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Articolo 20
(Assunzioni di personale)

L'articolo 20 contiene alcune modifiche alla disciplina in materia di assunzioni nel pubblico impiego introdotta dall'art. 39 (commi 1-24) del collegato dello scorso anno (legge 27 dicembre 1997, n. 449).
Il comma 1, lettera a) dell'articolo in esame modifica il comma 2 dell'articolo 39, prevedendo una più sensibile riduzione del personale complessivamente in servizio nel corso del 1999; tra le norme introdotte dalla legge n. 449 vi sono, infatti, quelle che prevedono la rilevazione del numero complessivo dei dipendenti in servizio presso le pubbliche amministrazioni ai fini della programmazione delle assunzioni e della riduzione, appunto, del numero di dipendenti.
L'articolo 39, al comma 1, ha stabilito un principio di programmazione delle assunzioni delle pubbliche amministrazioni, con il quale si è inteso superare (secondo la relazione al collegato per il 1998) la precedente normativa imperniata sul principio del blocco delle assunzioni, "indebolito annualmente da consistenti e numerose deroghe che ne hanno inficiato gli effetti". La legge n. 449 ha quindi posto a carico degli "organi di vertice" delle amministrazioni pubbliche un obbligo di programmazione triennale del fabbisogno di personale, tenendo conto delle assunzioni obbligatorie che le amministrazioni stesse sono tenute a operare in base alla legge n. 482/1968; la finalità della programmazione è quella di "assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio".
Adempimento preliminare alla programmazione delle assunzioni è la rilevazione del numero di dipendenti di ciascuna amministrazione, funzionale anche per realizzare la riduzione complessiva del personale in servizio. A tal fine, il comma 2 dell'articolo 39 dispone che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità (in base al comma 20 del medesimo art. 39) valutino il numero complessivo dei dipendenti in servizio. Tale valutazione deve avvenire su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri individuati da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che - per il 1998 - doveva essere emanato entro il 31 gennaio 1998: il DPCM in questione è stato emanato lo scorso 4 marzo 1998 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio us..
I criteri di rilevazione indicati dal decreto sono i seguenti:
la rilevazione riguarda il personale a tempo indeterminato delle Forze armate e dei corpi di polizia, delle amministrazioni del comparto Ministeri, delle aziende autonome nonché degli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità alla data del 31 dicembre 1997;
il dato relativo al 31 dicembre 1997 e' assunto tenendo conto di tutto il personale di ruolo presente nelle suddette amministrazioni alla data considerata, comprese le unità utilizzate in posizione di comando e fuori ruolo;
il personale a tempo parziale presente in servizio al 31 dicembre 1997 e' considerato secondo criteri equivalenti computando mediamente una unità ogni due, a prescindere dalla percentuale di riduzione dell'orario;
il personale assunto a tempo determinato in relazione ad esigenze temporanee e straordinarie non e' computabile ai fini del calcolo del personale in servizio. Per detto personale la Ragioneria generale dello Stato rileva, trimestralmente, la spesa impegnata per la valutazione del personale in servizio.
Il comma 2 dell'art. 39 fissava, come si è detto, per l'anno 1998 l’obiettivo di una riduzione complessiva del personale in servizio al 31 dicembre 1998 non inferiore all’1 per cento del personale in servizio al 31 dicembre 1997. La relazione chiariva che il riferimento ad una riduzione complessiva era finalizzata a consentire al Governo - il successivo comma 3 attribuisce infatti al Consiglio dei Ministri la deliberazione sulle assunzioni che possono essere fatte - di considerare in un contesto organico le priorità funzionali da garantire attraverso le nuove assunzioni.
L'ultimo periodo del comma 2 prevedeva, infine, l’ulteriore obiettivo di una riduzione del personale in servizio nel 1999 di almeno lo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1998.

