i-p123
Articolo 23
Commi 1-6
(Norme di interpretazione autentica per profili attinenti
al trattamento economico
di personale universitario e di altro personale)
L'articolo 23, commi 1-6, reca prevalentemente norme qualificate come di
nterpretazione autentica di disposizioni relative a profili del trattamento economico di
professori e ricercatori universitari e di altro personale statale, al fine di evitare
lincremento di oneri che conseguirebbe a una diversa interpretazione delle norme
vigenti da parte della magistratura amministrativa e contabile.
Il comma 1 interpreta larticolo 36, comma 5 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382,
che recita: "Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia è
pari al 70 per cento di quello spettante a parità di posizione al professore di prima
fascia".
Secondo ora la disposizione interpretativa, la predetta determinazione stipendiale
percentuale opera (precedentemente al giudizio di conferma) assumendo come riferimento
rispettivamente la qualifica di professore associato non confermato e quella di professore
straordinario.
Lintroduzione della norma interpretativa intende contenere gli effetti di spesa
derivanti da recente giurisprudenza amministrativa, che afferma diverso criterio di
determinazione degli stipendi della categoria dei professori associati, inclusi i non
confermati, agganciandone la progressione economica a quella del professore ordinario, non
già straordinario.
Il comma 2 ribadisce che larticolo 37, comma 3 del citato D.P.R. n. 382 del
1980 è da interpretare in base alla riformulazione recata dallarticolo 8 della
legge 9 dicembre 1985, n. 705, il quale recita: "A coloro che superano il giudizio di
idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dellarticolo 111 dal
giudizio di conferma [in quanto cioè professori già incaricati stabilizzati oppure
incaricati da un triennio] è attribuita la classe di stipendio successiva a quella
iniziale prevista per i professori associati".
In altri termini, precisa la norma in commento, coloro che hanno superato il giudizio di
idoneità a professore associato e sono esonerati dal giudizio di conferma fruiscono del
trattamento economico spettante ai professori associati all'atto della conferma in ruolo.
Anche il comma 2 trae origine dallesigenza di contenere gli effetti di spesa
scaturenti dalla medesima giurisprudenza richiamata (la quale è stata occasionata appunto
dal vaglio di legittimità dellattribuzione della seconda classe stipendiale agli
associati confermati, ex incaricati stabilizzati).
Lincremento di spesa, che i commi 1 e 2 mirano a contrastare, è quantificato dalla
relazione tecnica in 600 miliardi.
Il comma 3 interpreta larticolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154
(recante "Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti
dello Stato e delle categorie ad essi equiparati", convertito dalla legge 11 luglio
1986, n. 341), precisando che lincremento stipendiale (del 42 per cento, a decorrere
dal 1° maggio 1986) previsto in quella disposizione non si applica, per i professori e i
ricercatori universitari che abbiano optato per il tempo pieno, sullassegno
aggiuntivo di cui allarticolo 39 del D.P.R. n. 382 del 1980.
Gli importi di tale assegno aggiuntivo (concesso in relazione allopzione per il
tempo pieno) restano pertanto determinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11
gennaio 1985, n. 2 (recante "Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei
dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e del personale
ad essi collegato", convertito dalla legge 8 marzo 1985, n. 72).
Anche su tale materia è in atto un esteso contenzioso amministrativo. Ove si procedesse a
dirimerlo in modo opposto a quello prospettato dalla nuova norma di interpretazione
autentica, si produrrebbero maggiori oneri di spesa quantificati dalla relazione tecnica
in 1.900 miliardi.
Il comma 4 stabilisce che non spettino rivalutazione monetaria né interessi sulle
somme già corrisposte al personale statale del comparto ministeri a seguito
dellinquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali (ai sensi
dellarticolo 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante "Nuovo
assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato").
Egualmente rimangono sprovviste di rivalutazione monetaria e di interessi, ancora secondo
il comma 4, le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza della sentenza
n. 1 del 1991 della Corte costituzionale.
La sentenza della Corte costituzionale sopra citata ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo, per contrasto con larticolo 3 della Costituzione, larticolo 3,
comma 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 (recante "Misure urgenti per la
concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle
pensioni di dirigenti civili e militari dello stato e del personale ad essi collegato ed
equiparato", convertito dalla legge 14 novembre 1987, n. 468) nella parte in cui non
disponeva a favore dei dirigenti collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1979 la
riliquidazione, a decorrere dal 1° marzo 1990, a cura delle amministrazioni competenti,
della pensione sulla base degli stipendi derivanti dallapplicazione di una serie di
norme richiamate.
Le disposizioni del comma 4 sono anchesse rivolte a contrastare diverso
orientamento giurisprudenziale, cui conseguirebbero effetti di spesa, quantificati dalla
relazione tecnica in complessivi 750 miliardi (500 miliardi in relazione
allinquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali e 250 miliardi in relazione
al trattamento pensionistico).
Le somme corrisposte in difformità da quanto disposto dal comma 4 - fatta comunque
salva lesecuzione dei giudicati definitivi alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento sono considerate erogate a titolo di acconto sui trattamenti
economici e pensionistici in essere e sono recuperate con i futuri miglioramenti comunque
spettanti sui trattamenti stessi. Così prevede il comma 5.
