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Articolo 26
(Monitoraggio dei flussi di cassa per l’istruzione pubblica e l’università)

Commi 1-7
Monitoraggio dei flussi di cassa per l’istruzione pubblica

Le disposizioni in oggetto estendono al settore scolastico una strumentazione volta a garantire il contenimento e il controllo della dinamica della spesa statale, già adottata nella precedente manovra finanziaria per università, enti di ricerca ed altre amministrazioni pubbliche (v. infra). Tale strumentazione è altresì finalizzata al controllo sull’efficacia anche finanziaria delle misure di contenimento della spesa per il personale scolastico, recate anch’esse dalla legge collegata alla manovra finanziaria per il 1998. Al contempo, le norme in esame prefigurano in via sperimentale il nuovo assetto finanziario che conseguirà al processo di realizzazione dell’autonomia scolastica.

Il comma 1 prevede che, al fine del contenimento della spesa per l’istruzione nel triennio 1999-2001 entro tassi di crescita programmati, il ministro della pubblica istruzione d’intesa con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provveda al monitoraggio delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche ed al controllo dei flussi di spesa.
Al monitoraggio è altresì sottoposta l’attuazione delle misure di contenimento del personale della scuola previste dall’art. 40 della L. 449/1997 (collegata alla manovra finanziaria per il 1998) e concretamente configuratesi in decreti interministeriali relativi alla consistenza numerica del personale del comparto scuola, alla riorganizzazione della rete scolastica, alla determinazione degli organici e all’assegnazione dei posti per attività di sostegno.
Il co. 1 del citato art. 40 prescrive che il numero dei dipendenti del comparto scuola risulti, alla fine del 1999, inferiore del 3 per cento rispetto al numero rilevato alla fine del 1997. Esso fissa inoltre un limite massimo di spesa per le supplenze brevi nell’anno 1998, pari all’onere sostenuto nel 1997.
L’accertamento della consistenza numerica del personale a fine 1999 e la definizione dei criteri e delle modalità per il conseguimento dei richiamati obiettivi è rimessa a decreti ministeriali, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Tali decreti dettano disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi e sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata, con l’obiettivo tendenziale di assicurare comunque una riduzione del numero massimo di alunni per classe, con priorità per talune zone svantaggiate.
Il co. 3 dell’art. 40, nel definire nuovi parametri per la determinazione dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, affida ai citati decreti ministeriali il compito di stabilire i criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed eventualmente tra le aree disciplinari dell’istruzione secondaria, e di assegnazione ai singoli istituti scolastici.
Il co. 4 dell’art. 40 prevede infine che si proceda alla revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.).
Sugli schemi dei citati decreti, trasmessi alle Camere nel giugno scorso, le Commissioni competenti di Camera e Senato hanno espresso il previsto parere rispettivamente nelle sedute del 9 e dell’8 luglio 1998.
Il testo precisa che l’attività di monitoraggio include anche gli effetti finanziari della manovra di contenimento del personale sopra richiamata, quantificati dai commi 6 e 7 del già citato art. 40, L. 449/1997.
Va ricordato peraltro che la stessa disposizione (art. 40, co. 8) prevedeva una verifica annuale dei risparmi realizzati, al fine di valutare la congruità delle assegnazioni al Fondo per la retribuzione accessoria del personale, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero e da alimentare per il 50% con questi ultimi.

Il comma 2 individua concretamente il tasso di crescita della spesa da sostenersi da parte delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio già specificato: per il 1999 viene fissato un incremento del 6 per cento rispetto al conto consuntivo 1997; per i due anni successivi un incremento di un punto rispetto al tasso di inflazione programmato. Si dispone pertanto che le erogazioni di cassa alle istituzioni scolastiche non superino la soglia sopra richiamata. La norma si estende alle Accademie di belle arti, alle Accademie nazionali di danza ed ai Conservatori, mentre si esclude ogni forma di vincolo per eventuali contributi e finanziamenti di provenienza non statale.