Il comma 1, lettera a) dell'articolo in esame modifica tale norma, prevedendo che alla data del 31 dicembre 1999 venga assicurata una riduzione del personale non inferiore all'1,5% rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997: la relazione chiarisce che si intende così garantire una riduzione biennale (1998-1999) dell'1,5% del personale in servizio, calcolata sulle unità presenti al 31 dicembre 1997.
Si ricorda che il testo originario dell'articolo 39 del collegato dello scorso anno - su cui la norma ora descritta incide - prevedeva la contrazione complessiva del numero dei dipendenti statali nel corso del 1998 nella misura dell’1,5 per cento di quelli in servizio nel 1997: con l’approvazione di un emendamento del Governo tale obiettivo era stato scandito temporalmente nell’arco di due anni, prevedendo la riduzione dell’1 per cento nel 1998 e dello 0,5 nel 1999, come si è detto. La riduzione così ottenuta risultava leggermente meno consistente di quella originariamente prevista, poiché la contrazione dello 0,5 per cento che prevista nel 1999 doveva essere calcolata sul numero dei dipendenti in servizio al 1998, cioè dopo la realizzazione della prima riduzione.
Con la disposizione del comma 1, lett. a) in commento la norma torna ad assicurare una contrazione del numero dei dipendenti pari all'1,5% di quelli in servizio nel 1997, nell'arco dei due anni 1998-1999.
Il comma in esame stabilisce, inoltre, che nell'anno 2000 si assicuri un'ulteriore riduzione di tale personale, non inferiore all'1%, sempre calcolato sul personale in servizio al 31 dicembre 1997.

Il comma 1, lettera b) dell'articolo in esame, introdotto nel corso dell’esame nell’Assemblea della Camera dei deputati, modifica l’articolo 39, comma 3 della legge n. 449/1997.
Il comma 3 ora richiamato ha individuato la competenza alla deliberazione di nuove assunzioni ed ha indicato i criteri ai quali attenersi nel deliberare le assunzioni stesse; l’ultimo periodo del comma prescrive poi l’applicabilità delle norme dell’articolo in esame, nel suo complesso, anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
Il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni dello Stato è deciso con cadenza trimestrale dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Si fa riferimento alle amministrazioni di cui al comma 2 del medesimo art. 39, il quale disciplina le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, escluso il personale della scuola.
Nel decidere le assunzioni del trimestre il Governo deve tenere conto dei seguenti criteri:
- criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia ed ai Vigili del fuoco; la priorità riconosciuta a tali funzioni della pubblica amministrazione non deve peraltro comportare, a norma del comma 3, la mancata osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2: anche quando si proceda a questo tipo di assunzioni, quindi, dovrà aversi riguardo alle esigenze di funzionalità, di ottimizzazione delle risorse, della compatibilità con le disponibilità finanziarie e di bilancio (comma 1), nonché ai criteri indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2;
- sono fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997; tale criterio è applicato in sede di prima applicazione;
- sono fatte salve le disposizioni dei successivi commi 23 e 24 (proroga dei contratti del personale delle agenzie regionali per l’impiego, trasformazione in contratti a tempo indeterminato delle assunzioni a tempo determinato presso il ministero per i beni culturali, incremento di 3.000 unità del contingente di giovani di leva assegnati in servizio ausiliario alle Forze di polizia) e del comma 4 dell’art. 42 (immissione in ruolo di personale del Ministero degli affari esteri);
- le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo le procedure di mobilità; queste ultime devono essere applicate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i soli criteri generali indicati dall’art. 35 del D.Lgs. n. 29/1993.
Il già ricordato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1998 chiarisce che le nuove assunzioni richieste dalle amministrazioni sono autorizzate con cadenza trimestrale, sulla base di quote stimate del numero complessivo delle assunzioni effettuabili nel corso dell'anno, tenuto conto del numero previsto di cessazioni e delle cessazioni effettive che risulteranno alla fine di ciascun trimestre, in modo da realizzare l'obiettivo della riduzione programmata di personale per il 1998.
Il comma 1, lett. b) introduce un periodo aggiuntivo al comma 3 dell’art. 39 ora ricordato, prevedendo un ulteriore criterio di priorità di cui il Consiglio dei ministri deve tener conto nel formulare il programma trimestrale di assunzioni: si tratta delle assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano. Tale criterio di priorità è assoggettato a due limiti: esso trova applicazione per un periodo limitato, e cioè fino al 31 dicembre 2001, e solo nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale. Si osserva che il limite temporale previsto sembrerebbe avere un’ampiezza maggiore di quella individuata per i criteri di cui al secondo periodo del comma 3 dell’art. 39, che trovano applicazione solo in sede di prima applicazione.
La norma in esame è attuativa dell’art. 89 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, il quale istituisce appositi ruoli del personale civile delle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia di Bolzano (fatta eccezione per alcune categorie di personale del Ministero dell’interno e di quello della Difesa). Per i posti in questi ruoli lo Statuto prevede la riserva, per quote, a cittadini appartenenti ai tre gruppi linguistici presenti nella provincia (italiano, tedesco, ladino) in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi e la garanzia della stabilità di sede nella provincia (con talune eccezioni).