Il comma 6 assimila i compensi derivanti da attività di ricerca e consulenza
stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, condotte dal
personale docente universitario (ex articolo 66 del D.P.R. n. 382 del 1980), ai
redditi di lavoro dipendente, analogamente a quanto già previsto (dallarticolo 47,
comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni)
per i compensi dellattività libero professionale intramuraria dei professori e
ricercatori che esplichino attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti
universitari di ricovero e cura, anche se gestiti direttamente dalle università,
convenzionati ai sensi dellarticolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (recante
"Istituzione del servizio sanitario nazionale").
L'articolo 23, commi da 7 a 9 e 13 recano una nuova disciplina
dell'utilizzazione del personale direttivo e docente in compiti connessi con la scuola
nonché la previsione per essi di una nuova fattispecie di aspettativa non retribuita.
L'articolo contiene inoltre altre disposizioni in materia di istruzione, tra cui talune
concernenti il personale di sostegno per l'integrazione scolastica.
Il comma 7 dispone la riduzione del contingente di personale docente e
dirigente scolastico utilizzabile per compiti diversi dall'insegnamento, da 1000 unità
(secondo prevede l'articolo 456 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 296) a 700
unità.
Nellambito di tale soglia numerica, si prevede che:
fino a 500 unità possano essere destinate a compiti connessi all'attuazione
dell'autonomia scolastica (di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59),
svolti dall'amministrazione scolastica centrale e periferica;
fino a 100 unità possano essere assegnate ad enti ed associazioni che gestiscono
strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, e che
siano iscritti agli albi regionali (ai sensi dellarticolo 105, comma 7, del D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza");
un numero massimo di 100 unità possa essere assegnato ad associazioni professionali del
personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da essi promossi, nonché agli enti
ed istituzioni che svolgono istituzionalmente attività nel campo della formazione e della
ricerca educativa e didattica.
Siffatte previsioni modificano la disciplina delle utilizzazioni, quale recata dal citato
articolo 456 del Testo unico in materia di istruzione, di cui dispongono l'abrogazione (ad
eccezione dei suoi commi 12, 13 e 14).
L'articolo 456 del Testo Unico citato consentiva, nelle parti ora soppresse,
l'utilizzazione di personale per varie finalità: aggiornamento, sperimentazione
didattica, integrazione dei portatori di handicap, prevenzione della dispersione
scolastica, attività di ricerca presso università ed Istituti superiori di educazione
fisica, oltre a prevedere lassegnazione di personale ad enti impegnati
nellassistenza e nel reinserimento dei tossicodipendenti. Venivano inoltre definite
modalità, durata e procedure delle utilizzazioni.
Il comma 7 in commento non procede alla diretta sostituzione delle disposizioni abrogate
con quelle da esso recate, sì da assicurare la permanenza nel Testo Unico di tutta la
disciplina sulle utilizzazioni.
Si ricorda che i commi non abrogati dellarticolo 456 del Testo Unico (commi 12-14)
fanno salvi i comandi del personale della scuola presso enti ed organismi internazionali e
presso amministrazioni dello Stato ed altre istituzioni; escludono lapplicabilità
di disposizioni che prevedano comandi con riguardo alla generalità dei dipendenti dello
Stato e di enti pubblici, senza specifico riferimento al personale della scuola (fatte
salve talune leggi ivi indicate).
Per il personale scolastico utilizzato (si è detto, entro il limite di 700 unità),
ancora il comma 7 prevede la collocazione fuori ruolo e ch'esso disponga
della priorità di scelta tra le sedi disponibili all'atto del rientro. In caso di
utilizzazioni che si siano protratte non più di un anno scolastico, docenti e dirigenti
rientrano nella sede di titolarità (attualmente, l'articolo 456, comma 9 del Testo Unico
prevede che il periodo trascorso in posizione di personale utilizzato sia valido a tutti
gli effetti come servizio di istituto nella scuola).
Nulla viene disposto circa la durata massima dellutilizzazione e la sua
rinnovabilità: i commi 5 e 6 dellarticolo 456 del Testo Unico, che prevedono una
durata annuale o triennale, a seconda della destinazione, e leventuale rinnovo per
un massimo di nove anni su richiesta motivata dallufficio assegnatario, sono
abrogati.
La determinazione del personale da utilizzare viene affidata ad un decreto del
ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. In relazione ai requisiti degli interessati, solo si specifica
che il personale docente e direttivo (oltre ad aver ultimato il periodo di prova) debba
essere fornito di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali. Non vengono
dettate indicazioni per la valutazione dei predetti titoli: il comma 4 dellarticolo
456 del Testo Unico, che dispone al riguardo, è abrogato.
Le indicazioni testé richiamate circa modalità di nomina e requisiti, peraltro,
parrebbero riferibili al solo contingente di 500 unità di cui al primo periodo del comma,
nulla disponendosi, in tal caso, in ordine alle restanti 200 unità.
Il comma 8 stabilisce che a decorrere dallanno scolastico 2000-2001 le
associazioni professionali del personale direttivo e docente, gli enti cooperativi da essi
promossi e gli enti ed istituzioni che svolgono attività istituzionali nel campo della
formazione possano chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato (per il
quale, si è detto, vigerebbe il limite massimo di 100 unità).
