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Articolo 19
(Disposizioni varie in materia fiscale)
Il comma 5, confermando le stesse disposizioni contenute nel comma 183 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995 con riferimento ai "parametri" di accertamento, dispone le modalità di determinazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'aliquota media da applicare ai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore. La norma prevede che l'aliquota media risulti dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, ed il volume d'affari dichiarato, tenendo conto comunque dell'esistenza di operazioni non soggette all'imposta ovvero soggette a regimi speciali.
Il comma 6 ripropone, con riguardo ai nuovi studi di settore, le stesse
disposizioni relative ai parametri già contenute nel comma 187 dell'articolo 3 della
legge n. 549 del 1995, stabilendo che la determinazione di maggiori ricavi, compensi e
corrispettivi, conseguente all'applicazione degli studi di settore, non costituisce
notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
Infine, il comma 10, prevede, per il solo periodo d'imposta 1998, la possibilità
per il contribuente di evitare l'accertamento basato sugli studi di settore adeguando i
propri ricavi o compensi e il volume d'affari a quelli risultanti dagli studi stessi,
senza applicazione di sanzioni e interessi. In tali casi trova applicazione la norma
dell'art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 che prevede che non si faccia luogo
all'applicazione delle pene pecuniarie nell'ipotesi di ricavi e compensi non annotati
nelle scritture contabili che siano però indicati specificamente nella relativa
dichiarazione dei redditi (solo qualora non sia già avvenuta la contestazione delle
scritture contabili), a condizione che prima della presentazione della dichiarazione sia
stato eseguito il versamento di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi
non annotati.
Il secondo periodo dell'articolo 10 prevede altresì che ai fini dell'IVA l'adeguamento
spontaneo del contribuente al volume d'affari risultante dall'applicazione degli studi di
settore può essere effettuato versando la relativa imposta entro il termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi, senza applicazioni di sanzioni e interessi.
I maggiori corrispettivi devono essere conseguentemente annotati entro lo stesso termine
in un'apposita sezione del registro delle fatture o dei corrispettivi.
Il comma 4 in esame, inserito dalla Commissione Bilancio del Senato, riformulando il comma
9 dell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998, stabilisce che i tempi e le modalità di
applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dello stesso articolo 10,
vengano disciplinati dai regolamenti delegati previsti dall'articolo 3, comma 136, della
legge n. 662 del 1996.
Il citato comma 136, in particolare, prevede l'emanazione di regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, in materia di adempimenti contabili
e formali, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, e tenendo conto in
particolare dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle
informazioni e dello sviluppo degli studi di settore. Va peraltro segnalato che al comma
136 non sono stabiliti né i termini di emanazione dei regolamenti, né i criteri cui il
Governo dovrà attenersi nella loro predisposizione. Si può tuttavia ritenere che a tal
fine valgano i criteri indicati al successivo comma 137, anche se la formulazione dello
stesso potrebbe ingenerare l'equivoco che in realtà si tratti di due distinte fattispecie
laddove al medesimo comma 137 si riproduce la previsione, già contenuta al comma 136, del
ricorso allo strumento dei regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n.
400/88. L'interpretazione prospettata risulta peraltro avvalorata dalla relazione
governativa al disegno di legge originario, nella quale si evidenzia la funzione di
specificazione del comma 137.
Il comma 5 dellarticolo in esame sopprime di diritto annuale di licenza per
gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, abrogando, con effetto dal 1° gennaio 1999,
la disposizione contenuta nella lettera e) del comma 2 dellarticolo 63 del D.Lgs. n.
504 del 1995 (testo unico in materia di accise). La citata lettera e) stabilisce che per
gli esercizi di vendita di prodotti alcolici il diritto annuale è dovuto nella misura di
lire 65 mila.
Il comma 6 modifica le aliquote di base dellimposta di consumo sui tabacchi
lavorati, relativamente ai sigari e sigaretti, attualmente fissate, dalle lettere b) e c)
del comma 1 dellarticolo 28 del D.L. n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 427 del 1993, nelle seguenti misure:
b) sigari e sigaretti naturali 23 per cento;
c) sigari e sigaretti altri 46 per cento;
Il comma 6 unifica al 23 per cento la misura dellaliquota di base dellimposta
di consumo per tutti i tipi di sigari e sigaretti.
Si ricorda che il citato articolo 28, comma 1, del D.L. n. 331/1993 ha ridefinito, nel
rispetto della normativa comunitaria, la misura delle aliquote di base dell'imposta di
consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e
successive modificazioni; pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
medesimo D.L. n. 331/1993, tali aliquote sono state stabilite come segue:
a) sigarette 57 per cento;
b) sigari e sigaretti naturali 23 per cento;
c) altri sigari e sigaretti 46 per cento;
d) tabacco da fumo 54 per cento;
e) tabacco da masticare 24,78 per cento;
f) tabacco da fiuto 24,78 per cento.
L'illustrata disciplina non è stata modificata dall'entrata in vigore del nuovo Testo
unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (c.d. Testo
unico sulle accise) approvato con il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, in quanto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, dall'ambito applicativo del medesimo Testo unico è
espressamente esclusa l'imposizione indiretta sui tabacchi lavorati e sui fiammiferi.
Si ricorda che l'articolo 1, comma 84, della legge n. 662 del 1996 ha stabilito che il
Ministro delle finanze potesse disporre, entro lo stesso termine del 28 febbraio 1997,
l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a),
dell'articolo 28 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 427/1993, e cioè l'aliquota base dell'imposta di consumo sulle sigarette.
A tale aumento in Ministro ha provveduto con il DM 28 febbraio 1997: a decorrere dal 3
marzo 1997 laliquota di base per le sigarette è stata elevata al 58 per cento.
Il comma 7 dellarticolo in esame, infine, provvede a far fronte alle minori
entrate derivanti dai commi 5 e 6 dellarticolo 19 in commento, stabilendo a tal fine
lutilizzo delle maggiori entrate derivanti dallaumento della componente
specifica dellimposta di consumo sulle sigarette, in applicazione dellarticolo
6 della legge n. 76 del 1985.
Il citato articolo 6 della legge n. 76 del 1985 stabilisce che sulle sigarette della
classe di prezzo più richiesta limèposta di consumo venga calcolata applicando
laliquota base (58%) al prezzo di vendita al pubblico. Limporto così ottenuto
è definito importo di base.
Per le altre sigarette limposta di consumo è costituita da due elementi:
a) un importo specifico fisso (quello sul quale agisce il comma 7 in esame) pari al 5 per
cento della somma dellimporto di base e dellammontare dellIVA prelevata
sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta;
b) un importo ulteriore, risultante dallapplicazione di unaliquota
proporzionale al prezzo di vendita al pubblico, corrispondente allincidenza
percentuale dellimporto di base, diminuito dellimporto specifico fisso di cui
alla precedente lettera a), sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe
di prezzo più richiesta.
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17/12/1998 webmaster@euganeo.it |
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