i-p126
Articolo 26
(Monitoraggio dei flussi di cassa per listruzione pubblica e
luniversità)
Commi 1-7
Monitoraggio dei flussi di cassa per listruzione pubblica
Le disposizioni in oggetto estendono al settore scolastico una strumentazione volta a
garantire il contenimento e il controllo della dinamica della spesa statale, già
adottata nella precedente manovra finanziaria per università, enti di ricerca ed altre
amministrazioni pubbliche (v. infra). Tale strumentazione è altresì finalizzata
al controllo sullefficacia anche finanziaria delle misure di contenimento della
spesa per il personale scolastico, recate anchesse dalla legge collegata alla
manovra finanziaria per il 1998. Al contempo, le norme in esame prefigurano in via
sperimentale il nuovo assetto finanziario che conseguirà al processo di realizzazione
dellautonomia scolastica.
Il comma 1 prevede che, al fine del contenimento della spesa per
listruzione nel triennio 1999-2001 entro tassi di crescita programmati, il
ministro della pubblica istruzione dintesa con il ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica provveda al monitoraggio delle spese sostenute dalle
istituzioni scolastiche ed al controllo dei flussi di spesa.
Al monitoraggio è altresì sottoposta lattuazione delle misure di contenimento
del personale della scuola previste dallart. 40 della L. 449/1997 (collegata
alla manovra finanziaria per il 1998) e concretamente configuratesi in decreti
interministeriali relativi alla consistenza numerica del personale del comparto scuola,
alla riorganizzazione della rete scolastica, alla determinazione degli organici e
allassegnazione dei posti per attività di sostegno.
Il co. 1 del citato art. 40 prescrive che il numero dei dipendenti del comparto scuola
risulti, alla fine del 1999, inferiore del 3 per cento rispetto al numero rilevato
alla fine del 1997. Esso fissa inoltre un limite massimo di spesa per le supplenze
brevi nellanno 1998, pari allonere sostenuto nel 1997.
Laccertamento della consistenza numerica del personale a fine 1999 e la definizione
dei criteri e delle modalità per il conseguimento dei richiamati obiettivi è rimessa a decreti
ministeriali, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia. Tali decreti dettano disposizioni sugli organici funzionali di istituto,
sulla formazione delle cattedre e delle classi e sul contenimento delle
supplenze temporanee di breve durata, con lobiettivo tendenziale di assicurare
comunque una riduzione del numero massimo di alunni per classe, con priorità per
talune zone svantaggiate.
Il co. 3 dellart. 40, nel definire nuovi parametri per la determinazione dei posti
di sostegno per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, affida ai citati
decreti ministeriali il compito di stabilire i criteri di ripartizione degli insegnanti
di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed eventualmente tra le aree disciplinari
dellistruzione secondaria, e di assegnazione ai singoli istituti scolastici.
Il co. 4 dellart. 40 prevede infine che si proceda alla revisione dei criteri di
determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
(A.T.A.).
Sugli schemi dei citati decreti, trasmessi alle Camere nel giugno scorso, le Commissioni
competenti di Camera e Senato hanno espresso il previsto parere rispettivamente nelle
sedute del 9 e dell8 luglio 1998.
Il testo precisa che lattività di monitoraggio include anche gli effetti
finanziari della manovra di contenimento del personale sopra richiamata, quantificati
dai commi 6 e 7 del già citato art. 40, L. 449/1997.
Va ricordato peraltro che la stessa disposizione (art. 40, co. 8) prevedeva una verifica
annuale dei risparmi realizzati, al fine di valutare la congruità delle assegnazioni
al Fondo per la retribuzione accessoria del personale, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero e da alimentare per il 50% con questi ultimi.
Il comma 2 individua concretamente il tasso di crescita della spesa da
sostenersi da parte delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio già specificato:
per il 1999 viene fissato un incremento del 6 per cento rispetto al conto
consuntivo 1997; per i due anni successivi un incremento di un punto rispetto al tasso
di inflazione programmato. Si dispone pertanto che le erogazioni di cassa alle
istituzioni scolastiche non superino la soglia sopra richiamata. La norma si estende alle
Accademie di belle arti, alle Accademie nazionali di danza ed ai Conservatori, mentre si
esclude ogni forma di vincolo per eventuali contributi e finanziamenti di provenienza non
statale.