Il ministro della pubblica istruzione disciplina - ancora prevede il comma 8 - con
proprio decreto le modalità ed i tempi per sostituire le assegnazioni con i contributi.
E' dalla norma indicata, quale soglia di contribuzione, leconomia di spesa
realizzata riducendo le medesime assegnazioni.
Si prevede infine una relazione annuale del ministro della pubblica istruzione al
Parlamento sui "provvedimenti" in materia di utilizzazioni, previsti dai commi 7
e 8.
Il comma 9, in aggiunta alle ipotesi testé richiamate, prevede che possano essere
disposti comandi del personale di cui al comma 6 presso università e altri istituti di
istruzione, presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti
cooperativi da essi promossi, nonché presso enti, istituzioni o amministrazioni
impegnati, per finalità istituzionale, nel campo della formazione e in campo culturale e
artistico.
Tali comandi sono accordati su richiesta dei predetti enti, che ne assumono altresì
gli oneri.
E specificata la durata del comando, annuale. Non è esplicitato se, come parrebbe,
tali comandi rientrino nel limite numerico del contingente di 500 unità, precedentemente
illustrato.
Il comma 9 prevede inoltre che i comandi di durata complessivamente superiore ad un
anno scolastico - pare così sottintendersene la rinnovabilità, poiché si contemplano
nella disposizione solo "comandi annuali" - importino la perdita della sede di
titolarità. Il computo della durata si effettua sommando i periodi di comando ottenuti.
Il comma 10 - introdotto dalla Camera dei deputati - dispone in
materia di incarichi e borse di studio al personale docente, dirigente e
ispettivo-tecnico, attualmente disciplinati dallarticolo 453 del Testo Unico.
L'articolo 453 del Testo Unico dispone che il ministro della pubblica istruzione possa
autorizzare il personale sopra menzionato ad accettare incarichi temporanei per:
la partecipazione a commissioni di concorso o di esame;
attività di studio, ricerca e consulenza presso amministrazioni statali (compresa la
pubblica istruzione), enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti
internazionali;
la partecipazione, nel limite di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni di
settore.
Nel caso di incarichi per attività di studio, ricerca e consulenza, gli oneri finanziari
sono a carico dellamministrazione o ente destinatario. Eventuali nuovi incarichi
possono essere autorizzati dopo non meno di tre anni scolastici. Lattività svolta
viene computata come servizio di istituto.
Analoga autorizzazione può essere concessa ai destinatari di borse di studio di
amministrazioni statali, enti pubblici, Stati e organismi stranieri, organismi o enti
internazionali.
Il comma 10 in esame modifica alcune disposizioni del menzionato articolo 453 del
Testo Unico.
E in primo luogo sostituito, di quell'articolo 453, il comma 2 (che consente, ai
destinatari degli incarichi sopra menzionati, lesonero dagli obblighi di servizio)
con una formulazione più restrittiva, secondo cui lesonero potrebbe concedersi solo
per la partecipazione a commissioni di concorso e di esami, a convegni e congressi nonché
per incarichi di ricerca, studio e consulenza presso amministrazioni statali diverse da
quella della pubblica istruzione, o infine presso soggetti stranieri o internazionali (con
oneri comunque a carico dellente destinatario).
Lesonero dagli obblighi di servizio è dunque escluso per il personale
autorizzato a svolgere incarichi presso lamministrazione della pubblica istruzione,
venendo conseguentemente meno lonere economico della sostituzione.
E così inoltre abrogato il primo periodo del comma 9 dell'articolo 453 del
Testo Unico, che determina un contingente numerico massimo per gli incarichi di studio,
ricerca e consulenza presso lamministrazione della pubblica istruzione e le
università.
Secondo quanto dichiarato dal rappresentante del Governo in Commissione bilancio della
Camera dei deputati nellillustrare lemendamento governativo introducente il
presente comma (cfr. seduta del 9 novembre 1998), dovrebbe discendere dalle norme sin qui
illustrate una riduzione dellonere per incarichi a carico del ministero della
pubblica istruzione, tale da compensare il maggior onere inerente all'incremento del
contingente di personale utilizzabile (da 500 unità, previste dal disegno di legge nel
testo originario, a 700 unità, previste dal sopra illustrato comma 7, quale modificato
nel corso dell'iter presso la Camera).
Viene infine abrogato il comma 3 dellarticolo 453 del Testo Unico, secondo cui gli
incarichi sopra detti non possono protrarsi oltre il termine dellanno scolastico di
conferimento, non sono rinnovabili oltre lanno successivo e comportano, nel caso di
assegnazioni ad enti diversi dallo Stato, un esonero dallinsegnamento non superiore
allanno scolastico.
Il comma 11 e il comma 15 concernono il personale di sostegno per l'integrazione
scolastica degli alunni portatori di handicap.
In particolare, il comma 11 prevede che il ministro della pubblica
istruzione ridefinisca con proprio decreto i criteri e le modalità di costituzione delle
classi che accolgono alunni in situazioni di handicap, ferme restando le
dotazioni organiche complessive del personale stabilite ai sensi dell'articolo 40 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dei relativi provvedimenti di attuazione.