Il comma 1, lettera c), introducendo un comma aggiuntivo all'art. 39 della legge n. 449, chiarisce l'ambito applicativo del regime delle autorizzazioni alle assunzioni ora illustrato: sotto il profilo soggettivo, ossia di individuazione delle amministrazioni tenute a rispettare il dettato del precedente comma 3, la norma in esame stabilisce che tale disciplina si applica, a decorrere dall'anno 1999, alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Si ricorda che - come si è detto - il comma 3 in questione individua il suo ambito nelle amministrazioni di cui al comma 2: quest'ultimo fa riferimento alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatta eccezione per le assunzioni del personale della scuola, disciplinate da apposita norma; il comma 20 dell'art. 39 citato estende inoltre la disciplina autorizzatoria in questione anche agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità.
Sotto il profilo oggettivo, ossia del tipo di procedure di assunzione cui si applica la disciplina autorizzatoria, la norma in esame fa riferimento a tutte le procedure di reclutamento e a tutte le nuove assunzioni di personale, ivi comprese quelle relative a personale già in servizio con diversa qualifica o livello presso la medesima o altra amministrazione pubblica. A questo proposito, la relazione tecnica chiarisce che ciò comporterà che le progressioni di carriera a seguito di riqualificazione e di concorsi interni o riservati saranno sostanzialmente assimilate alle nuove assunzioni, ai fini della riduzione del personale.
Come si è detto, il numero delle assunzioni è deliberato dal Consiglio dei ministri con cadenza trimestrale (art. 39, comma 3, della legge n. 449); al fine di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, la lettera c) del comma in esame prevede, sempre a partire dal 1999, che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 gennaio, individui - in questi casi - criteri, modalità e termini delle assunzioni, anche differenziati rispetto a quelli del normale regime autorizzatorio trimestrale (di cui appunto al comma 3 dell'art. 39).

Il comma 1, lettera d) dispone l'aumento della percentuale delle nuove assunzioni che devono essere destinate a rapporti di lavoro a tempo parziale (cd. part-time), modificando l'art. 39, comma 18 della legge n. 449/1997 che ha disposto in materia.
Il comma 18 dell'art. 39 prevede che una percentuale pari almeno al 10% delle nuove assunzioni sia destinata a rapporti di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno. Una ulteriore percentuale di assunzioni non inferiore al 10% deve invece avere luogo mediante contratti di formazione e lavoro.
Il comma in esame fa salvo quanto disposto dall’art. 1, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che individua per quali categorie di personale possa essere costituito il rapporto di lavoro part-time. L’art. 1, comma 57 richiamato precisa che il rapporto part-time può instaurarsi per tutti i profili appartenenti a qualsivoglia qualifica o livello (la previgente normativa, invece, stabiliva che per alcuni profili professionali - funzioni ispettive, direttive, di coordinamento, ecc.- non erano ipotizzabili rapporti part-time). Il riferimento ai "profili" ha ampliato l'applicabilità dell'istituto a tutto il personale dipendente appartenente a tutte le qualifiche o livelli, con l’esclusione del personale con qualifica dirigenziale e di alcune carriere particolari (come magistrati, avvocati dello Stato, ecc.). Sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della norma il personale militare, delle Forze di Polizia e quello del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Per quanto riguarda invece il contratto di formazione e lavoro, va ricordato che il decreto legislativo n. 80 del 1998 ha recentemente disposto in materia: l'art. 43 del D.Lgs. n. 80/1998 ha infatti abrogato l'art. 44 del decreto legislativo n. 29/1993 il quale affidava ad un regolamento governativo la disciplina del rapporto ed ha demandato alla contrattazione collettiva la materia dei contratti di formazione e lavoro (art. 36, comma 7): i contratti collettivi nazionali disciplineranno tale materia in applicazione della normativa vigente richiamata.
La lettera d) del comma in esame, nel sostituire il testo del comma 18 ora ricordato, eleva la percentuale di nuove assunzioni da riservare al part-time e ai contratti di formazione e lavoro dal 20% (10% per il part-time, 10% per i contratti di formazione e lavoro) al 25%, senza indicare percentuali riservate all'una o all'altra tipologia di rapporto di lavoro. Il 20% deve essere calcolato complessivamente sul totale delle assunzioni; per le assunzioni degli anni 1998 e 1999 il rispetto di tale limite è verificato al termine del 1999.
La relazione tecnica ha valutato le economie che deriveranno dall’applicazione del comma 1 prudenzialmente stimate circa 60 miliardi di lire per il 1999; per l’anno 2000 le economie sono stimate in circa 350 miliardi di lire, in considerazione sia della progressività del processo riduttivo del numero di dipendenti, sia della stabilizzazione degli effetti di estensione della disciplina autorizzatoria; per l’anno 2001 le economie sono stimate in circa 500 miliardi di lire.