Una volta definito il meccanismo di monitoraggio ed il tetto di incremento della spesa per
il triennio 1999-2001, è demandata (comma 3) ad uno o più decreti del ministro
della pubblica istruzione, adottati dintesa con il ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, la determinazione dei criteri e delle modalità
attuative, con riguardo alle erogazioni di cassa alle scuole, allattività di
monitoraggio, alla base di riferimento per il controllo delle erogazioni e dei relativi
flussi di cassa. I decreti (fermi restando gli obiettivi di contenimento fissati a livello
nazionale) dovranno tener conto delle "specifiche esigenze" e degli obiettivi di
riequilibrio nella distribuzione delle risorse tra le singole istituzioni. Per
lemanazione di tali provvedimenti non viene peraltro indicato un termine temporale
.
Con il comma 4 si dispone che a partire dallanno 2002 lintero
meccanismo sia nuovamente disciplinato (con regolamento interministeriale,
delegificando cioè di fatto la materia) in relazione al nuovo assetto conseguente al
processo di conferimento della personalità giuridica e dellautonomia
amministrativa, organizzativa e didattica alle istituzioni scolastiche, previsto
dallart. 21 della L. 59/1997, che andrà a regime una volta ultimate le fasi
concernenti il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e la determinazione
degli organici funzionali di istituto, il cui svolgersi è delineato dal regolamento
approvato con D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233.
Si ricorda in proposito che lart. 21, co. 5, della L. 59/1997 e lart. 6 del
citato regolamento sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche dettano disposizioni
in merito alla dotazione finanziaria di istituto, che sarà costituita dal
finanziamento statale, ripartito con decreto ministeriale su base regionale, e da
eventuali altre risorse assegnate da enti locali e da privati.
La quota statale per il funzionamento amministrativo e didattico sarà distinta in assegnazione
ordinaria e perequativa (da calcolarsi in base alla popolazione ed alla
situazione socioeconomica del territorio) e sarà utilizzata dalle singole scuole senza
altro vincolo di destinazione che il prioritario utilizzo per attività di istruzione,
formazione e orientamento.
Il comma 5 anticipa sperimentalmente, per alcuni provveditorati e per alcune
istituzioni scolastiche per la cui individuazione si rinvia ad appositi decreti
ministeriali, da adottare previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti
il futuro regime di autonomia nellutilizzo delle risorse finanziarie. A
partire dal 1° gennaio 1999, infatti, gli istituti prescelti potranno impiegare tutte le
somme trasferite dal Ministero della pubblica istruzione e a vario titolo destinate a
spese di funzionamento "senza alcun vincolo di destinazione, anche in deroga
alle norme di contabilità", fatte salve le spese connesse alla contrattazione
decentrata.
La formula utilizzata risulta più ampia di quella recata dallo stesso art. 21 della L.
59/1997 secondo il quale, come si è detto, la dotazione finanziaria è prioritariamente
destinata alle attività di istruzione, formazione e orientamento.
Il comma 6 consente lutilizzazione nellesercizio finanziario
successivo delle somme ancora disponibili al 31 dicembre di ciascun anno nelle
contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria a favore di singoli
provveditorati agli studi, nei limiti degli impegni assunti nei confronti delle
istituzioni scolastiche destinatarie.
Il comma 7 esclude dallapplicazione delle norme sin qui descritte la
regione autonoma Valle dAosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
relazione all"autofinanziamento del settore scolastico" derivante
dal particolare assetto delle competenze definito dai rispettivi statuti e dalle relative
norme di attuazione.
Le norme che attribuiscono alla Valle dAosta e alle province autonome di Trento e di
Bolzano funzioni amministrative in materia di istruzione sono quelle richiamate,
rispettivamente, dagli artt. 79 e 81 del Testo Unico delle leggi concernenti
listruzione, approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
Per quanto riguarda la Valle dAosta si ricorda, in particolare, il D.Lgs.C.P.S.