L'articolo 40 della legge n. 449 del 1997 definisce (al comma 3) nuovi parametri per la
determinazione dei posti di sostegno, stabilendone la dotazione organica nella misura di
un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti
scolastici statali della provincia (e comunque assicurando "il graduale
consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione dei posti di
organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-98").
Esso inoltre, nel disporre che l'integrazione scolastica sia assicurata con interventi
adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, attribuisce la facoltà di
assumere, in caso di handicap di particolare gravità, insegnanti di sostegno a
tempo determinato, derogando al rapporto docenti/alunni sopra indicato.
Infine, in materia di integrazione scolastica, ancora l'articolo 40, comma 1 della legge
n. 449 del 1997 espressamente abroga talune disposizioni del Testo Unico: gli articoli 72;
315 comma 3; 319 commi 1, 2 e 3; 443.
L'articolo 72 ("Criteri generali per la formazione delle sezioni e delle
classi") del Testo Unico recita:
"1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro
del Tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle
classi, delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado ed è stabilito il numero
minimo e massimo di alunni per sezioni e per classe.
2. Le classi successive a quelle iniziali delle scuole medie sono accorpate, in modo
peraltro da non costituire con numero di alunni di regola superiore a 23. Le classi che
accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con un massimo di 20 alunni.
3. Per le scuole elementari il numero di alunni non può essere superiore a 25, salvo il
limite di 20 per le classi che accolgono alunni portatori di handicap.
Così recita l'articolo 315 ("Integrazione scolastica"), comma 3 del Testo
Unico:
"I posti di sostegno per la scuola secondaria superiore sono determinati
nellambito dellorganico del personale in servizio alla data di entrata in
vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in modo da assicurare un rapporto almeno pari
a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle
disponibilità finanziarie alluopo preordinate dallarticolo 42 comma 6,
lettera h) della stessa legge".
Larticolo 319 ("Posti di sostegno"), commi 1, 2 e 3 del Testo Unico
recitano:
"1. Per lo svolgimento delle attività di sostegno a favore degli alunni portatori di
handicap nella scuola materna, elementare e media, le dotazioni organiche dei relativi
ruoli provinciali comprendono posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un
posto ogni quattro alunni portatori di handicap.
2. Per la determinazione dei posti di sostegno nella scuola secondaria superiore si
applicano le disposizioni contenute nellarticolo 315, comma 3.
3. Nella scuola elementare deroghe al rapporto medio di un docente ogni quattro alunni
portatori di handicap possono essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di
handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi
maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori di handicap frequentanti
plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole.
Larticolo 443 ("Dotazioni organiche dei posti di sostegno") del Testo
unico recita:
"In sede di definizione degli organici si procede alla determinazione del numero dei
posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicap della scuola
materna e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un docente ogni
quattro bambini o alunni portatori di handicap. I posti di sostegno per gli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore sono determinati, nellambito
dellorganico, in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per
gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie a
tal fine preordinate dallarticolo 42, comma 6, lettera h), della legge 5
febbraio 1992, n. 104. I posti di sostegno nella scuola elementare sono determinati
nellorganico di diritto in modo da assicurare un rapporto medio di un docente ogni
quattro alunni portatori di handicap; deroghe a tale rapporto possono essere autorizzate
in organico di fatto, in presenza di handicap particolarmente gravi per i quali la
diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati e nel caso di alunni
portatori di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle
piccole isole".
La riformulazione del comma 11 dell'articolo 23 del presente provvedimento
deliberata dalla Commissione bilancio del Senato, modifica il testo della disposizione
quale approvata dalla Camera dei deputati in prima lettura, la quale invece prevedeva la
mera abrogazione della norma abrogativa (recata dall'articolo 40, comma 1, della legge n.
449 del 1997) delle disposizioni del Testo Unico ricordate, con ciò rimanendo in dubbio
se, di quelle, determinasse altresì la ripresa di vigenza. In tal caso, sulla medesima
materia (il personale di sostegno) avrebbero insistito due distinte discipline (recate
l'una dalle citate disposizioni del Testo Unico, l'altra dalla legge n. 449 del 1997) di
non agevole conciliabilità.
Ancora in materia di personale di sostegno, il comma 15 - introdotto dalla Camera dei
deputati in prima lettura - fa salva la relativa dotazione "necessaria a coprire
la richiesta nazionale di integrazione scolastica", pur in presenza della riduzione
del numero dei dipendenti del comparto scuola (che dev'essere pari al 3 per cento del
numero di dipendenti rilevato a fine 1997) disposta dall'articolo 40, comma 1, primo
periodo della legge n. 449 del 1997.
Per quanto riguarda il sistema prefigurato per suo conto dalla legge n. 449 del 1997, in
esso parrebbe rimanere comunque salva la dotazione del personale di sostegno, posta
l'applicazione di parametri predeterminati non derogabili in ordine alla determinazione di
quella medesima dotazione organica.
Il comma 12 quantifica le economie di spesa derivanti dalla revisione delle norme
in materia di utilizzazioni ed incarichi del personale docente e dirigente della scuola
(commi 7 e 10) in 25 miliardi di lire annui e ne destina, a decorrere dal 1999, il 60 per
cento (pari a 15 miliardi) allelevazione dei limiti di spesa previsti attualmente
per i compensi a presidenti e commissari degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione superiore, nonché allerogazione di un compenso ai componenti
dei consigli di classe chiamati a svolgere gli esami preliminari per lammissione
allesame dei candidati esterni.
La disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione superiore
è stata riformata dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Essa ha disposto un primo
incremento, pari a 33 miliardi, del limite di spesa previsto per le finalità sopra
indicate. Tale limite di spesa è attualmente pari a 180 miliardi.
Il disegno di legge governativo A.C. 5238 ("Disposizioni in materia di compensi per
le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi"), già approvato dalla
7a Commissione del Senato in sede deliberante ed attualmente assegnato alla XI Commissione
(Lavoro) della Camera, prevede sia unulteriore elevazione (pari a 120 miliardi) sia
lintroduzione di un compenso per i membri dei consigli di classe presso cui si
svolgono i sopra detti esami preliminari.
Il comma 13 prevede che i docenti e i dirigenti scolastici possano fruire di un
periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni
dieci anni. Essi provvedono a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali.
In ordine alla materia delle aspettative, gli articoli 450 e 451 del Testo Unico si
richiamano al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato") - i cui articoli 66-70
fanno riferimento ad aspettativa per infermità, servizio militare, motivi di famiglia -
individuando nel provveditore agli studi per il personale direttivo e nel dirigente
scolastico per il personale docente, lorgano preposto alla decisione. Per le
aspettative connesse al mandato parlamentare, è richiamato l'articolo 71 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
Come altre disposizioni recate dal presente articolo, il comma in esame non è formulato
quale novella al Testo Unico.
Il comma 14 estende a tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore,
nell'ambito delle attuali risorse di bilancio, la possibilità di attivare corsi di
specializzazione post-secondari; viene novellato in tal senso, con linserimento del
comma 2-bis, l'articolo 205 del Testo Unico (il quale demanda alla disciplina
regolamentare l'eventuale istituzione di tali corsi negli istituti tecnici ad indirizzo
agrario ed industriale).
La norma richiama esplicitamente il disposto dell'articolo 138 del decreto legislativo n.
112 del 1998, che affida alle regioni la programmazione dell'offerta formativa integrata
tra istruzione e formazione professionale.
Listituzione di un nuovo corso di studi post-secondari rientra fra gli obiettivi
indicati dalla risoluzione che approva il D.P.E.F. (lettere B) e C)).
Già l'articolo 40, comma 1, della legge n. 449 del 1997 prevedeva ladozione di
intese tra Stato e regioni per realizzare corsi di formazione superiore non
universitaria, al fine di incrementare la preparazione tecnico-professionale dei giovani,
nel quadro del sistema formativo integrato e della programmazione regionale
dellofferta formativa.
Il comma 16 - introdotto dalla Camera dei deputati in prima lettura - modifica il
comma 1 dellarticolo 294 del Testo Unico.
Questultimo prevede che il ministro della pubblica istruzione nomini il segretario
degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
(I.R.R.S.A.E.), del Centro europeo delleducazione (C.E.D.E.) e il direttore della
Biblioteca di documentazione pedagogica (B.D.P.), scegliendoli tra gli ispettori tecnici,
il personale direttivo e docente, i docenti universitari e il personale
dellamministrazione scolastica.
Il comma 16 estende la possibilità di essere nominati al personale collocato a riposo,
già appartenente alle menzionate categorie.
Si ricorda che l'articolo 21, comma 10 della legge n. 59 del 1997 prevede, attraverso
lemanazione di regolamenti di delegificazione, un riordino degli I.R.S.S.A.E., del
C.E.D.E. e della B.D.P. volto a renderli enti finalizzati al supporto dellautonomia
delle istituzioni scolastiche.
Il comma 20 - introdotto dalla Camera dei deputati in prima lettura - reca
riformulazione dell'articolo 193-bis del Testo Unico, specificando che le attività
didattiche ed educative integrative ivi previste rientrino tra le attività aggiuntive di
cui al contratto collettivo nazionale del settore scuola (più precisamente, tra quelle di
cui all'articolo 43 del contratto nazionale sottoscritto il 4 agosto 1995) e disponendo la
confluenza dei relativi finanziamenti (erogati ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1995,
n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 352) nel fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive.
NOTE
1
Il comma 7 in commento, nel testo originario del disegno di legge presentato dal Governo, disponeva che potesse essere utilizzato per compiti diversi dallinsegnamento un contingente massimo di 400 unità tra docenti e dirigenti scolastici, da destinare allattuazione dellautonomia scolastica; si facevano tuttavia salve le disposizioni recate dallart. 105 del D.P.R. 309/1990 relative alla possibile utilizzazione, nel limite di 100 unità, di personale docente di ruolo presso enti ed associazioni operanti nel settore della riabilitazione e del reinserimento dei tossicodipendenti e regolarmente iscritti agli albi regionali. La determinazione di 700 unità (in luogo delle predette 500), così come le lettere b) e c) di cui nel testo, sono state deliberate dalla Camera dei deputati in prima lettura.
