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Articolo 24
(Fornitura gratuita dei libri di testo)
Larticolo 24 è stato integralmente riformulato presso la 5a Commissione del
Senato in sede referente, rispetto a un dettato quale introdotto dalla Camera dei deputati
in prima lettura, che recava dichiarazione di intenti legislativi più che disposizioni
normative.
Ai sensi della normativa sinora vigente (cfr. articolo 196 del Testo Unico; ivi,
articolo 631 per le scuole italiane allestero), fornitura gratuita dei libri di
testo si ha solo per gli alunni delle scuole elementari, statali o non statali, da parte
dei Comuni, secondo modalità stabilite con legge regionale.
Larticolo in commento estende siffatta fornitura gratuita agli alunni aventi
determinati requisiti che frequentino il rimanente periodo di istruzione obbligatoria,
stabilendo il termine da cui tale estensione decorra nonchè una correlativa
autorizzazione di spesa, e individuando gli strumenti applicativi della disciplina
prevista.
Il comma 1 stabilisce che a decorrere dallanno scolastico 1999-2000
gli alunni che adempiono lobbligo scolastico (dunque non solo della scuola
elementare) beneficino, ad opera dei Comuni, della fornitura gratuita - totale o parziale
- dei libri di testo ovvero in comodato (questultima anche per gli studenti della
scuola secondaria superiore), se in possesso dei requisiti richiesti.
La determinazione in via generale dei requisiti per accedere alle predette provvidenze è
rimessa a decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonchè delle competenti
Commissioni parlamentari.
Per quanto concerne la valutazione della situazione economica dei beneficiari, rimane
ferma lapplicazione dei criteri (in quanto compatibili e debitamente integrati)
previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 ("Definizione di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dellarticolo 59, comma 51 della legge 27
dicembre 1997, n. 449").
Il comma 2 prevede che, nel quadro dei principi sopra esposti, siano le Regioni a
disciplinare le modalità di ripartizione ai Comuni dei finanziamenti previsti (comunque
aggiuntivi rispetto a quelli già destinati alla fornitura gratuita dei libri di testo in
base alla normativa vigente), con un intervento sostitutivo del Ministro dellinterno
dintesa con il Ministro della pubblica istruzione, in caso di inadempienza delle
medesime Regioni.
Il comma 3 prevede che un decreto del Ministro della pubblica istruzione da adottarsi
entro il 30 giugno 1999 - previo parere delle competenti Commissioni parlamentari - rechi,
nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, norme e avvertenze generali per la
compilazione dei libri di testo da utilizzare nella scuola dellobbligo a decorrere
dallanno scolastico 2000-1 nonchè per lindividuazione dei criteri per la
determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per
ciascun anno, da assumere quale limite di spesa entro il quale i docenti operino le loro
scelte.
Dallinizio dellanno scolastico menzionato (2000-1) si intendono abrogate -
prevede il comma 4 - le disposizioni di cui agli articoli 153 ("Determinazione del
prezzo massimo di copertina"), 154 ("Norme sulla compilazione dei libri di testo
e obblighi per gli editori"), 155 ("Divieto di adozione libri di testo")
nonchè articolo 631, commi 3, 4 e 5 (per le scuole italiane allestero) del Testo
Unico.
La predetta disposizione del comma 4 - che inoltre estende a tutta
listruzione dellobbligo le disposizioni dellarticolo 156, comma 2
(circa la fornitura gratuita di materiale librario equivalente ai libri di testo nelle
classi di scuole elementari che svolgono sperimentazioni) e dellarticolo 631,
comma 2 (circa la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole
elementari italiane allestero) del Testo Unico - non prevede peraltro che le
disposizioni di carattere generale recate dallarticolo in commento cofluiscano nel
Testo Unico medesimo.
Il comma 5 infine autorizza la spesa di 200 miliardi per lanno 1999, ai fini
della erogazione delle provvidenze sopradette.
14/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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il
collegio senatoriale di Tino Bedin |