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Articolo 21
(Riduzioni degli stanziamenti per straordinari)
Larticolo 21 in esame riduce del 10% gli
stanziamenti per il lavoro straordinario del personale dello Stato per il triennio
1999-2001. Sono esclusi dalla riduzione i servizi peculiari che la relazione
governativa al d.d.l. definisce "difficilmente comprimibili". Si tratta, nella
formulazione originaria del d.d.l., di:
lAmministrazione della Pubblica Sicurezza, limitatamente ai servizi
istituzionali di tutela dellordine e della sicurezza pubblica;
i Vigili del Fuoco;
le Forze Armate, limitatamente al personale impegnato nei settori operativi;
lAmministrazione della giustizia, per i servizi di traduzione di detenuti e
internati e per la trattazione dei procedimenti penali per fatti di criminalità
organizzata (sui servizi dellAmministrazione della giustizia esclusi dalla riduzione
cfr. oltre);
Con l'approvazione, durante lesame in sede referente alla Camera, di
un emendamento del governo e di uno di iniziativa parlamentare sono stati esclusi dalla
riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario anche:
il personale della Direzione generale protezione civile e servizi antincendi del
Ministero dell'interno;
il personale dei Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici
nazionali della Presidenza del Consiglio;
lAmministrazione della giustizia, per i servizi istituzionali a turno di
custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati.
Larticolo specifica che la riduzione del 10 % opera, invece, anche nei
confronti del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione allopera del
Ministro, di cui allarticolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
La legge 15 novembre 1973, n.734 (Concessione di un assegno perequativo ai
dipendenti civili dello stato e soppressione di indennità particolari) mentre prevedeva,
allart. 19, contingenti massimi di 70 o 80 ore mensili di straordinario per alcune
categorie di pubblici dipendenti, prevedeva altresì la possibilità di attribuire
compensi per lavoro straordinario, in circostanze di particolare impegno, agli uffici di
diretta collaborazione al ministro individuati con decreto interministeriale, nonché al
contingente del personale dipendente dello Stato ivi applicato con formale provvedimento,
anche in deroga alle norme vigenti.
Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro trovano disciplina normativa anche
nellart. 14 del D.L. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che prevede un decreto per determinare il trattamento di
tale personale, consistente in un unico emolumento sostitutivo tra laltro dei
compensi per il lavoro straordinario. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento attuativo larticolo 14 abroga altresì "ogni altra norma
riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti
. e delle segreterie
particolari".
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ALLINDICE DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 1999