Quadro normativo
L'art. 2, comma 5, della L. 8 agosto 1995, n. 335, ha disposto per i soggetti assunti
dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze di pubbliche amministrazioni l'applicazione della
normativa sul trattamento di fine rapporto relativo ai lavoratori privati.
Il comma 6 dello stesso art. 2 della L. n. 335 ha demandato alla contrattazione collettiva
nazionale dei comparti pubblici la definizione - entro il 30 novembre 1995 - delle norme
attuative, ai fini delle conseguenti modificazioni della struttura contributiva e
retributiva del personale. Per il recepimento delle misure stabilite dai contratti, si
prevede l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del
Ministro della funzione pubblica, entro trenta giorni dalla data di conclusione dei
contratti collettivi contenenti le predette indicazioni.
Il successivo comma 7 dell'art. 2 della L. n. 335 ha altresì previsto che i contratti
collettivi nazionali (sempre dei comparti pubblici) definiscano le modalità di
applicazione della nuova disciplina ai lavoratori pubblici già in servizio alla data del
31 dicembre 1995. Anche tali norme attuative devono essere recepite con decreto del
Presidente del Consiglio, emanato secondo la procedura di cui al precedente comma 6.
In attesa che venga attuata l'equiparazione prevista dai suddetti commi 6 e 7 dell'art. 2
della L. n. 335, l'art. 59, comma 56, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha concesso la
possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in
trattamento di fine rapporto. In caso di opzione in tal senso, una quota - pari a 1,5
punti percentuali - della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine
servizio, prevista dalla gestione di appartenenza del dipendente, verrà devoluta al
finanziamento di forme di previdenza complementare. Le modalità e la gradualità di tale
destinazione sono demandate ad una specifica trattativa con le organizzazioni sindacali
dei lavoratori. Non è chiaro se tale quota di 1,5 punti percentuali sia relativa
alla contribuzione a carico del datore di lavoro pubblico o del dipendente ovvero ad
entrambe. Inoltre si dovrebbe precisare se l'opzione per il trattamento di fine
rapporto da parte del dipendente determini l'obbligo di adesione alla forma di previdenza
complementare.
Contenuto dei commi 17 e 18
Il comma 17 specifica che la somma complessivamente attribuita alle forme di
previdenza complementare in base alla quota contributiva di 1,5 punti percentuali, di cui
all'art. 59, comma 56, della L. n. 449/1997, non può superare i 200 miliardi annui. Tale
importo - ricorda la relazione illustrativa - corrisponde a quello già scontato nel
disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.
Il primo periodo del comma 18 demanda a un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri il recepimento degli accordi contrattuali - di cui al citato art.
59, comma 56 -, relativi alla rivalutazione e alla gestione della quota di 1,5 punti
percentuali - per il periodo antecedente all'attribuzione alle forme di previdenza
complementare - e ai criteri per la destinazione delle somme a queste ultime. Il decreto
è emanato (in base al rinvio ai commi 6 e 7 dell'art. 2 della L. n. 335) su proposta del
Ministro della funzione pubblica.
Il secondo periodo - introdotto dalla V Commissione del Senato - prevede che il
medesimo decreto definisca: 1) gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva
relativi all'applicazione del trattamento di fine rapporto; 2) i criteri per l'erogazione
di quest'ultimo al personale a tempo determinato; 3) le modalità del passaggio al nuovo
sistema per i soggetti assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni (il comma 2 dell'art. 5 della L. n. 335 del 1995, ha disposto per essi,
come detto, l'applicazione della normativa sul trattamento di fine rapporto relativo ai
lavoratori privati).
Riguardo al punto n. 1), si osserva che gli adeguamenti si rendono necessari
soprattutto a seguito della soppressione della contribuzione relativa all'indennità di
fine servizio; tale contribuzione, come ricordato, nella precedente nota 1, è in parte a
carico del dipendente.
NOTE
1 Nel sistema vigente, l'indennità di fine servizio riconosciuta ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni ha natura previdenziale (con eccezione dei dipendenti del
parastato, per i quali opera un sistema simile a quello privatistico), consistendo in una
prestazione - determinata su parametri costituiti dalla base contributiva e dal periodo di
servizio computabile - a cui concorrono, in misura diversa, i dipendenti, con contributi
trattenuti mensilmente dallo stipendio, e le singole amministrazioni di appartenenza. La
base contributiva è costituita dall'80% dello stipendio annuo lordo (compresa la
tredicesima mensilità nonché - nella misura del 60% per i dipendenti statali -
l'indennità di contingenza). L'aliquota contributiva non risulta identica nelle varie
gestioni; in quella relativa ai dipendenti dello Stato, la misura è pari al 9,60%,
ripartita tra lavoratore (2,50%) e datore di lavoro (7,10%); quote differenti vigono nella
gestione per i dipendenti degli enti locali, ove il contributo è del 6,10%, di cui 3,60
punti percentuali a carico dell'ente e 2,50 a carico del dipendente.
L'importo dell'indennità si determina moltiplicando per il numero degli anni di servizio
computabili il dodicesimo (il quindicesimo nella gestione relativa ai dipendenti degli
enti locali) della base contributiva dell'ultimo stipendio (proiettato su scala annua).