11 novembre 1946, n. 365, ai sensi del quale (art. 1) "Le scuole elementari e
medie, di qualsiasi ordine e tipo, esistenti nella circoscrizione territoriale della Valle
dAosta passano alle dipendenze dellAmministrazione della Valle
dAosta".
Le competenze amministrative delle due province autonome in materia scolastica sono
disciplinate principalmente dal D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, per la provincia di
Bolzano, e dal D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, per la provincia di Trento.
Comma 8
Gruppo di monitoraggio e controllo della spesa presso il Ministero del tesoro
Il comma 8 modifica la disposizione di cui allarticolo 47, comma 10, della
L. 449/1997, sul gruppo di monitoraggio e controllo della spesa costituito presso il
Ministero del tesoro.
La norma citata dispone che, per le attività connesse allattuazione delle
disposizioni contenute nel Capo III della legge n. 449/1997 (e precisamente, secondo la
relazione del disegno di legge, per la costituzione di un gruppo di monitoraggio e
controllo della spesa), il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica possa avvalersi di:
personale comandato da altre amministrazioni;
esperti estranei alle amministrazioni;
personale assunto a tempo determinato.
La possibilità di utilizzare personale esterno alle pubbliche amministrazioni è
sottoposta ad un duplice limite: numerico (non più di 30 unità) e temporale (il
personale potrà essere assunto con contratti annuali, rinnovabili per non più di due
volte).
La spesa conseguente è stimata in 3 miliardi di lire l'anno e finanziata mediante le
economie realizzate con i provvedimenti di cui al presente Capo III.
Il comma 8 modifica la disposizione citata nel senso di:
prevedere la possibilità di una durata massima triennale, anziché biennale, dei
contratti;
integrare, dal 1999, il contingente di 10 unità, da assegnare al Ministero della pubblica
istruzione per le esigenze di monitoraggio dei flussi di spesa di cui ai precedenti commi.
Il contingente integrativo verrà selezionato sulla base di procedure stabilite su
proposta del Ministero della pubblica istruzione.
Per effetto dellaumento di dieci unità (da 30 a 40) dei componenti del gruppo di
monitoraggio la spesa annuale aumenta di 1 miliardo. Conseguentemente, la spesa
complessiva è rideterminata in 3 miliardi (corrispondenti alle 30 unità previste
inizialmente) per il 1998, 4 miliardi (corrispondenti a 40 unità) per il 1999 e il 2000,
e in 1 miliardo (corrispondenti a 10 unità) per il 2001. Il corrispondente onere resta in
parte a carico delle economie di cui al Capo III della legge n. 449/1997 e, per la quota
aggiuntiva, sulle economie derivanti dalle analoghe iniziative di controllo della spesa
del settore della pubblica istruzione.
Commi 9-11
Monitoraggio dei flussi di cassa per le università e superamento della Tesoreria
unica
Le norme in esame, se da un lato avviano il processo di superamento della Tesoreria
unica per le università (commi 9-11), dallaltro mantengono, fino al 2000, le misure
in materia di monitoraggio dei flussi di cassa e di controllo del fabbisogno previsti dal
collegato per il 1998 (comma 11). Tali misure, unitamente alla responsabilizzazione degli
enti esterni al settore statale, sono infatti ritenute essenziali dal Governo per il
raggiungimento degli obiettivi dei saldi di finanza pubblica e per l'efficacia delle
azioni programmatiche da esso proposte.
Per quanto concerne il primo aspetto, si ricorda che già il comma 3 dellarticolo
51 della legge n. 449/1997, con decorrenza 1° gennaio 1999, estende alle
Università statali, previo parere della Conferenza dei rettori, il nuovo regime di
attuazione del sistema della Tesoreria unica e le relative sperimentazioni previsti per le
regioni e gli enti locali dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279 "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato".
Analogamente a quanto previsto dallarticolo 7 del D.Lgs. n. 279, larticolo 23
in esame stabilisce che, dal 1° gennaio 1999, dei fondi destinati alle Università
solo quelli provenienti dal bilancio dello Stato continueranno ad affluire ai conti
correnti infruttiferi di Tesoreria. Le entrate proprie potranno invece essere depositate
liberamente presso il sistema bancario, ma dovranno essere prioritariamente utilizzate per
i pagamenti delle Università medesime (comma 9).
