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Articolo 22
(Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo
per il personale non contrattualizzato)

L'articolo 21 prevede meccanismi di adeguamento automatico delle retribuzioni dei pubblici dipendenti "non contrattualizzati", il cui rapporto di lavoro, cioè, non è disciplinato sulla base di contratti di lavoro di natura privatistica ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ("Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"), e successive modifiche ed integrazioni.
La normativa introdotta nell'ordinamento dal D.Lgs. n. 29/1993 prevede, infatti, che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse previsioni contenute in leggi, regolamenti e contratti collettivi. A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto rimangono, invece, disciplinati dai rispettivi ordinamenti - e, dunque, sfuggono alla "privatizzazione" ed alla "contrattualizzazione" in senso stretto - le seguenti categorie di dipendenti pubblici: magistrati ordinari, amministrativi e contabili; avvocati e procuratori dello Stato; personale militare e delle Forze di polizia di Stato; personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura; dipendenti del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, della Consob e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Per quanto riguarda i professori ed i ricercatori universitari - che il comma 5 dell'art. 2, D.Lgs. n. 29 del 1993 considera come una categoria distinta da quelle non contrattualizzate indicate al precedente comma 4 - il relativo rapporto di lavoro resta disciplinato dalle disposizioni vigenti, in attesa della specifica normativa che lo regoli in modo organico.
Per quanto attiene, più specificamente, al trattamento economico, l'art. 2, comma 5, legge 6 marzo 1992, n. 216, stabilisce che fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente. In applicazione di tale norma, gli stipendi e gli assegni fissi e continuativi dei dirigenti statali sono stati aumentati dell'1,93 per cento (a decorrere dal 1° gennaio 1994), dell'1,30 per cento (a decorrere dal 1° gennaio 1995), del 2,89 per cento (a decorrere dal 1° gennaio 1996) e del 9,58 per cento (a decorrere dal 1° gennaio 1997), rispettivamente con decreti del Presidente della Repubblica 5 settembre 1994, 5 luglio 1995, 10 maggio 1996 e 8 maggio 1997. Gli ultimi due decreti hanno esteso i medesimi aumenti, dal 1° gennaio 1996, ai professori e ricercatori universitari.

Il comma 1 dell'articolo all'esame dispone che - a decorrere dal 1° gennaio 1998 - il complesso della retribuzione (stipendio, indennità integrativa speciale ed assegni fissi e continuativi) dei pubblici dipendenti non contrattualizzati è adeguato di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali. Nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge si chiarisce che la finalità della previsione è quella di eliminare "l'effetto distorsivo in atto derivante dal mancato computo dell'indennità integrativa speciale tra le voci retributive rilevate dall'ISTAT, che consentiva incrementi tanto più elevati quanto meno incideva la predetta indennità nella retribuzione complessiva".
Gli effetti di risparmio della norma - quantificati dalla relazione tecnica in 120 miliardi annui - sono riconducibili al nuovo meccanismo di calcolo che, includendo anche l'indennità integrativa nel totale retributivo su cui viene computato l'aumento percentuale, determina una riduzione di tale percentuale, e, conseguentemente, anche della base sulla quale viene effettuato il calcolo per l'attribuzione degli aumenti alle categorie non contrattualizzate. Ciò in considerazione del fatto che la voce relativa alla indennità integrativa è sostanzialmente fissa, in quanto non è più operante - a partire dal 31 dicembre 1991 - il meccanismo di rivalutazione basato sull'indice del costo della vita.
La disposizione fa espresso e testuale riferimento alle seguenti categorie di dipendenti: docenti e ricercatori universitari; personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di Polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate; personale dirigente della carriera prefettizia; personale della carriera diplomatica. Una disciplina particolare per i magistrati è, invece, dettata dal successivo comma 4 (cfr. infra).
Va osservato che l'elencazione contenuta nel comma 1 sembra ricomprendere tra il personale interessato al meccanismo di adeguamento retributivo soltanto le qualifiche apicali di alcune delle categorie non contrattualizzate individuate dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 29 del 1993 (che fa riferimento a tutto il personale militare e delle forze di polizia di Stato ed anche, nell'ambito della carriera prefettizia, ai vice consiglieri di prefettura, che non rivestono le funzioni dirigenziali). Stando all'attuale formulazione della previsione all'esame, le qualifiche non dirigenziali delle predette categorie non contrattualizzate - ad eccezione dei docenti universitari e degli appartenenti alla carriera diplomatica, che vi sono ricompresi per intero - dovrebbero, pertanto, continuare ad essere disciplinate, quanto agli adeguamenti retributivi, dai rispettivi ordinamenti.

I commi 2 e 3 disciplinano le modalità di funzionamento del meccanismo di adeguamento retributivo. In particolare:
in base al comma 2, la percentuale dell'adeguamento annuale è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri per la Funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica l'entità dell'incremento retributivo medio conseguito nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzate, che costituisce la variazione percentuale dell'incremento retributivo del personale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro tale termine, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.

Essendo il meccanismo operante dal 1° gennaio 1998, il comma 3 stabilisce che con il decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 2 si provvederà all'eventuale conguaglio tra l'incremento corrisposto per l'anno 1998 e quello spettante ai sensi del comma 2. In pratica - come è specificato nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge - la disposizione prevede "la possibilità di conguagliare i miglioramenti del 1999 con quelli del 1998".