Una volta definito il meccanismo di monitoraggio ed il tetto di incremento della spesa per il triennio 1999-2001, è demandata (comma 3) ad uno o più decreti del ministro della pubblica istruzione, adottati d’intesa con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la determinazione dei criteri e delle modalità attuative, con riguardo alle erogazioni di cassa alle scuole, all’attività di monitoraggio, alla base di riferimento per il controllo delle erogazioni e dei relativi flussi di cassa. I decreti (fermi restando gli obiettivi di contenimento fissati a livello nazionale) dovranno tener conto delle "specifiche esigenze" e degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse tra le singole istituzioni. Per l’emanazione di tali provvedimenti non viene peraltro indicato un termine temporale
.
Con il comma 4 si dispone che a partire dall’anno 2002 l’intero meccanismo sia nuovamente disciplinato (con regolamento interministeriale, delegificando cioè di fatto la materia) in relazione al nuovo assetto conseguente al processo di conferimento della personalità giuridica e dell’autonomia amministrativa, organizzativa e didattica alle istituzioni scolastiche, previsto dall’art. 21 della L. 59/1997, che andrà a regime una volta ultimate le fasi concernenti il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e la determinazione degli organici funzionali di istituto, il cui svolgersi è delineato dal regolamento approvato con D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233.

Si ricorda in proposito che l’art. 21, co. 5, della L. 59/1997 e l’art. 6 del citato regolamento sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche dettano disposizioni in merito alla dotazione finanziaria di istituto, che sarà costituita dal finanziamento statale, ripartito con decreto ministeriale su base regionale, e da eventuali altre risorse assegnate da enti locali e da privati.
La quota statale per il funzionamento amministrativo e didattico sarà distinta in assegnazione ordinaria e perequativa (da calcolarsi in base alla popolazione ed alla situazione socioeconomica del territorio) e sarà utilizzata dalle singole scuole senza altro vincolo di destinazione che il prioritario utilizzo per attività di istruzione, formazione e orientamento.

Il comma 5 anticipa sperimentalmente, per alcuni provveditorati e per alcune istituzioni scolastiche – per la cui individuazione si rinvia ad appositi decreti ministeriali, da adottare previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti – il futuro regime di autonomia nell’utilizzo delle risorse finanziarie. A partire dal 1° gennaio 1999, infatti, gli istituti prescelti potranno impiegare tutte le somme trasferite dal Ministero della pubblica istruzione e a vario titolo destinate a spese di funzionamento "senza alcun vincolo di destinazione, anche in deroga alle norme di contabilità", fatte salve le spese connesse alla contrattazione decentrata.
La formula utilizzata risulta più ampia di quella recata dallo stesso art. 21 della L. 59/1997 secondo il quale, come si è detto, la dotazione finanziaria è prioritariamente destinata alle attività di istruzione, formazione e orientamento.

Il comma 6 consente l’utilizzazione nell’esercizio finanziario successivo delle somme ancora disponibili al 31 dicembre di ciascun anno nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria a favore di singoli provveditorati agli studi, nei limiti degli impegni assunti nei confronti delle istituzioni scolastiche destinatarie.

Il comma 7 esclude dall’applicazione delle norme sin qui descritte la regione autonoma Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione all’"autofinanziamento del settore scolastico" derivante dal particolare assetto delle competenze definito dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Le norme che attribuiscono alla Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano funzioni amministrative in materia di istruzione sono quelle richiamate, rispettivamente, dagli artt. 79 e 81 del Testo Unico delle leggi concernenti l’istruzione, approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
Per quanto riguarda la Valle d’Aosta si ricorda, in particolare, il D.Lgs.C.P.S. 11 novembre 1946, n. 365, ai sensi del quale (art. 1) "Le scuole elementari e medie, di qualsiasi ordine e tipo, esistenti nella circoscrizione territoriale della Valle d’Aosta passano alle dipendenze dell’Amministrazione della Valle d’Aosta".
Le competenze amministrative delle due province autonome in materia scolastica sono disciplinate principalmente dal D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, per la provincia di Bolzano, e dal D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, per la provincia di Trento.

Comma 8
Gruppo di monitoraggio e controllo della spesa presso il Ministero del tesoro