Per quanto riguarda invece i dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria e
contabile delle Università, a decorrere dal 1° luglio 1999 tutte le entrate non
affluiranno più ai conti di Tesoreria. Dovranno tuttavia essere utilizzate
prioritariamente per i pagamenti. Con lesaurimento delle disponibilità giacenti in
Tesoreria al 30 giugno 1999, i conti verranno chiusi (comma 10).
Analogamente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 279, del rispetto del criterio
dellutilizzo prioritario nei pagamenti delle entrate proprie sono responsabili i
tesorieri degli enti (comma 11) e, in caso di inadempienza, ad essi si applicano le
penalità di cui allarticolo 7, comma 4, del decreto legislativo.
Secondo larticolo 7, comma 4, del D.Lgs. n. 279, in caso di inadempienza il
tesoriere deve riversare:
alla tesoreria statale, l'intero ammontare del pagamento eseguito in difformità;
ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato,
l'ammontare corrispondente agli interessi legali sull'importo pagato, calcolati
relativamente al periodo compreso tra la data in cui sono state prelevate le somme dalla
Tesoreria statale e la data del riversamento.
Come si è accennato, parallelamente al superamento del regime di tesoreria unica viene
mantenuto il monitoraggio dei flussi di cassa e il controllo del fabbisogno sulle
università, già previsti dal collegato 1998.
Larticolo 47 della legge n. 449/1997 riproponeva, a sua volta, norme già
previste dalla manovra per il 1997 dirette a monitorare in corso danno i flussi di
cassa e a porre quindi sotto un più stretto controllo la spesa degli enti decentrati del
settore pubblico.
In particolare, al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di tenere
le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conto corrente presso la
Tesoreria, si prevedeva infatti che i pagamenti a carico del bilancio dello Stato
venissero effettuati al raggiungimento delle giacenze di Tesoreria a dei limiti
stabiliti, per categorie di enti, con decreto del Ministro del tesoro, in misura compresa tra
il 10 ed il 20 per cento dell'entità dell'assegnazione di competenza (art.
47, comma 1). Per quanto riguarda in particolare le Università, la disciplina di
attuazione (D.M. Tesoro 16 gennaio 1998, n. 29380 e Circolare 3 febbraio 1998, n. 9)
fissava il limite del 14% delle assegnazioni di bilancio.
Mentre misure più stringenti, concernenti direttamente i prelievi dai Tesoreria erano
confermate per il triennio 1998-2000 per alcuni dei soggetti intestatari dei conti
(articolo 47, comma 3), norme di monitoraggio sulla spesa e di controllo sulla
formazione del fabbisogno venivano invece previste per le regioni e gli enti locali
(articolo 48) e per le Università (art. 51, comma 1).
In particolare per queste ultime si prevedeva che il fabbisogno generato in ciascuno degli
anni 19982000 non potessi espandersi per lesercizio 1998, in misura superiore
a quello determinatosi a consuntivo per lesercizio 1997 e per gli anni
1999 e 2000 in misura superiore a quello dellesercizio precedente maggiorato del
tasso programmato di inflazione.
Allinterno della complessiva determinazione di fabbisogno del sistema universitario,
il fabbisogno programmato per singolo ateneo è determinato dal ministro
delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza dei
rettori. Si tiene conto, a tale riguardo, degli obiettivi di riequilibrio nella
distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema
universitario. Si tiene altresì conto delle aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario
per gli insediamenti universitari previsti dallarticolo 9 del D.P.R. 30 dicembre
1995, recante il piano di sviluppo dellUniversità per il triennio 1994-96. Si fa
riferimento quindi allistituzione delle nuove università del Piemonte orientale
(Alessandria, Novara, Vercelli), di Varese, di Benevento, di Catanzaro.
Entro la soglia di fabbisogno per essi programmato ai sensi del comma 1, compete dunque
esclusivamente agli atenei la predisposizione delle misure per il contenimento delle
spese.
Il comma 12 conferma la validità delle suddette disposizioni sino alla fine
dellanno 2000.