Il trattamento di fine rapporto del settore privato, regolato dall'art. 2120 del codice
civile, come sostituito dall'art. 1 della L. 29 maggio 1982, n. 297, si configura invece
come una sorta di retribuzione differita, costituita attraverso l'accantonamento, da parte
del datore di lavoro, di una somma, pari al 7,407% della retribuzione del dipendente (tale
percentuale costituisce il quoziente del rapporto tra la suddetta base retributiva - fatta
pari a 100 - e il fattore 13,5). L'indicizzazione del capitale accantonato viene
effettuata in base ad un tasso fisso annuo pari all'1,5%, ed al 75% dell'aumento
dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT rispetto all'anno precedente.
Dall'omologazione tra settore pubblico e privato deriverà pertanto, per i dipendenti
pubblici, un calcolo non più basato sull'ultima retribuzione, ma sull'entità degli
accantonamenti annuali (con conseguente penalizzazione per i soggetti la cui carriera
risulti caratterizzata da una progressione retributiva particolarmente elevata e con
effetti migliorativi nel caso opposto). Un'importante fattispecie - non prevista nel
vigente regime dei dipendenti pubblici - è rappresentata dalla possibilità
dell'anticipazione del trattamento dovuto - nella misura massima del 70% - in costanza di
rapporto, purché l'interessato abbia un'anzianità di servizio di almeno 8 anni presso lo
stesso datore di lavoro; la richiesta è consentita per spese sanitarie relative a terapie
e interventi straordinari o per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i
figli. L'importo anticipato viene poi detratto dal totale del trattamento erogato alla
cessazione del rapporto di lavoro.
2 Si ricorda che l'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, prevede
la possibilità di destinare una quota degli accantonamenti relativi al trattamento di
fine rapporto al finanziamento dei fondi di previdenza complementare. Per i lavoratori
assunti successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 (28 aprile 1993),
il comma 3 del medesimo art. 8 prevede, in caso di iscrizione del soggetto alla forma di
previdenza complementare, l'integrale destinazione a quest'ultima degli accantonamenti in
esame, posteriori all'iscrizione medesima.
Una disciplina di delega per la ridefinizione di tali forme di destinazione è ora
prevista dall'art. 32 del disegno di legge governativo A.S. 3593-A (collegato cosiddetto
ordinamentale alla manovra di finanza pubblica per il triennio 1999-2001).
Comma 19
(Fondi previdenziali e assistenziali di dipendenti pubblici)
Il presente comma 19 è stato introdotto dalla V Commissione del Senato.
Quadro normativo
L'art. 55, comma 2, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha abrogato, a decorrere
dal 1° gennaio 1998, la possibilità per le amministrazioni pubbliche (come individuate
dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) di attribuire risorse finanziarie
o di impiegare pubblici dipendenti in favore di: 1) associazioni e organizzazioni di
dipendenti pubblici aventi natura previdenziale e assistenziale; 2) enti con finalità
assistenziale in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Tale possibilità era prevista dall'art. 10 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito,
con modificazioni, nella L. 24 ottobre 1996, n. 556, in deroga al divieto generale per le
pubbliche amministrazioni. Quest'ultimo era stato posto dall'art. 9, comma 1, della L. 24
dicembre 1993, n. 537, con effetto dal 1° gennaio 1994. Il citato art. 10 del D.L. n. 437
del 1996 aveva corrispondentemente conferito (al comma 2) carattere retroattivo - dalla
medesima data del 1° gennaio 1994 - alla deroga (in modo, cioè, che per le suddette
categorie di soggetti il divieto non fosse risultato mai operante).
Contenuto del presente comma 19
Il comma 19 modifica la decorrenza dell'abrogazione disposta dall'art. 55, comma 2,
della L. n. 449 del 1997. Il termine è differito dal 1° gennaio 1998 alla data di
trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati da
associazioni, enti ed organismi aventi (in favore di dipendenti pubblici) natura o
finalità previdenziale o assistenziale.
In conseguenza di tale differimento, viene riammessa, in via transitoria, la possibilità
per le amministrazioni pubbliche (come individuate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29) di attribuire risorse finanziarie o di impiegare pubblici dipendenti
in favore delle summenzionate associazioni, enti ed organismi.
Comma 21
(Trattamento tributario delle indennità corrisposte
ai lavoratori coinvolti nei processi di riduzione degli esuberi
di personale nel settore creditizio)
Il comma 21 - introdotto dalla Camera - contiene una norma di interpretazione
autentica in ordine al trattamento tributario delle somme corrisposte, a titolo di
sostegno al reddito, ai lavoratori coinvolti nei processi di riduzione degli esuberi di
personale nel settore creditizio.
La materia è disciplinata dall'articolo 59, comma 3, periodi dal secondo al sesto, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
In sintesi, le disposizioni citate prevedono la possibilità di una deroga alla nuova
disciplina sui requisiti e sulle decorrenze del trattamento previdenziale integrativo
(introdotta dal primo periodo dello stesso art. 59, comma 3, della legge n. 449/1997),
limitatamente ai regimi aziendali integrativi degli enti pubblici creditizi o società per
azioni bancarie ex-enti pubblici, al fine di gestire processi di ristrutturazione e
riorganizzazione aziendale che determino esuberi di personale.
