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Articolo 22
(Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo
per il personale non contrattualizzato)
L'articolo 21 prevede meccanismi di adeguamento automatico delle retribuzioni
dei pubblici dipendenti "non contrattualizzati", il cui rapporto di lavoro,
cioè, non è disciplinato sulla base di contratti di lavoro di natura privatistica ai
sensi dell'art. 2, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ("Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421"), e successive modifiche ed integrazioni.
La normativa introdotta nell'ordinamento dal D.Lgs. n. 29/1993 prevede, infatti, che i
rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse previsioni contenute in leggi, regolamenti e
contratti collettivi. A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto rimangono, invece,
disciplinati dai rispettivi ordinamenti - e, dunque, sfuggono alla
"privatizzazione" ed alla "contrattualizzazione" in senso stretto - le
seguenti categorie di dipendenti pubblici: magistrati ordinari, amministrativi e
contabili; avvocati e procuratori dello Stato; personale militare e delle Forze di polizia
di Stato; personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima
a partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura; dipendenti del Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, della Consob e dell'Autorità garante
della concorrenza e del mercato.
Per quanto riguarda i professori ed i ricercatori universitari - che il comma 5 dell'art.
2, D.Lgs. n. 29 del 1993 considera come una categoria distinta da quelle non
contrattualizzate indicate al precedente comma 4 - il relativo rapporto di lavoro resta
disciplinato dalle disposizioni vigenti, in attesa della specifica normativa che lo regoli
in modo organico.
Per quanto attiene, più specificamente, al trattamento economico, l'art. 2, comma 5,
legge 6 marzo 1992, n. 216, stabilisce che fino a quando non saranno approvate le norme
per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo,
fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, è aggiornato annualmente con decreto del Presidente
della repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti,
in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e
le modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti
nell'anno precedente. In applicazione di tale norma, gli stipendi e gli assegni fissi
e continuativi dei dirigenti statali sono stati aumentati dell'1,93 per cento (a decorrere
dal 1° gennaio 1994), dell'1,30 per cento (a decorrere dal 1° gennaio 1995), del 2,89
per cento (a decorrere dal 1° gennaio 1996) e del 9,58 per cento (a decorrere dal 1°
gennaio 1997), rispettivamente con decreti del Presidente della Repubblica 5 settembre
1994, 5 luglio 1995, 10 maggio 1996 e 8 maggio 1997. Gli ultimi due decreti hanno esteso i
medesimi aumenti, dal 1° gennaio 1996, ai professori e ricercatori universitari.
Il comma 1 dell'articolo all'esame dispone che - a decorrere dal 1° gennaio 1998 -
il complesso della retribuzione (stipendio, indennità integrativa speciale ed assegni
fissi e continuativi) dei pubblici dipendenti non contrattualizzati è adeguato di diritto
annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti
nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci
retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate per l'elaborazione
degli indici delle retribuzioni contrattuali. Nella Relazione di accompagnamento al
disegno di legge si chiarisce che la finalità della previsione è quella di eliminare
"l'effetto distorsivo in atto derivante dal mancato computo dell'indennità
integrativa speciale tra le voci retributive rilevate dall'ISTAT, che consentiva
incrementi tanto più elevati quanto meno incideva la predetta indennità nella
retribuzione complessiva".
Gli effetti di risparmio della norma - quantificati dalla relazione tecnica in 120
miliardi annui - sono riconducibili al nuovo meccanismo di calcolo che, includendo anche
l'indennità integrativa nel totale retributivo su cui viene computato l'aumento
percentuale, determina una riduzione di tale percentuale, e, conseguentemente, anche della
base sulla quale viene effettuato il calcolo per l'attribuzione degli aumenti alle
categorie non contrattualizzate. Ciò in considerazione del fatto che la voce relativa
alla indennità integrativa è sostanzialmente fissa, in quanto non è più operante - a
partire dal 31 dicembre 1991 - il meccanismo di rivalutazione basato sull'indice del costo
della vita.
La disposizione fa espresso e testuale riferimento alle seguenti categorie di dipendenti:
docenti e ricercatori universitari; personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di
qualifiche corrispondenti, dei Corpi di Polizia civili e militari, dei colonnelli e
generali delle Forze armate; personale dirigente della carriera prefettizia; personale
della carriera diplomatica. Una disciplina particolare per i magistrati è, invece,
dettata dal successivo comma 4 (cfr. infra).