Comma 13
Comunicazione dei dati consuntivi della gestione di cassa per il 1997
degli enti del settore pubblico
Il comma 13 prevede che gli enti del settore pubblico comunichino al Ministero
del tesoro entro il 20 gennaio 1999 i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno
1998. La norma riprende unanaloga disposizione contenuta nel provvedimento collegato
per il 1998 (articolo 54, comma 14, della legge n. 449/1997).
La determinazione di tale termine è posta in relazione all'esigenza di conoscere i
risultati dei conti delle Amministrazioni pubbliche per il 1998 in tempo utile per gli
adempimenti previsti dalla normativa comunitaria in relazione allavvio, il 1°
gennaio 1999, della terza fase dellUnione economica e monetaria.
Si ricorda che la disciplina ordinaria (art. 30, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.
468) dispone che tali dati, nonché quelli relativi alla stima del fabbisogno di cassa per
l'anno in corso, sono trasmessi dagli enti pubblici di cui allarticolo 25 della
legge n. 468/1978 al Ministero del Tesoro entro il mese di gennaio, ai fini della
relazione sui conti di cassa del Ministro del tesoro al Parlamento, da presentarsi entro
il successivo mese di febbraio. Gli aggiornamenti relativi all'andamento dei conti di
cassa dei singoli trimestri dell'anno in corso - con le conseguenti revisioni delle
previsioni - devono essere trasmessi dagli enti entro i mesi di aprile, luglio e ottobre
(ai fini della presentazione al Parlamento da parte del Ministero del tesoro delle
relazioni trimestrali nei mesi di maggio, agosto e novembre).
NOTE
Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa".
2 Si ricorda a questo proposito che l'art. 17, commi da 14 a 17, della legge 15
maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo" ha introdotto
disposizioni volte ad accelerare le procedure per la concessione dei comandi.
3 Secondo la definizione contenuta allarticolo 1, comma 2, del D.Lgs
n. 29/1993, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni,
le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le
istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio,
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni,
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
E da rilevare che la definizione di enti pubblici contenuta nellarticolo 1 del
decreto legislativo n. 29 è più ampia di quella richiamata dallarticolo 25 della
legge n. 468/1978 (cfr nota 2), ricomprendendo ad esempio il primo aggregato anche le
regioni e gli istituti di ogni ordine e grado, esclusi dal secondo.
4 Secondo quanto risulta dal testo dell'articolo 25, comma 1 della legge n.
468/1978 e dall'allegata tabella A, nonché dai DPCM 3 giugno 1986, 10 settembre 1986
e 12 maggio 1992, gli enti pubblici di cui al citato art. 25 sono i seguenti: comuni e
province e relative aziende; aziende autonome dello Stato; aziende sanitarie locali e
aziende ospedaliere; Accademia nazionale dei Lincei; Aereo club dItalia; Agenzia
spaziale italiana (ASI); Associazione italiana della Croce rossa; Automobile club
dItalia e automobile club provinciali e locali; Aziende per gli interventi nel
mercato agricolo (AIMA); aziende autonome di cura, soggiorno e turismo; Biblioteca di
documentazione pedagogica; camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Cassa di previdenza per lassicurazione degli sportivi (SPORTASS); Cassa marittima
adriatica; Cassa marittima meridionale; Cassa marittima tirrena; Cassa mutua malattia
Bolzano; Cassa mutua malattia Trento; Cassa per la formazione della proprietà contadina;
Centro europeo delleducazione; Centro sperimentale di cinematografia; Club alpino
italiano; Collegio universitario di Torino; Comitato nazionale per le ricerche e per lo
sviluppo dellenergia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Comitato olimpico
nazionale (CONI); Commissariato anticoccidico di Catania; Commissione nazionale per le
società e la borsa (CONSOB); comunità montane; Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
consorzi e associazioni di comuni e province; Consorzio canale Milano-Cremona-Po;
Consorzio dellAdda; Consorzio dellOglio; Consorzio del porto di Bari;
Consorzio del Ticino; Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo
dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste; Consorzio
per la zona agricola industriale di Verona; Ente autonomo acquedotto pugliese; Ente
autonomo del Flumendosa; Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle
arti decorative e industriali moderne e dellarchitettura moderna di Milano";
Ente autonomo "Esposizione quadriennale darte di Roma"; Ente autonomo
"La Biennale di Venezia"; Ente autonomo per la bonifica, lirrigazione e la
valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni; Ente nazionale