In presenza di tali esuberi, si prevede il ricorso ad accordi con le organizzazioni
maggiormente rappresentative del personale iscritto ai regimi integrativi di cui al D.Lgs.
n. 357/1990, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi di sostegno del reddito e
delloccupazione per i settori sprovvisti del sistema degli ammortizzatori sociali,
di cui allart. 2, comma 28, della L. n. 662/1996 (collegata alla legge finanziaria
per il 1997) e comunque entro il 31 marzo 1998. Con tali accordi:
a) per agevolare lesodo del personale, si possono prevedere apposite indennità,
da erogare anche ratealmente. Quanto al regime fiscale da applicare alle indennità
suddette, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, si richiama lart. 17 del
T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986, come modificato dallart. 5 del
D.Lgs. n. 314/1997), per cui, per le somme corrisposte in occasione della cessazione del
rapporto, al fine di incentivare lesodo dei lavoratori che abbiano superato
letà di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, limposta si applica con
laliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di
fine rapporto, a norma dei commi 1 e 2 dell'articolo 17. Si ricorda che il comma 4
dell'articolo 17 dispone, come criterio generale - quindi per le ipotesi diverse da quella
suddetta che riguarda le somme corrisposte al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori
che rientrino nei suddetti requisiti di età - la tassazione delle anticipazioni e degli
acconti relativi al TFR e alle indennità equipollenti, nonché delle anticipazioni
relative alla altre indennità e somme in genere, nella stessa misura prevista per il TFR
e salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva.
Le indennità erogate in base alla lettera a) inoltre, sono escluse dalla base
imponibile contributiva, in conformità con quanto stabilito dallart. 6, comma 4,
lett. b) del D.Lgs. n. 314/1997 per qualunque somma corrisposta in occasione della
cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare lesodo dei lavoratori. La
lett. a) in commento specifica che il suddetto regime fiscale è da applicarsi alle
analoghe prestazioni che eventualmente saranno erogate per il settore del credito dai
fondi nazionali di cui alla L. n. 662/1996 citata;
b) in via prioritaria per lattribuzione delle suddette indennità potrà essere
adottato il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla
maturazione del diritto alla pensione a carico dellassicurazione generale
obbligatoria; contestualmente vanno previste forme di sostegno del reddito, comprensive
della corrispondente contribuzione figurativa, a carico del datore di lavoro, erogabili,
anche in soluzione unica, nel limite massimo dei quattro anni previsti per
lindennità di mobilità, di cui allart. 7 della L. n. 223/1993. In base al
rinvio allart. 1, comma 3-bis, del D.L. 14 agosto 1992, n. 364, convertito,
con modificazioni, nella L. 19 ottobre 1992, n. 406, il contributo a carico del datore
può essere imputato, anche agli effetti dei conti consolidati, per lintero
ammontare al conto dei profitti e delle perdite dellesercizio nel quale si considera
sostenuto ovvero, in quote costanti, a quello dellesercizio stesso e ai 4
successivi.
Una volta costituiti per il settore del credito i fondi nazionali di cui alla L. n.
662/1996, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dagli accordi sindacali
stipulati anteriormente a tale costituzione è trasferita ai fondi stessi, che provvedono
a riscuotere anticipatamente dai datori di lavoro obbligati le prestazioni residue da
erogare.
Le disposizioni dell'art. 59, comma 3, della legge n. 449/1997 sopra richiamate precisano
dunque il trattamento tributario (naturalmente agevolativo) applicabile alle indennità
corrisposte per incentivare l'esodo del personale in esubero (lettera a), ma non invece
quello relativo alle somme percepite dal medesimo personale a titolo di sostegno al
reddito, ai sensi della lettera b); il comma 21 pone rimedio a questa lacuna
normativa, dichiarando applicabile il regime fiscale previsto con riferimento alla lettera
a), che consiste, si ricorda, nell'applicazione delle imposte sui redditi con aliquota
pari alla metà di quella vigente per la tassazione del trattamento di fine rapporto.
NOTE
1 La norma citata dispone che, con uno o più regolamenti (che avrebbero dovuto
essere adottati dal Ministro del lavoro entro 180 giorni dallentrata in vigore della
legge) siano definite misure di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito di
processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare crisi di enti ed aziende
pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e i
settori d'impresa tuttora non ricompresi nel sistema degli ammortizzatori sociali. Quanto
ai criteri della delega, alla contrattazione collettiva è demandata la costituzione di
appositi fondi, finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo
0,50%, rispetto a cui si può prevedere una partecipazione dei lavoratori con una quota
non superiore al 25% del contributo stesso (lett. a e lett. c). Alla contrattazione
collettiva è demandata, parimenti, la definizione degli specifici trattamenti e dei
relativi criteri, entità e modalità, nell'ambito delle risorse disponibili e con
determinazione degli importi al lordo dei relativi contributi figurativi (lett. b).
Nel caso di ricorso al trattamento, è obbligatoria una contribuzione addizionale, non
superiore a tre volte limporto di quella ordinaria (lett. d). Si prevede,
inoltre, la costituzione presso l'INPS di appositi fondi gestiti con le parti sociali. Il
regolamento è stato emanato con il D.M. 27/11/1997, n. 477 (G.U. 13/1/1998, n. 9).
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