Il comma 2, introdotto nel corso dell’esame da parte della Camera dei deputati, abroga un articolo del R.D. 27 agosto 1932, n. 1127, il quale reca disposizioni per le scuole elementari della Venezia tridentina; ed in particolare sui trasferimenti di personale in (o da) tale zona geografica, coincidente con parte della provincia di Trento e con la provincia di Bolzano.
L’articolo 4 del regio decreto abrogato dal comma in esame, prevede – in sostanza – il computo aumentato di un terzo del servizio degli insegnanti elementari nelle scuole della zona considerata, con modalità differenti a seconda che si tratti di insegnanti di ruolo, insegnanti straordinari o insegnanti di scuole non classificate funzionanti; tale beneficio viene esteso al personale ispettivo e direttivo.
Come si è detto, il comma 2 abroga l’articolo 4 ora illustrato.

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 1999 il termine - fissato al 31 dicembre 1998 - per la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato stipulati dal Ministero per i beni e le attività culturali (trasformazione prevista dall'art. 4-bis, comma 6, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236) stabilito dal comma 23, secondo periodo, dell'articolo 39 della legge n. 449/1997.
Quest'ultimo aveva a sua volta prorogato al 31 dicembre 1998 tale termine, il quale era stato originariamente fissato dall'art. 1, comma 18, della legge n. 549/1995 al 31 dicembre 1996, e che era stato già prorogato al 31 dicembre 1997 dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127. Si ricorda che l'ultimo periodo del comma 23 riconduce l'eventuale trasformazione del rapporto nell'ambito della programmazione delle assunzioni disposta dai commi 1-3 dell'articolo 39 della legge n. 449.
Il comma 3, secondo la relazione tecnica, non comporta oneri aggiuntivi.

Il comma 4 autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere a tempo determinato e con contratto di part-time mille unità di personale per profili professionali di qualifiche funzionali non superiori alla settima; il Ministero è autorizzato ad assumere tali unità nel 1999 e nel 2000; la durata del rapporto di lavoro è fissata in periodi non superiori ad un anno, ma prorogabili a due. Le assunzioni in questione sono autorizzate al di fuori della previsione di fabbisogno di personale (sulla disciplina della programmazione del fabbisogno del personale si veda quanto detto con riferimento al comma 1).
Il personale è destinato a garantire l’apertura pomeridiana, serale e festiva di musei, gallerie, monumenti, scavi di antichità dello Stato, biblioteche ed archivi. Durante l’esame in sede referente al Senato il comma è stato così modificato; la precedente formulazione menzionava la "realizzazione di un progetto sperimentale": l’eliminazione di tale riferimento non inquadrerebbe più quindi la norma nell’ambito di una sperimentazione. Con una norma inserita durante l’esame da parte della Camera dei deputati viene sancito (oltre all'estensione del progetto a biblioteche ed archivi) un criterio di equilibrata dislocazione territoriale nella scelta delle strutture in cui viene garantito tale orario di apertura e sono quindi previste le conseguenti assunzioni.
La copertura dell'onere derivante dalla disposizione in esame viene assicurata, nei limiti di 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999 e 2000 con quota parte delle entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78 (Soppressione della tassa d’ingresso ai musei statali), stimate dalla relazione tecnica in significativo aumento.
Il comma 5, inserito nel corso dell’esame da parte della Camera dei deputati, pone un’eccezione al generale regime di blocco o contenimento delle assunzioni, a favore di personale non vedente per le professionalità di centralinista telefonico, massofiosioterapista ed insegnante. Il divieto di blocco o contenimento delle assunzioni per queste tipologie di personale non vedente è sancito sia nei confronti delle amministrazioni pubbliche che delle aziende private.
Durante l’esame in sede referente al Senato sono stati introdotti due commi aggiuntivi.
Il comma 6 dispone l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 113 del 29 marzo 1985 anche agli enti locali le cui piante organiche comprendano posti di centralinista telefonico.

