresa richiedente, la completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata della documentazione, nonché, al di fuori dell'anticipazione della 1° rata, la corrispondenza degli investimenti realizzati, così come dichiarati, all'erogazione richiesta, eroga la quota dovuta e comunica periodicamente al Ministero l'effettuazione delle singole erogazioni. L'impresa può provvedere tempestivamente ai propri adempimenti, cosi' da ottenere l'erogazione della singola quota fin dallo stesso giorno della disponibilità. Nel caso in cui le banche concessionarie si avvalgano di istituti collaboratori, il versamento della quota dovuta alle imprese beneficiarie avviene tramite gli istituti collaboratori stessi secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'art. 1, comma 2.
Per il periodo eventualmente intercorrente tra la data della disponibilità e quella dell'erogazione, la quota resta in giacenza sul predetto conto corrente e matura interessi, ad un tasso equivalente al TUS annuo effettivo pro-tempore vigente, a favore del Ministero. Tali interessi, al netto della ritenuta fiscale e dell'imposta di bollo, sono liquidati al Ministero medesimo fino al 31 dicembre dell'anno solare cui si riferisce ciascuna delle due o tre quote di contributo ovvero fino alla data di restituzione dei contributi al Ministero stesso, ad esempio in caso di revoca, indipendentemente dall'anno solare in cui avviene detta restituzione; dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della disponibilità di ciascuna delle suddette quote di contributo e fino alla data di accreditamento, la somma corrispondente agli interessi maturati, al netto della ritenuta fiscale, e' versata all'impresa o, secondo il caso, all'istituto collaboratore ed assume la natura di contributo, essendo preordinata all'automatico adeguamento dell'agevolazione ai fini del rispetto del calcolo in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL).
L’articolo 27 modifica le procedure previste dal decreto e dalla circolare ministeriale, nel senso di:
- accorciare i tempi di giacenza sul conto bancario delle somme concesse, che sarebbero accreditate non a inizio periodo, ma sulla base delle richieste avanzate periodicamente dalle banche, tenuto conto del fabbisogno finanziario per l’erogazione degli incentivi;
- prevedere la maturazione di interessi su tali somme, al tasso ufficiale di sconto, in favore del Ministero dell’Industria (e non anche delle imprese).

NOTE

1 I contributi concessi sono erogati di norma in tre quote annuali, di pari ammontare e alla stessa data di ogni anno. Qualora l’impresa beneficiaria ne faccia richiesta e l’iniziativa preveda l’ultimazione dei lavori entro i ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione della domanda, l’importo è reso disponibile in due quote (art 7 del D.M. n. 527/1995 e successive modificazioni).


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13/12/1998
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