Va osservato che l'elencazione contenuta nel comma 1 sembra ricomprendere tra il personale
interessato al meccanismo di adeguamento retributivo soltanto le qualifiche apicali di
alcune delle categorie non contrattualizzate individuate dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. n.
29 del 1993 (che fa riferimento a tutto il personale militare e delle forze di
polizia di Stato ed anche, nell'ambito della carriera prefettizia, ai vice consiglieri di
prefettura, che non rivestono le funzioni dirigenziali). Stando all'attuale formulazione
della previsione all'esame, le qualifiche non dirigenziali delle predette categorie non
contrattualizzate - ad eccezione dei docenti universitari e degli appartenenti alla
carriera diplomatica, che vi sono ricompresi per intero - dovrebbero, pertanto, continuare
ad essere disciplinate, quanto agli adeguamenti retributivi, dai rispettivi ordinamenti.
I commi 2 e 3 disciplinano le modalità di funzionamento del meccanismo di
adeguamento retributivo. In particolare:
in base al comma 2, la percentuale dell'adeguamento annuale è determinata entro il
30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei ministri per la Funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica l'entità
dell'incremento retributivo medio conseguito nell'anno precedente dalle categorie di
pubblici dipendenti contrattualizzate, che costituisce la variazione percentuale
dell'incremento retributivo del personale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non
siano disponibili entro tale termine, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura
percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
Essendo il meccanismo operante dal 1° gennaio 1998, il comma 3 stabilisce che con
il decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 2 si provvederà all'eventuale
conguaglio tra l'incremento corrisposto per l'anno 1998 e quello spettante ai sensi del
comma 2. In pratica - come è specificato nella Relazione di accompagnamento al disegno di
legge - la disposizione prevede "la possibilità di conguagliare i miglioramenti del
1999 con quelli del 1998".
Il comma 4 ha riguardo al personale di magistratura (ordinaria, amministrativa,
contabile e militare) - nonché agli avvocati e procuratori dello Stato - ai quali
estende, ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale per essa attualmente previsto, il
meccanismo di adeguamento retributivo disciplinato dai commi precedenti, ferme restando,
in quanto non derogate dal comma 1, le disposizioni dell'art. 2, legge 19 febbraio 1981,
n. 27, recante "Provvidenze per il personale di magistratura".
Tale ultima norma - sostituendo gli artt. 11 e 12, legge 2 aprile 1979, n. 97 ("Norme
sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e
amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello
Stato") - ha introdotto un particolare meccanismo di adeguamento degli stipendi del
personale di magistratura basato sulle seguenti essenziali caratteristiche:
l'incremento degli stipendi del personale di magistratura sono adeguati di diritto ogni
triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel
triennio precedente da alcune categorie di pubblici dipendenti, con esclusione
dell'indennità integrativa speciale. Sono presi a questi fini in considerazione i
benefici medi pro capite delle amministrazioni statali, delle aziende autonome
dello Stato, delle università, regioni, province e comuni, ospedali, enti di previdenza;
la variazione percentuale - che ha effetto dal 1° gennaio successivo al triennio di
riferimento - è calcolata rapportando il trattamento economico medio complessivo per
unità corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno
del triennio precedente;
è previsto un acconto sull'adeguamento triennale per ciascun anno del triennio in una
percentuale pari al 30 per cento della variazione percentuale verificatasi fra le
retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere
dal 1° gennaio del triennio successivo;
la percentuale di adeguamento è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, da adottare entro
il 30 aprile del primo anno di ogni triennio, sulla base dei dati comunicati entro il mese
di marzo dall'ISTAT. Qualora tali dati non siano disponibili entro il predetto termine,
gli stipendi vengono adeguati con applicazione della stessa percentuale dell'anno
precedente, salvo successivo conguaglio.
In pratica, il comma all'esame - richiamando la sola disposizione del comma 1 - modifica
il sistema di calcolo dell'adeguamento dei magistrati, rapportandolo agli incrementi medi
conseguiti dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, ma sembra lasciarne
inalterati la cadenza triennale, il calcolo della variazione percentuale ed il meccanismo
degli acconti. La formulazione letterale della disposizione sembra, per contro, includere
nell'adeguamento previsto per i magistrati anche l'indennità integrativa speciale,
esclusa dall'art. 2, legge n. 27 del 1981, ma espressamente menzionata nel comma 1
dell'articolo all'esame, avente portata derogatoria rispetto al predetto art. 2 della
legge n. 27 del 1981.