Il comma 8 modifica la disposizione di cui all’articolo 47, comma 10, della L. 449/1997, sul gruppo di monitoraggio e controllo della spesa costituito presso il Ministero del tesoro.
La norma citata dispone che, per le attività connesse all’attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III della legge n. 449/1997 (e precisamente, secondo la relazione del disegno di legge, per la costituzione di un gruppo di monitoraggio e controllo della spesa), il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possa avvalersi di:
personale comandato da altre amministrazioni;
esperti estranei alle amministrazioni;
personale assunto a tempo determinato.
La possibilità di utilizzare personale esterno alle pubbliche amministrazioni è sottoposta ad un duplice limite: numerico (non più di 30 unità) e temporale (il personale potrà essere assunto con contratti annuali, rinnovabili per non più di due volte).
La spesa conseguente è stimata in 3 miliardi di lire l'anno e finanziata mediante le economie realizzate con i provvedimenti di cui al presente Capo III.
Il comma 8 modifica la disposizione citata nel senso di:
prevedere la possibilità di una durata massima triennale, anziché biennale, dei contratti;
integrare, dal 1999, il contingente di 10 unità, da assegnare al Ministero della pubblica istruzione per le esigenze di monitoraggio dei flussi di spesa di cui ai precedenti commi. Il contingente integrativo verrà selezionato sulla base di procedure stabilite su proposta del Ministero della pubblica istruzione.
Per effetto dell’aumento di dieci unità (da 30 a 40) dei componenti del gruppo di monitoraggio la spesa annuale aumenta di 1 miliardo. Conseguentemente, la spesa complessiva è rideterminata in 3 miliardi (corrispondenti alle 30 unità previste inizialmente) per il 1998, 4 miliardi (corrispondenti a 40 unità) per il 1999 e il 2000, e in 1 miliardo (corrispondenti a 10 unità) per il 2001. Il corrispondente onere resta in parte a carico delle economie di cui al Capo III della legge n. 449/1997 e, per la quota aggiuntiva, sulle economie derivanti dalle analoghe iniziative di controllo della spesa del settore della pubblica istruzione.

Commi 9-11
Monitoraggio dei flussi di cassa per le università e superamento della Tesoreria unica

Le norme in esame, se da un lato avviano il processo di superamento della Tesoreria unica per le università (commi 9-11), dall’altro mantengono, fino al 2000, le misure in materia di monitoraggio dei flussi di cassa e di controllo del fabbisogno previsti dal collegato per il 1998 (comma 11). Tali misure, unitamente alla responsabilizzazione degli enti esterni al settore statale, sono infatti ritenute essenziali dal Governo per il raggiungimento degli obiettivi dei saldi di finanza pubblica e per l'efficacia delle azioni programmatiche da esso proposte.
Per quanto concerne il primo aspetto, si ricorda che già il comma 3 dell’articolo 51 della legge n. 449/1997, con decorrenza 1° gennaio 1999, estende alle Università statali, previo parere della Conferenza dei rettori, il nuovo regime di attuazione del sistema della Tesoreria unica e le relative sperimentazioni previsti per le regioni e gli enti locali dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato".
Analogamente a quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 279, l’articolo 23 in esame stabilisce che, dal 1° gennaio 1999, dei fondi destinati alle Università solo quelli provenienti dal bilancio dello Stato continueranno ad affluire ai conti correnti infruttiferi di Tesoreria. Le entrate proprie potranno invece essere depositate liberamente presso il sistema bancario, ma dovranno essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti delle Università medesime (comma 9).
Per quanto riguarda invece i dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle Università, a decorrere dal 1° luglio 1999 tutte le entrate non affluiranno più ai conti di Tesoreria. Dovranno tuttavia essere utilizzate prioritariamente per i pagamenti. Con l’esaurimento delle disponibilità giacenti in Tesoreria al 30 giugno 1999, i conti verranno chiusi (comma 10).
Analogamente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 279, del rispetto del criterio dell’utilizzo prioritario nei pagamenti delle entrate proprie sono responsabili i tesorieri degli enti (comma 11) e, in caso di inadempienza, ad essi si applicano le penalità di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo.
Secondo l’articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n. 279, in caso di inadempienza il tesoriere deve riversare:
alla tesoreria statale, l'intero ammontare del pagamento eseguito in difformità;
ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, l'ammontare corrispondente agli interessi legali sull'importo pagato, calcolati relativamente al periodo compreso tra la data in cui sono state prelevate le somme dalla Tesoreria statale e la data del riversamento.
Come si è accennato, parallelamente al superamento del regime di tesoreria unica viene mantenuto il monitoraggio dei flussi di cassa e il controllo del fabbisogno sulle università, già previsti dal collegato 1998.
L’articolo 47 della legge n. 449/1997 riproponeva, a sua volta, norme già previste dalla manovra per il 1997 dirette a monitorare in corso d’anno i flussi di cassa e a porre quindi sotto un più stretto controllo la spesa degli enti decentrati del settore pubblico.
In particolare, al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conto corrente presso la Tesoreria, si prevedeva infatti che i pagamenti a carico del bilancio dello Stato venissero effettuati al raggiungimento delle giacenze di Tesoreria a dei limiti stabiliti, per categorie di enti, con decreto del Ministro del tesoro, in misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento dell'entità dell'assegnazione di competenza (art. 47, comma 1). Per quanto riguarda in particolare le Università, la disciplina di attuazione (D.M. Tesoro 16 gennaio 1998, n. 29380 e Circolare 3 febbraio 1998, n. 9) fissava il limite del 14% delle assegnazioni di bilancio.
Mentre misure più stringenti, concernenti direttamente i prelievi dai Tesoreria erano confermate per il triennio 1998-2000 per alcuni dei soggetti intestatari dei conti (articolo 47, comma 3), norme di monitoraggio sulla spesa e di controllo sulla formazione del fabbisogno venivano invece previste per le regioni e gli enti locali (articolo 48) e per le Università (art. 51, comma 1).
In particolare per queste ultime si prevedeva che il fabbisogno generato in ciascuno degli anni 1998–2000 non potessi espandersi per l’esercizio 1998, in misura superiore a quello determinatosi – a consuntivo – per l’esercizio 1997 e per gli anni 1999 e 2000 in misura superiore a quello dell’esercizio precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione.
All’interno della complessiva determinazione di fabbisogno del sistema universitario, il fabbisogno programmato per singolo ateneo è determinato dal ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza dei rettori. Si tiene conto, a tale riguardo, degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Si tiene altresì conto delle aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti universitari previsti dall’articolo 9 del D.P.R. 30 dicembre 1995, recante il piano di sviluppo dell’Università per il triennio 1994-96. Si fa riferimento quindi all’istituzione delle nuove università del Piemonte orientale (Alessandria, Novara, Vercelli), di Varese, di Benevento, di Catanzaro.
Entro la soglia di fabbisogno per essi programmato ai sensi del comma 1, compete dunque esclusivamente agli atenei la predisposizione delle misure per il contenimento delle spese.