La legge 29 marzo 1985, n. 113 disciplina il collocamento al lavoro ed il rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti: essa regola, in particolare, la gestione e l’organizzazione dell’albo (art. 1 ) e l’abilitazione alle funzioni di centralin0ista privo della vista (art. 2). L’art. 3 dispone circa gli obblighi dei datori di lavoro: in particolare si prevede che, anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, anche i datori di lavoro pubblici siano tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all' articolo 1 della legge. Sono previsti provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri per l’individuazione dei servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici privi della vista non possono essere adibiti . La legge stessa esclude poi direttamente l’applicazione delle norme a centralini destinati a particolari servizi, tra i quali quelli di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale.

Il comma 7 prevede che, per coloro che abbiano già prestato servizio militare obbligatorio, o che siano trattenuti in servizio per ulteriori 12 mesi oltre la ferma di leva, il limite massimo di età per il reclutamento volontario sia elevato da 22 a 23 anni .
Con D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332 è stato modificato il sistema di reclutamento dei volontari nelle Forze armate, nella Pubblica sicurezza, nei Vigili del fuoco, nella Croce Rossa. Il profilo per l’ammissione alla ferma volontaria triennale, di cui all’allegato 2 del D.P.R. 332 citato, prevede un massimo di 22 anni di età. L’applicazione del comma qui in esame è pertanto finalizzata ad aumentare di un anno (da 22 a 23) tale limite di età (per un elevamento del limite di età per il reclutamento degli allievi marescialli confronta l’art. 11 del D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, nonché, per l’ammissione alle accademie militari, l’art. 4 del D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490).

NOTE

1 Si ricorda che la procedura di programmazione del fabbisogno di personale di cui all’art. 39, comma 3, della legge n. 449/1997 è adesso espressamente richiamata, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs.n. 29/1993 con il D.Lgs. n. 80/1998, dall’art. 36 del medesimo D.Lgs. n. 29 come presupposto necessario per le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento.

2 La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6/1997, del 18 luglio 1997 ha sul punto precisato che l’esclusione delle qualifiche dirigenziali dall’applicazione della disciplina del tempo parziale risiede nella particolare configurazione giuridica della qualifica stessa, "caratterizzata da poteri e responsabilità di gestione: ciò esclude la possibilità di una riduzione o frazionamento della prestazione lavorativa".

3 Il successivo comma 65 dispone che la nuova disciplina del part-time non si applichi agli enti locali per i quali concorrano due condizioni:
- non versare in situazione strutturalmente deficitaria;
- avere una pianta organica inferiore a cinque dipendenti.
In concreto sembra quindi trattarsi di una deroga per piccoli comuni con pochi dipendenti che non abbiano gravi questioni finanziarie, presso i quali l'applicazione del part-time potrebbe comportare - senza che vi siano particolari ragioni di economia - elementi di disfunzionalità.
Ugualmente esclusi dalla disciplina della legge n. 662 sono i professori universitari ed il personale della scuola, dotati di un’apposita disciplina.

4 A norma del soppresso art. 44 del D.Lgs. n. 29/1993 i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, oltre ad espletare le mansioni pertinenti alla propria qualifica - con diritto ad una quota parte (nella misura stabilita dai contratti collettivi) della retribuzione iniziale della qualifica stessa -, avrebbero dovuto seguire appositi corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento.

5 Il contratto di formazione e lavoro, introdotto con caratteristiche particolari e di natura congiunturale dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile, è stato disciplinato in via definitiva nell'ordinamento con l'articolo 3 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, conv. con modif. dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali". La perdurante validità del contratto al fine di favorire nuova occupazione è stata confermata da una profonda riforma dell'istituto operata dall'articolo 16 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, conv. con modif. nella legge 16 maggio 1994, n. 451, recante "Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali", nonché da successive disposizioni (da ultimo l'art. 9, commi 1 e 9, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", conv. con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.
Nella sua attuale disciplina normativa, il contratto di formazione e lavoro è ritenuto uno speciale rapporto di lavoro a causa mista ed a tempo determinato ove, accanto all'obbligazione tradizionale consistente nello scambio tra prestazione e retribuzione, è prevista una formazione professionale del giovane, il cui onere incombe all'imprenditore.
L'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", prevede peraltro un riordino complessivo, mediante provvedimenti di natura regolamentare, dei rapporti di lavoro con contenuto formativo.


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15/12/1998
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