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Articolo 24
(Fornitura gratuita dei libri di testo)

L’articolo 24 è stato integralmente riformulato presso la 5a Commissione del Senato in sede referente, rispetto a un dettato quale introdotto dalla Camera dei deputati in prima lettura, che recava dichiarazione di intenti legislativi più che disposizioni normative.
Ai sensi della normativa sinora vigente (cfr. articolo 196 del Testo Unico; ivi, articolo 631 per le scuole italiane all’estero), fornitura gratuita dei libri di testo si ha solo per gli alunni delle scuole elementari, statali o non statali, da parte dei Comuni, secondo modalità stabilite con legge regionale.
L’articolo in commento estende siffatta fornitura gratuita agli alunni aventi determinati requisiti che frequentino il rimanente periodo di istruzione obbligatoria, stabilendo il termine da cui tale estensione decorra nonchè una correlativa autorizzazione di spesa, e individuando gli strumenti applicativi della disciplina prevista.
Il comma 1 stabilisce che a decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 gli alunni che adempiono l’obbligo scolastico (dunque non solo della scuola elementare) beneficino, ad opera dei Comuni, della fornitura gratuita - totale o parziale - dei libri di testo ovvero in comodato (quest’ultima anche per gli studenti della scuola secondaria superiore), se in possesso dei requisiti richiesti.
La determinazione in via generale dei requisiti per accedere alle predette provvidenze è rimessa a decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonchè delle competenti Commissioni parlamentari.
Per quanto concerne la valutazione della situazione economica dei beneficiari, rimane ferma l’applicazione dei criteri (in quanto compatibili e debitamente integrati) previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 ("Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449").
Il comma 2 prevede che, nel quadro dei principi sopra esposti, siano le Regioni a disciplinare le modalità di ripartizione ai Comuni dei finanziamenti previsti (comunque aggiuntivi rispetto a quelli già destinati alla fornitura gratuita dei libri di testo in base alla normativa vigente), con un intervento sostitutivo del Ministro dell’interno d’intesa con il Ministro della pubblica istruzione, in caso di inadempienza delle medesime Regioni.
Il comma 3 prevede che un decreto del Ministro della pubblica istruzione da adottarsi entro il 30 giugno 1999 - previo parere delle competenti Commissioni parlamentari - rechi, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, norme e avvertenze generali per la compilazione dei libri di testo da utilizzare nella scuola dell’obbligo a decorrere dall’anno scolastico 2000-1 nonchè per l’individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite di spesa entro il quale i docenti operino le loro scelte.
Dall’inizio dell’anno scolastico menzionato (2000-1) si intendono abrogate - prevede il comma 4 - le disposizioni di cui agli articoli 153 ("Determinazione del prezzo massimo di copertina"), 154 ("Norme sulla compilazione dei libri di testo e obblighi per gli editori"), 155 ("Divieto di adozione libri di testo") nonchè articolo 631, commi 3, 4 e 5 (per le scuole italiane all’estero) del Testo Unico.
La predetta disposizione del comma 4 - che inoltre estende a tutta l’istruzione dell’obbligo le disposizioni dell’articolo 156, comma 2 (circa la fornitura gratuita di materiale librario equivalente ai libri di testo nelle classi di scuole elementari che svolgono sperimentazioni) e dell’articolo 631, comma 2 (circa la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari italiane all’estero) del Testo Unico - non prevede peraltro che le disposizioni di carattere generale recate dall’articolo in commento cofluiscano nel Testo Unico medesimo.
Il comma 5 infine autorizza la spesa di 200 miliardi per l’anno 1999, ai fini della erogazione delle provvidenze sopradette.

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14/12/1998
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