Il comma 12 conferma la validità delle suddette disposizioni sino alla fine dell’anno 2000.

Comma 13
Comunicazione dei dati consuntivi della gestione di cassa per il 1997
degli enti del settore pubblico

Il comma 13 prevede che gli enti del settore pubblico comunichino al Ministero del tesoro entro il 20 gennaio 1999 i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1998. La norma riprende un’analoga disposizione contenuta nel provvedimento collegato per il 1998 (articolo 54, comma 14, della legge n. 449/1997).
La determinazione di tale termine è posta in relazione all'esigenza di conoscere i risultati dei conti delle Amministrazioni pubbliche per il 1998 in tempo utile per gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria in relazione all’avvio, il 1° gennaio 1999, della terza fase dell’Unione economica e monetaria.
Si ricorda che la disciplina ordinaria (art. 30, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468) dispone che tali dati, nonché quelli relativi alla stima del fabbisogno di cassa per l'anno in corso, sono trasmessi dagli enti pubblici di cui all’articolo 25 della legge n. 468/1978 al Ministero del Tesoro entro il mese di gennaio, ai fini della relazione sui conti di cassa del Ministro del tesoro al Parlamento, da presentarsi entro il successivo mese di febbraio. Gli aggiornamenti relativi all'andamento dei conti di cassa dei singoli trimestri dell'anno in corso - con le conseguenti revisioni delle previsioni - devono essere trasmessi dagli enti entro i mesi di aprile, luglio e ottobre (ai fini della presentazione al Parlamento da parte del Ministero del tesoro delle relazioni trimestrali nei mesi di maggio, agosto e novembre).

