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Articolo 21
(Riduzioni degli stanziamenti per straordinari)

L’articolo 21 in esame riduce del 10% gli stanziamenti per il lavoro straordinario del personale dello Stato per il triennio 1999-2001. Sono esclusi dalla riduzione i servizi peculiari che la relazione governativa al d.d.l. definisce "difficilmente comprimibili". Si tratta, nella formulazione originaria del d.d.l., di:
l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, limitatamente ai servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
i Vigili del Fuoco;
le Forze Armate, limitatamente al personale impegnato nei settori operativi;
l’Amministrazione della giustizia, per i servizi di traduzione di detenuti e internati e per la trattazione dei procedimenti penali per fatti di criminalità organizzata (sui servizi dell’Amministrazione della giustizia esclusi dalla riduzione cfr. oltre);
Con l'approvazione, durante l’esame in sede referente alla Camera, di un emendamento del governo e di uno di iniziativa parlamentare sono stati esclusi dalla riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario anche:
il personale della Direzione generale protezione civile e servizi antincendi del Ministero dell'interno;
il personale dei Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio;
l’Amministrazione della giustizia, per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati.
L’articolo specifica che la riduzione del 10 % opera, invece, anche nei confronti del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro, di cui all’articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
La legge 15 novembre 1973, n.734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello stato e soppressione di indennità particolari) mentre prevedeva, all’art. 19, contingenti massimi di 70 o 80 ore mensili di straordinario per alcune categorie di pubblici dipendenti, prevedeva altresì la possibilità di attribuire compensi per lavoro straordinario, in circostanze di particolare impegno, agli uffici di diretta collaborazione al ministro individuati con decreto interministeriale, nonché al contingente del personale dipendente dello Stato ivi applicato con formale provvedimento, anche in deroga alle norme vigenti.
Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro trovano disciplina normativa anche nell’art. 14 del D.L. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che prevede un decreto per determinare il trattamento di tale personale, consistente in un unico emolumento sostitutivo tra l’altro dei compensi per il lavoro straordinario. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo l’articolo 14 abroga altresì "ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti…. e delle segreterie particolari".

 
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13/12/1998
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