La Commissione bilancio del Senato ha esteso il meccanismo di calcolo
delladeguamento dei magistrati, come modificato dalla disposizione allesame,
anche agli avvocati e procuratori dello Stato che, rientrano espressamente nelle
previsioni della legge 2 aprile 1979, n. 97 e fruiscono del medesimo meccanismo di
adeguamento retributivo previsto per i magistrati dagli artt. 11-12 della citata legge,
come sostituiti dall'art. 2 della legge n. 27 del 1981
Con il comma 5 viene infine dettata una norma transitoria per i dirigenti di uffici
dirigenziali generali, prevedendo per tale personale l'applicazione del nuovo sistema di
calcolo limitatamente agli adeguamenti relativi al 1998. Va infatti rammentato che, per
effetto del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - di modifica del D.Lgs. n. 29/1993 - anche questa
categoria di dirigenti è stata assoggettata al regime privatistico, e quindi destinata ad
una regolamentazione contrattuale della propria posizione retributiva.
Si ricorda, a tale riguardo, che - a norma degli artt. 19 e 24, comma 2, D.Lgs. n. 29 del
1993, come sostituiti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e poi modificati dal D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387 - per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale, la
cui durata non può essere superiore a due anni e non inferiore a sette, il trattamento
economico fondamentale, avente carattere onnicomprensivo, è stabilito con contratto
individuale (laddove per i dirigenti è stabilito con contratto collettivo), assumendo
come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per
le aree dirigenziali. Con lo stesso contratto individuale sono determinati, inoltre, gli
istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità
attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività
amministrativa e di gestione
La norma di cui al comma in esame ha pertanto la finalità di disporre l'applicazione del
nuovo metodo di calcolo per l'aggiornamento relativo al 1998, prevedendo che, a partire
dall'anno successivo, dovrebbero essere definiti i primi contratti per l'area dei
dirigenti generali.
Si ricorda, peraltro, che l'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n.
387 - modificando l'art. 45, comma 8, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - ha prorogato dal 30
settembre al 31 dicembre 1998 la data di applicabilità dell'art. 19 D.Lgs. n. 29
del 1993, che contiene, appunto, la disciplina generale sul conferimento degli incarichi
di funzioni dirigenziali, ivi compresi quelli di livello generale.
La Commissione bilancio della Camera dei deputati ha introdotto - nel corso
dellesame in sede referente presso quel ramo del Parlamento - il comma 6, che
riproduce una norma già originariamente recata dall'art. 2, comma 7, del disegno di legge
finanziaria (AC 5266), e poi stralciata in quanto ritenuta estranea al contenuto proprio
di tale provvedimento. Si tratta della proroga del termine di applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
Tale norma ha attribuito ai dirigenti generali delle amministrazioni statali per il
biennio 1996-1997 - in attesa della contrattualizzazione della categoria - una indennità
di posizione, correlata alle responsabilità connesse alla funzione ricoperta dai soggetti
interessati. Gli importi annui lordi ammontano a:
- 24 milioni di lire, per i dirigenti generali preposti a direzioni generali o ad altri
uffici centrali e periferici di livello pari o superiore;
- 18 milioni di lire per le altre funzioni di livello di dirigente generale.
L'applicazione dell'art. 1 della legge n. 334/1997 è già stato prorogato fino alla data
di entrata in vigore di contratti collettivi per l'area dirigenziale, e, comunque, fino a
non oltre il 31 dicembre 1998, dall'art. 45, comma 19, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
Con il comma 5-bis in esame, la proroga viene disposta fino alla entrata in
vigore dei contratti collettivi. Risulta in tal modo superato il riferimento al 31
dicembre 1998 contenuto nel predetto art. 45, comma 19, del D.Lgs. n. 80/1998.
L'ultimo periodo del comma 5-bis, in relazione alla prolungamento del periodo di
corresponsione della indennità, autorizza la spesa di 37 miliardi di lire a decorrere dal
1999.
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14/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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