corse al trotto; Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF); Ente
nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS); Ente nazionale di
previdenza ed assistenza lavoratori spettacolo (ENPALS); Ente nazionale di previdenza
dipendenti enti di diritto pubblico (ENPDEDP); Ente nazionale italiano turismo (ENIT);
Ente nazionale per il cavallo italiano; Ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM);
Ente nazionale risi; Ente nazionale sementi elette; Ente ospedaliero policlinico "San
Mattero" di Pavia; Ente per il museo della scienza e della tecnica "L. da
Vinci"; Ente per le scuole materne della Sardegna; Ente per lo sviluppo,
lirrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania; Ente teatrale
italiano; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; enti parchi
nazionali; enti provinciali per il turismo; enti regionali di sviluppo agricolo;
Federazione nazionale casse mutue malattia artigiani; Federazione nazionale casse mutue
malattia coltivatori diretti; Federazione nazionale casse mutue malattia commercianti;
federazioni sportive nazionali; Fondazione "Senatore Pascale" - Istituto per lo
studio e la cura dei tumori - Napoli; Gestione governativa dei servizi pubblici di
navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como; Gestione governativa ferrovia
padana; Gestione governativa ferrovia Penne-Pescara; istituti autonomi case popolari;
istituti fisioterapici ospitalieri Roma; istituti ortopedici "Rizzoli" Bologna;
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE);
istituti sperimentali agrari; istituti zooprofilattici sperimentali; Istituto agronomico
per lOltremare; Istituto centrale di statistica (ISTAT); Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; Istituto di ricovero e
cura a carattere scientifico "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte; Istituto
di studi per la programmazione economica (ISPE); Istituto di vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP); Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo
Ferraris" - Torino; Istituto "Giannina Gaslini" - Genova; Istituto italiano
di medicina sociale; Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro (INAIL);
Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL); Istituto nazionale del
dramma antico (INDA); Istituto nazionale della nutrizione (INN); Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS); Istituto nazionale di alta matematica; Istituto nazionale di
economia agraria (INEA); Istituto nazionale di fisica nucleare; Istituto nazionale di
geofisica; Istituto nazionale di ottica; Istituto nazionale di previdenza dirigenti
aziende industriali (INPDAI); Istituto nazionale di riposo e cura per anziani
"Vittorio Emanuele II" - Ancona; Istituto nazionale di studi ed esperienze di
architettura navale (Vasca navale); Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM); Istituto nazionale per
le conserve alimentari (INCA); Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO);
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano; Istituto neurologico
"Carlo Besta" - Milano; Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori (ISFOL); Istituto postelegrafonici; Istituto scientifico per lo studio e la
cura dei tumori - Genova; Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo
(ISMEA); Jockey club dItalia; Lega italiana per la lotta contro i tumori; Lega
navale italiana; Opera nazionale personale servizi antincendi e protezione civile;
osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici; Osservatorio geofisico sperimentale
di Trieste; Ospedale infantile "Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed
Agroglia De Manussi"-Trieste; Ospedale maggiore - Milano; Ospedale Oncologico di
Bari; Società degli Steeple Chases dItalia; Stazione zoologica "Antonio
Dohrn" di Napoli; stazioni sperimentali per lindustria; Unione nazionale
incremento razze equine (UNIRE); Unione nazionale ufficiali in congedo dItalia
(UNUCI); Università statali, istituti di istruzione universitaria ed opere universitarie
statali.
Le disposizioni di cui all'articolo 25 della citata legge n. 468/1978 si applicano
inoltre, in base all'espressa previsione contenuta nelle rispettive norme istitutive,
anche a: ANAS; autorità portuali; Ente nazionale assistenza al volo (ENAV); Ente
nazionale aviazione civile (ENAC); Ente poste italiane; Istituto italiano per l'Africa e
l'Oriente (IST.IAO); Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP); Istituto nazionale fisica della materia; Istituto
nazionale per la fauna selvatica; Soprintendenza archeologica di Pompei.
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17/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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collegio senatoriale di Tino Bedin |