Il comma 4 ha riguardo al personale di magistratura (ordinaria, amministrativa, contabile e militare) - nonché agli avvocati e procuratori dello Stato - ai quali estende, ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale per essa attualmente previsto, il meccanismo di adeguamento retributivo disciplinato dai commi precedenti, ferme restando, in quanto non derogate dal comma 1, le disposizioni dell'art. 2, legge 19 febbraio 1981, n. 27, recante "Provvidenze per il personale di magistratura".
Tale ultima norma - sostituendo gli artt. 11 e 12, legge 2 aprile 1979, n. 97 ("Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato") - ha introdotto un particolare meccanismo di adeguamento degli stipendi del personale di magistratura basato sulle seguenti essenziali caratteristiche:
l'incremento degli stipendi del personale di magistratura sono adeguati di diritto ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente da alcune categorie di pubblici dipendenti, con esclusione dell'indennità integrativa speciale. Sono presi a questi fini in considerazione i benefici medi pro capite delle amministrazioni statali, delle aziende autonome dello Stato, delle università, regioni, province e comuni, ospedali, enti di previdenza;
la variazione percentuale - che ha effetto dal 1° gennaio successivo al triennio di riferimento - è calcolata rapportando il trattamento economico medio complessivo per unità corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente;
è previsto un acconto sull'adeguamento triennale per ciascun anno del triennio in una percentuale pari al 30 per cento della variazione percentuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio del triennio successivo;
la percentuale di adeguamento è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, da adottare entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio, sulla base dei dati comunicati entro il mese di marzo dall'ISTAT. Qualora tali dati non siano disponibili entro il predetto termine, gli stipendi vengono adeguati con applicazione della stessa percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
In pratica, il comma all'esame - richiamando la sola disposizione del comma 1 - modifica il sistema di calcolo dell'adeguamento dei magistrati, rapportandolo agli incrementi medi conseguiti dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, ma sembra lasciarne inalterati la cadenza triennale, il calcolo della variazione percentuale ed il meccanismo degli acconti. La formulazione letterale della disposizione sembra, per contro, includere nell'adeguamento previsto per i magistrati anche l'indennità integrativa speciale, esclusa dall'art. 2, legge n. 27 del 1981, ma espressamente menzionata nel comma 1 dell'articolo all'esame, avente portata derogatoria rispetto al predetto art. 2 della legge n. 27 del 1981.
La Commissione bilancio del Senato ha esteso il meccanismo di calcolo dell’adeguamento dei magistrati, come modificato dalla disposizione all’esame, anche agli avvocati e procuratori dello Stato che, rientrano espressamente nelle previsioni della legge 2 aprile 1979, n. 97 e fruiscono del medesimo meccanismo di adeguamento retributivo previsto per i magistrati dagli artt. 11-12 della citata legge, come sostituiti dall'art. 2 della legge n. 27 del 1981

Con il comma 5 viene infine dettata una norma transitoria per i dirigenti di uffici dirigenziali generali, prevedendo per tale personale l'applicazione del nuovo sistema di calcolo limitatamente agli adeguamenti relativi al 1998. Va infatti rammentato che, per effetto del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - di modifica del D.Lgs. n. 29/1993 - anche questa categoria di dirigenti è stata assoggettata al regime privatistico, e quindi destinata ad una regolamentazione contrattuale della propria posizione retributiva.
Si ricorda, a tale riguardo, che - a norma degli artt. 19 e 24, comma 2, D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e poi modificati dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 - per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale, la cui durata non può essere superiore a due anni e non inferiore a sette, il trattamento economico fondamentale, avente carattere onnicomprensivo, è stabilito con contratto individuale (laddove per i dirigenti è stabilito con contratto collettivo), assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali. Con lo stesso contratto individuale sono determinati, inoltre, gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione
La norma di cui al comma in esame ha pertanto la finalità di disporre l'applicazione del nuovo metodo di calcolo per l'aggiornamento relativo al 1998, prevedendo che, a partire dall'anno successivo, dovrebbero essere definiti i primi contratti per l'area dei dirigenti generali.
Si ricorda, peraltro, che l'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 - modificando l'art. 45, comma 8, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - ha prorogato dal 30 settembre al 31 dicembre 1998 la data di applicabilità dell'art. 19 D.Lgs. n. 29 del 1993, che contiene, appunto, la disciplina generale sul conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali, ivi compresi quelli di livello generale.

La Commissione bilancio della Camera dei deputati ha introdotto - nel corso dell’esame in sede referente presso quel ramo del Parlamento - il comma 6, che riproduce una norma già originariamente recata dall'art. 2, comma 7, del disegno di legge finanziaria (AC 5266), e poi stralciata in quanto ritenuta estranea al contenuto proprio di tale provvedimento. Si tratta della proroga del termine di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
Tale norma ha attribuito ai dirigenti generali delle amministrazioni statali per il biennio 1996-1997 - in attesa della contrattualizzazione della categoria - una indennità di posizione, correlata alle responsabilità connesse alla funzione ricoperta dai soggetti interessati. Gli importi annui lordi ammontano a:
- 24 milioni di lire, per i dirigenti generali preposti a direzioni generali o ad altri uffici centrali e periferici di livello pari o superiore;
- 18 milioni di lire per le altre funzioni di livello di dirigente generale.
L'applicazione dell'art. 1 della legge n. 334/1997 è già stato prorogato fino alla data di entrata in vigore di contratti collettivi per l'area dirigenziale, e, comunque, fino a non oltre il 31 dicembre 1998, dall'art. 45, comma 19, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
Con il comma 5-bis in esame, la proroga viene disposta fino alla entrata in vigore dei contratti collettivi. Risulta in tal modo superato il riferimento al 31 dicembre 1998 contenuto nel predetto art. 45, comma 19, del D.Lgs. n. 80/1998.
L'ultimo periodo del comma 5-bis, in relazione alla prolungamento del periodo di corresponsione della indennità, autorizza la spesa di 37 miliardi di lire a decorrere dal 1999.


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14/12/1998
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