NOTE

Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
2 Si ricorda a questo proposito che l'art. 17, commi da 14 a 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo" ha introdotto disposizioni volte ad accelerare le procedure per la concessione dei comandi.
3 Secondo la definizione contenuta all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 29/1993, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
E’ da rilevare che la definizione di enti pubblici contenuta nell’articolo 1 del decreto legislativo n. 29 è più ampia di quella richiamata dall’articolo 25 della legge n. 468/1978 (cfr nota 2), ricomprendendo ad esempio il primo aggregato anche le regioni e gli istituti di ogni ordine e grado, esclusi dal secondo.
4 Secondo quanto risulta dal testo dell'articolo 25, comma 1 della legge n. 468/1978 e dall'allegata tabella A, nonché dai DPCM 3 giugno 1986, 10 settembre 1986 e 12 maggio 1992, gli enti pubblici di cui al citato art. 25 sono i seguenti: comuni e province e relative aziende; aziende autonome dello Stato; aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere; Accademia nazionale dei Lincei; Aereo club d’Italia; Agenzia spaziale italiana (ASI); Associazione italiana della Croce rossa; Automobile club d’Italia e automobile club provinciali e locali; Aziende per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA); aziende autonome di cura, soggiorno e turismo; Biblioteca di documentazione pedagogica; camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi (SPORTASS); Cassa marittima adriatica; Cassa marittima meridionale; Cassa marittima tirrena; Cassa mutua malattia Bolzano; Cassa mutua malattia Trento; Cassa per la formazione della proprietà contadina; Centro europeo dell’educazione; Centro sperimentale di cinematografia; Club alpino italiano; Collegio universitario di Torino; Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell’energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Comitato olimpico nazionale (CONI); Commissariato anticoccidico di Catania; Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB); comunità montane; Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); consorzi e associazioni di comuni e province; Consorzio canale Milano-Cremona-Po; Consorzio dell’Adda; Consorzio dell’Oglio; Consorzio del porto di Bari; Consorzio del Ticino; Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste; Consorzio per la zona agricola industriale di Verona; Ente autonomo acquedotto pugliese; Ente autonomo del Flumendosa; Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell’architettura moderna di Milano"; Ente autonomo "Esposizione quadriennale d’arte di Roma"; Ente autonomo "La Biennale di Venezia"; Ente autonomo per la bonifica, l’irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni; Ente nazionale corse al trotto; Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF); Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS); Ente nazionale di previdenza ed assistenza lavoratori spettacolo (ENPALS); Ente nazionale di previdenza dipendenti enti di diritto pubblico (ENPDEDP); Ente nazionale italiano turismo (ENIT); Ente nazionale per il cavallo italiano; Ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM); Ente nazionale risi; Ente nazionale sementi elette; Ente ospedaliero policlinico "San Mattero" di Pavia; Ente per il museo della scienza e della tecnica "L. da Vinci"; Ente per le scuole materne della Sardegna; Ente per lo sviluppo, l’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania; Ente teatrale italiano; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; enti parchi nazionali; enti provinciali per il turismo; enti regionali di sviluppo agricolo; Federazione nazionale casse mutue malattia artigiani; Federazione nazionale casse mutue malattia coltivatori diretti; Federazione nazionale casse mutue malattia commercianti; federazioni sportive nazionali; Fondazione "Senatore Pascale" - Istituto per lo studio e la cura dei tumori - Napoli; Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como; Gestione governativa ferrovia padana; Gestione governativa ferrovia Penne-Pescara; istituti autonomi case popolari; istituti fisioterapici ospitalieri Roma; istituti ortopedici "Rizzoli" Bologna; istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE); istituti sperimentali agrari; istituti zooprofilattici sperimentali; Istituto agronomico per l’Oltremare; Istituto centrale di statistica (ISTAT); Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte; Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE); Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" - Torino; Istituto "Giannina Gaslini" - Genova; Istituto italiano di medicina sociale; Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro (INAIL); Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL); Istituto nazionale del dramma antico (INDA); Istituto nazionale della nutrizione (INN); Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); Istituto nazionale di alta matematica; Istituto nazionale di economia agraria (INEA); Istituto nazionale di fisica nucleare; Istituto nazionale di geofisica; Istituto nazionale di ottica; Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI); Istituto nazionale di riposo e cura per anziani "Vittorio Emanuele II" - Ancona; Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale); Istituto nazionale per il commercio estero (ICE); Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM); Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA); Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO); Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano; Istituto neurologico "Carlo Besta" - Milano; Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL); Istituto postelegrafonici; Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova; Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA); Jockey club d’Italia; Lega italiana per la lotta contro i tumori; Lega navale italiana; Opera nazionale personale servizi antincendi e protezione civile; osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici; Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste; Ospedale infantile "Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Agroglia De Manussi"-Trieste; Ospedale maggiore - Milano; Ospedale Oncologico di Bari; Società degli Steeple Chases d’Italia; Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli; stazioni sperimentali per l’industria; Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE); Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (UNUCI); Università statali, istituti di istruzione universitaria ed opere universitarie statali.
Le disposizioni di cui all'articolo 25 della citata legge n. 468/1978 si applicano inoltre, in base all'espressa previsione contenuta nelle rispettive norme istitutive, anche a: ANAS; autorità portuali; Ente nazionale assistenza al volo (ENAV); Ente nazionale aviazione civile (ENAC); Ente poste italiane; Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IST.IAO); Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP); Istituto nazionale fisica della materia; Istituto nazionale per la fauna selvatica; Soprintendenza archeologica di Pompei.


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17/12/1998
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